Dal
1° gennaio 2012, secondo quanto stabilito dalla Legge
183/2011, le pubbliche amministrazioni (comuni, INPS, Agenzia Entrate,
scuole, ecc..) e i privati gestori di pubblici servizi (acqua,
gas, luce, ecc.) non possono più richiedere né accettare
certificazioni relative a stati, qualità personali e fatti
rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.
Tali enti, infatti, devono acquisire d’ufficio i dati e le informazioni
di interesse oppure richiedere al cittadino di autocertificarle.
L’autocertificazione è il
diritto di autodichiarare situazioni o condizioni senza ricorrere
a un certificato rilasciato da una amministrazione. Il DPR 445/2000
stabilisce infatti che i cittadini possono fare semplici dichiarazioni
su stati, fatti o qualità che li riguardino eliminando
l’obbligo di recarsi presso l’amministrazione che
detiene il certificato relativo a quello stato, fatto o condizione.
Così, ad esempio, si può autodichiarare quando
e dove si è nati senza andare all’Anagrafe del Comune,
oppure il possesso del titolo di studio senza andare nella Segreteria
della Scuola che ha rilasciato quel titolo, oppure ancora di
non avere condanne penali senza recarsi in Tribunale.Approfondimenti
Che cos'è l'autocertificazione
Chi può farla
Come si fa
Cosa si può autocertificare
Come si documentano le altre situazioni o condizioni personali
I certificati obbligatori
Quali amministrazioni devono accertare l'autocertificazione
Se l'autocertificazione la fa un cittadino straniero
Il tempo di validità dei certificati
Che cos'è l'autocertificazione
L’autocertificazione è una dichiarazione resa dal
cittadino, sotto la propria responsabilità, che sostituisce
i tradizionali certificati chiesti o emessi dalle amministrazioni
pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici. L’autocertificazione
ha la stessa validità del certificato che sostituisce, è definitiva
e quindi non c’è bisogno di presentare altri documenti.
Le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di accettare
l’autocertificazione.
In caso di false dichiarazioni sono previste sanzioni penali e
il dichiarante perde i benefici eventualmente ottenuti sulla base
delle dichiarazioni rese.Chi può farla
- i cittadini italiani
- i cittadini dell’Unione Europea
- i cittadini di paesi extracomunitari, limitatamente ai dati e
ai fatti verificabili
presso le amministrazioni pubbliche italiane.Come si fa
Per fare l’autocertificazione è sufficiente scrivere
una dichiarazione in carta semplice firmata dall’interessato,
senza necessità di autentica della firma e senza alcuna
marca da bollo. Per facilitare i cittadini, le amministrazioni
pubbliche devono predisporre e mettere a disposizione i moduli
per le dichiarazioni.
La dichiarazione firmata può essere: • consegnata
dall’interessato al responsabile del procedimento;
• consegnata da un’altra persona con la fotocopia del
documento d’identità del dichiarante;
• spedita per posta con la fotocopia del proprio documento
d’identità.Cosa si può autocertificare
Dati anagrafici e di stato civile
- data e luogo di nascita
- cittadinanza e residenza
- godimento dei diritti politici
- stato civile ovvero se celibe/nubile, coniugato, vedovo, stato
libero;
- stato di famiglia
- esistenza in vita
- nascita dei figli
- morte del coniuge, del genitore, del figlio, del nipote, ecc.
- maternità/paternità
- separazione o comunione dei beniTitoli di studio, qualifiche
professionali
- titolo di studio
- qualifica professionale
- titolo di specializzazione
- titolo di abilitazione
- titolo di formazione
- titolo di aggiornamento
- titolo di qualificazione tecnica
- esami sostenutiSituazione reddituale, economica e fiscale
- reddito
- situazione economica
- assolvimento obblighi contributivi
- possesso e numero del codice fiscale
- possesso e numero della partita IVA
- altri dati contenuti nell’anagrafe tributaria
- carico familiarePosizione giuridica
- legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche
- tutore/curatore
- non aver riportato condanne penali
- non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio
carico
- non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver
presentato domanda di concordatoAltri dati
- posizione agli effetti degli obblighi militari comprese quelle
attestate nel foglio matricolare
- iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle pubbliche amministrazioni
- iscrizione ad associazioni o formazioni sociali
- appartenenza a ordini professionali
- stato di disoccupazione
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- qualità di studenteTutto ciò che le amministrazioni
sanno già
Se un’amministrazione richiede un certificato relativo a
fatti, stati o qualità personali che risultino da albi o
da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione,
il cittadino può rispondere indicando l’amministrazione
che conserva quell’albo o quel registro. A quel punto l’amministrazione
che ha richiesto il certificato deve acquisire d’ufficio
quell’informazione senza
ulteriore aggravio per il cittadino. Ad esempio, le pubbliche amministrazioni
non possono richiedere ai cittadini la produzione di certificati
attestanti l’assenza di precedenti penali e l’assenza
di carichi pendenti, ma devono accertarli presso gli uffici competenti.
