Relazione al Consiglio Comunale
- Anno 2005 -


1) RECAPITI DEL DIFENSORE CIVICO
2) INTRODUZIONE
3) CASISTICA
3.1. ISTANZE DI CITTADINI
3.2. ISTANZE D’UFFICIO
4) RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA CASISTICA
5) PARTECIPAZIONE A ORGANISMI
6) CONCLUSIONI
7) APPENDICE NORMATIVA

- Art. 25 c. 4 L. 7.8.1990, n.241 così come modificato da L. 11.2.2005, n. 15

1) RECAPITI DEL DIFENSORE CIVICO

Nel corso del 2005 non sono variati i recapiti e gli orari di apertura al pubblico dell’ufficio del Difensore civico; gli stessi vengono di seguito riportati.
La maggior parte degli utenti, si è recata dal difensore civico durante il ricevimento del sabato mattina e molti sono stati i contatti telefonici; pochi invece sono ancora i contatti via e-mail mentre in un solo caso il difensore civico si è recato a casa di un’anziana cittadina che non poteva raggiungere l’ufficio.

SEDE :
- Piazza Garibaldi, n. 1, 55051 Barga (LU)

TELEFONI :
- Difensore Civico: 0583 - 724774 o cell. 339 - 7972029;
- Segreteria: 0583 - 724794;
- Fax: 0583 - 723745;

INVIO CORRISPONDENZA:
- posta ordinaria: presso la sede;
- posta elettronica: s_torriani@hotmail.com;

RICEVIMENTO DEI CITTADINI:
- il Giovedì, su appuntamento, dalle ore 10 alle ore 12,30
- il Sabato, senza appuntamento, dalle ore 10 alle ore 12,30
- a domicilio in caso di impossibilità a raggiungere l’Ufficio.

2) INTRODUZIONE

Egregio Signor Presidente, Egregi Signori Consiglieri,
in conformità con quanto previsto dalle vigenti disposizioni Statutarie e Regolamentari, presento alla Vs. cortese attenzione la consueta Relazione sull’attività svolta dall’Ufficio del Difensore civico comunale nel corso dell’anno 2005.
Anche nel corso dell’ultimo anno non sono mancate le istanze degli utenti all’Ufficio del Difensore Civico che ha ricevuto nella gran parte dei casi attestazioni di stima ed apprezzamento da parte degli stessi. Tali attestazioni ribadiscono l’utilità dell’istituto che, attraverso la mediazione ed il buon senso, cerca, come minimo, di informare i cittadini-utenti sui perché e sulle motivazioni delle scelte, o degli atti, della Pubblica Amministrazione favorendo la c.d. trasparenza amministrativa e la comunicazione con l’ente Comune.
L’attività dell’ufficio è svolta e concepita in modo tale da fornire al cittadino-utente un istituto al proprio servizio e da risultare, al contempo, il più efficiente e celere possibile.
I caratteri fondamentali dell’Ufficio del Difensore civico, ed in particolare la gratuità e la informalità, hanno favorito l’accesso dei cittadini allo stesso ed hanno altresì sviluppato la comunicazione tra i cittadini e gli organi comunali.
Tali caratteri garantiscono, specie in un Comune di non vaste proporzioni come il nostro e tranne rare eccezioni, risposte agli utenti in tempi molto rapidi. In genere, nel giro di 8-10 giorni, laddove non sia necessaria un’istruzione formale della pratica, l’utente ha la risposta alle sue problematiche. Molte volte inoltre le istanze dei cittadini vengono risolte seduta stante.
La via seguita nella trattazione delle pratiche, nei confronti della “controparte- Pubblica Amministrazione” è stata quella del confronto e della mediazione poiché se è ben vero che il Difensore Civico non è dotato di strumenti sanzionatori o decisori, ciò non toglie che debba agire, con imparzialità ed indipendenza, per conseguire il miglior risultato possibile per il cittadino che a lui si rivolge. Tale agire deve far leva quindi sulla persuasione delle parti e sulla mediazione tra i diversi interessi in gioco e deve essere volto al raggiungimento della soluzione che, più delle altre, assicuri una giustizia sostanziale per il caso concreto.
Il Difensore civico deve essere il tramite che consente, quanto meno, un costruttivo confronto tra le parti e tra i loro rispettivi bisogni ed interessi garantendo altresì una tutela extra giudiziaria ai cittadini.

