COMUNE DI BARGA
PROVINCIA DI LUCCA

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ADOTTATO AI SENSI DEGLI ARTT. 52 E 59 DEL D.LGS. 446 DEL 15/12/97 – ENTRATA IN VIGORE DAL 1/1/2004 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 22/04/2004

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento viene adottato ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/97 e disciplina l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI)

Art. 2
L'imposta è annuale

La sua applicazione è estesa a tutto il territorio comunale

Art. 3
Soggetti passivi dell'imposta

L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, proprietaria di immobili ovvero titolare, sugli stessi, del diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

Art. 4
Presupposto dell'imposta

Presupposto per il versamento dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Art. 5
Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo.

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è utilizzato.
2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo ai criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 504/92, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

3. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 cc,
attività esercitate dai soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo come precisato dagli artt. 2082 e 2083.

TITOLO II – DICHIARAZIONI, DENUNCE E VERSAMENTI
Art. 6
Dichiarazioni e denunce

1.La dichiarazione già presentata per anni precedenti a quello di entrata in vigore del presente regolamento ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino variazioni dei dati ed elementi dichiarati cui ne consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le variazioni intervenute, su apposito modulo messo a disposizione dall'amministrazione comunale, conforme ai modelli approvati annualmente con legge o decreto ministeriale.
2.I soggetti passivi devono comunicare all'ufficio tributi, su detto modulo, acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passiva, di immobili siti nel territorio del comune, con la sola individuazione delle unità immobiliari interessate, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificata la modificazione. Nel caso più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta sul medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta.
3.Devono in ogni caso essere comunicate le seguenti variazioni:
-variazioni inerenti il diritto alla detrazione stabilita annualmente per l'abitazione principale del soggetto passivo;

-variazione o attribuzione di rendita catastale;
-locazione di immobili con contratto registrato nell'ipotesi di cui all'art.4 del D.L. 8.8.96, n.437. In tale caso la comunicazione deve essere corredata da copia del contratto.

Art. 7
Versamenti

1.I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta nei tempi e nei modi previsti dal c.2, art.10, D.lgs. n.504/92 e successive modificazioni.
2.Si considerano regolarmente eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri, purché il versamento rispecchi la totalità dell'imposta relativa alla comproprietà.
3.L'imposta è dovuta, dai soggetti indicati all'art. 3, per anni solari ovvero per i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto per 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16 giorni; si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto per 15 giorni.
4.I versamenti non devono esser eseguiti quando l'imposta annua risulta inferiore a Euro 10,85.
5. In caso di morte del soggetto passivo il versamento dell'imposta dovuta dal "de cuius" compete agli eredi. Limitatamente alla prima scadenza successiva alla data di decesso del contribuente gli eredi possono effettuare i versamenti entro novanta giorni dalla scadenza stessa senza addebito di sanzioni e interessi. Dell'esercizio di tale facoltà deve esserne data comunicazione scritta all'ufficio tributi dell'ente.

TITOLO III – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE
Art. 8
Base imponibile

1.Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili descritti agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.

2.Per i fabbricati la base imponibile è determinata dall'applicazione dei commi 2,3 e 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92.
Per gli immobili in locazione finanziaria di categoria catastale "D" la base imponibile è costituita dal valore risultante dalle scritture contabili del locatore.
3.Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata dall'applicazione del comma 5, dell'art. 5, del D.Lgs. n.504/92.
4. Al fine di limitare l'attività contenziosa, la Giunta Municipale determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree edificabili sulla scorta di valutazioni da rendersi con apposito atto da parte del responsabile dell'area Assetto del Territorio il quale, se ritenuto necessario, potrà avvalersi del supporto di altri uffici pubblici competenti. La valutazione del funzionario dovrà tenere conto delle zone territoriali di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione.
I valori determinati sono presi a base ai fini dell'attività di accertamento e/o liquidazione a decorrere dal periodo di imposta dell'anno successivo e rimangono in vigore fino alla successiva determinazione che ne varia il valore.
5.Sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili indicati dal soggetto passivo, se inferiori a quello determinato secondo i criteri stabiliti nelle forme di cui al comma precedente.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e) della legge n. 457 del 5/8/78, la base imponibile è determinata mediante l'applicazione dell'art. 5, c. 6 del D.Lgs. n. 504/92 e in conformità alle indicazioni fornite dal Comune, in relazione al valore delle aree fabbricabili, con la procedura descritta nel presente art. 7.Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata dall'applicazione del comma 7, dell'art. 5, del D.lgs. n. 504/92. I terreni agricoli del Comune di Barga, godono del regime di esenzione essendo ubicati in Comune interamente montano.
7. Quando il comune attribuisce ad un terreno la natura di area fabbricabile, il responsabile dell’area “Assetto del territorio” ne dà comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r o comunque con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte dell’interessato.

