Relazione al Consiglio Comunale
- Anno 2005 -
1) RECAPITI DEL DIFENSORE CIVICO
2) INTRODUZIONE
3) CASISTICA
3.1. ISTANZE DI CITTADINI
3.2. ISTANZE D’UFFICIO
4) RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA CASISTICA
5) PARTECIPAZIONE A ORGANISMI
6) CONCLUSIONI
7) APPENDICE NORMATIVA
- Art. 25 c. 4 L. 7.8.1990, n.241 così come modificato
da L. 11.2.2005, n. 15
1) RECAPITI DEL DIFENSORE CIVICO
Nel corso del 2005 non sono variati i recapiti e gli
orari di apertura al pubblico dell’ufficio del Difensore civico; gli
stessi vengono di seguito riportati.
La maggior parte degli utenti, si è recata dal difensore civico durante
il ricevimento del sabato mattina e molti sono stati i contatti telefonici;
pochi invece sono ancora i contatti via e-mail mentre in un solo caso il difensore
civico si è recato a casa di un’anziana cittadina che non poteva
raggiungere l’ufficio.
SEDE :
- Piazza Garibaldi, n. 1, 55051 Barga (LU)
TELEFONI :
- Difensore Civico: 0583 - 724774 o cell. 339 - 7972029;
- Segreteria: 0583 - 724794;
- Fax: 0583 - 723745;
INVIO CORRISPONDENZA:
- posta ordinaria: presso la sede;
- posta elettronica: s_torriani@hotmail.com;
RICEVIMENTO DEI CITTADINI:
- il Giovedì, su appuntamento, dalle ore 10 alle ore 12,30
- il Sabato, senza appuntamento, dalle ore 10 alle ore 12,30
- a domicilio in caso di impossibilità a raggiungere l’Ufficio.
2) INTRODUZIONE
Egregio Signor Presidente, Egregi Signori Consiglieri,
in conformità con quanto previsto dalle vigenti disposizioni Statutarie
e Regolamentari, presento alla Vs. cortese attenzione la consueta Relazione
sull’attività svolta dall’Ufficio del Difensore civico comunale
nel corso dell’anno 2005.
Anche nel corso dell’ultimo anno non sono mancate le istanze degli utenti
all’Ufficio del Difensore Civico che ha ricevuto nella gran parte dei
casi attestazioni di stima ed apprezzamento da parte degli stessi. Tali attestazioni
ribadiscono l’utilità dell’istituto che, attraverso la mediazione
ed il buon senso, cerca, come minimo, di informare i cittadini-utenti sui perché e
sulle motivazioni delle scelte, o degli atti, della Pubblica Amministrazione
favorendo la c.d. trasparenza amministrativa e la comunicazione con l’ente
Comune.
L’attività dell’ufficio è svolta e concepita in modo
tale da fornire al cittadino-utente un istituto al proprio servizio e da risultare,
al contempo, il più efficiente e celere possibile.
I caratteri fondamentali dell’Ufficio del Difensore civico, ed in particolare
la gratuità e la informalità, hanno favorito l’accesso
dei cittadini allo stesso ed hanno altresì sviluppato la comunicazione
tra i cittadini e gli organi comunali.
Tali caratteri garantiscono, specie in un Comune di non vaste proporzioni come
il nostro e tranne rare eccezioni, risposte agli utenti in tempi molto rapidi.
In genere, nel giro di 8-10 giorni, laddove non sia necessaria un’istruzione
formale della pratica, l’utente ha la risposta alle sue problematiche.
Molte volte inoltre le istanze dei cittadini vengono risolte seduta stante.
