REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ADOTTATO AI SENSI DEGLI ARTT. 52 E 59 DEL D.LGS. 446 DEL 15/12/97 – ENTRATA IN VIGORE DAL 1/1/2004 - Deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 22/04/2004
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del Regolamento
Il presente regolamento viene adottato ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/97 e disciplina l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (ICI)
Art. 2
L'imposta è annuale
La sua applicazione è estesa a tutto il territorio comunale
Art. 3
Soggetti passivi dell'imposta
L'imposta è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, proprietaria di immobili ovvero titolare, sugli stessi, del diritto reale di usufrutto, uso abitazione, enfiteusi, superficie. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
Art. 4
Presupposto dell'imposta
Presupposto per il versamento dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Art. 5
Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo.
1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve
essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante
del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce
pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta
a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente,
dalla data in cui è utilizzato.
2. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzata a scopo edificatorio
in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle
possibilità effettive di edificazione determinate secondo ai criteri
previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica
utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti
e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 504/92,
sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio
di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura alla
funghicoltura e all'allevamento di animali.
3. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.
4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle
attività indicate nell'art. 2135 cc,
attività esercitate dai soggetti aventi la qualifica di imprenditore
agricolo come precisato dagli artt. 2082 e 2083.
TITOLO II – DICHIARAZIONI, DENUNCE E VERSAMENTI
Art. 6
Dichiarazioni e denunce
1.La dichiarazione già presentata per anni precedenti a quello di entrata
in vigore del presente regolamento ha effetto anche per gli anni successivi,
purché non si verifichino variazioni dei dati ed elementi dichiarati
cui ne consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto
interessato è tenuto a denunciare le variazioni intervenute, su apposito
modulo messo a disposizione dall'amministrazione comunale, conforme ai modelli
approvati annualmente con legge o decreto ministeriale.
2.I soggetti passivi devono comunicare all'ufficio tributi, su detto modulo,
acquisti, cessazioni, modificazioni di soggettività passiva, di immobili
siti nel territorio del comune, con la sola individuazione delle unità immobiliari
interessate, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa all'anno in cui si è verificata la modificazione. Nel caso
più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta sul medesimo
immobile può essere presentata dichiarazione congiunta.
3.Devono in ogni caso essere comunicate le seguenti variazioni:
-variazioni inerenti il diritto alla detrazione stabilita annualmente per l'abitazione
principale del soggetto passivo;
-variazione o attribuzione di rendita catastale;
-locazione di immobili con contratto registrato nell'ipotesi di cui all'art.4
del D.L. 8.8.96, n.437. In tale caso la comunicazione deve essere corredata
da copia del contratto.
Art. 7
Versamenti
1.I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta nei tempi
e nei modi previsti dal c.2, art.10, D.lgs. n.504/92 e successive modificazioni.
2.Si considerano regolarmente eseguiti da un contitolare anche per conto degli
altri, purché il versamento rispecchi la totalità dell'imposta
relativa alla comproprietà.
3.L'imposta è dovuta, dai soggetti indicati all'art. 3, per anni solari
ovvero per i mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a
tal fine si computa per intero il mese di 31 giorni quando il possesso si è protratto
per 16 giorni; si computa per intero il mese di 30 giorni quando il possesso
si è protratto per i primi 15 giorni ovvero per i successivi 16 giorni;
si computa per intero il mese di febbraio quando il possesso si è protratto
per 15 giorni.
4.I versamenti non devono esser eseguiti quando l'imposta annua risulta inferiore
a Euro 10,85.
5. In caso di morte del soggetto passivo il versamento dell'imposta dovuta
dal "de cuius" compete agli eredi. Limitatamente alla prima scadenza
successiva alla data di decesso del contribuente gli eredi possono effettuare
i versamenti entro novanta giorni dalla scadenza stessa senza addebito di sanzioni
e interessi. Dell'esercizio di tale facoltà deve esserne data comunicazione
scritta all'ufficio tributi dell'ente.
TITOLO III – DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E ALIQUOTE
Art. 8
Base imponibile
1.Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili descritti agli artt. 4 e 5 del presente regolamento.
2.Per i fabbricati la base imponibile è determinata dall'applicazione
dei commi 2,3 e 4 dell'art. 5 del D.Lgs. 504/92.
Per gli immobili in locazione finanziaria di categoria catastale "D" la
base imponibile è costituita dal valore risultante dalle scritture contabili
del locatore.
3.Per le aree fabbricabili la base imponibile è determinata dall'applicazione
del comma 5, dell'art. 5, del D.Lgs. n.504/92.
