STATUTO COMUNALE
Modifiche ed Integrazioni approvate con deliberazione Consiglio Comunale
n. 31 del 03.05.1999, esecutiva, - Testo Integrato.
INDICE
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1 - Principi fondamentali
Art. 2 - Finalita'
Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione
Art. 4 - Territorio e sede comunale
Art. 5 - Albo Pretorio
Art. 6 - Stemma e Gonfalone
Parte I
Ordinamento strutturale
TITOLO I
ORGANI DEL COMUNE
Art. 7 - Organi
Art. 8 - Consiglio comunale
Art. 9 - Competenze ed attribuzioni
Art. 10 - Sessioni e convocazione
Art. 11 - Commissioni
Art. 12 - Attribuzioni delle Commissioni
Art. 13 - Consiglieri
Art. 14 - Diritti e Doveri dei consiglieri
Art. 15 - Gruppi consiliari
Art. 16 - Giunta comunale
Art. 17 - Elezioni e Prerogative
Art. 18 - Composizione
Art. 19 - Funzionamento della Giunta
Art. 20 - Competenze della Giunta
Art. 21 - Deliberazioni degli Organi Collegiali
Art. 22 - Sindaco
Art. 23 - Attribuzioni di amministrazione
Art. 24 - Attribuzioni di vigilanza
Art. 25 - Attribuzionidi organizzazione
Art. 26 - Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo
Art. 27 - Vice-Sindaco
Art. 28 - Mozione di sfiducia
Art. 29 - Decadenza della Giunta e del Consiglio
Art. 30 - Ordinanze
TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
Art. 31 - Principi e criteri fondamentali di gestione
Art. 32 - Il Segretario Comunale
Art. 33 - Vice Segretario
CAPO II
UFFICI
Art. 34 - Principi strutturali ed organizzativi
Art. 35 - Struttura
Art. 36 - Competenze dei responsabili delle aree e dei servizi
Art. 37 - Personale
TITOLO III
SERVIZI
Art. 38 - Servizi pubblici locali
Art. 39 - Gestione in economia
Art. 40 - Aziende speciali ed istituzioni
Art. 41 - Nomina e revoca
Art. 42 - Societa' a prevalente capitale pubblico locale
Art. 43 - Divieto di incarichi e consulenze
Art. 44 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni
TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO
Art. 45 - Principi e criteri
Art. 46 - Revisori del conto
Art. 47 - Controllo di gestione
PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
Art. 48 - Organizzazione sovracomunale
Art. 49 - Principio di cooperazione
Art. 50 - Convenzioni
Art. 51 - Consorzi
Art. 52 - Accordi di programma
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
Art. 53 - Partecipazione
CAPO I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
Art. 54 - Interventi nel procedimento amministrativo
Art. 55 - Istanze
Art. 56 - Petizioni
Art. 57 - Proposte
CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Art. 58 - Principi generali
Art. 59 - Associazioni
Art. 60 - Organismi di partecipazione dei cittadini
Art. 61 - Incentivazione
Art. 62 - Partecipazione alle Commissioni
CAPO III
REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO
Art. 63 - Referendum
Art. 64 - Effetti del referendum
Art. 65 - Diritti di accesso
Art. 66 - Diritto di informazione
Art. 67 - Difensore Civico
TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA
Art. 68 - Statuto
Art. 69 - Regolamenti
Art. 70 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
Art. 71 - Norme transitorie e finali
ELEMENTI COSTITUTIVI
ART. 1
PRINCIPI FONDAMENTALI
1. Il Comune di Barga è Ente Autonomo Locale il quale ha la rappresentatività generale della propria Comunità, secondo i principi della Costituzione e delle Leggi dello Stato.
2. L'autogoverno della Comunita' si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.
ART. 2
FINALITA'
1. Il Comune, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignita' sociale di tutti i cittadini e per il completo sviluppo della persona umana, ispira la propria azione ai principi di democrazia e di solidarieta'; opera nel rispetto dei diritti dei cittadini e per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito; contribuisce a realizzare lo sviluppo della Comunita' e a promuovere azioni per favorire pari opportunità sia agli uomini che alle donne.
2. Il Comune concorre a garantire, per quanto di sua competenza:
a) il diritto dei cittadini alla salute, alla salubrita' e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, attuando una politica che abbia un particolare riguardo alla conservazione, difesa ed armonico sviluppo dell'ambiente;
b) l'attuazione di una politica sociale che promuova e renda effettivi i diritti dei cittadini, della famiglia, della maternita' e della prima infanzia e quelli dei minori, degli anziani, degli inabili ed invalidi, tenuto conto delle loro specifiche difficolta' di inserimento al fine di favorire la loro partecipazione ad ogni espressione della vita sociale;
c) il diritto al lavoro, perseguendo una politica che favorisca l'occupazione ed offra a tutti, donne e uomini, le stesse opportunità, parita' di diritti ed equita' ad entrambi i sessi nella vita sociale in generale nonche' negli organismi rappresentativi della Amministrazione;
d) la funzione sociale dell'iniziativa pubblica e privata in economia, anche sollecitando l'associazionismo economico e la cooperazione, particolarmente nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del turismo;
e) il diritto allo studio e alla cultura, in ogni eta', anche svolgendo opera di tutela e valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico e paesaggistico e garantendone il godimento da parte della Comunita';
f) l'incremento delle attivita' sportive e del turismo sociale, con particolare riguardo ai bisogni e alle richieste dei giovani e degli inabili in collegamento con gli enti preposti presenti nel territorio Comunale;
g) l'integrazione sociale di tutti coloro che, pur non avendo la cittadinanza italiana, svolgono attivita' lavorativa nel territorio del Comune.