La via seguita nella trattazione delle pratiche, nei confronti della “controparte-
Pubblica Amministrazione” è stata quella del confronto e della
mediazione poiché se è ben vero che il Difensore Civico non è dotato
di strumenti sanzionatori o decisori, ciò non toglie che debba agire,
con imparzialità ed indipendenza, per conseguire il miglior risultato
possibile per il cittadino che a lui si rivolge. Tale agire deve far leva quindi
sulla persuasione delle parti e sulla mediazione tra i diversi interessi in
gioco e deve essere volto al raggiungimento della soluzione che, più delle
altre, assicuri una giustizia sostanziale per il caso concreto.
Il Difensore civico deve essere il tramite che consente, quanto meno, un costruttivo
confronto tra le parti e tra i loro rispettivi bisogni ed interessi garantendo
altresì una tutela extra giudiziaria ai cittadini.
3) CASISTICA
3.1. Istanze di cittadini
Il numero delle istanze al Difensore civico è leggermente calato rispetto
all’anno 2004; le istanze formalizzate, sono state infatti 18 ed hanno
interessato ambiti diversi con prevalenza delle istanze relative al settore
di competenza dell’Ufficio Tecnico, seguito da richieste inerenti l’Ufficio
della Polizia Municipale; non sono mancate inoltre istanze ad enti diversi
quali la Telecom e la RAI, rispetto alle quali non vi è una stretta
competenza ma che sono state trattate nell’ottica di fornire al cittadino
utili indicazioni e soluzioni ai suoi problemi.
Una quindicina le richieste provenienti dai cittadini e non formalizzate, tra
queste molte sono state richieste di informazioni su autovelox e sulla mancata
comunicazione dei dati del conducente-trasgressore nelle trasgressioni al Codice
della Strada.
Le istanze aperte d’ufficio sono state invece 3.
Una sola istanza, di competenza del Difensore Civico della Provincia di Lucca,
nominato nel corso del 2005, è stata trasmessa dal mio ufficio alla
collega, nell’ottica di collaborazione e aiuto al cittadino.
Non si sono registrate invece istanze in materia di Sanità, dove peraltro
la competenza del Difensore civico comunale è controversa poiché,
se per il Difensore Civico Regionale vi è una previsione di legge in
tal senso, così non è per quelli locali.
UFFICIO TECNICO
Le istanze presentate dai cittadini e formalizzate, in materie di competenza
dell’Ufficio Tecnico sono state 6; 3 relative all’Area Edilizia
Privata, 2 all’Area LL.PP.e Manutenzione ed una comune ad entrambi
i settori.
Area Edilizia privata
In questo settore si sono avute, come detto, 3 istanze:
a) una prima istanza concerneva una cittadina che chiedeva al Comune di individuare
il percorso finale di una strada comunale, al termine della quale, voleva costuire
una strada privata per accedere ad un proprio fondo dal momento che non vi
era accordo con i proprietari dei fondi vicini ( dei quali solo uno aveva prestato
il proprio consenso ) sul passaggio della strada; tra gli stessi vicini era
pendente una causa volta all’accertamento dei confini tra i rispettivi
fondi. La signora aveva inoltre ricevuto una comunicazione dall’Ufficio
Area Assetto del Territorio in cui la stessa era invitata a non dare corso
ai lavori relativi alla costruzione della strada poiché vi era stato
un esposto da parte dei proprietari del fondo attiguo nel quale gli stessi
proprietari lamentavano una possibile lesione dei loro diritti.
L’istante chiedeva inoltre di verificare altre soluzioni alternative.
Dapprima ho provveduto a far presente alla signora che il Comune non poteva “certificare” il
percorso della strada e che comunque tale intervento, non sarebbe stato decisivo
in merito all’accertamento della proprietà dei terreni, poiché solo
il competente Tribunale avrebbe potuto accertarla; era quindi necessario attendere
la sentenza della causa in corso.
Ovviamente i tempi della giustizia, ben noti a tutti, avrebbero portato alla
decadenza dell’autorizzazione edilizia, con grave danno per l’istante
e dunque si è individuata la possibile soluzione nella richiesta di
sospensione dell’autorizzazione edilizia rilasciata per la costruzione
della strada.
