Somministrazione di alimenti e bevande in bar, ristoranti e altri esercizi pubblici

  • Servizio attivo

Vendita, per il consumo sul posto, di alimenti e bevande in bar, ristoranti ed altri pubblici esercizi

A chi è rivolto

A chi intende avviare, trasferire, ampliare o ridurre, sospendere, subentrare o cessare nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi e sono in possesso dei requisiti di onorabilità indicati all’art.11 della L.R. 62/2018 e dei requisiti professionali indicati all’art.12 della L.R. 62/2018.
Per i soli cittadini non UE è richiesto un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.

Descrizione

Vendita, per il consumo sul posto, di alimenti e bevande in bar, ristoranti ed altri pubblici esercizi nei casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, intesa come adiacente o pertinente al locale, appositamente attrezzati e gestiti per la funzionalità dell’esercizio.
La superficie di somministrazione è meglio descritta all’art. 47 co.1 lett. b) L.R. 62/2018.

Come fare

Trasmissione on line allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando la modulistica relativa.
Il Codice attività da utilizzare è 56.10.01R.

Cosa serve

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali (disponibilità di locale con destinazione d'uso commerciale al dettaglio - art. 99 L.R. 65/2014 e art.102 .
L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri stabiliti dal Ministero dell'Interno con DM 564/92 sulla sorvegliabilità (es. accesso diretto dalla pubblica via, assenza di collegamenti con le civili abitazioni etc.).

Per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento occorre trasmettere in un unico invio:
• la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per apertura, trasferimento di sede e ampliamento di esercizio di somministrazione, come proposta dallo stesso STAR e che svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli articoli 14 e 86 del TULPS (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza);
• la notifica sanitaria alimentare ai sensi del Reg. 852/2004/CE (endoprocedimento ASL 90), priva di asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL.
• se l’attività è soggetta a prevenzione incendi, SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
• eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (es. denuncia fiscale per la vendita di alcolici)
• se l’attività prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione (vedere l’apposita scheda occupazione temporanea di suolo pubblico).

Per la somministrazione di alcolici occorre essere previamente forniti di apposita licenza fiscale per la vendita dei prodotti alcolici, che comprende sia l’attività di vendita in senso stretto che la somministrazione di prodotti alcolici. La si può richiedere all’atto di presentazione della SCIA (vedere l’apposita scheda Vendita/ Somministrazione di alcolici in esercizi in sede fissa).

Per la sospensione dell’attività:
• la comunicazione di sospensione utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 56.10.01R
• la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 97), che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL.

Per il subingresso:
• la comunicazione di subingresso utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 56.10.01R
• la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 92) che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL
• se l’attività è soggetta a prevenzione incendi, SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco
• eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (es. denuncia fiscale per la vendita di alcolici).

Per le variazioni soggette a comunicazione:
• la comunicazione di variazione utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 56.10.01R
• la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 91 o ASL 93), che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL
• se l’attività è soggetta a prevenzione incendi, SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco
• eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (es. denuncia fiscale per la vendita di alcolici).

Per l’affidamento di uno o più reparti:
• la comunicazione di affidamento di reparto utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 56.10.01R
• la notifica sanitaria alimentare, priva di asseverazioni e che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL.
• eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (es. denuncia fiscale per la vendita di alcolici)
• se l’attività è soggetta a prevenzione incendi, SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.

Per la cessazione:
• la comunicazione di cessazione al SUAP utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 56.10.01R
• la notifica ai fini della registrazione (endoprocedimento ASL 94), che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL.

  • Il titolo necessario ad esercitare l'attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande

Cosa si ottiene

Il titolo necessario ad esercitare l'attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande

Tempi e scadenze

La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
Se, però, l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, la cui tempistica è dettata dai rispettivi regimi amministrativi.
La SCIA cessa di produrre effetti giuridici qualora l’attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine
Se si applica il regime amministrativo della comunicazione, essa produce effetto immediato con la presentazione all’amministrazione.
Devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla variazione le seguenti comunicazioni di variazione:
• variazione del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale
• variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali
• le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte.
In caso di subingresso la comunicazione deve essere effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività ed in caso di subingresso per causa di morte comunque entro un anno dalla morte del titolare.
In caso di cessazione la comunicazione al SUAP deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla cessazione.
La sospensione dell’attività ha la durata massima di dodici mesi consecutivi, salvo il caso in cui ricorrano le ipotesi indicate nell’art. 86 comma 2 della L.R. 62/2018

Accedi al servizio

Servizio Telematico di Accettazione Regionale (STAR)

Uffici che erogano il servizio

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Argomenti:

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Tutta l'area comunale

Ultimo aggiornamento: 14/10/2025, 16:55

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