ART. 3
PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE
1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione e realizzazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Toscana, avvalendosi dell'apporto delle associazioni economiche, sindacali, culturali e sociali operanti nel proprio territorio.
3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunita' montana, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà' e sussidiarietà' tra le diverse sfere di autonomia e si realizza anche con la partecipazione alla conferenza di programmazione di iniziativa della Amministrazione provinciale.
4. Al fine di raggiungere una migliore qualita' dei servizi il Comune puo' delegare proprie funzioni ad altri Enti ed organismi in base alle leggi vigenti.
5. Il Comune partecipa alle associazioni italiane ed internazionali degli
Enti locali, ricerca forme di relazione con citta' e paesi di tutto il mondo
tramite iniziative di collaborazione, amicizia, solidarieta'. Favorisce
contatti con le associazioni che rappresentano i Barghigiani nel mondo.
6. Il Comune favorisce e promuove gemellaggi con altri paesi anche di Stati
stranieri, al fine di incrementare le esperienze culturali e sociali nel
proprio territorio.
ART. 4
TERRITORIO E SEDE COMUNALE
1. L'ambito territoriale del Comune e' costituito, oltre che da Barga
capoluogo, dalle seguenti frazioni:
- Albiano
- Castelvecchio Pascoli
- Filecchio
- Fornaci di Barga
- Loppia
- Mologno
- Ponte all'Ania
- Renaio
- San Pietro in Campo
- Sommocolonia
- Tiglio
e dalle borgate ed agglomerati cosi' come storicamente riconosciuti dalla Comunita' che si estende idealmente nelle tante presenze dei Barghigiani nel mondo.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 66,53 ed e' confinante
con i Comuni di: Coreglia Antelminelli,
Gallicano, Molazzana, Fosciandora, Pievepelago.
3. Il Palazzo civico, sede comunale, e' ubicato in Barga capoluogo - Palazzo Pancrazi -.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella sede comunale. In casi particolari il Consiglio comunale puo' riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale puo' essere disposta dal Consiglio comunale previa consultazione popolare.
ART. 5
ALBO PRETORIO
1. Il Consiglio comunale individua nel Palazzo Civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilita', l'integralita' e la facilita' di lettura.
3. Il Responsabile del servizio segreteria dispone circa l'affissione degli atti di cui al comma 1) avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
ART. 6
STEMMA E GONFALONE
1. Il Comune di Barga ha per stemma: D'azzurro alla barca alberata di un pino con le sue fronde al naturale, velata di argento, navigante sul mare al naturale.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato appartenente al Consiglio comunale, si puo' esibire il gonfalone comunale, dalla forma regolamentare, consistente in un drappo di colore bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto, con l'iscrizione centrata in argento: CITTA' DI BARGA.
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.
PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE
TITOLO I
ORGANI DEL COMUNE
ART. 7
ORGANI
- Sono organi del Comune: il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
ART. 8
IL CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera Comunita', determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.
2. Il Consiglio comunale, costituito in conformita' alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. L'elezione e la durata del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
5. Il seggio che durante il periodo rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
6. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi,
dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad
adottare gli atti urgenti ed improrogabili adeguatamente motivati con riferimento
all'urgenza e improrogabilita' ed a svolgere funzioni di controllo attraverso
i singoli consiglieri.
Il Consiglio comunale dichiara con propria determinazione motivata l'urgenza
del provvedimento da adottare.
7. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
8. Al termine della campagna elettorale e comunque entro 30 giorni dalla
stessa, ogni lista o candidatura presentatasi alla consultazione elettorale
amministrativa dovra' consegnare nelle mani del Segretario generale del
Comune il rendiconto delle spese sostenute per la immediata affissione all'Albo
pretorio per i successivi trenta (30) giorni.
Il rendiconto delle spese dovra' essere sottoscritto dal committente responsabile
il quale garantira' la completezza e fedelta' dei documenti presentati.
ART. 9
COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI
1. Il Consiglio comunale esercita la potesta' e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalita' ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicita', trasparenza e legalita' ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialita'.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione da perseguire attraverso le relazioni programmatiche, i bilanci di esercizio, le relazioni di settore e raccordandosi con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalita' da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
ART. 10
SESSIONI E CONVOCAZIONE
1. L'attivita' del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie come previsto da apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei propri componenti.
