MODIFICA CONVENZIONI PEEP

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I proprietari di alloggi costruiti in aree PEEP hanno la possibilità di modificare le convenzioni a suo tempo stipulate con il Comune di Barga, ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 865/1971

A chi è rivolto

Ai proprietari di un alloggio edificato in area PEEP  in diritto di proprietà o ancora in diritto di superficie.

Descrizione

I proprietari di alloggi costruiti in aree PEEP hanno la possibilità di modificare le convenzioni a suo tempo stipulate con il Comune di Barga, ai sensi dell'art. 35 della Legge n. 865/1971, con la seguente modalità:

Convenzioni PEEP in diritto di superficie:

La trasformazione del diritto di superficie può avvenire, su istanza del proprietario dell'alloggio a condizione che:

  1. siano trascorsi almeno 5 anni dalla data di prima assegnazione dell'unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipula della relativa convenzione;
  2. pagamento del corrispettivo stabilito dall'art.31, comma 48, della Legge n. 448/1998 e dalla deliberazione C.C. n. 79 in data 13/11/2025 in ragione della quota millesimale di competenza (corrispettivo di trasformazione); deliberazione C.C. n. 79 in data 13/11/2025  approva inoltre il Regolamento che  individua i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo, descrive le varie casistiche in base al regime vigente al tempo della sottoscrizione della convenzione.
  3. pagamento del corrispettivo stabilito dall'art.31, comma 49-bis, della Legge n. 448/1998 da determinare con le modalità di cui al decreto MEF 28/09/2020 n. 151 (eventuale corrispettivo per l'eliminazione dei vincoli).
  • nel caso in cui siano trascorsi oltre venti anni dalla stipula della convenzione originaria di concessione del diritto di superficie, una volta trasformato il diritto di superficie in proprietà con atto ai sensi dell’articolo 31 della legge n.448 del 1998 commi 45, 46 e 47, decadono tutti i vincoli contenuti nella convenzione originaria; e quindi i vincoli per la cessione degli alloggi risultano decaduti, senza necessità di ulteriori modifiche alle convenzioni, per quegli alloggi costruiti su area concessa in diritto di superficie, per i quali è già stata modificata la convenzione in base alla legge 448/1998 e siano trascorsi i 20 anni stabiliti dal comma 46 dell’art. 31 della Legge n° 448/1998;

Convenzioni PEEP già in diritto di proprietà – eliminazione dei vincoli:

  • nel caso in cui la convenzione con cui è stato già trasformato il diritto di superficie in diritto di proprietà, con atto ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 448 del 1998 commi 45, 46 e 47 , non sia ancora scaduta, la mera trasformazione del diritto non fa decadere il vincolo del prezzo massimo di cessione: questo permane fino alla scadenza della convenzione e può essere eliminato anticipatamente con la procedura di cui all’articolo 31, comma 49-bis della legge n. 448 del 1998;
  • Nel caso di originarie convenzioni PEEP di concessione in proprietà, redatte ai sensi dell’art.35 della L.865/1971, prima dell’entrata in vigore della L.179 del 17/02/1992, fino a che non vengono sostituite con nuove convenzioni redatte ai sensi dell’art.31, c. 46 della L. 448/1998, i vincoli discendenti dell’art.35 della L.865/1971 per i quali la legge stessa non prevedeva una scadenza, permangono anche nel caso in cui fosse riportata una scadenza nella convenzione perché sono vincoli che discendono dalla legge e che la L.179 del 17/02/1992 non ha abrogato con effetto retroattivo. Inoltre, considerato che l’art.31 c. 46 della L. 448/1998 specifica che tali atti possono essere sostituiti con la convenzione di cui all'articolo 8, commi primo, quarto e quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (oggi DPR 380/2001), alle seguenti condizioni:
  1. a) per una durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione;
  2. b) in cambio di un corrispettivo, per ogni alloggio edificato, calcolato ai sensi del comma 48.

Si precisa che, essendo già trascorsi venti anni dalla stipula della convenzione originaria, con il pagamento del corrispettivo di cui all’art. 31, c. 48 della L. 448/1998 si ottiene la rimozione di tutti i vincoli discendenti

- Nel  caso di originarie convenzioni PEEP di concessione in proprietà redatte dopo dell’entrata in vigore della L.179 del 17/02/1992 (15.03.92) e fino al 31.12.96, non sono presenti vincoli se non quelli di natura pattizia in esse contenuti che seguono la durata della convenzione e possono, se del caso, essere eliminati anticipatamente con la procedura di cui all’articolo 31, comma 49-bis della legge n. 448 del 1998;

- nel caso di originarie convenzioni PEEP di concessione in proprietà redatte a partire dal 01/01/1997, ai sensi art.35 L.865/71 che seguono di fatto la disciplina prevista dall’art.8 della L.10/77 – oggi art. 18 del DPR 380/2001, i vincoli in esse riportati tra cui i vincoli del prezzo di cessione, si considerano oneri reali a tempo determinato.

