CAPO I -FINALITA' E CONTENUTO
Art. 1 Oggetto e scopo del Regolamento
CAPO II -ORGANIZZAZIONE E TRASPARENZA DELL'ATTIVITA'
GESTIONALE
Art. 2 area funzionale e servizi
Art. 3 Organizzazione e competenze area contabile
Art. 4 Competenze dei responsabili dei servizi
Art. 5 Principi di trasparenza e pubblicita'
CAPO III -BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Art. 6 Principi del bilancio di previsione
Art. 7 Anno ed esercizio finanziario
Art. 8 Esercizio provvisorio
Art. 8bis gestione provvisoria
Art. 9 Caratteristiche e contenuto del bilancio di previsione
Art. 10 Struttura del bilancio ed allegati
Art. 11 Classificazione delle entrate
Art. 12 Classificazione delle spese
Art. 13 Relazione previsionale e programmatica
Art. 14 Bilancio pluriennale
Art. 15 Piano esecutivo di gestione e P.E.G.
Art. 16 Procedura per la formazione ed approvazione del bilancio di
previsione
CAPO IV -GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 17 Principi contabili ed equilibrio di gestione
Art. 18 Parere/Visto di regolarita' contabile e attestazione di copertura
finanziaria delle spese
Art. 19 Fondo di riserva
Art. 20 Fondo ammortamento dei beni patrimoniali
Art. 21 Procedure modificative delle previsioni di bilancio
Art. 22 Gestione delle entrate
Art. 23 Accertamento delle entrate
Art. 24 Riscossione delle entrate
Art. 25 Versamento delle entrate
Art. 26 Utilizzazione delle entrate patrimoniali o a specifica
destinazione
Art. 27 Residui attivi
Art. 28 Gestione delle spese
Art. 29 Impegno delle spese
Art. 30 Liquidazione delle spese
Art. 31 Ordinazione dei pagamenti
Art. 32 Pagamento delle spese
Art. 33 Riconoscibilita' di debiti fuori bilancio e relativo finanziamento
Art. 34 Residui passivi
CAPO V -SCRITTURE CONTABILI
Art. 35 Sistema di scritture
Art. 36 Libri e registri contabili
Art. 37 Libro giornale di cassa
Art. 38 Libro mastro
CAPO VI -SCRITTURE PATRIMONIALI
Art. 39 Libro degli inventari
Art. 40 Tenuta e struttura degli inventari
Art. 41 Passaggio dei beni demaniali al patrimonio
Art. 42 Mutamento di destinazione dei beni patrimoniali indisponibili
Art. 43 Vendita di aree PEEP e PIP
Art. 44 Canoni per la concessione di diritti reali di godimento su
beni comunali
Art. 45 Valutazione dei beni e sistema dei valori
Art. 46 Consegnatari dei beni
Art. 47 Beni di consumo e beni non inventariabili
Art. 48 Automezzi
CAPO VII -SERVIZIO DI ECONOMATO E RISCUOTITORI SPECIALI
Art. 49 Servizio economale e riscossione diretta di somme
Art. 50 Disciplina e competenze delle riscossioni dirette
Art. 51 Obblighi dei riscuotitori speciali
Art. 52 Disciplina del servizio di economato
Art. 53 Competenze dell'economo
Art. 53bis servizio di cassa
Art. 54 Programmazione delle spese
Art. 55 Elenco dei fornitori e delle ditte di fiducia
Art. 56 -soppresso-
Art. 57 Ordinazione, liquidazione e pagamento
Art. 58 Mandati di anticipazione
Art. 59 Registri contabili e rendicontazione delle spese
CAPO VIII -SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 60 Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria
Art. 61 Disciplina del servizio di tesoreria
Art. 62 Obblighi del Comune
Art. 63 Obblighi del tesoriere
Art. 64 Verifiche di cassa
Art. 65 Anticipazioni di tesoreria
CAPO IX -CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 66 Definizione e finalita'
Art. 67 Modalita' applicative
Art. 68 Servizio di controllo interno
CAPO X -RENDICONTO DELLA GESTIONE
Art. 69 Resa del conto del tesoriere
Art. 70 Rilevazione dei risultati di gestione e deliberazione del
rendiconto
Art. 71 Rendiconto finanziario o conto del bilancio
Art. 72 Avanzo o disavanzo di amministrazione
Art. 73 Conto economico
Art. 74 Conto del patrimonio
CAPO XI -INVESTIMENTI
Art. 75 Fondi di finanziamento
Art. 76 Programmazione investimento e P.E.F.
Art. 77 Ricorso all'indebitamento
Art. 78 Attivazione fondi finanziamento
Art. 79 Regole particolare assunzione mutui
Art. 80 Prestiti obbligazionari
Art. 81 Delegazioni di pagamento
Art. 82 Fidejussioni
CAPO XII-REVIZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Art. 83 Collegio dei revisori
Art. 84 Durata incarico e cause cessazione
Art. 85 Incompatibilita' ed ineleggibilita'
Art. 86 Funzione del collegio dei revisori
Art. 87 Limiti all'affidamento di incarichi
Art. 88 Funzionari
Art. 89 Responsabilita'
Art. 90 Compenso dei revisori
CAPO XIII-DISPOSIZIONI FINALI
Art. 91 Rinvio a disposizioni legislative
Art. 92 Pubblicita' del regolamento
Art. 93 Entrata in vigore
C A P O I - FINALITA'
E CONTENUTO
Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento Contabile dell'ente
nel rispetto dei principi fondamentali di cui agli articoli 54 e seguenti
della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in conformita' ai Principi contabili
contenuti nel decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante il nuovo
"Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali", come
modificato e integrato dal Decreto legislativo 11.6.96, n.336, dalla legge
15.5.97, n.127 e dal D.Lgs. 15/9/97, n.342.
2. Esso costituisce un insieme organico di regole e procedure che
presiedono alla retta amministrazione economico-finanziaria dell'ente, essendo
finalizzate alla conservazione e corretta gestione del patrimonio
pubblico ed alla rilevazione dei fatti gestionali che comportano
entrate e spese per il bilancio, nonche' delle operazioni finanziarie e
non, che determinano variazioni qualitative e quantitative dello stato
patrimoniale.
3. A tale fine la disciplina regolamentare stabilisce le procedure e le
modalita' in ordine alle attivita' di programmazione finanziaria, di previsione,
di gestione, di rendicontazione e di revisione che consentano l'analisi,
la rappresentazione ed il controllo dei fatti amministrativi e
gestionali sotto il duplice profilo economico-finanziario ed amministrativo-patrimoniale.
C A P O I I - ORGANIZZAZIONE
E TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' GESTIONALE
Art. 2 Area funzionale e "Servizi"
1. La struttura organizzativa dell'ente, e' definita dalla pianta organica
e dall'apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. A ciascun "Servizio" e'preposto di norma un responsabile, cui
spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di organizzazione
delle risorse umane e strumentali, nonche' la funzione di controllo.
3. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dallo
statuto agli organi dell'ente, ai responsabili dei servizi compete l'adozione
di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante
autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, in relazione agli
obiettivi di gestione predeterminati e specificati negli stanziamenti di
bilancio.