2. Il Consiglio comunale e' convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.
3. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine
di dieci giorni dalla convocazione.
In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede, in via sostitutiva,
il Prefetto.
4. Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano alla istanza il testo delle proposte di deliberazione o delle mozioni da discutere.
5. Il Consiglio comunale si riunisce, altresi', nei casi previsti dalla legge.
6. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti da consegnare al domicilio. La consegna risultera' da dichiarazione del messo comunale. Qualora al servizio notifiche dell'Ente non risulti possibile procedere alla consegna dell'avviso presso il domicilio per mancanza di persone in grado di procedere al ritiro, o in mancanza di domicilio eletto nell'ambito comunale, l'avviso verra' depositato presso la segreteria comunale e al domicilio del consigliere sara' inviato telegramma indicante la sola data di convocazione del Consiglio.
7. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilita' del Segretario, essere pubblicato all'Albo pretorio almeno il giorno precedente quello stabilito per la seduta. Della convocazione del Consiglio ne verra' altresi' data comunicazione alla cittadinanza a mezzo manifesti.
ART. 11
COMMISSIONI
1. Il Consiglio comunale, oltre a quelle previste per legge, può
istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali ivi
comprese le Commissioni di indagine sulle attività dell'Amministrazione
previste dall'art. 19 della Legge 81/1993.
2. Il regolamento disciplina le materie di competenza, il funzionamento
e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associativi, funzionari, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Il Sindaco e i singoli assessori sono tenuti a partecipare ai lavori delle Commissioni ogni qualvolta la maggioranza dei membri di queste ultime lo richieda.
ART. 12
ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI
1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti di indirizzo del Consiglio comunale al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
3. Il regolamento dovra' disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
- la nomina del Presidente della Commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni
loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l'esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle
quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù
di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini,
ricerche ed elaborazione di proposte.
ART. 13
CONSIGLIERI
1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunita' alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale escludendo dal computo il Sindaco, i candidati alla carica di Sindaco eletti consiglieri.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate dal consigliere
medesimo al Consiglio comunale e devono esssere assunte immediatamente al
protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga
dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine
di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa
luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere
allo scoglimento del Consiglio a norma dell'art.39, comma 2 lett. b) della
legge 142 e successive modificazioni.
ART. 14
DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
1. I consiglieri rappresentano l'intera Comunità senza vincolo di mandato ed esprimono liberamente le loro opinioni sulle materie in discussione.
2. Le modalità e le forme di esercizio di iniziativa e di controllo del consigliere, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento.
3. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
4. I consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti dal Consiglio comunale, con le modalità stabilite nel regolamento.
5. I consiglieri, per assicurare la massima trasparenza, devono comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, i redditi posseduti all'inizio e alla fine del mandato.
ART. 15
GRUPPI CONSILIARI
1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le modalita' stabilite dal regolamento.
2. Il Capogruppo consiliare e' di regola individuato dal Partito o Forza politica cui appartiene, nella prima seduta utile successiva a quella in cui si ha l'elezione degli Organi comunali. In caso di mancata designazione i Capigruppo sono identificati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, o nel caso di liste di minoranza al candidato alla carica di Sindaco cui spetta il primo seggio di ciascuna lista di minoranza.
3. Il regolamento puo' prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.
ART. 16
GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialita', della trasparenza della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalita' dell'Ente, nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.
5. Gli assessori possono, con delega del Sindaco, ricevere competenze
e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo su vari rami della Amministrazione
comunale raggruppati per settori omogenei.
Nel rilascio delle deleghe il Sindaco uniformera' i suoi provvedimenti al
principio della collegialità della attività della Giunta.
Le deleghe e le eventuali modifiche che il Sindaco, per motivi di opportunità,
puo' sempre effettuare, devono essere fatte per iscritto e comunicate al
Consiglio comunale ed agli organi previsti dalla Legge.
ART. 17
ELEZIONI E PREROGATIVE
1. IL Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice - Sindaco e ne da' comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di Governo. Tale documento viene depositato per la visione presso la segreteria comunale tre giorni prima della data fissata per la prima seduta del Consiglio.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione
giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza
e della revoca sono disciplinati dalla Legge.
3. Il Sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano
in carica fino all'insediamento dei successori.
4. Oltre i casi di rimozione e sospensione disciplinati dalla legge, singoli assessori possono essere revocati dal Sindaco che ne da' motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
5. Alla sostituzione di assessori dimissionari, decaduti, revocati o cessati d'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
ART. 18
COMPOSIZIONE
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 6 assessori.
2. Uno (1) assessore potrà essere nominato tra i cittadini non consiglieri, purchè eleggibile e compatibile ed in possesso di requisiti di prestigio, professionalita' e competenza amministrativa, documentati da apposito curriculum vitae.
3. L'assessore esterno partecipa alle riunioni del Consiglio comunale con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
4. Non può essere nominato assessore esterno colui che, presentatosi
candidato nelle consultazioni elettorali per il Consiglio in carica, non
sia stato eletto.