Art. 9
Aliquote

Entro la data di approvazione del bilancio di previsione annuale, la Giunta Municipale stabilisce l'aliquota, in misura unica o differenziata, relativa all'imposta per l'anno successivo ovvero per l'anno in riferimento nel quale viene approvato il bilancio di previsione annuale, avendo riguardo alle necessità di bilancio e ai criteri di equità fiscale. Sono fatte salve diverse scadenze e/o decorrenze previste da leggi nazionali.


TITOLO IV – DETRAZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Art. 10
Detrazioni e riduzioni

1.Con la medesima deliberazione descritta all'art. 9 del presente regolamento dovranno essere stabilite le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta per il possessore o titolare di altro diritto reale sull'abitazione principale.
2.Per due unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente, la detrazione per l'abitazione principale spetta in misura unica per tutto il complesso immobiliare, a condizione che sia stata presentata all'Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale unica, decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.

Art. 10 Bis
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti, al coniuge o ad affini.

1. È considerata abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione per questa prevista, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado, al coniuge o ad affini entro il secondo grado c condizione che questi vi dimorino abitualmente.
2. In ogni caso la detrazione compete al contribuente solo per una unità immobiliare. Se più contitolari usufruiscono della detrazione, la misura complessiva di questa non può eccedere la quota massima attribuibile al fabbricato.
3. Il riconoscimento della detrazione previsto dal presente articolo opera solo a condizione che il contribuente non possa usufruire della detrazione di imposta per il fabbricato ove dimora abitualmente.
Art. 11
Agevolazioni

1.Le agevolazioni per le particolari situazioni di carattere sociale saranno regolate, con la deliberazione di cui all'art.10, in analogia con quanto disposto delle disposizioni vigenti contenute nel Regolamento comunale per l'erogazione di sussidi, contributi e provvidenze economiche per meno abbienti.

Art. 12
Esenzioni

Si ritengono esenti dall'Ici gli immobili descritti dall'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'art. 3, Dlgs. 504/92 quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.


TITOLO V – CONTROLLO E VERIFICA

Art. 13
Controllo e verifica

1. Il Comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.

2. Per l'attività di verifica e controllo di dichiarazioni e versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11, c. 3, D.Lgs.504/92.
3. Gli avvisi di liquidazione, rettifica ed accertamento, atti di contestazione, i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata o plico raccomandato a/r o con le modalità stabilite per legge per la notifica degli atti di accertamento in materia tributaria emessi dall'amministrazione finanziaria dello stato.
4.Il programma degli accertamenti compete alla Giunta Comunale che deve fissare annualmente gruppi di contribuenti o di basi imponibili da controllare, avvalendosi di collegamenti telematici e/o convenzioni, con il sistema informativo immobiliare del ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 3 comma 57, della Legge 23/12/1996, n. 662 e del punto p) art. 59 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997.
Una quota parte del gettito I.C.I. non superiore al 5% viene utilizzata per il potenziamento dell’ufficio preposto agli accertamenti tributari e per il finanziamento di compensi incentivanti da attribuirsi al personale addetto.