Art. 3 Organizzazione e competenze dell'area contabile
1. Tutti i servizi riconducibili all'area economico-finanziaria (bilancio,
rilevazioni contabili, finanze e tributi, economato, inventario, gestione
contabile del patrimonio e del personale, provveditorato) sono di competenza
della struttura organica comunale individuata con la denominazione "Area
Contabile".
2. Con riferimento alla struttura del servizi e centri di costo, cosi' come
rappresentati nel bilancio di previsione con decorrenza dall'anno 1998 ai
sensi del successivo art.12, il personale dell'area contabile sara' inquadrato
come di seguito descritto:
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO.
- Servizio 02- Gestione contabile e giuridica del personale.....
- Servizio 03- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
e controllo di gestione;
- Servizio 04- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- Servizio 05- Gestione contabile dei beni demaniali e patrimoniali;
3. Con riferimento alle figure professionali previste dalla pianta organica
attuale, i servizi sopraindicati sono affidati ai seguenti oggetti:
- Coordinatore dell'Area Finanziaria e contabile-(C.A.F.) -cui competono
anche funzioni di programmazione e controllo di gestione;
Servizio 02- Responsabile del servizio di gestione contabile e giuridica
del personale;
Servizio 03- Responsabile del servizio di formazione del bilancio di previsione,
del conto consuntivo, procedure accensione dei mutui per finanziamento spese
d'investimento;
-Responsabile del servizio di economato e gestione inventariale beni mobili;
Servizio 04- Responsabile del servizio di gestione delle entrate tributarie
e servizi fiscali;
-Responsabile del servizio di gestione contabile del patrimonio comunale;
4. La direzione e coordinamento dei suddetti servizi e' affidata al dipendente
di ruolo denominato Coordinatore dell'Area Finanziaria e contabile-(C.A.F.)
-cui competono anche funzioni di programmazione e controllo di gestione,
nonche' tutte le altre funzioni che la legge, lo statuto e i regolamenti
assegnano all'area contabile anche ricorrendo all'uso di qualificazioni
corrispondenti.
5. In particolare, al Coordinatore dell'Area Contabile/ragioneria, che nel
prosieguo del presente regolamento verra' individuato con la sigla
"C.A.F." competono le seguenti funzioni per quanto non attribuibili
direttamente ai responsabili dei servizi indicati al comma 3 o da svolgersi
di concerto con i medesimi:
a) vigilanza, controllo, coordinamento e gestione dell'attivita'
finanziaria dell'ente;
b) verifica della veridicita' delle previsioni di entrata e di compatibilita'
delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale,
sulla base delle proposte da parte dei responsabili dei servizi interessati;
c) verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle
spese;
d) espressione dei pareri di regolarita' contabile sulle proposte di deliberazione;
e) apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura
finanziaria sulle determinazioni di impegni di spesa adottate dai responsabili
dei servizi;
f) registrazione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata;
g) registrazione degli ordinativi di riscossione e di pagamento;
h) tenuta dei registri e delle scritture contabili, necessari per la rilevazione
degli effetti sul patrimonio comunale dell'attivita' amministrativa;
i) cura dei rapporti con i responsabili dei servizi e con l'organo esecutivo
per il coordinamento dell'attivita' istruttoria finalizzata alla predisposizione
della relazione previsionale e programmatica e del piano esecutivo di gestione
o altro strumento operativo di gestione del bilancio;
l) predisposizione del progetto dei bilanci di previsione annuale e pluriennale
da presentare alla Giunta, sulla base delle proposte da parte dei responsabili
dei vari servizi e dei dati disponibili in proprio possesso;
m) predisposizione dello schema della relazione previsionale e programmatica,
dimostrativa delle fonti di finanziamento e dei programmi di spesa
con riferimento alle indicazioni contenute nel progetto del bilanci
annuale e pluriennale;
n) coordinamento dell'attivita' finalizzata alla predisposizione della relazione
al rendiconto della gestione da parte della Giunta, sulla base delle valutazioni
formulate dai responsabili dei servizi;
o) predisposizione del rendiconto della gestione;
p) istruttoria delle proposte di variazione al bilancio e di assestamento
generale delle previsioni di bilancio;
q) segnalazioni scritte, mediante apposite relazioni evidenzianti
le proprie valutazioni, al Sindaco, al Segretario comunale ed all'organo
di revisione, dei fatti gestionali dai quali possono derivare situazioni
pregiudizievoli per gli equilibri del bilancio.
r) referto del controllo di gestione da presentare alla Giunta e da comunicare
ai competenti responsabili dei servizi, sulla base del "rapporto di
gestione " formulato dall'apposito "servizio di controllo interno";
s) predisposizione e sottoscrizione, congiuntamente al Segretario generale,
dei rendiconti relativi all'utilizzo dei contributi straordinari, assegnati
al Comune con vincolo di destinazione, da parte di altre amministrazioni
pubbliche;
t) cura dei rapporti con il tesoriere comunale e con gli altri agenti contabili
per la resa dei conti amministrativi e giudiziali;
u) controllo della situazione di cassa e adempimenti relativi all'utilizzo,
in termini di cassa, delle entrate aventi specifica destinazione e per il
pagamento di spese correnti, nonche' all'attivazione ove necessario dell'anticipazione
di tesoreria;
v) attivita' di supporto all'organo di revisione, anche ai fini degli adempimenti
connessi alle verifiche periodiche di cassa.
6. Nel caso di vacanza del posto ovvero di assenza o di impedimento, il
C.A.F. e' sostituito dal dipendente di ruolo a tal uopo appositamente incaricato
con provvedimento del competente organo. Sono fatte salve le possibilita'
indicate ai successivi commi.
7. Qualora la struttura comunale dell'area contabile si dovesse rivelare
inadeguata rispetto al volume dell'attivita' finanziaria e gestionale
dell'ente, lo svolgimento dei servizi potra' essere assicurato mediante
apposita convenzione da stipularsi con altri Comuni. Le modalita' di svolgimento
dei servizi, la durata della convenzione e i rapporti finanziari saranno
stabiliti con deliberazione dei rispettivi organi consiliari.
8. Il Comune, inoltre, puo' stipulare contratti a tempo determinato per
dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, secondo
i criteri e le modalita' previste dal regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi.
4 Competenze dei responsabili dei servizi
1. Ai responsabili dei servizi competono le attivita' di programmazione,
adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere
amministrativo, tecnico, finanziario e contabile e che hanno riscontro negli
obiettivi di gestione esplicitati nel piano esecutivo di gestione-P.E.G.-
ovvero nel piano operativo di esecuzione del bilancio di cui al successivo
articolo 15 del presente regolamento.
2. A tale fine ciascun servizio equivale ad un "centro di responsabilita'"
cui puo' corrispondere un unico "centro di costo", se trattasi
di servizio "semplice" costituito da una struttura singola, senza
alcuna articolazione. Nel caso invece, di servizio "complesso"
costituito da una struttura piramidale, il centro di responsabilita' puo'
distinguersi in due o piu' "centri di costo" in relazione alla
suddivisione interna dell'unita' organizzativa.
3. A ciascun servizio e' affidato con il bilancio di previsione, un complesso
di mezzi finanziari specificati negli interventi assegnati, del quale risponde
il responsabile preposto.
