Ultimo aggiornamento: 12/08/2026, 11:34
Locazioni Turistiche
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Servizio attivo
Come dare in locazione con finalitĂ turistiche un immobile senza fornitura di servizi tipici delle strutture ricettive
A chi è rivolto
Il servizio è rivolto a chi concede in locazione immobili o porzioni di immobili per finalità esclusivamente turistiche nel territorio del Comune di Barga.
La gestione può essere effettuata direttamente dal proprietario o da altro soggetto avente titolo, anche tramite un soggetto che svolge attività di intermediazione o gestione immobiliare (ad esempio tramite un’agenzia immobiliare).
Non costituisce locazione turistica l’offerta di alloggio senza corrispettivo monetario. Gli scambi gratuiti di alloggi, senza pagamento di alcun canone o corrispettivo, non rientrano pertanto nella disciplina delle locazioni turistiche.
Descrizione
Le locazioni brevi e turistiche consistono nella concessione in uso, a titolo oneroso e per finalitĂ turistiche, di immobili o porzioni di immobili a uso abitativo, senza la fornitura di servizi accessori o complementari tipici delle strutture ricettive.
Gli immobili o porzioni di immobili locati per finalità turistiche devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione e le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati, ai sensi della normativa vigente (come prescritto dall’art. 58 comma 2 L.R. 61/2024).
Il contratto di locazione turistica tra locatore e conduttore è disciplinato dalle disposizioni del codice civile in materia di locazione (articoli 1571 e seguenti), fermo restando il rispetto della normativa statale e regionale applicabile.
Le locazioni turistiche possono essere svolte:
- in forma non imprenditoriale, mediante comunicazione di avvio (CIA) al Suap del Comune competente;
- in forma imprenditoriale, mediante presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Suap del Comune competente
Si intende attività svolta in forma imprenditoriale in caso di locazione breve (soggiorni di durata non superiore a 30 giorni), di più di due immobili ovunque ubicati per periodo d'imposta.
Come fare
Avvio di locazione breve e turistica non imprenditoriale
Chi intende esercitare la locazione turistica in forma non imprenditoriale deve presentare la comunicazione di avvio (CIA), contestualmente all’inizio dell’attività locativa, accedendo al Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) scegliendo il Comune di Barga in cui si trova l'immobile e selezionando il codice regionale 55.90.41R - Locazione breve/turistica a carattere non imprenditoriale
Avvio di locazione breve e turistica imprenditoriale
Chi intende esercitare la locazione turistica in forma imprenditoriale deve presentare la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) scegliendo il Comune di Barga in cui si trova l'immobile e selezionando il codice regionale 55.90.40R - Locazione breve/turistica a carattere imprenditoriale
In caso di piĂą alloggi
La Comunicazione (CIA) e la Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) devono essere effettuate per ogni singolo alloggio destinato alla locazione.
Variazioni, sospensione e cessazione di CIA e SCIA
Le variazioni dei dati e delle informazioni contenute nella comunicazione iniziale (CIA) oppure nella Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) e le eventuali sospensioni temporanee devono essere comunicate entro 15 giorni dal loro verificarsi tramite il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR).
La cessazione deve essere comunicata entro 30 giorni dal suo verificarsi.
La cessazione dell’attività , comunicata o accertata d’ufficio, comporta la dichiarazione di decadenza della comunicazione di avvio attività .
NB. Per accedere al Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) occorre possedere l’identità digitale (es. SPID, CIE, CNS, eIDAS); per maggiori dettagli si rimanda alla pagina https://www.comune.barga.lu.it/servizio/sportello-unico-delle-attivita-produttive-suap/
Cosa serve
Per avviare una locazione turistica è necessario essere proprietario dell'immobile o altro soggetto legittimato a concederlo in locazione e disporre dei dati catastali identificativi dell'immobile, inclusa ogni altra informazione richiesta dalla modulistica regionale.
La CIA contiene:
- l’ubicazione e i dati identificativi dell’alloggio;
- le informazioni relative alle condizioni di sicurezza e salubritĂ degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente;
- le informazioni relative alla capacità ricettiva, alle dotazioni, alle attrezzature, alle caratteristiche e all’accessibilità dell’alloggio;
- le informazioni relative all’attività di locazione.