Pertanto i vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 a partire dal 01/01/1997, permangono fino alla scadenza della convenzione e possono essere eliminati anticipatamente con la procedura di cui all’articolo 31, comma 49-bis della legge n. 448 del 1998;

In relazione a quanto disposto dall’articolo 31, comma 49, della legge n. 448 del 1998, il corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie e per la rimozione dei vincoli convenzionali deve essere considerato sempre non negativo, anche in caso dovesse risultare più alta la somma già versata e rivalutata rispetto al calcolo derivante dall’applicazione del decreto n. 151 del 2020.

Come fare

L'interessato deve presentare domanda, redatta su apposito modulo e corredata da tutta la documentazione richiesta, al Comune di Barga tramite PEC, via posta o cartacea consegnata a mano all'Ufficio Protocollo.

Il Responsabile del Procedimento, entro 90 giorni dalla data di protocollazione dell'istanza completa in ogni sua parte, provvederà a comunicare a mezzo di lettera raccomandata, PEC, o posta a mano consegnata direttamente al soggetto richiedente, il corrispettivo definitivo da corrispondere all'Ente, calcolato secondo l’appendice A del Regolamento (approvato con deliberazione C.C. n. 79 in data 13/11/2025), che resterà invariato per n. 180 giorni a partire dalla ricezione della comunicazione.

Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione dell’importo da corrispondere, il cittadino dovrà dichiarare su apposito modulo la propria adesione scritta pena la decadenza dell’offerta.

Contestualmente all’accettazione l’interessato dovrà versare una caparra almeno pari al 20% del corrispettivo a titolo di anticipo, nominare un notaio presso il quale si impegna a comparire entro i termini stabiliti dall’Amministrazione Comunale sopra indicati.

Farà seguito la Determinazione Dirigenziale che riepiloga il procedimento e accerta l'eventuale entrata in bilancio.

Divenuta esecutiva nei termini di legge, farà seguito, presso notaio di fiducia del richiedente, la stipula di atto pubblico o scrittura privata autenticata, soggetta a trascrizione presso la conservatoria dei Registri Immobiliari, con spese a carico del richiedente.

Cosa serve

  • Istanza
  • fotocopia del documento identità dei firmatari;
  • eventuale procura speciale;
  • relazione tecnica che contenga gli identificativi catastali dei terreni interessati che costituiscono il lotto fondiario, la consistenza e provenienza delle aree oggetto della “trasformazione”. In merito a ciascuna unità interessata dalla trasformazione la relazione tecnica dovrà contenere i dati catastali e i millesimi di proprietà generale attributi all’intestatario delle unità immobiliari.

La relazione dovrà, inoltre, essere corredata da:

- estratto di mappa dell’area;

- visure catastali storiche delle unità interessate.

4) copia dell'atto di assegnazione definitiva dell'alloggio al proprietario;

5) le tabelle millesimali approvate dall’assemblea condominiale, sulla base delle quali è stato ripartito il corrispettivo di trasformazione riferito all’intero lotto, ove non desumibile dai documenti di cui al punto precedente.

6)  eventuale copia della convenzione e del titolo edilizio per la realizzazione del fabbricato;

 

  • 7)  ulteriore documentazione ritenuta utile

Cosa si ottiene

Determinazione Dirigenziale che riepiloga il procedimento con il calcolo del corrispettivo dovuto per lo svincolo dal prezzo massimo di vendita e/o per il passaggio dal diritto di superficie in diritto di proprietà e accerta l'eventuale entrata in bilancio.

Divenuta esecutiva nei termini di legge, fa seguito la stipula di atto pubblico o scrittura privata autenticata,

soggetta a trascrizione presso la conservatoria dei Registri Immobiliari, con spese a carico del richiedente e presso un notaio di sua fiducia. Tale atto modifica le convenzioni a suo tempo stipulate con il Comune di Barga per trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà e/o i vincoli in esse contenuti.

Tempi e scadenze

Entro max 90 giorni dalla presentazione dell'istanza viene adottata la Determina Dirigenziale (salvo sospensione dei termini per integrazioni).

Il corrispettivo definitivo da corrispondere all'Ente, calcolato secondo l’appendice A del Regolamento resterà invariato per n. 180 giorni a partire dalla ricezione della comunicazione del Comune.

Entro i 30 giorni successivi alla comunicazione dell’importo da corrispondere, il cittadino dovrà dichiarare su apposito modulo la propria adesione scritta pena la decadenza dell’offerta. Il mancato rispetto dei termini per la stipula dell’atto comporta la decadenza del procedimento e la perdita dell’anticipo che sarà incamerato nelle casse del comune.

Costi

Entro 90 giorni dalla richiesta viene determinato il corrispettivo da versare al Comune per l'eliminazione del vincolo del prezzo massimo. Il corrispettivo da versare varia da abitazione ad abitazione e viene calcolato dall'Ufficio Area Assetto del Territorio secondo quanto previsto nel Regolamento. Una volta effettuato il pagamento e divenuta esecutiva nei termini di legge, la determina del prezzo da corrispondere al comune, occorre rivolgersi ad un Notaio di propria fiducia per procedere alla stipula di una nuova convenzione in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, soggetta a trascrizione presso la conservatoria dei Registri Immobiliari.

I costi relativi e conseguenti alla stipula sono a carico del richiedente.

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite la piattaforma PagoPA . Il Regolamento prevede possibilità di rateizzo.

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Ultimo aggiornamento: 19/05/2026, 16:04

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