4. Un responsabile di servizio puo' essere titolare di piu' servizi della
stessa funzione o anche di funzioni diverse.
5. In relazione alle specifiche attivita' svolte la responsabilita' e' attribuita:
a) al titolare del centro di responsabilita' / centro di costo (responsabilita'
verticale per l'organizzazione funzionale dei servizi), in riferimento all'acquisizione
delle risorse di entrata ed all'impiego dei mezzi finanziari e dei fattori
produttivi necessari per l'erogazione diretta delle prestazioni all'utenza
(servizi finali);
b) al titolare del procedimento di spesa (responsabilita' orizzontale
di gestione), in riferimento alle attivita' serventi ai fini interni o indirettamente
finalizzate all'erogazione delle prestazioni all'utenza (servizi di supporto).
6. Nel caso di vacanza del posto ovvero di assenza o impedimento, il responsabile
del servizio e' sostituito dal dipendente di ruolo a tal uopo appositamente
incaricato con provvedimento dell'organo competente.
E' fatta salva la facolta' prevista dal precedente articolo 3, commi 7 ed
8 del presente regolamento.
Art. 5 Principi di trasparenza e pubblicita'
1. A tutela della gestione finanziaria complessiva e delle eventuali
o conseguenti responsabilita', il C.A.F. procede entro il 30 giugno ed il
30 settembre alla verifica dello stato di accertamento delle entrate e di
impegno delle spese, redigendo apposita situazione riepilogativa da comunicare
al Sindaco, al Segretario comunale (o al direttore generale) ed all'organo
di revisione. La situazione riepilogativa, distintamente per la gestione
dei residui e per la gestione di competenza, dovra' evidenziare il
volume degli accertamenti e delle riscossioni per le entrate e degli impegni
e dei pagamenti per le spese, come dalla seguente rappresentazione:
SITUAZIONE RIEPILOGATIVA DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ANNO IN CORSO:
....... trimestre Accert. Riscos.
Descrizione Previsioni o Impeg. o Pagam
Entrate di competenza
- Tributarie (titolo 1.)
- Trasferimenti correnti (titolo 2.)
- Extratributarie (titolo 3.)
- Alienazioni,ecc.(tit.4.)
- Accensioni di prestiti (titolo 5.)
- Servizi conto terzi (titolo 6.)
- TOTALE (A)
Spese di competenza
- Correnti (titolo 1.)
- Conto capitale (titolo 2.)
- Rimborso di prestiti (titolo 3.)
- Servizi conto terzi (titolo 4.)
- TOTALE (B)
Saldo gestione di competenza
A - B) Ammontare accertato Ammontare riaccertato
Riscoss.o Pagam.
- Residui attivi (compreso fondo di cassa) (C)
- Residui passivi (D)
- Saldo gestione dei residui (C -D)
SALDO COMPLESSIVO
2. Qualora la situazione riepilogativa trimestrale ovvero l'andamento
dell'attivita' nel corso del trimestre, evidenzi fatti, atti, eventi o comportamenti
tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il C.A.F. e' tenuto a segnalare
tali situazioni redigendo apposita relazione contenente le proprie valutazioni
in ordine all'andamento delle entrate e delle spese e le proposte
delle misure ritenute necessarie per il mantenimento del pareggio finanziario.
La relazione e' trasmessa entro 7 giorni al Sindaco, al Segretario comunale
(o al direttore generale) ed all'organo di revisione.
Il Consiglio comunale provvede al riequilibro entro 30 giorni ai sensi del
successivo art.17.
C A P O I I I - BILANCIO
E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Art. 6 Principi del bilancio di previsione
1. Il bilancio di previsione annuale, redatto in termini di competenza
finanziaria, deve essere deliberato osservando i seguenti principi fondamentali:
a) Annualita'. Tale requisito obbliga ad iscrivere nel bilancio le previsioni
di entrata e di spesa con riguardo al periodo temporale cui si riferiscono;
il periodo di riferimento e' l'anno finanziario che va dal 1 gennaio al
31 dicembre (anno solare).
Le previsioni iscritte nel bilancio annuale assumono, quindi, il significato
di crediti e debiti dell'ente la cui insorgenza e' attribuibile
all'anno finanziario cui si riferisce il bilancio ed al quale "appartengono"
(competenza finanziaria).
b) Unita'. Tutte le entrate iscritte nel bilancio di previsione costituiscono
un complesso "unico" di risorse destinate a fronteggiare il contrapposto
complesso "unico" delle spese, senza alcuna diretta correlazione
tra singole voci di entrata e di spesa.
Sono fatte salve le eccezioni di legge, con riferimento alle entrate aventi
destinazione vincolata per specifiche finalita' di spese (contributi
finalizzati per investimenti o per funzioni trasferite o delegate, proventi
per alienazioni patrimoniali, proventi da concessioni edilizie, entrate
provenienti dalla assunzione di mutui passivi, ecc.).
L'applicazione di tale principio trova riscontro nell'apposito allegato
dimostrativo dell'equilibrio economico-finanziario del bilancio, secondo
il quale le previsioni di competenza delle spese correnti sommate a quelle
relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei
prestiti obbligazionari non possono essere superiori complessivamente
alle previsioni di competenza dei primi tre titoli di entrata, fatte salve
le eccezioni previste per legge.
c) Universalita'. Il fine generale dell'equilibrio finanziario e della trasparenza
dei conti, impone che tutta l'attivita' finanziaria sia ricondotta al bilancio
di previsione, essendo vietate le gestioni fuori bilancio.
L'applicazione di tale principio comporta, quindi, che tutte le entrate
e tutte le spese, senza eccezione alcuna, siano comprese nel bilancio e
contabilizzate con apposite e specifiche registrazioni
finanziarie,in ordine alla qualita' (voce e natura) e alla quantita' (valore).
d) Integrita'. Tale requisito, comportando l'obbligo di iscrivere in bilancio
le entrate e le spese nel loro importo "integrale" (le entrate
al lordo degli oneri di riscossione e le spese al lordo delle eventuali
e correlative entrate), non consente di effettuare alcuna compensazione
tra entrate e spese ovvero tra crediti e debiti, ne' di conseguenza
il loro occultamento in omaggio alla chiarezza ed alla trasparenza
delle rilevazioni finanziarie.
Tale requisito e' finalizzato ad agevolare l'espletamento della funzione
di controllo e di verifica giudiziale dei risultati di gestione, consentendo
una corretta valutazione dei proventi e degli oneri relativi ai servizi
pubblici.
e) Veridicita'. In applicazione di tale principio le previsioni di bilancio
devono considerare, per le entrate, quanto potranno produrre durante l'anno
finanziario i diversi cespiti in relazione anche ai servizi pubblici resi
e, per le spese, quelle che potranno effettuarsi nello stesso periodo
per la gestione dei servizi pubblici, per far fronte agli obblighi assunti
o che si prevede di dover assumere. E' funzionale all'esigenza di conoscere
e far conoscere le reali condizioni finanziarie e potenzialita' economiche
dell'ente, allo scopo di evitare qualsiasi pregiudizio all'attivita' programmata
per effetto di sopravalutazione delle entrate o di sottovalutazione delle
spese (fittizio pareggio del bilancio).
f) Pareggio economico-finanziario. Corrisponde all'obbligo legislativo
secondo il quale la situazione economica del bilancio non puo' presentare
un disavanzo. Qualora nel corso della gestione si dovesse manifestare un
disavanzo, dovranno essere adottate le misure necessarie a ripristinare
il pareggio, nei modi e termini previsti dalle disposizioni legislative
vigenti ed in conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 5
del presente regolamento.
g) Pubblicita'. L'imparzialita' e il buon andamento della pubblica amministrazione
e la trasparenza dell'azione amministrativa richiedono la conoscibilita',
da parte dei cittadini e degli organismi di partecipazione, dei contenuti
significativi e caratteristici del bilancio comunale e dei suoi allegati.