3) CASISTICA

3.1. Istanze di cittadini
Il numero delle istanze al Difensore civico è leggermente calato rispetto all’anno 2004; le istanze formalizzate, sono state infatti 18 ed hanno interessato ambiti diversi con prevalenza delle istanze relative al settore di competenza dell’Ufficio Tecnico, seguito da richieste inerenti l’Ufficio della Polizia Municipale; non sono mancate inoltre istanze ad enti diversi quali la Telecom e la RAI, rispetto alle quali non vi è una stretta competenza ma che sono state trattate nell’ottica di fornire al cittadino utili indicazioni e soluzioni ai suoi problemi.
Una quindicina le richieste provenienti dai cittadini e non formalizzate, tra queste molte sono state richieste di informazioni su autovelox e sulla mancata comunicazione dei dati del conducente-trasgressore nelle trasgressioni al Codice della Strada.
Le istanze aperte d’ufficio sono state invece 3.
Una sola istanza, di competenza del Difensore Civico della Provincia di Lucca, nominato nel corso del 2005, è stata trasmessa dal mio ufficio alla collega, nell’ottica di collaborazione e aiuto al cittadino.
Non si sono registrate invece istanze in materia di Sanità, dove peraltro la competenza del Difensore civico comunale è controversa poiché, se per il Difensore Civico Regionale vi è una previsione di legge in tal senso, così non è per quelli locali.

UFFICIO TECNICO
Le istanze presentate dai cittadini e formalizzate, in materie di competenza dell’Ufficio Tecnico sono state 6; 3 relative all’Area Edilizia Privata, 2 all’Area LL.PP.e Manutenzione ed una comune ad entrambi i settori.

Area Edilizia privata
In questo settore si sono avute, come detto, 3 istanze:
a) una prima istanza concerneva una cittadina che chiedeva al Comune di individuare il percorso finale di una strada comunale, al termine della quale, voleva costuire una strada privata per accedere ad un proprio fondo dal momento che non vi era accordo con i proprietari dei fondi vicini ( dei quali solo uno aveva prestato il proprio consenso ) sul passaggio della strada; tra gli stessi vicini era pendente una causa volta all’accertamento dei confini tra i rispettivi fondi. La signora aveva inoltre ricevuto una comunicazione dall’Ufficio Area Assetto del Territorio in cui la stessa era invitata a non dare corso ai lavori relativi alla costruzione della strada poiché vi era stato un esposto da parte dei proprietari del fondo attiguo nel quale gli stessi proprietari lamentavano una possibile lesione dei loro diritti.
L’istante chiedeva inoltre di verificare altre soluzioni alternative.
Dapprima ho provveduto a far presente alla signora che il Comune non poteva “certificare” il percorso della strada e che comunque tale intervento, non sarebbe stato decisivo in merito all’accertamento della proprietà dei terreni, poiché solo il competente Tribunale avrebbe potuto accertarla; era quindi necessario attendere la sentenza della causa in corso.
Ovviamente i tempi della giustizia, ben noti a tutti, avrebbero portato alla decadenza dell’autorizzazione edilizia, con grave danno per l’istante e dunque si è individuata la possibile soluzione nella richiesta di sospensione dell’autorizzazione edilizia rilasciata per la costruzione della strada.
Contattata la Responsabile U.O. abbiamo convenuto la possibilità di accordare la sospensione dell’autorizzazione sul presupposto che vi era un fatto impeditivo dell’esecuzione dei lavori non imputabile alla titolare dell’autorizzazione edilizia. Tale soluzione trovava conforto anche nella giurisprudenza del Consiglio di Stato che, con sentenza del 29.1.2003, n. 453, ha affermato che: “ Non può essere dichiarata la decadenza della concessione edilizia ai sensi dell’art. 4, quarto comma, della legge n. 10 del 1977 in presenza di impedimenti indipendenti dal concessionario anche se causati da fatti privati quali la contestazione e le molestie del vicino in relazione al diritto di accesso al lotto.”
Pertanto, ho redatto la richiesta di sospensione dell’autorizzazione edilizia che è stata accolta dall’Ufficio Area Assetto del Territorio con soddisfazione dell’utente;
b) una istanza di una cittadina concerneva l’identificazione dei proprietari di un terreno boschivo attiguo a quello di sua proprietà, poiché voleva provvedere alla ripulitura dello stesso ed all’individuazione dei confini; con una semplice visura catastale si è soddisfatta l’istante;
c) altra istanza riguardava la richiesta di chiarimenti relativi alla normativa regolamentare in relazione all’apertura di una sede secondaria da parte di un’esercizio pubblico; anche in tal caso si sono fornite all’utente le informazioni richieste.
Debbo inoltre dar conto di una pratica relativa al 2004 ma definita nel 2005, la pratica concerneva le emissioni inquinanti prodotte da uno stabilimento industriale e lamentati da un cittadino. Solo nel 2005 infatti, l’ARPAT ha provveduto ad effettuare i rilevamenti richiesti e sollecitati dall’Ufficio del Difensore civico presso l’abitazione dell’istante ed a trasmettere agli organi competenti ed al Difensore civico per conoscenza, copia della Relazione di indagine relativa a detti rilevamenti. La Relazione raccomandava allo stabilimento industriale una serie di accorgimenti ed interventi volti a ridurre le emissioni inquinanti. La Responsabile U.O. Edilizia Privata e Suap ha quindi invitato lo stabilimento ad ottemperare in tal senso.