Le singole amministrazioni pubbliche non possono richiedere atti
o certificati concernenti fatti, stati o qualità personali,
che risultino attestati in documenti già in loro possesso
o che loro stesse siano tenute a certificare.Come si documentano
le altre situazioni o condizioni personali
Un’altra forma di semplificazione dei rapporti tra le amministrazioni
pubbliche e i cittadini è la dichiarazione sostitutiva di
atto notorio. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è il
documento con cui si possono dichiarare numerose situazioni, che
riguardano colui che dichiara o che riguardano altre persone, per
le quali non si possa ricorrere all’autocertificazione o
che non siano acquisibili da
altre amministrazioni pubbliche. La dichiarazione sostitutiva di
atto notorio può essere usata, ad esempio, per attestare
che la copia di un documento è conforme all’originale
oppure per dichiarare di essere proprietario di un immobile, erede
di una certa persona, titolare di un’impresa ecc.
Oltre che con tutte le pubbliche amministrazioni e i gestori di
servizi pubblici la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere
utilizzata anche con i soggetti privati che lo consentono.
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere
scritta su carta semplice o su un modulo prestampato da uffici
pubblici.
Le dichiarazioni rivolte alle amministrazioni e ai gestori di servizi
pubblici non sono soggette all’autenticazione della firma:
basta firmarle davanti al dipendente o inviarle per posta o fax
insieme alla fotocopia di un documento di identità valido.
La firma delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rivolte
ai privati va invece autenticata con conseguente pagamento dell’imposta
di bollo, nei casi in cui sia dovuta per legge.I certificati
obbligatori
Resta invece obbligatorio il certificato nei seguenti casi:
- certificati medici/sanitari/veterinari
- certificati di origine
- certificati di conformità CEQuali amministrazioni
devono accettare l'autocertificazione
Le amministrazioni pubbliche quali i Comuni, le Province, le Camere
di Commercio, i Ministeri, le Aziende ULS, l’INPS, le Scuole
di ogni ordine e grado, le Università, la Motorizzazione
Civile, i gestori di servizi pubblici, come Enel, Poste, Ferrovie
dello Stato, ecc. non possono chiedere ai cittadini i certificati
nei casi in cui è prevista l’autocertificazione.
Questi enti e amministrazioni hanno l’obbligo di accettare
la dichiarazione sostitutiva di certificazione o acquisire direttamente
i dati, previa indicazione da parte dell’interessato dell’amministrazione
che li detiene (ad esempio, per i titoli di studio, l’interessato
dovrà comunicare la scuola e l’anno in cui il titolo è stato
ottenuto). Torna suSe l'autocertificazione la fa un cittadino straniero
Nel caso in cui le autocertificazioni siano presentate da cittadini
della Comunità Europea, si applicano le stesse modalità previste
per i cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare
l’autocertificazione limitatamente ai casi in cui si tratti
di comprovare stati, fatti e qualità personali certificarli
o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Il
tempo di validità dei certificati
Tutti i certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile,
gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile rilasciati
dai Servizi Demografici, hanno validità sei mesi dalla data
di rilascio.
È
ammessa la presentazione delle certificazioni “scadute”,
purché le informazioni contenute nei certificati stessi non
siano variate. In questo caso, basterà apporre sul certificato
una dichiarazione non autenticata, resa dal titolare dello stesso,
che attesti che le informazioni contenute nel certificato non hanno
subito variazioni dalla data di rilascio.
Ha validità illimitata ogni certificato non soggetto a modifica
come quello di morte o relativo al titolo di studio. |