L'accessibilita' ai dati contenuti nei documenti previsionali e programmatici
deve realizzare l'informazione ai cittadini, singoli o associati, in ordine
all'utilizzo ed alla finalizzazione delle risorse acquisite a carico dei
contribuenti e degli utenti dei servizi pubblici.
A tale fine, i responsabili dei servizi interessati devono assicurare, nel
rispetto delle modalita' previste dallo Statuto e dai regolamenti di organizzazione
degli uffici e dei servizi, l'informazione diretta ai richiedenti e la pubblicita'
degli atti mediante appositi avvisi o notiziari da affiggersi all'albo
pretorio e negli altri luoghi pubblici consueti, con la periodicita' richiesta
dalle specifiche circostanze.
Art. 7 Anno ed esercizio finanziario
1. L'anno finanziario e' l'unita' temporale della gestione con riferimento
al periodo ciclico che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello
stesso anno.
2. L'esercizio finanziario comprende tutte le operazioni riguardanti
la gestione delle entrate e delle spese autorizzate nel bilancio, che si
verificano o si compiono nell'arco dell'anno finanziario e la cui
durata esprime l'inizio e la fine di ogni esercizio.
3. Dopo il termine dell'esercizio finanziario non possono effettuarsi
accertamenti di entrate, ne' impegni di spese riferiti alla competenza
dell'esercizio scaduto.
Art. 8 Esercizio provvisorio
1. Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia divenuto o reso esecutivo,
da parte dell'organo regionale di controllo, entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello cui il bilancio si riferisce, il Consiglio comunale
deve autorizzare l'esercizio provvisorio con propria deliberazione da adottarsi
entro il 31 dicembre con effetto per l'anno successivo.
2. L'esercizio provvisorio e' autorizzato sulla base del bilancio gia' deliberato,
per un periodo non superiore a due mesi decorrente dal 1^ gennaio.
3. Durante l'esercizio provvisorio e' consentito effettuare pagamenti di
spese correnti, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente
ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato. Gli impegni
di spese restano assoggettati al vincolo limitativo della disponibilita'
dello stanziamento di bilancio.
4. Il limite dei pagamenti per "dodicesimi" non si applica alle
spese tassativamente regolate dalla legge (retribuzioni al personale dipendente,
rate di ammortamento dei mutui e relativi oneri accessori ed interessi di
preammortamento, spese dovute in base a sentenze, contratti, convenzioni
o disposizioni di legge), nonche' a quelle il cui pagamento non sia suscettibile
di frazionamento in dodicesimi ovvero debba effettuarsi a scadenze determinate
in virtu' di leggi, contratti o convenzioni.
5. Qualora la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione risulti fissata da norme statali in data successiva all'inizio
dell'esercizio finanziario di riferimento, si applicano le disposizioni
dei precedenti commi 2 e 3 facendo decorrere il periodo di due mesi dal
primo giorno successivo a quello fissato per la deliberazione del bilancio
di previsione. Per il periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio
finanziario e la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione,
il calcolo dei dodicesimi e' effettuato con riferimento agli stanziamenti
del bilancio dell'esercizio precedente definitivamente approvato, se esistenti.
Art. 8 bis Gestione provvisoria
1. Nel caso in cui il bilancio di previsione non risulti deliberato alla
data di inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, e' consentita
la gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa
del bilancio dell'esercizio precedente definitivamente approvato, se esistenti.
2. Durante la gestione provvisoria e' possibile effettuare solo spese derivanti
da obbligazioni gia' assunte, da provvedimenti giurisdizionali ovvero da
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge.
E' consentito, comunque, il pagamento di residui passivi, delle spese di
personale, delle rate di mutui, di canoni, imposte e tasse ed, in generale,
delle spese necessarie per evitare che siano arrecati all'ente danni patrimoniali
certi e gravi.
Art. 9 Caratteristiche e contenuto del bilancio di previsione
1. Il bilancio annuale di competenza e' deliberato in pareggio finanziario
complessivo, comprendendo le previsioni di entrata e di spesa che si presume
possano verificarsi e realizzarsi nell'anno cui sono attribuite, in
coerenza con le linee programmatiche della gestione che si intende realizzare.
2. L'ammontare delle previsioni di competenza relative alle spese correnti
ed alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei Mutui e dei prestiti
obbligazionari non puo' superare il complesso delle previsioni di competenza
relative ai primi tre titoli dell'entrata. Le spese dei titoli 1^ e 3^,
non sono finanziabili con entrate dei titoli IV^ e V^, fatte salve
le eccezioni di legge relative all'utilizzo dei proventi per concessioni
edilizie destinati, nei limiti consentiti a fronteggiare gli oneri
per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio/demanio comunale
ovvero dei proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali destinati
al ripiano di eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili.
3. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio,
costituendo limite agli impegni di spese correnti e di spese in conto capitale,
anche con riguardo agli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale.
Questi stanziamenti sono aggiornati annualmente in sede di approvazione
del bilancio di previsione, sulla base degli impegni pluriennali assunti
nel corso degli esercizi precedenti, per assicurarne idoneamente la
copertura finanziaria.
4. L'unita' elementare del bilancio trova espressione nella articolazione:
a) per "risorsa" delle previsioni di entrata;
b) per "intervento" delle previsioni di spesa;
c) per "capitolo" delle previsioni relative ai servizi per conto
di terzi.
5. Le entrate e le spese relative a funzioni delegate dalla Regione
non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi.
La loro classificazione deve consentire, ai sensi dell'art. 11, comma 3,
della legge 19 maggio 1976, n. 335, la possibilita' del controllo regionale
sulla destinazione dei fondi assegnati all'ente e l'omogeneita' della
classificazione di dette spese rispetto a quella contenuta nel bilancio
regionale.
6. Ciascuna "risorsa" dell'entrata, ciascun "intervento"
della spesa e ciascun "capitolo" delle entrate e delle spese per
servizi per conto di terzi devono indicare:
a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto
del secondo esercizio precedente a quello di riferimento;
b) la previsione aggiornata dell'esercizio in corso;
c) l'ammontare delle entrate e delle spese che si prevede, rispettivamente,
di accertare o di impegnare
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
7. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi costituiscono
al tempo stesso un credito e un debito per l'ente.
Devono, pertanto, conservare l'equivalenza tra le previsioni e gli accertamenti
di entrata con le previsioni e gli impegni di spesa corrispondenti.
8. Tra le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi
sono compresi i fondi economali.