Area Lavori Pubblici e Manutenzione
a) un’ istanza, comune all’Area Edilizia Privata, è stata presentata da 2 cittadini, che risultati aggiudicatari di un lotto di terreno ove avrebbero costruito la propria abitazione, firmarono la relativa convenzione con il Comune; in tale convenzione l’ente Comune garantiva la piena ed esclusiva proprietà nonché la libertà da vincoli od oneri reali del terreno stesso.
Successivamente emerse invece la presenza di un metanodotto che interessava anche il lotto contiguo; gli istanti hanno potuto costruire la loro abitazione ma con alcuni “accorgimenti” tecnici ed alcune limitazioni.
Durante la costruzione dell’immobile vi fu, inoltre, l’intervento della società SNAM, che volle assicurarsi della regolarità dei lavori e che richiese la sottoscrizione di una liberatoria nella quale i ricorrenti dovevano assicurare lo smantellamento delle opere di recinzione a semplice richiesta della stessa SNAM.
Oltre a ciò, è sopravvenuta la costruzione dell’immobile attiguo, che proprio per la presenza del metanodotto, risulta del tutto diverso dall’abitazione degli istanti e tale da pregiudicarne il valore.
Dagli atti emerge, ad avviso di questo ufficio, una responsabilità dell’ente Comune verso gli istanti, ed è perciò auspicabile una definizione bonaria della questione onde evitare un contenzioso giudiziale. L’intervento del Difensore civico è volto ad evitare ciò ma decisiva è la volontà delle parti; la pratica è tuttora aperta.
b) Una seconda richiesta è stata presentata da un cittadino che chiedeva di verificare, stante le proteste del vicino, l’esatta individuazione del confine di due terreni, divisi da una strada vicinale ad uso pubblico, in modo da poter recintare il proprio fondo; l’Ufficio LL.PP. e Manutenzione ha provveduto ad individuare il tratto di confine consentendo una recinzione che non invadesse la strada vicinale;
c) altra istanza è stata avanzata da una cittadina che da diversi anni, chiede che le sia corrisposta l’indennità per un esproprio di un terreno; la pratica, di cui si è già sollecitata la definizione, è bloccata perché deve essere nominato un professionista che provveda ad eseguire il frazionamento.
Anche in questo settore, debbo dar conto di una pratica ricevuta nel 2004 ma definita nel 2005: la pratica era relativa all’emissione di scarichi di gas dalla canna fumaria dell’edificio comunale e della quale un cittadino, proprietario dell’immobile attiguo, aveva chiesto lo spostamento.
L’Amministrazione comunale ha provveduto in tal senso ovviando così al danno lamentato dal cittadino.