Contattata la Responsabile U.O. abbiamo convenuto la possibilità di
accordare la sospensione dell’autorizzazione sul presupposto che vi era
un fatto impeditivo dell’esecuzione dei lavori non imputabile alla titolare
dell’autorizzazione edilizia. Tale soluzione trovava conforto anche nella
giurisprudenza del Consiglio di Stato che, con sentenza del 29.1.2003, n. 453,
ha affermato che: “ Non può essere dichiarata la decadenza della
concessione edilizia ai sensi dell’art. 4, quarto comma, della legge
n. 10 del 1977 in presenza di impedimenti indipendenti dal concessionario anche
se causati da fatti privati quali la contestazione e le molestie del vicino
in relazione al diritto di accesso al lotto.”
Pertanto, ho redatto la richiesta di sospensione dell’autorizzazione
edilizia che è stata accolta dall’Ufficio Area Assetto del Territorio
con soddisfazione dell’utente;
b) una istanza di una cittadina concerneva l’identificazione dei proprietari
di un terreno boschivo attiguo a quello di sua proprietà, poiché voleva
provvedere alla ripulitura dello stesso ed all’individuazione dei confini;
con una semplice visura catastale si è soddisfatta l’istante;
c) altra istanza riguardava la richiesta di chiarimenti relativi alla normativa
regolamentare in relazione all’apertura di una sede secondaria da parte
di un’esercizio pubblico; anche in tal caso si sono fornite all’utente
le informazioni richieste.
Debbo inoltre dar conto di una pratica relativa al 2004 ma definita nel 2005,
la pratica concerneva le emissioni inquinanti prodotte da uno stabilimento
industriale e lamentati da un cittadino. Solo nel 2005 infatti, l’ARPAT
ha provveduto ad effettuare i rilevamenti richiesti e sollecitati dall’Ufficio
del Difensore civico presso l’abitazione dell’istante ed a trasmettere
agli organi competenti ed al Difensore civico per conoscenza, copia della Relazione
di indagine relativa a detti rilevamenti. La Relazione raccomandava allo stabilimento
industriale una serie di accorgimenti ed interventi volti a ridurre le emissioni
inquinanti. La Responsabile U.O. Edilizia Privata e Suap ha quindi invitato
lo stabilimento ad ottemperare in tal senso.
Area Lavori Pubblici e Manutenzione
a) un’ istanza, comune all’Area Edilizia Privata, è stata
presentata da 2 cittadini, che risultati aggiudicatari di un lotto di terreno
ove avrebbero costruito la propria abitazione, firmarono la relativa convenzione
con il Comune; in tale convenzione l’ente Comune garantiva la piena ed
esclusiva proprietà nonché la libertà da vincoli od oneri
reali del terreno stesso.
Successivamente emerse invece la presenza di un metanodotto che interessava
anche il lotto contiguo; gli istanti hanno potuto costruire la loro abitazione
ma con alcuni “accorgimenti” tecnici ed alcune limitazioni.
Durante la costruzione dell’immobile vi fu, inoltre, l’intervento
della società SNAM, che volle assicurarsi della regolarità dei
lavori e che richiese la sottoscrizione di una liberatoria nella quale i ricorrenti
dovevano assicurare lo smantellamento delle opere di recinzione a semplice
richiesta della stessa SNAM.
Oltre a ciò, è sopravvenuta la costruzione dell’immobile
attiguo, che proprio per la presenza del metanodotto, risulta del tutto diverso
dall’abitazione degli istanti e tale da pregiudicarne il valore.