Non può inoltre essere nominato assessore esterno colui che sia consigliere
provinciale, regionale, deputato del Parlamento o membro d'altro organo
pubblico elettivo.
ART. 19
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dai singoli assessori. In caso di assenza del Sindaco la Giunta e' presieduta dal Vice Sindaco.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale.
4. Il Sindaco puo' disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso
dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive,
i responsabili dei servizi del Comune.
5. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta per essere consultati,
al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione e giudizio su specifici
punti iscritti all'ordine del giorno, i Revisori dei Conti, i rappresentanti
del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni, rappresentanti degli
organi istituzionali o degli istituti di partecipazione, esperti giuridici
o tecnici di fiducia dell'Amministrazione, consiglieri comunali delegati
per specifiche materie, Capigruppo consiliari.
ART. 20
COMPETENZE DELLA GIUNTA
1. La Giunta dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale nel documento programmatico e negli atti seguenti.
2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione a contenuto discrezionale e non vincolato, che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrino nelle competenze di legge o statutarie del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale o dei coordinatori e dei responsabili dei servizi.
3. La Giunta esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
4. L'attività deliberativa della Giunta si conforma al principio secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai coordinatori e responsabili dei servizi; determina inoltre quali siano gli indirizzi cui devono attenersi i coordinatori ed i responsabili dei servizi nell'espletamento delle attività gestionali ed esecutive, stabilendo le finalità che si intendono perseguire ed i mezzi necessari per realizzarle.
5. La Giunta riferisce sulla propria attività al Consiglio comunale almeno una volta l'anno, normalmente in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
ART. 21
DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.
Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone,
quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento
delle qualita' soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione
da questi svolta.
Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate
nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati
fra i presenti ma non fra i votanti.
3. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata".
4. Il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio comunale e della Giunta sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilita'. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Presidente.
5. I verbali e le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta sono sottoscritti dal Segretario comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta.
ART. 22
SINDACO
1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attivita' degli assessori e delle strutture gestionali - esecutive dell'Ente.
3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
ART. 23
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;
c) coordina l'attività dei singoli assessori;
d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attivita' amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
e) Impartisce direttive al Segretario comunale e ove nominato a seguito
di convenzione con altri Comuni, al Direttore generale in ordine agli indirizzi
funzionali e di vigilanza sull'intera gestione di tutti gli uffici e servizi;
f) ha facoltà di delega;
g) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
h) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta o il Consiglio comunale;
i) convoca i comizi per i referendum consultivi;
l) il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri stabiliti dall'art. 51 Legge 142/90, nonche' dallo Statuto e dal Regolamento comunale;
m) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonchè gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
n) fa pervenire all'Ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni per la loro presentazione al Consiglio.
ART. 24
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, o del Direttore generale, se nominato, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
c) promuove gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni
presso le Aziende speciali, le Istituzioni e le Società per Azioni,
appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne
informa il Consiglio comunale;
e) collabora con i revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle funzioni nei confronti delle istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, Aziende speciali, Istituzioni e Società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Giunta.
ART. 25
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
1. Il Sindaco:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone
la convocazione del Consiglio comunale e lo presiede ai sensi del regolamento.
Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla
convocazione;
b) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della Giunta e la presiede;
e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori e/o consiglieri comunali;
f) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio comunale.
ART. 26
COMPETENZA DEL SINDACO QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO
Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandati dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
e) adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
ART. 27
VICE SINDACO
1. In sede di nomina dei componenti della Giunta comunale, il Sindaco attribuisce le funzioni di Vice Sindaco ad un assessore.
2. Il Vice Sindaco sostituisce, anche nelle funzioni di Ufficiale di Governo, il Sindaco, nei casi di vacanza, assenza od impedimento temporaneo nonche' di sospensione dell'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
3. In caso di dimissioni, limitate alle funzioni di Vice Sindaco, o nel caso di revoca di dette funzioni, il Sindaco provvede a conferire le medesime ad altro assessore, dandone comunicazione al Consiglio comunale.
4. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianita' dato dall'eta'.
ART. 28
MOZIONE DI SFIDUCIA
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio comunale secondo le vigenti disposizioni.
ART. 29
DECADENZA DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO
1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
3. Il Consiglio Comunale viene sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, oltre che negli altri casi previsti dalla legge per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonche' della Giunta.
5. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Nei casi diversi da quelli previsti dal comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un Commissario.
ART. 30
ORDINANZE
1. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalita' di cui al comma 2) dell'articolo 38 della Legge 8 giugno 1990, N. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non puo' superare il periodo in cui perdura la necessità. Se l'ordinanza è' rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.
2. In caso di assenza del Sindaco le ordinanze sono emanate da chi lo
sostituisce al sensi del presente Statuto.
3. Le ordinanze devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo
pretorio. Durante tale periodo devono essere altresì sottoposte a
forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili
in ogni tempo a chiunque intenda consultarle. Quando l'ordinanza ha carattere
individuale oltre alla pubblicazione all'Albo pretorio deve essere notificata
al destinatario.