POLIZIA MUNICIPALE
In questo ambito diverse sono state le istanze non formalizzate con cui i cittadini richiedevano la possibilità di ricorrere contro le contravvenzioni rilevate con i c.d. autovelox, anche se la quasi totalità dei casi non riguardava la Polizia Municipale di Barga. Molte sono state le richieste di informazioni e chiarimenti in merito alla sanzione, pari ad € 357,50, relativa alla mancata comunicazione dei dati del conducente-trasgressore.
Con la modifica dell’art. 126 bis del Codice della strada, infatti, nei casi in cui il proprietario dell’autoveicolo non comunichi entro 30 giorni dalla notifica del verbale, i dati del conducente, o quest’ultimo non lo faccia in prima persona, è prevista una sanzione pecuniaria con un minimo di € 250,00 ed un massimo di € 1000,00. Molte persone, anche a causa della scarsa pubblicizzazione di tale novità, una volta pagata regolarmente la sanzione, non provvedevano alla comunicazione suddetta e dopo pochi mesi si vedevano notificare, con loro grande sorpresa, l’ulteriore sanzione.
Accanto quindi ad alcune istanze aventi tale oggetto, debbo segnalare:
a) la richiesta di una cittadina residente nel Nord Italia che si era vista notificare una sanzione per violazione dei limiti di velocità pur non essendo mai transitata nel nostro Comune; ho pertanto invitato la signora a trasmettere all’Ufficio di Polizia Municipale copia del libretto di circolazione della propria auto, la dichiarazione di non essere mai transitata nel Ns. Comune nonché la richiesta di annullamento per tale motivo.
L’Ufficio di Polizia Municipale, rilevato l’errore, ha provveduto ad annullare la contravvenzione in autotutela.
b) altra richiesta è stata presentata da un cittadino che richiedeva se vi fossero limitazioni alla possibilità di effettuare lavori di piccola edilizia nella propria abitazione nel fine settimana. E’ emerso che sia a livello di Regolamento comunale che di legge regionale, vi è un limite che vieta tali rumori nei giorni di sabato e domenica, oltre che nella fascia oraria notturna.
c) altra istanza è stata presentata da un cittadino che richiedeva quali fossero le possibilità di impugnare una sanzione amministrativa: è stata fatta presente la possibilità di presentare un ricorso al Prefetto, pur sconsigliandolo, oppure un ricorso al Giudice di Pace entro 60 giorni dalla notifica del verbale.

TRIBUTI
In questo settore sono diminuite le istanze rispetto all’anno precedente; vi sono state solo alcune richieste di informazioni relative all’ICI, una delle quali riguardava una cittadina che aveva ricevuto l’accertamento per aver effettuato un versamento parziale dell’importo dovuto. Esaminati gli atti è emersa la regolarità dell’accertamento.

SCUOLA
Un’istanza è stata presentata da una cittadina residente nel Comune di Barga e madre di una bambina che frequenta una scuola del Comune di Coreglia Antelminelli alla quale era stato negato il contributo per i buoni mensa; la stessa richiedeva perlomeno di conoscere i motivi di tale negazione.
È stato fatto presente alla signora che il criterio di erogazione dei buoni mensa è quello della frequenza di scuole che si trovano nel territorio comunale e che perciò appariva corretto richiedere il contributo al Comune di Coreglia Antelminelli. Comunque è stato accordato alla signora, grazie anche all’interessamento dell’Assistente Sociale e stante la sua situazione economica, un contributo speciale pari all’importo dei buoni mensa necessari per l’intero anno scolastico.

SOCIALE
Un cittadino, genitore di un figlio nato nel 2005, chiedeva di sapere se era ancora previsto il bonus di € 1.000,00 per i secondogeniti; purtroppo la previsione di tale bonus era limitata all’anno 2004 e dunque si è informato l’istante che non aveva diritto allo stesso.

ALTRO
a) Un cittadino, lamentando l’affissione di volantini alla propria proprietà, chiedeva di conoscere il contenuto del Regolamento comunale sul punto.
È stata fatta presente al cittadino la disciplina regolamentare che prevede la necessità che le affissioni avvengano negli appositi spazi ed impianti essendo tuttavia possibile l’individuazione di ulteriori spazi; si sono inoltre evidenziati i divieti di affissioni su edifici di interesse storico-artistico, monumenti, cimiteri ed ospedali, oltre ai limiti previsti dal Codice della Strada.
Fuori degli spazi ammessi ed in mancanza di consenso del proprietario, tali affissioni debbono considerarsi abusive.
b) un altro cittadino richiedeva se vi era la possibilità di ritenere l’Amministrazione Comunale responsabile per un sinistro occorsogli a causa di una buca sul manto stradale.
Si è evidenziato al cittadino come, in presenza di certi presupposti, sia possibile configurare una tale responsabilità e si è invitato lo stesso, qualora lo avesse ritenuto opportuno, a rivolgersi ad un legale.

