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Coronavirus: informazioni per le attività produttive
Chiarimenti Regione Toscana: Consegne a domicilio da parte di produttori primari ed altri operatori del settore alimentare – 14 Aprile 2020
CORONAVIRUS: specifiche su commercio elettronico e consegna a domicilio
Non occorre alcun titolo di legittimazione aggiuntivo quando l'attività di commercio elettronico è accessoria ad altra tipologia di vendita, compresa quella di beni artigianali (alimentari e non) di propria produzione
Si ricorda che il Codice del Commercio (L.R. 23 novembre 2018, n.62) specifica quanto segue:
Art. 75 Vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico
1. Qualora non accessori ad altra attività di vendita, l'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e tutte le operazioni commerciali svolte online [...] sono soggetti a SCIA ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività.
Pertanto chi già esercita, a seguito della corretta presentazione di un'istanza, una attività di vendita può attivare la vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico senza procedere con la presentazione di una nuova scia.
Art. 77 Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
1. Qualora non accessorio ad altra attività di vendita, l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetto a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l’attività.
[...]
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.
Pertanto chi già esercita, a seguito della corretta presentazione di un'istanza, una attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande può effettuare vendite presso il domicilio dei consumatori senza procedere con la presentazione di una nuova scia.
Relativamente al trasporto di alimenti, NON DEVE ESSERE PRESENTATA LA NOTIFICA DELLA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL REGOLAMENTO CE 852/2004 PER IL/I MEZZO/I DI TRASPORTO UTILIZZATO/I ESCLUSIVAMENTE AL SERVIZIO DELL'IMPRESA, NON PER CONTO TERZI.
Detti mezzi di trasporto devono comunque essere gestiti nell'ambito dell'autocontrollo aziendale e rispondere ai requisiti del capitolo IV dell'Allegato II del Reg. 852/2004; vengono sottoposti al controllo ufficiale nell'ambito dei controlli effettuati sullo stabilimento, fatta salva ogni possibilità di controllo su strada durante il trasporto, da parte di tutti gli organi di vigilanza preposti e forze dell'ordine.
Considerato inoltre che il citato capitolo IV dell'Allegato II del Reg. 852/2004 si riferisce a vani di carico dei veicoli e/o contenitori non è precluso l'utilizzo del mezzo privato per il trasporto di contenitori idonei che conservino alimenti nel completo rispetto della normativa succitata.
CORONAVIRUS. Consegna a domicilio da parte di NCC
Taxi e noleggio con conducente: comunicazione per consegne a domicilio
Pubblicata la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 437 del 30 marzo 2020, che consente l’attivazione, in via transitoria e per la durata dell’emergenza sanitaria, salva ogni diversa disposizione nazionale successiva, del servizio tramite taxi e NCC (noleggio con conducente) di consegna a domicilio di beni di prima necessità prelevati da imprese, commercianti e altri operatori abilitati. Sono consentiti il trasporto e la consegna anche di generi alimentari, purché nel rispetto delle misure minime di sicurezza igienico sanitaria alimentare, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di refrigerazione in grado di garantire la temperatura di uso commerciale.
Per comunicare la propria adesione, è sufficiente una comunicazione via PEC a comune.barga@postacert.toscana.it dichiarando:
- gli estremi della licenza/autorizzazione di taxi o NCC rilasciata dal Comune di Barga;
- che il servizio di consegna di beni di prima necessità comprende il ricevimento dei beni presso il distributore/venditore, il carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni in prossimità dell’accesso pedonale/carraio del domicilio del richiedente il servizio;
- la data di avvio di tale nuovo servizio;
- relativamente al trasporto di generi alimentari, il rispetto delle misure minime di sicurezza igienico sanitaria alimentare, anche attraverso l’utilizzo di sistemi di refrigerazione in grado di garantire la temperatura di uso commerciale;
- relativamente ai taxi, l’applicazione delle tariffe vigenti, senza ulteriori indennizzi o sovrapprezzi per l’esecuzione del servizio di consegna a domicilio.
Per ulteriori informazioni, contattare il SUAP scrivendo a f.francesconi@comunedibarga.it
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