Nel limite di spesa dell’80% della quota come sopra determinata i compensi incentivanti verranno riconosciuti per una percentuale stabilita dalla Giunta Comunale delle maggiori imposte definitivamente accertate comprensive di sanzioni ed interessi e saranno ripartite tra il personale interessato con atto del funzionario responsabile di imposta sulla base di proprie oggettive valutazioni.
Il Segretario generale con proprio atto potrà individuare altri uffici o singoli dipendenti da assegnare, anche a tempo parziale, all'U.O. Tributi per un supporto a specifiche attività di accertamento o liquidazione dell'imposta. Tale personale parteciperà alla ripartizione dei compensi incentivanti secondo le modalità come sopra definite.
Art. 14
Liquidazione e accertamento

1. A seguito di controllo e verifica di cui all'art. 13 il comune provvede a correggere gli errori materiali e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione in applicazione del comma 1, art. 11, del D.Lgs. n. 504/92, così come integrato e modificato dai D.Lgs. n. 471-472-473 del 18/12/97.
Il termine di decadenza per l'emissione di avvisi di liquidazione sono quelli stabiliti dall’art. 11 del D.Lgs. 504/92.

2.Qualora, a seguito di controllo, verifica e correzione di errori materiali, accerta infedeltà incompletezza, inesattezza di dichiarazione, denuncia. Il Comune provvede alla notifica dell'avviso di accertamento, ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione, in applicazione di quanto previsto dal comma 2, art. 11, Dlgs. 504/92.
3.Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs.19/6/97, n. 218, che saranno articolati da uno specifico regolamento comunale.
4.L'imposta dovuta a violazioni rilevate a seguito di accertamenti, risultante da avvisi di liquidazione, rettifica ed accertamento per omissione totale, atti di contestazione per imposta o per le sole sanzioni, ecc. può essere corrisposta come segue:
- mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune;
-su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune o direttamente presso la tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario. In questo caso il contribuente dovrà utilizzare il modello di versamento allegato all'avviso notificato dall'ufficio tributi.
Per le rendite catastali attribuite o modificate da parte dell'Agenzia del territorio dall'1.1.2000 si applicano le disposizioni di cui all'art. 74 della legge 21.11.2000, n. 342.

Art. 15
Rimborsi

1.Il Comune dispone il rimborso d'ufficio delle somme versate in eccedenza qualora, su sua richiesta, l'ufficio competente (attualmente Agenzia del territorio) attribuisca una rendita catastale definitiva inferiore a quella dichiarata dal contribuente per il possesso di fabbricati previsti dal c. 4, art. 5 D.lgs.504/92. Il rimborso avviene nei termini previsti dall'ultimo periodo del c. 1, art. 11, D.lgs.504/92.
2.Dispone inoltre il rimborso, su richiesta del contribuente da presentare nei termini previsti dai cc. 1 e 2, art. 13, D.lgs. 504/92, delle somme versate e non dovute dal contribuente stesso. Il rimborso avviene nei termini previsti dall'art. 13 del D.Lgs.504/92.


TITOLO VI – NORME SANZIONATORIE
Art. 16
Sanzioni tributarie

1.Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia ovvero di dichiarazione o denuncia infedeli si applicano le soprattasse di cui all'art. 14 del D.Lgs. 504/92, modificato dal D.Lgs. 473/97.

2.Le sanzioni sono ridotte nella misura e con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo citato nel comma che precede.

Art. 17
Sanzioni amministrative

1.Nelle ipotesi di omissioni o errori non incidenti sull'ammontare dell'imposta si applicano le sanzioni di cui all'art. 14, comma 3 del D.Lgs. 504/92, modificato dal D.Lgs. 473/97.
2.Le sanzioni sono ridotte nella misura e con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo citato nel comma che precede.

Art. 18
Interessi

1.Gli interessi, stabiliti dalla legge istitutiva del tributo e successive modificazioni, si applicano unicamente sulle somme dovute a titolo d'imposta e calcolati per semestre compiuto:
- 7% semestrale sino al 30/6/98;
- 2,5% semestrale dal 1/7/98 in poi.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19
Entrata in vigore

Il presente provvedimento entra in vigore dall'1/1/2004. Per quanto non ivi previsto si applicano le disposizioni di legge in vigore che regolano l'ICI.