Dagli atti emerge, ad avviso di questo ufficio, una responsabilità dell’ente
Comune verso gli istanti, ed è perciò auspicabile una definizione
bonaria della questione onde evitare un contenzioso giudiziale. L’intervento
del Difensore civico è volto ad evitare ciò ma decisiva è la
volontà delle parti; la pratica è tuttora aperta.
b) Una seconda richiesta è stata presentata da un cittadino che chiedeva
di verificare, stante le proteste del vicino, l’esatta individuazione
del confine di due terreni, divisi da una strada vicinale ad uso pubblico,
in modo da poter recintare il proprio fondo; l’Ufficio LL.PP. e Manutenzione
ha provveduto ad individuare il tratto di confine consentendo una recinzione
che non invadesse la strada vicinale;
c) altra istanza è stata avanzata da una cittadina che da diversi anni,
chiede che le sia corrisposta l’indennità per un esproprio di
un terreno; la pratica, di cui si è già sollecitata la definizione, è bloccata
perché deve essere nominato un professionista che provveda ad eseguire
il frazionamento.
Anche in questo settore, debbo dar conto di una pratica ricevuta nel 2004 ma
definita nel 2005: la pratica era relativa all’emissione di scarichi
di gas dalla canna fumaria dell’edificio comunale e della quale un cittadino,
proprietario dell’immobile attiguo, aveva chiesto lo spostamento.
L’Amministrazione comunale ha provveduto in tal senso ovviando così al
danno lamentato dal cittadino.
POLIZIA MUNICIPALE
In questo ambito diverse sono state le istanze non formalizzate con cui i cittadini
richiedevano la possibilità di ricorrere contro le contravvenzioni
rilevate con i c.d. autovelox, anche se la quasi totalità dei casi
non riguardava la Polizia Municipale di Barga. Molte sono state le richieste
di informazioni e chiarimenti in merito alla sanzione, pari ad € 357,50,
relativa alla mancata comunicazione dei dati del conducente-trasgressore.
Con la modifica dell’art. 126 bis del Codice della strada, infatti, nei
casi in cui il proprietario dell’autoveicolo non comunichi entro 30 giorni
dalla notifica del verbale, i dati del conducente, o quest’ultimo non
lo faccia in prima persona, è prevista una sanzione pecuniaria con un
minimo di € 250,00 ed un massimo di € 1000,00. Molte persone, anche
a causa della scarsa pubblicizzazione di tale novità, una volta pagata
regolarmente la sanzione, non provvedevano alla comunicazione suddetta e dopo
pochi mesi si vedevano notificare, con loro grande sorpresa, l’ulteriore
sanzione.
Accanto quindi ad alcune istanze aventi tale oggetto, debbo segnalare:
a) la richiesta di una cittadina residente nel Nord Italia che si era vista
notificare una sanzione per violazione dei limiti di velocità pur non
essendo mai transitata nel nostro Comune; ho pertanto invitato la signora a
trasmettere all’Ufficio di Polizia Municipale copia del libretto di circolazione
della propria auto, la dichiarazione di non essere mai transitata nel Ns. Comune
nonché la richiesta di annullamento per tale motivo.
L’Ufficio di Polizia Municipale, rilevato l’errore, ha provveduto
ad annullare la contravvenzione in autotutela.
b) altra richiesta è stata presentata da un cittadino che richiedeva
se vi fossero limitazioni alla possibilità di effettuare lavori di piccola
edilizia nella propria abitazione nel fine settimana. E’ emerso che sia
a livello di Regolamento comunale che di legge regionale, vi è un limite
che vieta tali rumori nei giorni di sabato e domenica, oltre che nella fascia
oraria notturna.
c) altra istanza è stata presentata da un cittadino che richiedeva quali
fossero le possibilità di impugnare una sanzione amministrativa: è stata
fatta presente la possibilità di presentare un ricorso al Prefetto,
pur sconsigliandolo, oppure un ricorso al Giudice di Pace entro 60 giorni dalla
notifica del verbale.
TRIBUTI
In questo settore sono diminuite le istanze rispetto all’anno precedente;
vi sono state solo alcune richieste di informazioni relative all’ICI,
una delle quali riguardava una cittadina che aveva ricevuto l’accertamento
per aver effettuato un versamento parziale dell’importo dovuto. Esaminati
gli atti è emersa la regolarità dell’accertamento.
