Commercio al dettaglio in esercizio di vicinato nel settore non alimentare

  • Servizio attivo

Vendita diretta al consumatore finale di merci diverse dagli alimenti in esercizi di vicinato (negozio con superficie di vendita entro i 300 mq.)

A chi è rivolto

A chi intende avviare, trasferire, ampliare o ridurre, sospendere, subentrare o cessare nel commercio al dettaglio in esercizio di vicinato nel settore non alimentare e sia in possesso dei requisiti di onorabilità indicati all’art.11 della l.r.62/2018.
Per i soli cittadini non UE è richiesto un permesso di soggiorno, in corso di validità, che consenta l'esercizio di lavoro autonomo e subordinato in Italia, secondo le vigenti normative.
In uno stesso locale possono esercitare l'attività di vendita aziende diverse.

Descrizione

Un esercizio di vicinato nel settore non alimentare è un'attività di commercio al dettaglio di merci non destinate al consumo alimentare umano, effettuata in locali con una superficie di vendita non superiore a 300 mq, da calcolarsi secondo quanto indicato dall’art.13 comma 1 lett.c) l.r.62/2018.

Come fare

Trasmissione on line allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), esclusivamente attraverso il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR), utilizzando la modulistica relativa presente direttamente sulla piattaforma.
Codice attività 47.10.0R.

 

Cosa serve

Occorre il rispetto delle vigenti norme in materia igienico-sanitaria, di edilizia, di urbanistica, di sicurezza e di destinazione d'uso dei locali (disponibilità di locale con destinazione d'uso commerciale al dettaglio - art. 99 l.r. 65/2014).

Per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita occorre trasmettere in un unico invio:
•    la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.0R
•    se l’attività è soggetta a prevenzione incendi SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
•    eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (ad es. per la vendita di specifici prodotti)
•    se l’attività che prevede anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione (vedere l’apposita scheda occupazione temporanea di suolo pubblico).

Per la sospensione dell’attività:
•    la comunicazione di sospensione utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.0R
•    eventuali altre comunicazioni o notifiche (ad es. per la vendita di specifici prodotti)

Per il subingresso occorre trasmettere in un unico invio:
•    la comunicazione di subingresso utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.0R
•    se l’attività è soggetta a prevenzione incendi SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
•    eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (ad es. per la vendita di specifici prodotti)

Per le variazioni occorre trasmettere in un unico invio:
•    per la modifica di settore merceologico (da alimentare a non alimentare): SCIA a variazione utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.0R e la notifica ai fini della registrazione (cessazione - endoprocedimento ASL 94), che sarà trasmessa a cura del SUAP alla ASL.

Per le variazioni soggette a comunicazione, tra cui ad esempio la riduzione della superficie di vendita, occorre trasmettere in un unico invio
•     comunicazione di variazione utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.0R
•    se l’attività è soggetta a prevenzione incendi SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi, che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco
•    eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (ad es.per la vendita di specifici prodotti).

Per l’affidamento di uno o più reparti occorre trasmettere in un unico invio:
•    la comunicazione di affidamento di reparto utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.0R
•    eventuali altre SCIA comunicazioni o notifiche (ad es.per la vendita di specifici prodotti)
•    se l’attività è soggetta a prevenzione incendi SCIA o altra documentazione da presentare ai sensi delle norme sulla prevenzione incendi che sarà trasmessa a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.

Per la cessazione occorre trasmettere in un unico invio:
•    la comunicazione di cessazione al SUAP utilizzando la modulistica contrassegnata dal codice attività 47.10.0R
•    eventuali altre comunicazioni o notifiche (ad es.per la vendita di specifici prodotti).

Cosa si ottiene

Il titolo necessario a d esercitare l'attività di commercio non alimentare in esercizio di vicinato.

Tempi e scadenze

La SCIA ha valore immediato ma l’amministrazione comunale ha 60 giorni di tempo dall’invio per controllare le dichiarazioni e i documenti in essa contenuti ed eventualmente vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformarla alla normativa vigente.
Se, però, l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, la cui tempistica è dettata dai rispettivi regimi amministrativi.
La SCIA cessa di produrre effetti giuridici qualora l’attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della medesima, salvo proroga in caso di comprovata necessità, su motiva istanza presentata prima della scadenza del termine.
Se si applica il regime amministrativo della comunicazione essa produce effetto immediato con la presentazione all’amministrazione.
Devono essere effettuate entro sessanta giorni dalla variazione le seguenti comunicazioni di variazione:
•    variazione del legale rappresentante e della denominazione o ragione sociale,
•    variazione del soggetto in possesso dei requisiti professionali e
•    le trasformazioni societarie non conseguenti ad atti di trasferimento di attività per atto tra vivi o a causa di morte.
In caso di subingresso la comunicazione deve essere effettuata prima dell’effettivo avvio dell’attività ed in caso di subingresso per causa di morte comunque entro un anno dalla morte del titolare.
In caso di cessazione la comunicazione al SUAP deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla cessazione.
La sospensione dell’attività ha la durata massima di dodici mesi consecutivi, salvo il caso in cui ricorrano le ipotesi indicate nell’art.86 comma 2 della l.r. 62/2018.

Costi

€ 50,00 per Diritti SUAP da pagare tramite pagoPa

Eventuali altri €20,00 per ogni endoprocedimento attivato

Accedi al servizio

Servizio Telematico di Accettazione Regionale (STAR)

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità organizzativa responsabile

Argomenti:

Copertura geografica

Tutta l'area comunale

Ultimo aggiornamento: 14/10/2025, 16:55

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