TITOLO II
ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI
ART. 31
PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE
1. L'attivita' gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione
fra funzione politica e di indirizzo e controllo e funzione di gestione
è affidata ai coordinatori ed ai responsabili dei servizi secondo
le rispettive competenze che la esercitano, in base agli indirizzi del Consiglio
comunale, in attuazione delle direttive della Giunta e del Sindaco e con
l'osservanza dei criteri dettati nel presente Statuto e nei regolamenti
comunali.
ART. 32
Il SEGRETARIO COMUNALE
1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni
di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente,
in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi,
allo Statuto, ai Regolamenti.
Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti
e ne coordina l'attivita' salvo quando non sia stato nominato il Direttore
generale.
2. Il Segretario partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare le scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. Presiede le commissioni di concorso limitatamente ai posti apicali. Egli infine esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco. Al Segretario comunale possono essere conferite dal Sindaco le funzioni di Direttore generale qualora il Comune non abbia stipulato la convenzione prevista dal comma 3 art. 51 bis della Legge 142/90 così come modificata con Legge 127/97.
ART. 33
VICE SEGRETARIO
1. Il Segretario comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla
legge e dal presente Statuto, viene coadiuvato dal Vice Segretario.
2. Il Vice Segretario lo sostituisce in caso di assenza, impedimento e vacanza nei modi e nei termini previsti dalla legge e dal regolamento di organizzazione, nonchè collabora alla sua attività;
3. Il Regolamento di organizzazione disciplina le attribuzioni, le responsabilità e le modalità di copertura del posto nel rispetto del principio del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla carriera del Segretario comunale.
CAPO II
UFFICI
ART. 34
PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI
1. L'Amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivo e per programmi;
b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato, così come previsto dalla normativa vigente;
c) individuazione di responsabilita' strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
ART. 35
STRUTTURA
1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali
dell'Ente secondo le norme del regolamento, e' articolata in aree.
2. Le aree possono essere articolate in servizi ed in unita' operative.
ART. 36
COMPETENZE DEI RESPONSABILI DELLE AREE E DEI SERVIZI
1. Spettano ai responsabili delle aree e dei servizi i compiti di gestione finanziaria, tecnica, amministrativa del personale e l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, fatte salve le competenze attribuite espressamente dalla legge e dallo statuto agli organi dell'Ente.
2. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall' organo politico secondo le modalità stabilite nel regolamenti dell'Ente.
ART. 37
PERSONALE
1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina
l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di
autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione secondo principi di
professionalita' e responsabilita'.
3. I Coordinatori ed i responsabili dei servizi realizzano gli obiettivi
indicati dagli organi del Comune in base a criteri di autonomia ed economicita'
di gestione secondo principi di imparzialita' e trasparenza.
4. L'Amministrazione comunale, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa vigente, puo' stipulare convenzioni con le organizzazioni di Volontariato anche per la gestione dei servizi ed avvalersi dell'impiego degli obiettori di coscienza".
5. L'Amministrazione comunale puo' prevedere nei regolamenti forme di assicurazione a copertura danni, rischi ed infortuni per gli Amministratori, Segretario, responsabili aree e servizi.
TITOLO III
SERVIZI
ART. 38
SERVIZI PUBBLICI LOCALI
1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunita'.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una Istituzione o una Azienda;
b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche ed opportunita' sociali;
c) a mezzo di Azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di Istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di Societa' a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il Consiglio Comunale puo' delegare con apposito atto alla Comunita' Montana, alla USL o ad altri organismi o Enti l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando se ne rilevi l'opportunita'.
ART. 39
GESTIONE IN ECONOMIA
1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono di norma disciplinati da appositi regolamenti.
ART. 40
AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI
1. L'Azienda Speciale e' Ente strumentale del Comune dotato di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.
2. L'Istituzione e' organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'Azienda e dell'Istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale.
4. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati con atto del Sindaco tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed esperienze di amministrazione comprovate da apposito curriculum vitae.
5. L'Azienda e la Istituzione improntano la loro attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai regolamenti, quelli delle Istituzioni sono disciplinati dallo Statuto e dai regolamenti del Comune.
7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalita' e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
8. I revisori del conto del Comune esercitano le funzioni anche nei confronti delle Istituzioni. Lo Statuto dell'Azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di verifica della gestione.
ART. 41
NOMINA E REVOCA
1. Gli amministratori delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati dal Sindaco nei termini di legge, sulla base di un documento corredato dai curricola dei candidati.
2. Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal Sindaco che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
3. Il Sindaco provvede alla nomina e revoca di cui ai precedenti commi secondo quanto stabilito da atto di indirizzo approvato dal Consiglio comunale.
4. Ai suddetti amministratori e' esteso l'obbligo previsto dall'Art. 14 - comma 5 - del presente Statuto.
ART. 42
SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE
1. Negli statuti delle Societa' a prevalente capitale pubblico locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le Societa' stesse ed il Comune.