SCUOLA
Un’istanza è stata presentata da una cittadina residente nel Comune
di Barga e madre di una bambina che frequenta una scuola del Comune di Coreglia
Antelminelli alla quale era stato negato il contributo per i buoni mensa; la
stessa richiedeva perlomeno di conoscere i motivi di tale negazione.
È
stato fatto presente alla signora che il criterio di erogazione dei buoni mensa è quello
della frequenza di scuole che si trovano nel territorio comunale e che perciò appariva
corretto richiedere il contributo al Comune di Coreglia Antelminelli. Comunque è stato
accordato alla signora, grazie anche all’interessamento dell’Assistente
Sociale e stante la sua situazione economica, un contributo speciale pari all’importo
dei buoni mensa necessari per l’intero anno scolastico.
SOCIALE
Un cittadino, genitore di un figlio nato nel 2005, chiedeva di sapere se era
ancora previsto il bonus di € 1.000,00 per i secondogeniti; purtroppo
la previsione di tale bonus era limitata all’anno 2004 e dunque si è informato
l’istante che non aveva diritto allo stesso.
ALTRO
a) Un cittadino, lamentando l’affissione di volantini alla propria proprietà,
chiedeva di conoscere il contenuto del Regolamento comunale sul punto.
È
stata fatta presente al cittadino la disciplina regolamentare che prevede la
necessità che le affissioni avvengano negli appositi spazi ed impianti
essendo tuttavia possibile l’individuazione di ulteriori spazi; si sono
inoltre evidenziati i divieti di affissioni su edifici di interesse storico-artistico,
monumenti, cimiteri ed ospedali, oltre ai limiti previsti dal Codice della
Strada.
Fuori degli spazi ammessi ed in mancanza di consenso del proprietario, tali
affissioni debbono considerarsi abusive.
b) un altro cittadino richiedeva se vi era la possibilità di ritenere
l’Amministrazione Comunale responsabile per un sinistro occorsogli a
causa di una buca sul manto stradale.
Si è evidenziato al cittadino come, in presenza di certi presupposti,
sia possibile configurare una tale responsabilità e si è invitato
lo stesso, qualora lo avesse ritenuto opportuno, a rivolgersi ad un legale.
ASBUC
Molti cittadini hanno presentato una raccolta di firme per chiedere all’ASBUC
di rivedere la propria delibera del Giugno 2005 con la quale si istituiva il “Regolamento
dei Funghi”. Detto Regolamento prevedeva dei limiti quantitativi alla
raccolta di funghi e di frutti del sottobosco ed il versamento di un modesto
contributo per la raccolta di tali prodotti; tale contributo è stato
fissato in € 2 annui (o € 10 con raccolta illimitata) o di € 1
giornalieri, per i residenti ed in € 52 annui, o di € 8 giornalieri
per i non residenti. Il regolamento prevedeva inoltre una quota annua totale
di permessi pari a 3555 presenze.
Ho avuto quindi un’incontro con il Presidente dell’ASBUC il quale
illustrava le motivazioni che avevano portato a tale delibera e che sono riassumibili
nella necessità di controllo dell’ecosistema, nella necessità di
svolgere un controllo delle presenze dei raccoglitori nonché in motivi
fiscali legati alla natura di ONLUS dell’ASBUC stessa.
Contatti sono stati intrapresi anche con l’Ufficio regionale per gli
Usi Civici il quale mi confermava al legittimità della regolamentazione
adottata dall’Assemblea dell’ASBUC in quanto il principio di diritto
da rispettare in tali casi è quello di garantire comunque una disparità di
trattamento tra i cittadini residenti ed i non residenti; tale principio veniva
infatti rispettato dalla delibera adottata ed emergeva nella sostanziale differenza
tra le quote richieste ai residenti ( € 2 ) ed ai non residenti ( € 52).
