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Indirizzo:
Piazza garibaldi - 55051 Barga
0583 724773
0583 724772.
anagrafe@comunedibarga.it
PEC: comune.barga@postacert.toscana.it

Orario
Da lunedì a sabato: ore 9.00 - 13.00

Responsabile
Dr.ssa Lucia Rossi
Tel. 0583 724776
e-mail: l.rossi@comunedibarga.it

Front-office
Concetta Biagioni
Alessandra Rocchi

0583 724773
anagrafe@comunedibarga.it


SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO ELETTORALE
REFERENDUM

SERVIZI DEMOGRAFICI
Le pubbliche amministrazioni (comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) e i privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere né accettare certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.
Tali enti, infatti, devono acquisire d’ufficio i dati e le informazioni di interesse oppure richiedere al cittadino di autocertificarle. Modello generico di autocertificazione
CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

Dal 9 maggio 2012 alle dichiarazioni di variazione anagrafica rese dai cittadini, dovrà seguire da parte del Comune ricevente, la registrazione di tale variazione (iscrizione, cancellazione, cambio di abitazione) entro due giorni dalla data di presentazione della dichiarazione resa dal cittadino.
L'Ufficio Anagrafe provvederà successivamente ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione anagrafica.

Le dichiarazioni di cambio di residenza dovranno essere redatte su modulistica ministeriale scaricabile dal sito internet del Comune di Barga, debitamente compilate e sottoscritte e corredate della documentazione indicata dal ministero stesso, potranno essere presentate:

• allo sportello Anagrafe del Comune, Piazza Garibaldi o all’Ufficio Distaccato di Fornaci di Barga, Piazza della Stazione

• per posta raccomandata al Comune di Barga - Ufficio Anagrafe, Via di Mezzo 45 - 55051 Barga

• per fax al n. 0583 724772

• per via telematica all’indirizzo comune.barga@postacert.toscana.it
Nel caso di invio telematico, per disposto ministeriale, deve essere rispettata una delle seguenti condizioni:

- la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale

- la dichiarazione sia trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante

- la dichiarazione recante la firma in originale e la riproduzione integrale del documento di identità valido del dichiarante siano acquisiti a mezzo scanner e trasmessi dalla casella di posta elettronica semplice del dichiarante.
Aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello

Il Sindaco

rende noto che, a norma dell’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, verranno aggiornati gli albi dei Giudici Popolari per le Corti d’Assise e le Corti di Assise d’Appello.
I requisiti stabiliti dalla legge per essere iscritti nei suddetti albi sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) buona condotta morale;
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
d) licenza di scuola media di primo grado per le Corti d’Assise e di scuola media di secondo grado per le Corti d’Assise d’Appello.
Non possono assumere l’Uf?cio di Giudice Popolare:
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle Forze Armate in servizio a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi de?nitivi dei Giudici popolari - ma che siano in possesso dei requisiti sopra speci?cati - sono invitati a chiedere al Sindaco l’iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31 luglio p.v.
Essendo l’Uf?cio del Giudice Popolare obbligatorio, la Commissione Comunale, nel compilare gli elenchi, li integrerà con la iscrizione d’uf?cio di tutti coloro che risultassero in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Modulistica

Dichiarazione di residenza

Dichiarazione di trasferimento di residenza all'estero

Allegato A

Allegato B


L'AUTOCERTIFICAZIONE
Modello generico di autocertificazione
Dal 1° gennaio 2012, secondo quanto stabilito dalla Legge 183/2011, le pubbliche amministrazioni (comuni, INPS, Agenzia Entrate, scuole, ecc..) e i privati gestori di pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere né accettare certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.
Tali enti, infatti, devono acquisire d’ufficio i dati e le informazioni di interesse oppure richiedere al cittadino di autocertificarle.