9. Nel caso di applicazione dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione,
l'iscrizione in bilancio del relativo importo presunto deve precedere
tutte le entrate o tutte le spese.
Art. 10 Struttura del bilancio ed allegati
1. Il bilancio di previsione annuale e' composto di due parti distinte
per le previsioni di entrata e per quelle di spesa ordinate gradualmente
secondo la classificazione di cui ai successivi artt.11 e 12;
2. Il bilancio e' corredato da quadri generali riepilogativi e dimostrativi
delle previsioni in esso contenute ed e' corredato dei seguenti allegati:
a) relazione previsionale e programmatica;
b) bilancio pluriennale;
c) rendiconto deliberato del penultimo esercizio precedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione;
d) deliberazione di verifica della quantita' e qualita' di aree e fabbricati
da destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive e terziarie, ai
sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto
1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprieta' o in diritto di superficie.
Con la stessa deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione
del bilancio, l'organo consiliare stabilisce il prezzo di cessione per ciascun
tipo di area o di fabbricato;
e) deliberazione, adottata annualmente dall'organo consiliare prima
della approvazione del bilancio, con la quale sono individuati i servizi
pubblici a domanda individuale e sono definite le tariffe e le misure percentuali
di copertura finanziaria dei costi di gestione dei servizi stessi.
I servizi a domanda individuale sono quelli previsti dal decreto 31
dicembre 1983 del Ministero dell'interno;
e1)il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla L.109 del 11/2/94;
e2)le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo,
le tariffe, le aliquote d'imposte, le detrazioni e qualsiasi parametro relativo
ai tributi e servizi locali.
e3)Le tabelle relative ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta'
strutturale previste dalla disposizioni di legge vigenti in materia.
f) risultanze dei rendiconti o conti consolidati del penultimo esercizio
precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, relativi
alle unioni di Comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, societa'
di capitale costituite per l'esercizio di servizi pubblici, ove esistenti.
Art. 11 Classificazione delle entrate
1. Le entrate comunali sono ripartite, in relazione alla fonte di provenienza,
nei seguenti titoli:
TITOLO I -Entrate tributarie;
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio
di funzioni delegate dalla Regione;
TITOLO III - Entrate extratributarie;
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti;
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi.
2. Nell'ambito di ciascun titolo le entrate, in relazione alla tipologia,
si articolano nelle seguenti categorie:
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE:
01)-Categoria 1a -Imposte;
02)-Categoria 2a -Tasse;
03)-Categoria 3a -Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO
DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE:
01) -Categoria 1a -Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato;
02) -Categoria 2a -Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione;
03) -Categoria 3a -Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per
funzioni delegate;
04) -Categoria 4a -Contributi e trasferimenti da parte di organismi Comunitari
e internazionali.
05) -Categoria 5a -Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del
settore pubblico.
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
01) -Categoria 1a -Proventi dei servizi pubblici;
02) -Categoria 2a -Proventi dei beni dell'ente;
03) -Categoria 3a -Interessi su anticipazioni e crediti;
04) -Categoria 4a -Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi
di societa';
05) -Categoria 5a -Proventi diversi.
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE
E DA RISCOSSIONI DI CREDITI:
01) -Categoria 1a -Alienazione di beni patrimoniali;
02) -Categoria 2a -Trasferimenti di capitale dallo Stato;
03) -Categoria 3a -Trasferimenti di capitale dalla Regione;
04) -Categoria 4a -Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico;
05) -Categoria 5a -Trasferimenti di capitale da altri soggetti;
06) -Categoria 6a -Riscossione di crediti.
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI:
01) -Categoria 1a -Anticipazioni di cassa;
02) -Categoria 2a -Finanziamenti a breve termine;
03) -Categoria 3a -Assunzione di mutui e prestiti;
04) -Categoria 4a -Emissione di prestiti obbligazionari.
TITOLO VI -ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI.
3. Nel bilancio di previsione le entrate sono ulteriormente graduate
per risorse o per capitoli, in relazione alla specifica individuazione
dell'oggetto dell'enrata.
4. Le risorse e i capitoli per i servizi per conto di terzi sono contrassegnati
con una numerazione d'ordine progressiva, ma non necessariamente continua
per esigenze di carattere meccanografico. A ciascuna voce di entrata e'
attribuito un codice numerico a sette cifre.
Art. 12 Classificazione delle spese
1. Le spese comunali sono ripartite, in relazione ai principali aggregati
economici, nei seguenti titoli:
TITOLI I -Spese correnti;
TITOLO II -Spese in conto capitale;
TITOLO III -Spese per rimborso di prestiti;
TITOLO IV -Spese per servizi per conto di terzi.
2. Nell'ambito di ciascun titolo le spese correnti e le spese in conto capitale,
in relazione all'attivita' funzionale dell'ente ed ai singoli uffici che
gestiscono un complesso di attivita', si articolano in funzioni e servizi
come dalla seguente classificazione:
SPESE CORRENTI E SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione n. 1: 1)-Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di
controllo: Servizi:
01) 1.1 -Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
02) 1.2 -Segreteria generale, personale, organizzazione
03) 1.3 -Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
e controllo di gestione
04) 1.4 -Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
05) 1.5 -Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
06) 1.6 -Ufficio tecnico
07) 1.7 -Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
08) 1.8 -Altri servizi generali
Funzione n. 2: 2)-Funzioni relative alla giustizia. Servizi:
01) 2.1 -Uffici giudiziari
02) 2.2 -casa circondariale e altri servizi
Funzione n. 3: 3) -Funzioni di polizia locale. Servizi:
01) 3.1 -Polizia municipale
02) 3.2 -Polizia commerciale
03) 3.3 -Polizia amministrativa
Funzione n. 4: 4) -Funzioni di istruzione pubblica. Servizi:
01) 4.1 -Scuola materna
02) 4.2 -Istruzione elementare
03) 4.3 -Istruzione media
04) 4.4 -Istruzione secondaria superiore
05) 4.5 -Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
Funzione n. 5: 5) -Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali. Servizi:
01) 5.1 -Biblioteche, musei e pinacoteche
02) 5.2 -Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore
culturale
Funzione n.6: 6) -Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Servizi:
01) 6.1 -Piscine comunali
02) 6.2 -Stadio comunale, palazzo dello sport ed
altri impianti
03) 6.3 -Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
Funzione n. 7: 7) -Funzioni nel campo turistico. Servizi:
01) 7.1 -Servizi e manifestazioni turistiche
02) 7.2 -Manifestazioni turistiche
Funzione n. 8: 8) -Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti.
Servizi:
01) 8.1 -Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi
02) 8.2 -Illuminazione pubblica e servizi connessi
03) 8.3 -Trasporti pubblici locali e servizi connessi
Funzione n. 9: 9) -Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente.