Si è tenuta successivamente un’assemblea pubblica dove i cittadini
hanno manifestato le loro perplessità e l’ASBUC ha chiarito le
ragioni della propria scelta. Al termine dell’assemblea è stata
creata una Commissione con il compito di “rivedere” il Regolamento
tenendo conto della posizione dei cittadini, sull’ulteriore svolgersi
della questione renderò conto nella prossima Relazione ma, anche in
questo caso non posso che apprezzare la disponibilità al confronto con
i cittadini.
ALTRI ENTI
Alcuni cittadini, che avevano acquistato un immobile di recente costruzione
e composto da diversi appartamenti, si sono rivolti all’Ufficio del
Difensore civico perché non riuscivano ad ottenere l’allaccio
delle utenze all’ENEL.
Ho contattato quindi il responsabile della ditta incaricata dall’ENEL
di provvedere alla elettrificazione della zona il quale, faceva presente che
poiché vi erano più di quattro utenze, era necessaria la realizzazione
di una cabina oltre agli altri lavori abituali. Inoltre affermava che l’ENEL
aveva richiesto al Comune la concessione di un area sulla quale costruire la
cabina stessa.
Il Comune ha concesso tale area e l’ENEL provvederà all’esecuzione
dei relativi lavori onde consentire gli allacci richiesti.
TELECOM
Altra istanza concerneva una cittadina che si era vista attivare un servizio
a pagamento sulla propria utenza telefonica fissa, senza averne fatta richiesta. È stato
contattato il Servizio clienti ed è stato richiesto l’annullamento
della richiesta.
RAI
Due istanze sono state presentate da altrettanti cittadini che avevano ricevuto
la richiesta di pagamento del canone annuale da parte della RAI. In entrambi
i casi però è stato comunicato alla RAI il motivo per cui il
canone non era dovuto.
3.2. Istanze d’ufficio
Tre sono state le istanze d’ufficio aperte nel 2005:
a) una prima riguardava il caso di una signora che lamentava la mancata assegnazione
di un’abitazione popolare pur avendone, a suo dire, i requisiti; ho invitato
pertanto la signora a prendere contatto con il mio Ufficio e, dopo un colloquio
con il Responsabile del procedimento che aveva confermato la regolarità del
bando e della relativa graduatoria per l’assegnazione, abbiamo altresì verificato
che era ormai trascorso il termine per l’impugnazione della stessa. È stata
altresì contattata l’Assistente Sociale che, già conoscendo
la situazione della signora, ha assicurato l’attenzione del suo Ufficio.
b) la seconda richiesta d’ufficio è stata fatta nei confronti
dell’Amministrazione Comunale in ordine al problema, molto dibattuto,
della disciplina del traffico e della sosta nel Centro Storico e sul piazzale
del Fosso.
La questione ha visto la cittadinanza divisa sulle decisioni del Comune e dunque
ho favorevolmente accolto il confronto che l’Amministrazione ha promosso
con i cittadini residenti nel Centro Storico che non condividevano la scelta.
Ho così partecipato agli incontri che si sono svolti con la cittadinanza,
che hanno evidenziato una pluralità di posizioni da parte dei cittadini.
L’Amministrazione, pur tenendo ferma la scelta di fondo, ha previsto
una disciplina della sosta nel Centro Storico che prevede fasce orarie e che
varierà probabilmente con il periodo estivo, nonché la creazione
di posti auto riservati ai residenti del Centro Storico, sul Piazzale del Fosso.
c) il terzo intervento d’ufficio concerneva la richiesta di accesso,
tramite il Difensore Civico Regionale, agli atti redatti dalla Conferenza dei
Servizi in relazione alla richiesta di ampliamento di un centro commerciale
situato in un Comune limitrofo. L’Ufficio del Difensore Civico Regionale
si è attivato in tal senso.
4) RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA CASISTICA
ISTANZE PER SOGGETTO ATTIVATORE
Cittadini 33
Difensore civico 3
ISTANZE CHIUSE ED ISTANZE IN ISTRUTTORIA
Istanze chiuse 34
Istanze in istruttoria 2
Istanze trattate nel triennio 2003 - 2005
Anno 2003 Anno 2004 Anno 2005
Istanze trattate 27 40 36
Modalità di presentazione delle Istanze
Numero Istanze
Mezzi di presentazione Istanza di persona 13
Istanza scritta 2
Istanza telefonica 15
Istanza via E-mail 2
Istanza a domicilio 1
5) PARTECIPAZIONE A ORGANISMI
Nel corso del 2005 è continuata e si è ulteriormente sviluppata
l’attività di collaborazione e coordinamento con i Difensori civici
toscani. Importante è stata altresì l’istituzione dell’Ufficio
del Difensore civico della Provincia di Lucca, con la nomina della dott.ssa
Gabriella Moruzzi, con la quale vi è stata una sollecita e proficua
cooperazione.
Ho partecipato inoltre ai consueti incontri della Conferenza Permanente dei
Difensori civici toscani che si sono tenuti nel corso del 2005 e che hanno
favorito scambi di esperienze e confronti con i colleghi.
Il primo incontro si è svolto il 25 Febbraio ed è stata l’occasione
per approfondire il diritto di accesso agli atti amministrativi, così come
riformato dalla Legge n. 15 dell’11.2.2005. La riforma è stata
illustrata dal prof. C. Marzuoli, docente di Diritto Amministrativo presso
la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze.
Dall’incontro è emerso come il diritto di accesso agli atti, deve
oggi intendersi sempre più come appunto un diritto del cittadino e non
come un mero interesse legittimo. Esso deve essere tuttavia corredato dai requisiti
della personalità, della concretezza e dell’attualità e
deve collegarsi ad una situazione giuridica rilevante; ciò vale ad escludere
la possibilità di un accesso inteso come una sorta di azione popolare.
La nuova disciplina (vd. Appendice normativa) conserva, pur rinnovandolo in
alcuni aspetti, il ruolo del Difensore civico prevedendo all’art. 25
c. 4 il suo intervento nell’ambito dell’Ente di cui fa parte; tale
intervento si caratterizza per l’alternatività al ricorso al TAR
e si attua con l’istanza del cittadino che si è visto negare,
con atto espresso o con il silenzio-rifiuto, l’accesso agli atti. Con
tale richiesta il cittadino può chiedere il riesame della determinazione
negativa. Il Difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dall’istanza
e, se ritiene illegittimo il diniego, ne informa il richiedente e l’autorità disponente.
Se quest’ultima non emana il provvedimento confermativo e motivato entro
30 giorni, l’accesso è consentito.
Una volta comunicato l’esito al richiedente, questo avrà ulteriori
30 giorni per il ricorso al TAR.
La Conferenza Permanente ha inoltre redatto una nota con cui invitava il Consiglio
Regionale, in considerazione della possibilità data dalla L. n. 15 /05
agli Enti locali di “garantire ulteriori livelli di tutela” in
materia di accesso agli atti, a garantire l’attuazione dell’art.
54 del nuovo Statuto della Regione Toscana che innova l’istituto a favore
del cittadino.
Ulteriori approfondimenti hanno riguardato il tema dell’Amministratore
di sostegno, nuova figura istituita dalla L. n. 6 del 9.1.2004, nell’ambito
degli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione ed il tema
delle modalità di contribuzione a carico dell’assistito nelle
RSA.
Un secondo incontro si è tenuto in data 29 Aprile; in tale occasione è stato
illustrato il nuovo sito del Difensore civico regionale, caratterizzato da
una facilità di accesso ed aperto al contributo di tutti i Difensori
civici locali.
Anche tale iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di svilupppo
ed informazione dell’istituto, al fine di raggiungere il maggior numero
di utenti possibili.