ART. 43
DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE
1. Al Sindaco, agli assessori ed ai Consiglieri comunali e' vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
ART. 44
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI
1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni, la Comunita' Montana, la Provincia e U.S.L. per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attivita', ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO
ART. 45
PRINCIPI E CRITERI
1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura dei programmi ed obiettivi affinche' siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azienda del Comune.
2. L'attivita' di revisione potra' comportare proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico - finanziaria dell'Ente. E' facolta' del Consiglio comunale richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle societa' per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo - funzionale tra la sfera di attivita' dei revisori e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.
ART. 46
REVISORI DEL CONTO
1. I revisori del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilita' fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilita' previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potra' prevedere ulteriori cause di incompatibilita', al fine di garantire la posizione di imparzialita' ed indipendenza. Saranno altresi' disciplinate con il regolamento le modalita' di revoca e di decadenza, applicando in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.
3. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalita' e limiti definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.
ART. 47
CONTROLLO DI GESTIONE
1. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente il regolamento individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicita' dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
2. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei
ad accertare periodicamente:
a) la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza
con i programmi approvati;
c) il controllo di efficacia ed efficienza dell'attivita' amministrativa
svolta;
d) l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato
ed individuazione delle relative responsabilita'.
PARTE II
ORDINAMENTO FUNZIONALE
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
ART. 48
ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE
1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritamente con la Comunita' montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
ART. 49
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
1. L'attivita' dell'Ente, diretta a conseguire uno o piu' obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
ART. 50
CONVENZIONI
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi, anche individuando nuove attivita' di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
ART. 51
CONSORZI
1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del Consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico ed imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di Azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi come previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal comma 2) del precedente art. 50, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del Consorzio negli Albi Pretori degli enti contraenti.
3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralita' di servizi attraverso il modulo consortile.
ART. 52
ACCORDI DI PROGRAMMA
1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attivita' di piu' soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalita' perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
a) determinare i tempi e le modalita' delle attivita' preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti
del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalita' previste
dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.
TITOLO II
PARTECIPAZIONE POPOLARE
ART. 53
PARTECIPAZIONE
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attivita'
dell'Ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialita' e la
trasparenza.
Detta partecipazione viene assicurata anche ai cittadini che, pur non avendo
la cittadinanza italiana, prestino la loro attivita' lavorativa nel Comune
o che comunque vi siano dimoranti.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione puo' attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici ed associazioni su specifici problemi.
5. L'Amministrazione comunale puo' predisporre forme di consultazione con gli organi collegiali della scuola.
CAPO I
INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA
ART. 54
INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. I cittadini ed i soggetti portatori di Interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facolta' di intervenirvi, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare puo' avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento contestualmente all'inizio dello
stesso, nell'ambito di quanto previsto dalla vigente normativa, ha l'obbligo
di informare gli interessati mediante comunicazione diretta contenente le
indicazioni previste dalla legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie
di atti debbano essere inviate, i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti,
i meccanismi di individuazione del responsabile e i tempi per ciascun tipo
di procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerita' o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, e' consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio od altri mezzi, garantendo comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.
6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni
pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e
puo' essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento,
l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni,
le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1) hanno altresi' diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta potra' concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
ART.55
ISTANZE
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attivita' dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal responsabile del procedimento a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalita' dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonche' adeguate misure di pubblicita' dell'istanza.
ART. 56
PETIZIONI
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessita'.
2. Il regolamento di cui al comma 3) dell'Art. 55 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicita' e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalita' di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione e' esaminata dall'Organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma 3) non e' rispettato, ciascun consigliere puo' sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco e' comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui e' garantita al soggetto proponente la comunicazione.
ART.57
PROPOSTE
1. I cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi
che il Sindaco, sentiti eventualmente i proponenti, trasmette, entro 30
giorni successivi all'Organo competente, corredate del parere dei responsabili
dei servizi interessati, nonche' dell'attestazione relativa alla copertura
finanziaria se dovuta.
2. Il regolamento di cui al comma 3) dell'Art. 55 determina la procedura
per le modalità di presentazione ed accoglimento anche delle proposte.
CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
ART. 58
PRINCIPI GENERALI
1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini anche attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 61, l'accesso ai dati di cui e' in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
2. I relativi criteri generali vengono periodicamente stabiliti dal Consiglio comunale.
ART. 59
ASSOCIAZIONI
1. La Giunta comunale iscrive in un apposito albo, previa presentazione di statuto e istanza degli interessati e per fini di cui al precedente articolo, le associazioni e ogni altra libera forma associativa che sia portatrice d'interessi generali e diffusi della Comunita'.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attivita' delle associazioni, devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.
ART. 60
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini alla attivita' di promozione dello sviluppo civile, sociale ed economico della Comunita' all'esercizio delle relative funzioni ed alla formazione ed attuazione dei propri programmi.