Servizi:
01) 9.1 -Urbanistica e gestione del territorio
02) 9.2 -Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare
03) 9.3 -Servizi di protezione civile
04) 9.4 -Servizio idrico integrato
05) 9.5 -Servizio smaltimento rifiuti
06) 9.6 -Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi
relativi al territorio ed all'ambiente
Funzione n.10: 10) -Funzioni nel settore sociale. Servizi:
01) 10.1 -Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
02) 10.2 -Servizi di prevenzione e riabilitazione
03) 10.3 -Strutture residenziali e di ricovero per anziani
04) 10.4 -Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
05) 10.5 -Servizio necroscopico e cimiteriale
Funzione n.11: 11) -Funzioni nel campo dello sviluppo economico. Servizi:
01) 11.1 -Affissioni e pubblicita'
02) 11.2 -Fiere, mercati e servizi connessi
03) 11.3 -mattatoio e servizi connessi
04) 11.4 -Servizi relativi all'industria
05) 11.5 -Servizi relativi al commercio
06) 11.6 -Servizi relativi all'artigianato
07) 11.3 -Servizi relativi all'agricoltura
Funzione n. 2: 12) -Funzioni relative a servizi produttivi. Servizi:
01) 12.1 -Distribuzione gas
02) 12.2 -Centrale del latte
03) 12.3 -Distribuzione energia elettrica
04) 12.4 -Teleriscaldamento
05) 12.5 -Farmacie
06) 12.6 -Altri servizi produttivi
3. Nel bilancio di previsione le spese, distintamente per i primi
tre titoli, sono ulteriormente graduate per interventi, in relazione alla
natura economica dei fattori produttivi e con riferimento a ciascun servizio.
Gli interventi sono individuati nella seguente ripartizione:
Spese correnti (titolo I)
01) -Personale
02) -Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
03) -Prestazioni di servizi
04) -Utilizzo di beni di terzi
05) -Trasferimenti
06) -Interessi passivi e oneri finanziari diversi
07) -Imposte e tasse
08) -Oneri straordinari della gestione corrente
09) -Ammortamenti di esercizio
10) -Fondo svalutazione crediti
11) -Fondo di riserva
Spese in conto capitale (titolo II)
01) -acquisizione di beni immobili
02) -espropri e servitu' onerose
03) -acquisti di beni specifici per realizzazioni in economia
04) -utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
05) -acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
06) -incarichi professionali esterni
07) -trasferimenti di capitale
08) -partecipazioni azionarie
09) -conferimenti di capitale
10) -concessioni di crediti e di anticipazioni
Spese per rimborso di prestiti (Titolo III)
01) -Rimborso di anticipazioni di cassa
02) -Rimborso di finanziamenti a breve termine
03) -Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti
04) -Rimborso di prestiti obbligazionari
05) -Rimborsi di quote di capitale di debiti pluriennali
4. Gli interventi e i capitoli per servizi per conto di terzi sono contrassegnati
con una numerazione d'ordine progressiva, ma non necessariamente continua
per esigenze di carattere meccanografico. A ciascuna voce di spesa, e' attribuito
un codice numerico a sette cifre.
La denominazione e la numerazione dei capitoli dei servizi per conto di
terzi, distinti per la parte entrata e per la parte spesa, sono le seguenti:
a) parte entrata:
01) ritenute previdenziali e assistenziali al personale;
02) ritenute erariali;
03) altre ritenute al personale per conto di terzi;
04) depositi cauzionali;
05) rimborso spese per servizi per conto di terzi;
06) rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato;
07) depositi per spese contrattuali;
b) parte uscita:
01) ritenute previdenziali e assistenziali al personale;
02) ritenute erariali;
03) altre ritenute al personale per conto di terzi;
04) restituzione depositi cauzionali;
05) spese per servizi per conto di terzi;
06) anticipazione di fondi per il servizio economato;
07) restituzione depositi per spese contrattuali;
Art. 13 Relazione previsionale e programmatica
1. L'esposizione delle spese nel bilancio di previsione deve consentire
la lettura per programmi, da realizzare mediante l'illustrazione delle
spese medesime in apposito quadro di sintesi e nella relazione previsionale
e programmatica, con riferimento ad ogni singola funzione di spesa cui corrisponde
un programma.
2. La relazione previsionale e programmatica costituisce strumento di programmazione
pluriennale dell'attivita' amministrativa riferita alla durata triennale
del bilancio pluriennale. Deve dare dimostrazione della coerenza delle previsioni
annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici e relativi piani attuativi
e con i piani economico-finanziari degli investimenti.
3. La relazione previsionale e programmatica deve comprendere:
a) per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari,
individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando il loro andamento
storico ed i relativi vincoli;
b) per la parte spesa, l'indicazione dei programmi contenuti nel bilancio
annuale e pluriennale, rilevando l'entita' e l'incidenza percentuale
della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella
di sviluppo ed a quella d'investimento.
4. La predisposizione della relazione previsionale e programmatica deve
essere sviluppata secondo le seguenti fasi:
a) ricognizione dei dati fisici ed illustrazione delle caratteristiche generali
dell'ente;
b) valutazione generale sui mezzi finanziari;
c) esposizione dei programmi di spesa.
5. La ricognizione ed illustrazione delle caratteristiche generali deve
riguardare la popolazione, il territorio, l'economia insediata ed i servizi,
precisandone le risorse umane, strumentali e tecnologiche.
6. La valutazione dei mezzi finanziari, sostenuta da idonea analisi
delle fonti di finanziamento, dovra' evidenziare i dati dell'andamento
storico riferito all'esercizio in corso ed ai due immediatamente precedenti,
i dati della programmazione annuale riferiti al bilancio in corso
di formazione e della programmazione relativa ai due esercizi successivi,
nonche' la percentuale di scostamento delle variazioni proposte per il bilancio
annuale rispetto all'esercizio in corso. L'analisi suddetta e' funzionale
a dare motivata dimostrazione:
a) della attendibilita' delle previsioni relative alle entrate tributarie,
evidenziando la loro dinamicita' evolutiva nel tempo in rapporto ai mezzi
utilizzati per l'accertamento;
b) della congruita' delle aliquote tributarie applicate, in relazione
al gettito previsto;
c) della entita' dei trasferimenti statali, in rapporto alle medie nazionali,
regionali e provinciali;
d) delle risultanze quali-quantitative dei servizi, in rapporto agli utenti
ed alle tariffe applicate;
e) dei proventi dei beni comunali del patrimonio disponibile, in rapporto
alla loro consistenza ed ai canoni applicati per l'uso da parte di terzi;
f) delle finalita' di spesa correlate a contributi, trasferimenti
di capitali ed altre entrate aventi destinazione vincolata per legge;
g) della potenzialita' di indebitamento e delle capacita' finanziarie
dei bilanci degli esercizi futuri a sostenere i maggiori oneri di ammortamento
e di gestione derivanti dal ricorso al credito e dalla realizzazione degli
investimenti.
7. L'esposizione dei programmi di spesa dovra' contenere, per ciascun
anno compreso nella programmazione, le seguenti indicazioni:
a) specificazione delle finalita' che si intendono conseguire in termini
di risultato politico, amministrativo, sociale ed economico;
b) individuazione delle risorse umane e strumentali da impiegare;
c) motivazione delle scelte adottate, con evidenziazione degli obiettivi
programmati e dei risultati perseguibili;
d) spesa complessiva prevista, distintamente per spese correnti consolidate,
per spese correnti di sviluppo e per investimenti, rilevando l'incidenza
percentuale di ogni componente sul totale della previsione.