Sono inoltre stati illustrati i documenti redatti dal gruppo di lavoro in materia
di costi delle prestazioni Socio-Assistenziali e dei criteri per la loro ripartizione.
Un terzo incontro si è tenuto in data 22 settembre 2005 ed in tale sede è stato
approvato all’unanimità un modello di Regolamento per le funzioni
ed i compiti del Difensore civico. Tale Regolamento tipo, frutto della collaborazione
con il Consiglio delle Autonomie locali, recepisce i principi fondamentali
e le norme della Carta della Difesa Civica Locale e potrà essere utilizzato
dagli Enti Locali interessati all’istituzione del Difensore civico.
Nella stessa seduta è stato presentato ed approvato anche il progetto
di monitoraggio e rilevazione delle istanze presentate a tutti i Difensori
civici della Toscana. Tale progetto, attraverso la compilazione di una scheda
di rilevazione unitaria, permetterà di avere un controllo ed un aggiornamento
in tempo reale, anche grazie alla compilazione di schede on line sul sito del
Difensore civico regionale, delle istanze presentate ai Difensori civici, nonché la
loro classificazione per materia e l’indicazione dell’esito delle
pratiche. Ciò consentirà di avere un quadro, a livello regionale,
più preciso in relazione alle istanze agli Uffici di Difesa civica in
quanto non sarà più solo un dato quantitativo ma anche qualitativo.
Infine nella stessa seduta è stata deliberata la realizzazione di un
Seminario sulle tecniche di mediazione da tenersi nel mese di Novembre 2005.
Ho preso parte al suddetto Seminario sulla mediazione che si è svolto
a Firenze il 18 Novembre 2005 e che ha costituito un importante momento di
formazione ed apprendimento concernente il ruolo preponderante svolto dal Difensore
civico, quello del mediatore nelle controversie tra cittadini e Pubblica Amministrazione.
Lo scopo del Seminario è stato dunque duplice: da un lato insegnare
come si individuano e si valutano gli interessi in gioco al fine di giungere
ad una decisione equa, dall’altro evidenziare l’importanza degli
istituti, quale quello del Difensore Civico, dediti alla mediazione.
6) CONCLUSIONI
A definizione di questa mia Relazione devo ringraziare gli utenti che nel
corso dell’anno appena trascorso si sono rivolti al mio Ufficio poiché,
anche quando le risposte della Pubblica Amministrazione non erano quelle da
loro attese, non hanno fatto mancare attestazioni di stima e ringraziamenti
per l’opera svolta dall’Ufficio.
Questo, per me, costituisce lo stimolo maggiore a continuare nell’ attività a
fianco del cittadino con sempre maggior impegno e dedizione.
Un ringraziamento va anche ai Dipendenti ed agli Amministratori del Comune
di Barga che hanno sempre manifestato disponibilità al confronto ed
al dialogo con l’Ufficio, specie nei frangenti in cui sono emerse vedute
divergenti poiché sono proprio tali frangenti che favoriscono la crescita
professionale ed umana di ognuno di noi.
Barga, 25 Marzo 2006 Il Difensore civico
Avv. Stefano Torriani
7) APPENDICE NORMATIVA
Legge 7 Agosto 1990, n. 241
Così come modificata dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15
ART. 25 comma 4
Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi
(omissis)
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.
In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello
stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare
ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero
chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni
comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per àmbito
territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.
Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita
al difensore civico competente per l'àmbito territoriale immediatamente
superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche
dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso
di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso
si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto
infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore
civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il
differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente.
Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione,
l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto
al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre
dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza
al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato
o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti
terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta,
decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento
di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159
e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento
pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi
l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati
personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione
per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende
il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e
comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine,
il Garante adotta la propria decisione.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso
e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta
giorni, al tribunale amministrativo regionale,….(omissis).