Cosa si ottiene
La presentazione della comunicazione di locazione non imprenditoriale (CIA) attraverso l’accesso al Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) determina l’avvio della locazione turistica.
Per i successivi adempimenti obbligatori si rimanda alla sezione “Ulteriori informazioni”.
Tempi e scadenze
La comunicazione di avvio della locazione non imprenditoriale (CIA) e la Segnalazione di inizio attività imprenditoriale (SCIA) deve essere presentata contestualmente all’inizio dell’attività locativa.
La SCIA può essere oggetto di conformazione entro 60 giorni dall’invio della stessa.
Le variazioni devono essere comunicate entro 15 giorni dal loro verificarsi.
La cessazione deve essere comunicata entro 30 giorni dal suo verificarsi.
La comunicazione dei dati relativi agli ospiti a fini statistici deve essere effettuata giornalmente sulla piattaforma Motouristoffice accedendo con il proprio user-name ricevuto al momento della registrazione della locazione.
Costi
Per la SCIA (Locazione Turistica in forma imprenditoriale)
- €50,00 per Diritti SUAP
- €20,00 per Diritti SUAP - Endoprocedimento Comunità Ambito Turistico
Per la CIA (Locazione Turistica in forma non imprenditoriale)
- €20,00 per Diritti SUAP per Comunicazioni
I diritti si possono pagare attraverso pagoPa
Accedi al servizio
Servizio Telematico di Accettazione Regionale (STAR)Condizioni di servizio
Contatti
UnitĂ organizzativa responsabile
Ulteriori informazioni
Adempimenti successivi all'avvio della locazione
Dopo la presentazione della CIA o della SCIA, il locatore deve:
- accedere con le credenziali alla piattaforma Motouristoffice per effettuare la registrazione nella banca dati regionale e ottenere il Codice Regione (CIR);
- assolvere all’obbligo di comunicazione dei dati per finalità statistiche attraverso la registrazione giornaliera degli ospiti (arrivi, partenze) sulla piattaforma regionale Motouristoffice;
- con Spid, CIE o CNS e codice regione (CIR) chiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) tramite la Banca Dati Strutture Ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi o turistiche del Ministero del Turismo (BDSR);
- esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’alloggio e indicarlo negli annunci e in ogni forma di pubblicità , promozione e commercializzazione;
- richiedere le credenziali alla Questura di Lucca per comunicare le generalitĂ degli ospiti tramite il Portale Alloggiati della Questura di Lucca secondo la normativa vigente;
- adempiere agli obblighi relativi all’imposta di soggiorno del Comune di Barga; per informazioni ed accesso al servizio si rimanda alla pagina https://www.comune.barga.lu.it/servizio/pagamento-imposta-di-soggiorno/
Sanzioni amministrative
Si richiamano le sanzioni amministrative previste dall’art. 13 ter, comma 9, del D.L. 145/2023, convertito dalla L. 191/2023:
- Mancata esposizione del CIN o mancata indicazione del CIN negli annunci: Multa da 500€ a 5.000€ per ogni struttura e rimozione immediata dell'annuncio online.
- Assenza totale del CIN (mancata richiesta): Multa da 800€ a 8.000€ in relazione alle dimensioni dell'immobile.
- Mancanza di requisiti di sicurezza (estintori e rilevatori di gas/monossido): Multa da 600€ a 6.000€ per ciascuna violazione accertata.
Inoltre chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche è soggetto alle seguenti sanzioni amministrative:
- nel caso in cui vengano forniti i servizi accessori o complementari propri delle strutture ricettive, sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 a € 12.000,00;
- nel caso di omessa o infedele comunicazione, sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00;
- nel caso di violazione agli obblighi di comunicazione dei dati di cui all’art. 72, sanzione amministrativa pecuniaria da € 200,00 a € 1.200,00.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
- Testo Unico del turismo (Legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61)
- L.R. 16/06/2026, n. 9Â Strutture ricettive extra-alberghiere, professioni turistiche e somministrazione di alimenti e bevande nelle strutture alberghiere. Modifiche alla l.r. 61/2024 e alla l.r. 62/2018.
Copertura geografica
Alloggi oggetto di Locazione Turistica ricadenti nel territorio del Comune di Barga
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