4. Al fine di limitare l'attività contenziosa, la Giunta Municipale
determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio
delle aree edificabili sulla scorta di valutazioni da rendersi con apposito
atto da parte del responsabile dell'area Assetto del Territorio il quale, se
ritenuto necessario, potrà avvalersi del supporto di altri uffici pubblici
competenti. La valutazione del funzionario dovrà tenere conto delle
zone territoriali di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della
destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento
del terreno necessari per la costruzione.
I valori determinati sono presi a base ai fini dell'attività di accertamento
e/o liquidazione a decorrere dal periodo di imposta dell'anno successivo e
rimangono in vigore fino alla successiva determinazione che ne varia il valore.
5.Sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili indicati dal
soggetto passivo, se inferiori a quello determinato secondo i criteri stabiliti
nelle forme di cui al comma precedente.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato,
di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e)
della legge n. 457 del 5/8/78, la base imponibile è determinata mediante
l'applicazione dell'art. 5, c. 6 del D.Lgs. n. 504/92 e in conformità alle
indicazioni fornite dal Comune, in relazione al valore delle aree fabbricabili,
con la procedura descritta nel presente art. 7.Per i terreni agricoli la base
imponibile è determinata dall'applicazione del comma 7, dell'art. 5,
del D.lgs. n. 504/92. I terreni agricoli del Comune di Barga, godono del regime
di esenzione essendo ubicati in Comune interamente montano.
7. Quando il comune attribuisce ad un terreno la natura di area fabbricabile,
il responsabile dell’area “Assetto del territorio” ne dà comunicazione
al proprietario a mezzo del servizio postale con raccomandata a/r o comunque
con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte
dell’interessato.
Art. 9
Aliquote
Entro la data di approvazione del bilancio di previsione annuale, la Giunta Municipale stabilisce l'aliquota, in misura unica o differenziata, relativa all'imposta per l'anno successivo ovvero per l'anno in riferimento nel quale viene approvato il bilancio di previsione annuale, avendo riguardo alle necessità di bilancio e ai criteri di equità fiscale. Sono fatte salve diverse scadenze e/o decorrenze previste da leggi nazionali.
TITOLO IV – DETRAZIONI, RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
Art. 10
Detrazioni e riduzioni
1.Con la medesima deliberazione descritta all'art. 9 del presente regolamento
dovranno essere stabilite le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni
di legge e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta per il possessore o titolare
di altro diritto reale sull'abitazione principale.
2.Per due unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal
contribuente, la detrazione per l'abitazione principale spetta in misura unica
per tutto il complesso immobiliare, a condizione che sia stata presentata all'Agenzia
del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale
delle unità medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale
unica, decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la
richiesta di variazione.
Art. 10 Bis
Abitazione concessa in uso gratuito a parenti, al coniuge o ad affini.
1. È considerata abitazione principale, con conseguente applicazione
dell'aliquota ridotta e della detrazione per questa prevista, quella concessa
in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado,
al coniuge o ad affini entro il secondo grado c condizione che questi vi dimorino
abitualmente.
2. In ogni caso la detrazione compete al contribuente solo per una unità immobiliare.
Se più contitolari usufruiscono della detrazione, la misura complessiva
di questa non può eccedere la quota massima attribuibile al fabbricato.
3. Il riconoscimento della detrazione previsto dal presente articolo opera
solo a condizione che il contribuente non possa usufruire della detrazione
di imposta per il fabbricato ove dimora abitualmente.
Art. 11
Agevolazioni
1.Le agevolazioni per le particolari situazioni di carattere sociale saranno regolate, con la deliberazione di cui all'art.10, in analogia con quanto disposto delle disposizioni vigenti contenute nel Regolamento comunale per l'erogazione di sussidi, contributi e provvidenze economiche per meno abbienti.
Art. 12
Esenzioni
Si ritengono esenti dall'Ici gli immobili descritti dall'art. 7 del D.Lgs. 504/92 e gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'art. 3, Dlgs. 504/92 quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.
TITOLO V – CONTROLLO E VERIFICA
Art. 13
Controllo e verifica
1. Il Comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.
2. Per l'attività di verifica e controllo di dichiarazioni e versamenti
il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11, c. 3, D.Lgs.504/92.
3. Gli avvisi di liquidazione, rettifica ed accertamento, atti di contestazione,
i provvedimenti istruttori, di rimborso e sanzionatori possono essere notificati
mediante raccomandata o plico raccomandato a/r o con le modalità stabilite
per legge per la notifica degli atti di accertamento in materia tributaria
emessi dall'amministrazione finanziaria dello stato.
4.Il programma degli accertamenti compete alla Giunta Comunale che deve fissare
annualmente gruppi di contribuenti o di basi imponibili da controllare, avvalendosi
di collegamenti telematici e/o convenzioni, con il sistema informativo immobiliare
del ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 3 comma 57, della Legge 23/12/1996,
n. 662 e del punto p) art. 59 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997.