8. I casi di inammissibilita' e improcedibilita' delle deliberazioni consiliari
e di giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale
e programmatica sono i seguenti:
-mancanza di compatibilita' con le previsioni dei mezzi finanziari e delle
fonti di finanziamento dei programmi e dei progetti a livello annuale e
pluriennale;
-contrasto con le finalita' dei programmi e dei progetti indicati nel bilancio
annuale e pluriennale in termini di indirizzi e di contenuti;
-mancanza di compatibilita' con la previsione delle risorse finanziarie
destinate alla spesa corrente consolidata, di sviluppo e di investimento;
-mancanza di compatibilita' con le risorse umane e strumentali destinate
a ciascun programma e progetto;
-mancanza di coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici e relativi
piani di attuazione e con i piani economico-finanziari;
-contrasto con gli obiettivi formulati per gli organismi gestionali dell'ente.
L'inammissibilita' e l'improcedibilita' delle deliberazioni degli organi
collegiali e' valutata in sede di rilascio dei pareri preventivi di regolarita'
tecnica e contabile. Qualora i pareri risultino negativi la deliberazione
non puo' avere corso e se adottata dall'organo collegiale non puo' produrre
effetti.
Art. 14 Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale costituisce, alla pari della relazione previsionale
e programmatica, strumento di programmazione finanziaria delle risorse.
E' redatto in termini di competenza per il triennio successivo, con l'osservanza
dei principi del bilancio di cui al precedente articolo 6, salvo quello
dell'annualita'.
2. Gli stanziamenti previsti per il primo anno del bilancio pluriennale
devono coincidere con quelli del bilancio annuale di competenza. Le
previsioni pluriennali devono tener conto del tasso d'inflazione programmato
e devono essere aggiornate annualmente in sede di approvazione del bilancio
di previsione.
3. Il bilancio pluriennale, strutturato secondo la classificazione delle
entrate e delle spese prevista per il bilancio annuale, deve comprendere:
a) per la parte entrata, il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di
destinare, per ciascuno degli anni considerati, alla copertura delle
spese correnti e di quelle di investimento, indicando per ciascuna risorsa:
-l'importo accertato nell'ultimo esercizio chiuso;
-la previsione dell'esercizio in corso;
-la previsione per ciascuno degli anni del triennio;
-la previsione complessiva del periodo di riferimento;
b) per la parte spesa, l'ammontare delle spese correnti e delle spese d'investimento,
distintamente per ciascuno degli anni considerati. Le spese correnti
devono essere ripartite tra spese correnti consolidate e di sviluppo, comprendendo
tra queste ultime le maggiori spese di gestione derivanti dalla realizzazione
degli investimenti. Le previsioni separatamente ordinate per programmi e
per servizi, devono rilevare per ciascun intervento:
-l'importo impegnato nell'ultimo esercizio chiuso;
-la previsione dell'esercizio in corso;
-la previsione per ciascuno degli anni del triennio;
-la previsione complessiva del periodo di riferimento.
4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale hanno carattere
autorizzatorio, costituendo limite agli impegni pluriennali di spesa e consentendo
l'estensione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura
finanziaria, alle spese previste nel periodo considerato dal bilancio
pluriennale.
Art. 15 Piano esecutivo di gestione - P.E.G.
1. Prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, sulla base del bilancio
di previsione annuale approvato dal Consiglio comunale, La Giunta con propria
deliberazione definisce il piano esecutivo di gestione con il quale vengono
evidenziati gli obiettivi affidati ai responsabili dei servizi, nonche'
i relativi centri di responsabilita' /centri di costo individuati secondo
le modalita' di cui al presente regolamento.
2. Unitamente agli obiettivi di gestione la Giunta, con il P.E.G., determina
le dotazioni (risorse umane, finanziarie e strumentali) assegnate ai responsabili
dei servizi per il perseguimento degli obiettivi programmati.
3. Il P.E.G. consiste nella suddivisione delle risorse dell'entrata in "capitoli",
dei servizi in "centri di costo" e degli interventi di spesa in
"capitoli". Deve contenere le direttive e linee guida di
gestione dell'organo esecutivo, ai fini dell'attivazione delle responsabilita'
di gestione, a carico dei titolari dei servizi finali, distintamente dai
titolari dei servizi di supporto, con riferimento ai poteri di accertamento
delle entrate e di impegno delle spese da parte dei responsabili dei servizi.
4. La graduazione in "capitoli" delle risorse di entrata e degli
interventi di spesa puo' riguardare il complesso degli stanziamenti previsti
nel bilancio annuale ovvero essere limitata agli stanziamenti relativi ad
attivita' gestionali caratterizzate dalla non discrezionalita'.
5. Le attivita' aventi carattere discrezionale sono di norma riservate agli
organi dell'ente secondo le rispettive competenze. Per consentire l'esercizio
di poteri di gestione da parte dei responsabili dei servizi, con riguardo
a tali attivita', il P.E.G. sara' integrato, in corso d'anno, con appositi
provvedimenti della giunta per la specificazione delle direttive e l'assegnazione
delle necessarie dotazioni finanziarie.
6. Il P.E.G., pur strutturato con criteri di flessibilita', dovra' realizzare
i seguenti collegamenti:
a) sotto il profilo contabile, con il bilancio annuale e pluriennale mediante
l'individuazione dei capitoli e dei centri di costo/ricavo ai quali sono
riferite le previsioni di bilancio;
b) sotto il profilo organizzativo, con la dotazione organica dell'ente e
con la relativa articolazione funzionale mediante l'individuazione dei centri
di responsabilita' ai quali sono riferiti i servizi funzionali della struttura
organizzativa, in corrispondenza dei "servizi contabili" considerati
dalla struttura classificatoria del bilancio;
c) sotto il profilo programmatico, con la relazione previsionale e programmatica,
il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale mediante l'individuazione
degli obiettivi di gestione, delle direttive e delle dotazioni finanziarie
assegnate a ciascun responsabile di servizio in coerenza alla classificazione
delle spese per programmi ed eventuali progetti di cui ai documenti previsionali.
7. In linea generale, a ciascun servizio e' correlato un reparto organizzativo
semplice o complesso, composto da personale e Beni/mezzi strumentali cui
e' preposto un responsabile.
8. Con l'approvazione del bilancio di previsione e del piano esecutivo di
gestione, a ciascun servizio e' affidato un complesso di mezzi finanziari
dettagliati nelle risorse e negli interventi assegnati, dei quali risponde
il responsabile del servizio.
9. In sede di prima applicazione del Regolamento, per ciascun servizio
definito all'art.12 e' previsto il corrispondente centro di costo. Nell'ambito
di ciascuna funzione, e' comunque ammesso il raggruppamento di piu' servizi
sotto un unico centro di costo in relazione alla struttura effettiva dei
servizi, alle funzioni definite con la pianta organica, ai costi diretti
ed indiretti riferibili alla gestione dei mezzi/beni strumentali e personale
attribuiti ai responsabili delle unita' operative.
10.Nel corso dell'esercizio finanziario la Giunta puo' provvedere, su proposta
del C.A.F., a modificare i capitoli o loro parti che sono stati affidati
in dotazione di gestione, previa consultazione e negoziazione delle variazioni
con i responsabili dei servizi.
11.Qualora a seguito di verifiche, il responsabile del servizio ritenga
necessaria una modifica della dotazione assegnata dall'organo esecutivo,
propone la variazione con motivata relazione indirizzata al capo dell'amministrazione,
tramite il servizio finanziario.
