L. 7 giugno 2000, n. 150.
Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni.
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 giugno 2000, n. 136.
Capo I
Princìpi generali
1. Finalità ed ambito di applicazione.
1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione dei princìpi
che regolano la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa, disciplinano
le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.
2. Ai fini della presente legge sono pubbliche amministrazioni quelle indicate
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. È fatta salva la disciplina vigente relativa alla pubblicità
legale od obbligatoria degli atti pubblici.
4. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto
d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformità
ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attività
di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere
in Italia o all'estero dai soggetti di cui al comma 2 e volte a conseguire:
a) l'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa,
audiovisivi e strumenti telematici;
b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività
e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;
c) la comunicazione interna realizzata nell'àmbito di ciascun ente.
5. Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare,
finalizzate a:
a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al
fine di facilitarne l'applicazione;
b) illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;
c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;
d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse
pubblico e sociale;
e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione
degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei
procedimenti amministrativi;
f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia,
in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi
d'importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale.
6. Le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di
cui alla presente legge non sono soggette ai limiti imposti in materia di
pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico.
2. Forme, strumenti e prodotti.
1. Le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni si esplicano, oltre che per mezzo di programmi previsti
per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche attraverso la
pubblicità, le distribuzioni o vendite promozionali, le affissioni,
l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche,
fiere e congressi.
2. Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con
ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione
di messaggi, anche attraverso la strumentazione grafico-editoriale, le strutture
informatiche, le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di
comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.
3. Con uno o più regolamenti, da comunicare alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le pubbliche amministrazioni provvedono
alla diffusione delle modalità e delle forme di comunicazione a carattere
pubblicitario, in attuazione delle norme vigenti in materia.
3. Messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse.
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri determina i messaggi di
utilità sociale ovvero di pubblico interesse, che la concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo può trasmettere a titolo gratuito.
Alla trasmissione di messaggi di pubblico interesse previsti dal presente
comma sono riservati tempi non eccedenti il due per cento di ogni ora di
programmazione e l'uno per cento dell'orario settimanale di programmazione
di ciascuna rete. Le emittenti private, radiofoniche e televisive, hanno
facoltà, ove autorizzate, di utilizzare tali messaggi per passaggi
gratuiti.
2. Nelle concessioni per la radiodiffusione sonora e televisiva è
prevista la riserva di tempi non eccedenti l'uno per cento dell'orario settimanale
di programmazione per le stesse finalità e con le modalità
di cui al comma 1.
3. Fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge e dalle disposizioni
relative alla comunicazione istituzionale non pubblicitaria, le concessionarie
radiotelevisive e le società autorizzate possono, per finalità
di esclusivo interesse sociale, trasmettere messaggi di utilità sociale.
4. I messaggi di cui al comma 3 non rientrano nel computo degli indici di
affollamento giornaliero né nel computo degli indici di affollamento
orario stabiliti dal presente articolo. Il tempo di trasmissione dei messaggi
non può, comunque, occupare più di quattro minuti per ogni
giorno di trasmissione per singola concessionaria. Tali messaggi possono
essere trasmessi gratuitamente; qualora non lo fossero, il prezzo degli
spazi di comunicazione contenenti messaggi di utilità sociale non
può essere superiore al cinquanta per cento del prezzo di listino
ufficiale indicato dalla concessionaria.
4. Formazione professionale.
1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'àmbito delle
proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attività
di informazione e di comunicazione e programmano la formazione, secondo
modelli formativi individuati dal regolamento di cui all'articolo 5.
2. Le attività di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della
pubblica amministrazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 287, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni
centrali, dalle università, con particolare riferimento ai corsi
di laurea in scienze della comunicazione e materie assimilate, dal Centro
di formazione e studi (FORMEZ), nonché da strutture pubbliche e private
con finalità formative che adottano i modelli di cui al comma 1.
5. Regolamento.
1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla individuazione dei titoli per l'accesso del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di comunicazione. Il medesimo regolamento prevede e disciplina altresì gli interventi formativi e di aggiornamento per il personale che già svolge attività di informazione e di comunicazione.
6. Strutture.
l. In conformità alla disciplina dettata dal presente capo
e, ove compatibili, in conformità alle norme degli articoli 11 e
12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
e relative disposizioni attuative, le attività di informazione si
realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione
attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché attraverso
analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici
della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli
per le imprese.
2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'àmbito del proprio ordinamento
degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le
strutture e i servizi finalizzati alle attività di informazione e
comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione
della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al
personale che già le svolge.
7. Portavoce.
1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere
coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti
di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale
con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo,
non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività
nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni
pubbliche.
2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo
di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in
bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
8. Ufficio per le relazioni con il pubblico.
1. L'attività dell'ufficio per le relazioni con il pubblico
è indirizzata ai cittadini singoli e associati.