ASBUC
Molti cittadini hanno presentato una raccolta di firme per chiedere all’ASBUC di rivedere la propria delibera del Giugno 2005 con la quale si istituiva il “Regolamento dei Funghi”. Detto Regolamento prevedeva dei limiti quantitativi alla raccolta di funghi e di frutti del sottobosco ed il versamento di un modesto contributo per la raccolta di tali prodotti; tale contributo è stato fissato in € 2 annui (o € 10 con raccolta illimitata) o di € 1 giornalieri, per i residenti ed in € 52 annui, o di € 8 giornalieri per i non residenti. Il regolamento prevedeva inoltre una quota annua totale di permessi pari a 3555 presenze.
Ho avuto quindi un’incontro con il Presidente dell’ASBUC il quale illustrava le motivazioni che avevano portato a tale delibera e che sono riassumibili nella necessità di controllo dell’ecosistema, nella necessità di svolgere un controllo delle presenze dei raccoglitori nonché in motivi fiscali legati alla natura di ONLUS dell’ASBUC stessa.
Contatti sono stati intrapresi anche con l’Ufficio regionale per gli Usi Civici il quale mi confermava al legittimità della regolamentazione adottata dall’Assemblea dell’ASBUC in quanto il principio di diritto da rispettare in tali casi è quello di garantire comunque una disparità di trattamento tra i cittadini residenti ed i non residenti; tale principio veniva infatti rispettato dalla delibera adottata ed emergeva nella sostanziale differenza tra le quote richieste ai residenti ( € 2 ) ed ai non residenti ( € 52).
Si è tenuta successivamente un’assemblea pubblica dove i cittadini hanno manifestato le loro perplessità e l’ASBUC ha chiarito le ragioni della propria scelta. Al termine dell’assemblea è stata creata una Commissione con il compito di “rivedere” il Regolamento tenendo conto della posizione dei cittadini, sull’ulteriore svolgersi della questione renderò conto nella prossima Relazione ma, anche in questo caso non posso che apprezzare la disponibilità al confronto con i cittadini.

ALTRI ENTI
Alcuni cittadini, che avevano acquistato un immobile di recente costruzione e composto da diversi appartamenti, si sono rivolti all’Ufficio del Difensore civico perché non riuscivano ad ottenere l’allaccio delle utenze all’ENEL.
Ho contattato quindi il responsabile della ditta incaricata dall’ENEL di provvedere alla elettrificazione della zona il quale, faceva presente che poiché vi erano più di quattro utenze, era necessaria la realizzazione di una cabina oltre agli altri lavori abituali. Inoltre affermava che l’ENEL aveva richiesto al Comune la concessione di un area sulla quale costruire la cabina stessa.
Il Comune ha concesso tale area e l’ENEL provvederà all’esecuzione dei relativi lavori onde consentire gli allacci richiesti.

TELECOM
Altra istanza concerneva una cittadina che si era vista attivare un servizio a pagamento sulla propria utenza telefonica fissa, senza averne fatta richiesta. È stato contattato il Servizio clienti ed è stato richiesto l’annullamento della richiesta.

RAI
Due istanze sono state presentate da altrettanti cittadini che avevano ricevuto la richiesta di pagamento del canone annuale da parte della RAI. In entrambi i casi però è stato comunicato alla RAI il motivo per cui il canone non era dovuto.