L’autocertificazione è il diritto di autodichiarare situazioni o condizioni senza ricorrere a un certificato rilasciato da una amministrazione. Il DPR 445/2000 stabilisce infatti che i cittadini possono fare semplici dichiarazioni su stati, fatti o qualità che li riguardino eliminando l’obbligo di recarsi presso l’amministrazione che detiene il certificato relativo a quello stato, fatto o condizione. Così, ad esempio, si può autodichiarare quando e dove si è nati senza andare all’Anagrafe del Comune, oppure il possesso del titolo di studio senza andare nella Segreteria della Scuola che ha rilasciato quel titolo, oppure ancora di non avere condanne penali senza recarsi in Tribunale.Approfondimenti
Che cos'è l'autocertificazione
Chi può farla
Come si fa
Cosa si può autocertificare
Come si documentano le altre situazioni o condizioni personali
I certificati obbligatori
Quali amministrazioni devono accertare l'autocertificazione
Se l'autocertificazione la fa un cittadino straniero
Il tempo di validità dei certificati
Che cos'è l'autocertificazione
L’autocertificazione è una dichiarazione resa dal cittadino, sotto la propria responsabilità, che sostituisce i tradizionali certificati chiesti o emessi dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici. L’autocertificazione ha la stessa validità del certificato che sostituisce, è definitiva e quindi non c’è bisogno di presentare altri documenti. Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di accettare l’autocertificazione.
In caso di false dichiarazioni sono previste sanzioni penali e il dichiarante perde i benefici eventualmente ottenuti sulla base delle dichiarazioni rese.Chi può farla
- i cittadini italiani
- i cittadini dell’Unione Europea
- i cittadini di paesi extracomunitari, limitatamente ai dati e ai fatti verificabili
presso le amministrazioni pubbliche italiane.Come si fa
Per fare l’autocertificazione è sufficiente scrivere una dichiarazione in carta semplice firmata dall’interessato, senza necessità di autentica della firma e senza alcuna marca da bollo. Per facilitare i cittadini, le amministrazioni pubbliche devono predisporre e mettere a disposizione i moduli per le dichiarazioni.
La dichiarazione firmata può essere: • consegnata dall’interessato al responsabile del procedimento;
• consegnata da un’altra persona con la fotocopia del documento d’identità del dichiarante;
• spedita per posta con la fotocopia del proprio documento d’identità.Cosa si può autocertificare
Dati anagrafici e di stato civile
- data e luogo di nascita
- cittadinanza e residenza
- godimento dei diritti politici
- stato civile ovvero se celibe/nubile, coniugato, vedovo, stato libero;
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita dei figli
- morte del coniuge, del genitore, del figlio, del nipote, ecc.
- maternità/paternità
- separazione o comunione dei beniTitoli di studio, qualifiche professionali
- titolo di studio
- qualifica professionale
- titolo di specializzazione
- titolo di abilitazione
- titolo di formazione
- titolo di aggiornamento
- titolo di qualificazione tecnica
- esami sostenutiSituazione reddituale, economica e fiscale
- reddito
- situazione economica
- assolvimento obblighi contributivi
- possesso e numero del codice fiscale
- possesso e numero della partita IVA
- altri dati contenuti nell’anagrafe tributaria
- carico familiarePosizione giuridica
- legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche
- tutore/curatore
- non aver riportato condanne penali
- non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico
- non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordatoAltri dati
- posizione agli effetti degli obblighi militari comprese quelle attestate nel foglio matricolare
- iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni
- iscrizione ad associazioni o formazioni sociali
- appartenenza a ordini professionali
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studenteTutto ciò che le amministrazioni sanno già
Se un’amministrazione richiede un certificato relativo a fatti, stati o qualità personali che risultino da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, il cittadino può rispondere indicando l’amministrazione che conserva quell’albo o quel registro. A quel punto l’amministrazione che ha richiesto il certificato deve acquisire d’ufficio quell’informazione senza
ulteriore aggravio per il cittadino. Ad esempio, le pubbliche amministrazioni non possono richiedere ai cittadini la produzione di certificati attestanti l’assenza di precedenti penali e l’assenza di carichi pendenti, ma devono accertarli presso gli uffici competenti. Le singole amministrazioni pubbliche non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati o qualità personali, che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che loro stesse siano tenute a certificare.Come si documentano le altre situazioni o condizioni personali