2. A tal fine promuove:
a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di frazione o territoriali;
b) il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione di frazione o territoriali;
c) le assemblee di frazione o territoriali sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
d) lo svolgimento di riunioni e di assemblee, mettendo a disposizione dei cittadini, gruppi e organismi sociali che ne facciano richiesta, strutture o spazi idonei.
3. Gli organismi di partecipazione possono avere la forma di comitati per la gestione sociale dei servizi, consulte o comitati per settore, per specifici problemi o situazioni locali.
ART. 61
INCENTIVAZIONE
1. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, non aventi fini di lucro, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria - patrimoniale che tecnico - professionale e organizzativa, in conformita' ai regolamenti.
ART.62
PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI
1. Le commissioni consiliari, su richiesta di cittadini, delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi, che hanno facolta' di parola e d'iniziativa, ma non diritto di voto.
CAPO III
REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO
ART. 63
REFERENDUM
1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare manifestazioni di volonta' che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attivita' amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono gia' state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio, espropriazione per pubblica utilita', designazioni e nomine.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) il 10 per cento del corpo elettorale;
b) il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Sull'ammissibilita' dei quesiti e sulla conseguente indizione del referendum consultivo decide una commissione di garanti entro trenta giorni dalla loro presentazione.
5. Il Consiglio comunale, nel regolamento disciplina la istituzione della commissione di garanti e fissa i requisiti di ammissibilita', i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalita' organizzative della consultazione.
ART. 64
EFFETTI DEL REFERENDUM
1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. L'eventuale mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri.
ART. 65
DIRITTO DI ACCESSO
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, e' riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalita' stabilite dalla Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Ai cittadini singoli o associati e' garantita la liberta' di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalita' definite dal regolamento.
3. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
4. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui e' applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
ART. 66
DIRITTO DI INFORMAZIONE
1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Amministrazione comunale utilizza i mezzi di informazione piu' idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione, compresi gli strumenti informatici, il Notiziario Ufficiale e la collocazione di apposite bacheche, almeno a livello frazionale.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e per gli atti aventi una pluralita' indistinta di destinatari deve avere carattere di generalita'.
4. Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi e le modalita' per
una corretta informazione del cittadino.
La Giunta comunale adotta i relativi provvedimenti organizzativi ritenuti
idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'Art. 26 Legge 07 Agosto 1990, N. 241 ed eventuali modifiche ed integrazioni.
5. Per assicurare il diritto di informazione dei cittadini, singoli ed
associati, verra' istituito un apposito Ufficio Informazioni, dal quale
sono fornite tutte le notizie relative all'attivita' del Comune, ai consiglieri,
alle Associazioni, agli atti del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.
Detto ufficio e' anche abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti
degli utenti per il miglioramento dei servizi.
Presso detto Ufficio infine saranno tenute a disposizione la raccolta della
Gazzetta Ufficiale, del Bollettino Regionale e dei regolamenti comunali.
ART. 67
DIFENSORE CIVICO
E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico.
1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialita' e del
buon andamento dell'Amministrazione Comunale e delle Aziende ed Enti dipendenti,
segnalando gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi nei confronti
dei cittadini.
2. Ai sensi di legge le deliberazioni della Giunta e del Consiglio sono
sottoposte al controllo del Difensore Civico nei limiti delle illegittimita'
denunciate quando un quinto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta
e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione
all'Albo Pretorio quando le deliberazioni stesse riguardino:
a)- appalti ed affidamenti di servizi o forniture di importo superiore alla
soglia di rilievo comunitario,
b) - assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
Le modalita' di esercizio del controllo sono previste dalla legge.
3. Il Difensore Civico deve essere scelto fra i cittadini del Comune aventi i requisiti per l'elezione a consigliere comunale, che diano garanzia di probita' ed obbiettivita' di giudizio e offrano garanzia di competenza giuridico - amministrativa e attitudine alla tutela e propulsione dei diritti dei cittadini.
4. Il Difensore Civico e' eletto dal Consiglio comunale con la maggioranza
dei due terzi piu' uno dei consiglieri assegnati; qualora dopo due votazioni
il Difensore Civico non risulti eletto, per la nomina del medesimo e' sufficiente
il voto espresso dai 2/3 (due/terzi) dei componenti il Consiglio Comunale;
dura in carica cinque anni dall'elezione e comunque fino all'elezione del
successore. Puo' essere rieletto una sola volta.
Prima di assumere l'incarico giura davanti al Consiglio comunale di adempiere
il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della legge.
5. L'Ufficio del Difensore Civico e' incompatibile con la carica di membro
del Parlamento, di consigliere regionale, provinciale, comunale o della
Comunita' montana, di amministratore di societa', imprese, enti controllati
o vincolati al Comune da contratti d'opera o da esso sovvenzionati, di consulente
legale, tecnico o amministrativo che presti abitualmente la propria opera
al Comune o a imprese od enti da esso controllati o sovvenzionati, di candidato
ancorche' non eletto nell'ultima consultazione elettorale.