3.2. Istanze d’ufficio
Tre sono state le istanze d’ufficio aperte nel 2005:
a) una prima riguardava il caso di una signora che lamentava la mancata assegnazione di un’abitazione popolare pur avendone, a suo dire, i requisiti; ho invitato pertanto la signora a prendere contatto con il mio Ufficio e, dopo un colloquio con il Responsabile del procedimento che aveva confermato la regolarità del bando e della relativa graduatoria per l’assegnazione, abbiamo altresì verificato che era ormai trascorso il termine per l’impugnazione della stessa. È stata altresì contattata l’Assistente Sociale che, già conoscendo la situazione della signora, ha assicurato l’attenzione del suo Ufficio.
b) la seconda richiesta d’ufficio è stata fatta nei confronti dell’Amministrazione Comunale in ordine al problema, molto dibattuto, della disciplina del traffico e della sosta nel Centro Storico e sul piazzale del Fosso.
La questione ha visto la cittadinanza divisa sulle decisioni del Comune e dunque ho favorevolmente accolto il confronto che l’Amministrazione ha promosso con i cittadini residenti nel Centro Storico che non condividevano la scelta. Ho così partecipato agli incontri che si sono svolti con la cittadinanza, che hanno evidenziato una pluralità di posizioni da parte dei cittadini. L’Amministrazione, pur tenendo ferma la scelta di fondo, ha previsto una disciplina della sosta nel Centro Storico che prevede fasce orarie e che varierà probabilmente con il periodo estivo, nonché la creazione di posti auto riservati ai residenti del Centro Storico, sul Piazzale del Fosso.
c) il terzo intervento d’ufficio concerneva la richiesta di accesso, tramite il Difensore Civico Regionale, agli atti redatti dalla Conferenza dei Servizi in relazione alla richiesta di ampliamento di un centro commerciale situato in un Comune limitrofo. L’Ufficio del Difensore Civico Regionale si è attivato in tal senso.

4) RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA CASISTICA

ISTANZE PER SOGGETTO ATTIVATORE
Cittadini 33
Difensore civico 3

ISTANZE CHIUSE ED ISTANZE IN ISTRUTTORIA
Istanze chiuse 34
Istanze in istruttoria 2

Istanze trattate nel triennio 2003 - 2005

Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005
Istanze trattate 27 40 36

Modalità di presentazione delle Istanze

Numero Istanze
Mezzi di presentazione Istanza di persona 13
Istanza scritta 2
Istanza telefonica 15
Istanza via E-mail 2
Istanza a domicilio 1