Un’altra forma di semplificazione dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e i cittadini è la dichiarazione sostitutiva di atto notorio. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è il documento con cui si possono dichiarare numerose situazioni, che riguardano colui che dichiara o che riguardano altre persone, per le quali non si possa ricorrere all’autocertificazione o che non siano acquisibili da
altre amministrazioni pubbliche. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere usata, ad esempio, per attestare che la copia di un documento è conforme all’originale oppure per dichiarare di essere proprietario di un immobile, erede di una certa persona, titolare di un’impresa ecc.
Oltre che con tutte le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere utilizzata anche con i soggetti privati che lo consentono.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere scritta su carta semplice o su un modulo prestampato da uffici pubblici.
Le dichiarazioni rivolte alle amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici non sono soggette all’autenticazione della firma: basta firmarle davanti al dipendente o inviarle per posta o fax insieme alla fotocopia di un documento di identità valido. La firma delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rivolte ai privati va invece autenticata con conseguente pagamento dell’imposta di bollo, nei casi in cui sia dovuta per legge.I certificati obbligatori
Resta invece obbligatorio il certificato nei seguenti casi:
- certificati medici/sanitari/veterinari
- certificati di origine
- certificati di conformità CEQuali amministrazioni devono accettare l'autocertificazione
Le amministrazioni pubbliche quali i Comuni, le Province, le Camere di Commercio, i Ministeri, le Aziende ULS, l’INPS, le Scuole di ogni ordine e grado, le Università, la Motorizzazione Civile, i gestori di servizi pubblici, come Enel, Poste, Ferrovie dello Stato, ecc. non possono chiedere ai cittadini i certificati nei casi in cui è prevista l’autocertificazione.
Questi enti e amministrazioni hanno l’obbligo di accettare la dichiarazione sostitutiva di certificazione o acquisire direttamente i dati, previa indicazione da parte dell’interessato dell’amministrazione che li detiene (ad esempio, per i titoli di studio, l’interessato dovrà comunicare la scuola e l’anno in cui il titolo è stato ottenuto). Torna suSe l'autocertificazione la fa un cittadino straniero
Nel caso in cui le autocertificazioni siano presentate da cittadini della Comunità Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare l’autocertificazione limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificarli o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Il tempo di validità dei certificati
Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile rilasciati dai Servizi Demografici, hanno validità sei mesi dalla data di rilascio.
È ammessa la presentazione delle certificazioni “scadute”, purché le informazioni contenute nei certificati stessi non siano variate. In questo caso, basterà apporre sul certificato una dichiarazione non autenticata, resa dal titolare dello stesso, che attesti che le informazioni contenute nel certificato non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a modifica come quello di morte o relativo al titolo di studio.


SERVIZIO ELETTORALE

Modulistica

Richiesta inserimento Albo delle persone idonee all'Ufficio di Scrutatore di seggio elettorale
La inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti re quisiti:
1) essere elettore del Comune;
2) non aver superato il 70° anno di età;
3) aver assolto agli obblighi scolastici;
4) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del T.U delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del T.U.delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio del 1960, n. 570

Richiesta inserimento Albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale
La inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti re quisiti:
1) iscritti nelle liste elettorali del Comune e vi siano residenti;
2) di buona condotta morale;
3) in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, a norma dell’art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 e dell’art. 20 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570:
a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
b) i dipendenti dei ministeri dell’interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
c) gli appartenenti a forze armate in servizio;
d) i sanitari dell’ U.S.L che svolgono le funzioni già di competenza dei medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti;
e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
f) i candidati alle eventuali elezioni per le quali si svolge la votazione