6. Il Difensore Civico puo' essere revocato solo per gravi violazioni di
legge o documentata inefficienza, a seguito di mozione motivata, presentata
da almeno un terzo dei consiglieri.
La mozione deve essere approvata dal Consiglio comunale a maggioranza di
due terzi piu' uno dei consiglieri assegnati.
Il Difensore Civico sara' altresi' revocato qualora il Consiglio comunale
aderisca alla nomina di un Difensore a livello di Comunita' montana e l'Assemblea
di detto Organo provveda alla sua elezione. La revoca avra' effetto dalla
data di inizio incarico del Difensore eletto dalla Comunita' montana quale
organo del Comune di Barga o dalla data di adesione a detto Organo.
7. Il Difensore Civico svolge il proprio incarico in piena autonomia
e indipendenza dagli organi del Comune.
Ha diritto di accedere a tutti gli atti e non puo' essergli opposto il segreto
d'ufficio.
Ha facoltà di convocare i dipendenti del Comune per avere informazioni
sullo stato di attuazione delle pratiche.
Il Difensore Civico e' tenuto, a sua volta, al segreto secondo le norme
di legge.
8. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, su istanza di cittadini singoli o associati o di associazioni, enti o societa' che abbiano una causa in corso, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione comunale, gli Enti e le Aziende da essa dipendenti, affinche' i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e gli atti siano tempestivamente emanati.
9. Il Difensore Civico puo' intervenire d'ufficio ogni qualvolta riscontri abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione ritenuti lesivi dei diritti dei cittadini.
10. Il Difensore Civico partecipa alla Commissione dei garanti che debbono decidere sull'ammissibilita' ed indizione dei referendum consultivi.
11. Il Difensore Civico, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio comunale una relazione sull'attivita' annuale svolta, con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative.
12. Il Difensore Civico puo' esporre annualmente ai cittadini i criteri seguiti nella sua azione e i risultati ottenuti.
13. Il Difensore Civico ha diritto di essere ascoltato dalle Commissioni
consiliari per riferire su aspetti generali e particolari della propria
attivita'.
Le Commissioni consiliari possono a loro volta convocare il Difensore Civico
per avere chiarimenti sull'attivita' svolta.
14. La Giunta stabilisce la sede dell'ufficio, le strutture tecniche
e gli uffici a disposizione del Difensore Civico.
15. Al Difensore Civico spetta una indennita' pari a quella prevista per
un assessore comunale.
16. Il Consiglio comunale puo' valutare, previa intesa con la Comunita' Montana della Media Valle del Serchio e con i Comuni facenti parte, che il Difensore Civico venga eletto dall'Assemblea della Comunita' montana stessa ed assolva le sue funzioni per tutti i cittadini della Media Valle del Serchio.
Il Consiglio si riserva, altresi', di aderire in qualsiasi momento, all'Ufficio
del Difensore Civico eletto in Comunita' Montana. In tal caso il Consiglio
procedera' a revocare il Difensore nominato dal Consiglio Comunale in base
al disposto del comma 6^ del presente articolo.
L'adesione al Difensore Civico della Comunita' Montana dovra' in ogni caso
essere approvata dal Consiglio Comunale, a maggioranza di due terzi dei
Consiglieri assegnati.
In questo ultimo caso il Difensore Civico può essere scelto fra i
cittadini della Comunita' Montana della Media Valle del Serchio in deroga
a quanto disposto al precedente comma 3). Lo stesso viene eletto secondo
le norme stabilite dallo Statuto della Comunita' Montana stessa in quanto
non in contrasto con i principi enunciati nel presente Statuto.
Resta fermo quanto altro disciplinato nel presente articolo in ordine ai
rapporti fra Difensore Civico ed Amministrazione Comunale.
L'indennita' spettante al Difensore Civico eventualmente eletto in sede
di Comunita' montana viene stabilita dall'Assemblea della Comunita' montana
medesima.
TITOLO III
FUNZIONE NORMATIVA
ART. 68
STATUTO
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento Comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli altri atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 10% dei cittadini per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutivita', sono sottoposti a forme di pubblicita' che ne consentano l'effettiva conoscenza.
ART. 69
REGOLAMENTI
1. Il Comune emana regolamenti:
a) nella materie ad essi demandate dalla Legge o dallo Statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potesta' regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. La proposta per la formulazione, modifica o integrazione dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 57 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio:
dopo l'adozione della delibera in conformita' delle disposizioni sulla pubblicazione
della stessa deliberazione, nonche' per la durata di 15 giorni dopo che
la deliberazione di adozione sia divenuta esecutiva.
I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicita' che
ne consentano l'effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a
chiunque intenda consultarli.
ART. 70
ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE
- Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella Legge 08 giugno 1990, n. 142, ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
- Rimane comunque disposta la automatica disapplicazione delle norme statuitarie che dovessero essere in contrasto con successive norme di legge.
ART. 71
NORME TRANSITORIE E FINALI
Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione del testo previgente che con l'adozione del presente e' contestualmente abrogato.