5) PARTECIPAZIONE A ORGANISMI

Nel corso del 2005 è continuata e si è ulteriormente sviluppata l’attività di collaborazione e coordinamento con i Difensori civici toscani. Importante è stata altresì l’istituzione dell’Ufficio del Difensore civico della Provincia di Lucca, con la nomina della dott.ssa Gabriella Moruzzi, con la quale vi è stata una sollecita e proficua cooperazione.
Ho partecipato inoltre ai consueti incontri della Conferenza Permanente dei Difensori civici toscani che si sono tenuti nel corso del 2005 e che hanno favorito scambi di esperienze e confronti con i colleghi.
Il primo incontro si è svolto il 25 Febbraio ed è stata l’occasione per approfondire il diritto di accesso agli atti amministrativi, così come riformato dalla Legge n. 15 dell’11.2.2005. La riforma è stata illustrata dal prof. C. Marzuoli, docente di Diritto Amministrativo presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze.
Dall’incontro è emerso come il diritto di accesso agli atti, deve oggi intendersi sempre più come appunto un diritto del cittadino e non come un mero interesse legittimo. Esso deve essere tuttavia corredato dai requisiti della personalità, della concretezza e dell’attualità e deve collegarsi ad una situazione giuridica rilevante; ciò vale ad escludere la possibilità di un accesso inteso come una sorta di azione popolare.
La nuova disciplina (vd. Appendice normativa) conserva, pur rinnovandolo in alcuni aspetti, il ruolo del Difensore civico prevedendo all’art. 25 c. 4 il suo intervento nell’ambito dell’Ente di cui fa parte; tale intervento si caratterizza per l’alternatività al ricorso al TAR e si attua con l’istanza del cittadino che si è visto negare, con atto espresso o con il silenzio-rifiuto, l’accesso agli atti. Con tale richiesta il cittadino può chiedere il riesame della determinazione negativa. Il Difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dall’istanza e, se ritiene illegittimo il diniego, ne informa il richiedente e l’autorità disponente.
Se quest’ultima non emana il provvedimento confermativo e motivato entro 30 giorni, l’accesso è consentito.
Una volta comunicato l’esito al richiedente, questo avrà ulteriori 30 giorni per il ricorso al TAR.
La Conferenza Permanente ha inoltre redatto una nota con cui invitava il Consiglio Regionale, in considerazione della possibilità data dalla L. n. 15 /05 agli Enti locali di “garantire ulteriori livelli di tutela” in materia di accesso agli atti, a garantire l’attuazione dell’art. 54 del nuovo Statuto della Regione Toscana che innova l’istituto a favore del cittadino.
Ulteriori approfondimenti hanno riguardato il tema dell’Amministratore di sostegno, nuova figura istituita dalla L. n. 6 del 9.1.2004, nell’ambito degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione ed il tema delle modalità di contribuzione a carico dell’assistito nelle RSA.
Un secondo incontro si è tenuto in data 29 Aprile; in tale occasione è stato illustrato il nuovo sito del Difensore civico regionale, caratterizzato da una facilità di accesso ed aperto al contributo di tutti i Difensori civici locali.
Anche tale iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di svilupppo ed informazione dell’istituto, al fine di raggiungere il maggior numero di utenti possibili.
Sono inoltre stati illustrati i documenti redatti dal gruppo di lavoro in materia di costi delle prestazioni Socio-Assistenziali e dei criteri per la loro ripartizione.
Un terzo incontro si è tenuto in data 22 settembre 2005 ed in tale sede è stato approvato all’unanimità un modello di Regolamento per le funzioni ed i compiti del Difensore civico. Tale Regolamento tipo, frutto della collaborazione con il Consiglio delle Autonomie locali, recepisce i principi fondamentali e le norme della Carta della Difesa Civica Locale e potrà essere utilizzato dagli Enti Locali interessati all’istituzione del Difensore civico.
Nella stessa seduta è stato presentato ed approvato anche il progetto di monitoraggio e rilevazione delle istanze presentate a tutti i Difensori civici della Toscana. Tale progetto, attraverso la compilazione di una scheda di rilevazione unitaria, permetterà di avere un controllo ed un aggiornamento in tempo reale, anche grazie alla compilazione di schede on line sul sito del Difensore civico regionale, delle istanze presentate ai Difensori civici, nonché la loro classificazione per materia e l’indicazione dell’esito delle pratiche. Ciò consentirà di avere un quadro, a livello regionale, più preciso in relazione alle istanze agli Uffici di Difesa civica in quanto non sarà più solo un dato quantitativo ma anche qualitativo.
Infine nella stessa seduta è stata deliberata la realizzazione di un Seminario sulle tecniche di mediazione da tenersi nel mese di Novembre 2005.
Ho preso parte al suddetto Seminario sulla mediazione che si è svolto a Firenze il 18 Novembre 2005 e che ha costituito un importante momento di formazione ed apprendimento concernente il ruolo preponderante svolto dal Difensore civico, quello del mediatore nelle controversie tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Lo scopo del Seminario è stato dunque duplice: da un lato insegnare come si individuano e si valutano gli interessi in gioco al fine di giungere ad una decisione equa, dall’altro evidenziare l’importanza degli istituti, quale quello del Difensore Civico, dediti alla mediazione.

6) CONCLUSIONI

A definizione di questa mia Relazione devo ringraziare gli utenti che nel corso dell’anno appena trascorso si sono rivolti al mio Ufficio poiché, anche quando le risposte della Pubblica Amministrazione non erano quelle da loro attese, non hanno fatto mancare attestazioni di stima e ringraziamenti per l’opera svolta dall’Ufficio.
Questo, per me, costituisce lo stimolo maggiore a continuare nell’ attività a fianco del cittadino con sempre maggior impegno e dedizione.
Un ringraziamento va anche ai Dipendenti ed agli Amministratori del Comune di Barga che hanno sempre manifestato disponibilità al confronto ed al dialogo con l’Ufficio, specie nei frangenti in cui sono emerse vedute divergenti poiché sono proprio tali frangenti che favoriscono la crescita professionale ed umana di ognuno di noi.

Barga, 25 Marzo 2006 Il Difensore civico
Avv. Stefano Torriani

7) APPENDICE NORMATIVA

Legge 7 Agosto 1990, n. 241
Così come modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15
ART. 25 comma 4
Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi
(omissis)
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per àmbito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'àmbito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale,….(omissis).