Una quota parte del gettito I.C.I. non superiore al 5% viene utilizzata per
il potenziamento dell’ufficio preposto agli accertamenti tributari e
per il finanziamento di compensi incentivanti da attribuirsi al personale addetto.
Nel limite di spesa dell’80% della quota come sopra determinata i compensi
incentivanti verranno riconosciuti per una percentuale stabilita dalla Giunta
Comunale delle maggiori imposte definitivamente accertate comprensive di sanzioni
ed interessi e saranno ripartite tra il personale interessato con atto del
funzionario responsabile di imposta sulla base di proprie oggettive valutazioni.
Il Segretario generale con proprio atto potrà individuare altri uffici
o singoli dipendenti da assegnare, anche a tempo parziale, all'U.O. Tributi
per un supporto a specifiche attività di accertamento o liquidazione
dell'imposta. Tale personale parteciperà alla ripartizione dei compensi
incentivanti secondo le modalità come sopra definite.
Art. 14
Liquidazione e accertamento
1. A seguito di controllo e verifica di cui all'art. 13 il comune provvede
a correggere gli errori materiali e liquida l'imposta. Il comune emette avviso
di liquidazione in applicazione del comma 1, art. 11, del D.Lgs. n. 504/92,
così come integrato e modificato dai D.Lgs. n. 471-472-473 del 18/12/97.
Il termine di decadenza per l'emissione di avvisi di liquidazione sono quelli
stabiliti dall’art. 11 del D.Lgs. 504/92.
2.Qualora, a seguito di controllo, verifica e correzione di errori materiali,
accerta infedeltà incompletezza, inesattezza di dichiarazione, denuncia.
Il Comune provvede alla notifica dell'avviso di accertamento, ovvero provvede
all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione, in applicazione
di quanto previsto dal comma 2, art. 11, Dlgs. 504/92.
3.Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'istituto dell'accertamento
con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs.19/6/97,
n. 218, che saranno articolati da uno specifico regolamento comunale.
4.L'imposta dovuta a violazioni rilevate a seguito di accertamenti, risultante
da avvisi di liquidazione, rettifica ed accertamento per omissione totale,
atti di contestazione per imposta o per le sole sanzioni, ecc. può essere
corrisposta come segue:
- mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui
circoscrizione è compreso il Comune;
-su conto corrente postale intestato alla tesoreria del Comune o direttamente
presso la tesoreria medesima oppure tramite il sistema bancario. In questo
caso il contribuente dovrà utilizzare il modello di versamento allegato
all'avviso notificato dall'ufficio tributi.
Per le rendite catastali attribuite o modificate da parte dell'Agenzia del
territorio dall'1.1.2000 si applicano le disposizioni di cui all'art. 74 della
legge 21.11.2000, n. 342.
Art. 15
Rimborsi
1.Il Comune dispone il rimborso d'ufficio delle somme versate in eccedenza
qualora, su sua richiesta, l'ufficio competente (attualmente Agenzia del territorio)
attribuisca una rendita catastale definitiva inferiore a quella dichiarata
dal contribuente per il possesso di fabbricati previsti dal c. 4, art. 5 D.lgs.504/92.
Il rimborso avviene nei termini previsti dall'ultimo periodo del c. 1, art.
11, D.lgs.504/92.
2.Dispone inoltre il rimborso, su richiesta del contribuente da presentare
nei termini previsti dai cc. 1 e 2, art. 13, D.lgs. 504/92, delle somme versate
e non dovute dal contribuente stesso. Il rimborso avviene nei termini previsti
dall'art. 13 del D.Lgs.504/92.
TITOLO VI – NORME SANZIONATORIE
Art. 16
Sanzioni tributarie
1.Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia ovvero di dichiarazione o denuncia infedeli si applicano le soprattasse di cui all'art. 14 del D.Lgs. 504/92, modificato dal D.Lgs. 473/97.
2.Le sanzioni sono ridotte nella misura e con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo citato nel comma che precede.
Art. 17
Sanzioni amministrative
1.Nelle ipotesi di omissioni o errori non incidenti sull'ammontare dell'imposta
si applicano le sanzioni di cui all'art. 14, comma 3 del D.Lgs. 504/92, modificato
dal D.Lgs. 473/97.
2.Le sanzioni sono ridotte nella misura e con le modalità di cui al
comma 4 dell'articolo citato nel comma che precede.
Art. 18
Interessi
1.Gli interessi, stabiliti dalla legge istitutiva del tributo e successive
modificazioni, si applicano unicamente sulle somme dovute a titolo d'imposta
e calcolati per semestre compiuto:
- 7% semestrale sino al 30/6/98;
- 2,5% semestrale dal 1/7/98 in poi.
TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19
Entrata in vigore
Il presente provvedimento entra in vigore dall'1/1/2004. Per quanto non ivi
previsto si applicano le disposizioni di legge in vigore che regolano l'ICI.