2. Le pubbliche amministrazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, provvedono, nell'esercizio della propria potestà
regolamentare, alla ridefinizione dei compiti e alla riorganizzazione degli
uffici per le relazioni con il pubblico secondo i seguenti criteri:
a) garantire l'esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione
di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
b) agevolare l'utilizzazione dei servizi offerti ai cittadini, anche attraverso
l'illustrazione delle disposizioni normative e amministrative, e l'informazione
sulle strutture e sui compiti delle amministrazioni medesime;
c) promuovere l'adozione di sistemi di interconnessione telematica e coordinare
le reti civiche;
d) attuare, mediante l'ascolto dei cittadini e la comunicazione interna,
i processi di verifica della qualità dei servizi e di gradimento
degli stessi da parte degli utenti;
e) garantire la reciproca informazione fra l'ufficio per le relazioni con
il pubblico e le altre strutture operanti nell'amministrazione, nonché
fra gli uffici per le relazioni con il pubblico delle varie amministrazioni.
3. Negli uffici per le relazioni con il pubblico l'individuazione e la regolamentazione
dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva.
9. Uffici stampa.
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma
associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via
prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale
dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti
delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo,
o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli
individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalità
di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili
nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalità.
3. L'ufficio stampa è diretto da un coordinatore, che assume la qualifica
di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo
di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione,
assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività
delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare,
per tutta la durata dei relativi incarichi, attività professionali
nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni
pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione
collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili
professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'àmbito
di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni
rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
10. Disposizione finale.
1. Le disposizioni del presente capo costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e si applicano, altresì, alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
Capo II
Disposizioni particolari per le amministrazioni dello Stato
11. Programmi di comunicazione.
1. In conformità a quanto previsto dal capo I della presente
legge e dall'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, nonché dalle direttive impartite dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, le amministrazioni statali elaborano
annualmente il programma delle iniziative di comunicazione che intendono
realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei progetti di cui all'articolo
13, sulla base delle indicazioni metodologiche del Dipartimento per l'informazione
e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il programma è
trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo stesso Dipartimento.
Iniziative di comunicazione non previste dal programma possono essere promosse
e realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute
nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al Dipartimento per
l'informazione e l'editoria.
2. Per l'attuazione dei programmi di comunicazione il Dipartimento per l'informazione
e l'editoria provvede in particolare a:
a) svolgere funzioni di centro di orientamento e consulenza per le amministrazioni
statali ai fini della messa a punto dei programmi e delle procedure. Il
Dipartimento può anche fornire i supporti organizzativi alle amministrazioni
che ne facciano richiesta;
b) sviluppare adeguate attività di conoscenza dei problemi della
comunicazione pubblica presso le amministrazioni;
c) stipulare, con i concessionari di spazi pubblicitari, accordi quadro
nei quali sono definiti i criteri di massima delle inserzioni radiofoniche,
televisive o sulla stampa, nonché le relative tariffe.
12. Piano di comunicazione.
1. Sulla base dei programmi presentati dalle amministrazioni statali,
il Dipartimento per l'informazione e l'editoria predispone annualmente il
piano di comunicazione, integrativo del piano di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
che è approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Una copia del piano approvato è trasmessa alle amministrazioni.
Ciascuna amministrazione realizza il piano per le parti di specifica competenza
anche avvalendosi della collaborazione del Dipartimento per l'informazione
e l'editoria. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento,
i Ministri trasmettono al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione
su quanto previsto dal presente comma.
13. Progetti di comunicazione a carattere pubblicitario.
1. Le amministrazioni dello Stato sono tenute ad inviare al Dipartimento
per l'informazione e l'editoria, ai fini della formulazione di un preventivo
parere, i progetti di comunicazione a carattere pubblicitario che prevedono
la diffusione dei messaggi sui mezzi di comunicazione di massa.
2. I progetti di cui al comma 1 devono, in particolare, contenere indicazioni
circa l'obiettivo della comunicazione, la copertura finanziaria, il contenuto
dei messaggi, i destinatari e i soggetti coinvolti nella realizzazione.
Deve, inoltre, essere specificata la strategia di diffusione con previsione
delle modalità e dei mezzi ritenuti più idonei al raggiungimento
della massima efficacia della comunicazione.
3. Per le campagne di comunicazione a carattere pubblicitario, le amministrazioni
dello Stato tengono conto, ove possibile, in relazione al tipo di messaggio
e ai destinatari, anche delle testate italiane all'estero.
14. Finanziamento dei progetti.
1. La realizzazione dei progetti di comunicazione a carattere pubblicitario delle amministrazioni dello Stato, integrativi del piano di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ritenuti di particolare utilità sociale o di interesse pubblico, è finanziata nei limiti delle risorse disponibili in bilancio per il centro di responsabilità n. 17 «Informazione ed editoria» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intendendosi ridotta in misura corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.
15. Procedure di gara.
1. Per la realizzazione delle iniziative di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario la scelta dei soggetti professionali esterni è effettuata, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. A tali fini, con regolamento da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la individuazione dei soggetti professionali da invitare alle procedure di selezione, nonché per la determinazione delle remunerazioni per i servizi prestati. A tali fini si tiene conto anche dei criteri stabiliti in materia dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
16. Abrogazioni.
1. Sono abrogati l'articolo 5, commi 6, 7 e 8, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e l'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.