La relazione deve contenere:
-le valutazioni del responsabile del servizio dal punto di vista tecnico
gestionale ed economico finanziario;
-i dati finanziari sullo stato degli accertamenti e degli impegni di tutte
le risorse ed interventi assegnati al servizio;
-i dati e le notizie sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti
nonche' sulla realizzazione degli obiettivi prefissati dall'organo esecutivo;
-le valutazioni del responsabile del servizio riferite alle conseguenze
in termini di programmi, di progetti e di obiettivi gestionali che derivano
dall'eventuale mancata accettazione totale o parziale della proposta di
modifica;
-le valutazioni del coordinatore di area con riferimento all'avvenuta verifica
delle dotazioni assegnate ai responsabili dei propri servizi, attestante
l'inesistenza di risorse o dotazioni finanziarie disponibili ed utilizzabili
in favore del richiedente.
-le valutazioni del servizio finanziario con riferimento al coordinamento
generale delle entrate e delle spese di bilancio.
Art. 16 Procedura per la formazione ed approvazione del bilancio di previsione
1.Entro il 10 settembre di ciascun anno i responsabili dei servizi, sulla
base delle esigenze funzionali connesse alle attivita' di rispettiva competenza
e tenuto conto dello stato degli accertamenti di entrata e degli impegni
di spesa riferiti all'anno in corso, predispongono le proposte degli stanziamenti
da iscriversi nel bilancio di previsione per l'anno successivo con riferimento
alle entrate specifiche dei rispettivi servizi, alle spese correnti ed a
quelle di investimento.
2.In particolare, nella formulazione delle proposte i responsabili dei servizi
dovranno attenersi ai seguenti criteri:
a) le entrate tributarie sono indicate nell'ammontare presunto sulla base
dell'andamento del gettito dell'anno in corso e del triennio precedente,
nonche' sulla base delle previsioni piu' attendibili di sviluppo con riferimento
alle modificazioni derivanti da provvedimenti di recupero della base imponibile
ovvero di adeguamento delle aliquote tariffarie gia' adottati;
b) le entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato o della Regione
sono previste tenendo conto dei criteri di riparto stabiliti dalla legge
ovvero, in mancanza in misura non superiore all'importo delle ultime assegnazioni;
c) le entrate extratributarie sono previste tenendo conto dell'andamento
del gettito dell'anno in corso e del triennio precedente, nonche' delle
caratteristiche di ciascun cespite anche in relazione agli equilibri gestionali
dei singoli servizi ed alle correlate destinazioni di spesa;
d) le entrate in conto capitale, non derivanti da indebitamento, sono indicate
in base alla valutazione analitica dei singoli cespiti;
e) le entrate provenienti da mutui sono previste tenendo conto della potenzialita'
di indebitamento, nel rispetto degli obblighi di equilibrio economico-finanziario
del bilancio;
f) le previsioni di spesa sono formulate in relazione agli impegni gia'
assunti e di quelli che si ritiene di dover assumere, tenendo conto dei
programmi e di ogni altro elemento utile a rendere la previsione attendibile,
coerente e compatibile con le presunte disponibilita' finanziarie.
3. Nei dieci giorni successivi (20.9) il C.A.F., sulla base delle proposte
dei responsabili dei servizi e delle notizie ed atti in suo possesso, predispone
un progetto di "bilancio aperto" da presentare alla Giunta,
unitamente a:
-una relazione preliminare illustrativa dei dati economico-finanziari
contenuti nel documento contabile;
-una proposta di bilancio pluriennale con annessa relazione previsionale
e programmatica.
-una ipotesi di piano esecutivo di gestione aperto che dimostri la pertinenza
delle dotazioni con le previsioni della proposta di bilancio.
Sul progetto di bilancio aperto e di PEG si aprono le valutazioni negoziate
fra organo esecutivo e Responsabili dei servizi, per la definizione dei
programmi, obiettivi di gestione e delle dotazioni finanziarie assegnabili
a ciascun servizio, anche con riguardo alle dotazioni del bilancio pluriennale.
4. Entro il 30 settembre la Giunta, con propria deliberazione, approva
lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e
programmatica e lo schema di bilancio pluriennale. Della avvenuta
predisposizione dei suddetti documenti contabili viene data comunicazione,
a cura del Sindaco, entro il 3 ottobre all'organo di revisione ed
ai capigruppo consiliari, con l'avvertenza che i documenti stessi e gli
allegati sono depositati presso la segreteria comunale per prenderne visione.
5. Entro il successivo 15 ottobre l'organo di revisione provvede a far pervenire
all'ente la propria relazione sulla proposta di bilancio di previsione e
dei documenti allegati.
6. Entro il 20 ottobre i consiglieri comunali hanno facolta' di presentare
emendamenti allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta. Gli emendamenti,
in forma scritta e non comportanti squilibri di bilancio, sono diretti al
Sindaco per il preventivo esame da parte della Giunta.
7. Sugli emendamenti devono essere espressi il parere di regolarita' tecnica
e quello di regolarita' contabile entro il 22 ottobre.
8. Lo schema di bilancio annuale, unitamente a tutti gli allegati che vi
si riferiscono, ivi compresi la relazione dell'organo di revisione, gli
emendamenti ed i relativi pareri, sono depositati presso l'ufficio di segreteria
entro la data di invio dell'avviso di convocazione del Consiglio comunale
per l'approvazione di competenza nel rispetto del termine di legge.
9. Il bilancio annuale di previsione, unitamente agli allegati ed alla
relazione dell'organo di revisione, e' presentato al Consiglio comunale
per l'esame e l'approvazione di competenza, entro il termine previsto dalle
specifiche disposizioni legislative vigenti. La relativa deliberazione
e i documenti allegati sono trasmessi all'organo regionale di controllo,
entro il termine previsto dalla legge.
C A P O I V - GESTIONE DEL
BILANCIO
Art. 17 Principi contabili ed equilibrio di gestione
1. L'effettuazione delle spese e' consentita solo se sussiste l'impegno
contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di
previsione e risulti attestata la relativa copertura finanziaria. La sussistenza
dell'impegno contabile deve essere comunicata al terzo interessato, contestualmente
alla ordinazione della fornitura o della prestazione.
2. Per le spese economali l'ordinazione fatta a terzi deve contenere
il riferimento al presente regolamento, all'intervento o capitolo di bilancio
ed all'impegno.
3. Ove per eventi eccezionali ed imprevedibili sia necessario provvedere
all'esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza, l'ordinazione fatta
a terzi deve essere regolarizzata ai fini della registrazione del relativo
impegno di spesa, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo
all'ordinazione stessa. In ogni caso l'ordinazione deve essere regolarizzata
entro il 31 dicembre dell'anno in corso, anche se a tale data non
sia decorso il predetto termine di trenta giorni.
4. L'acquisizione di beni e servizi effettuati in violazione degli obblighi
suddetti non comporta oneri a carico del bilancio comunale. In tal caso,
ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, il
rapporto obbligatorio intercorre tra il soggetto creditore e
l'amministratore o funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura
o la prestazione, per le quote non riconoscibili ai sensi dell'art. 33 lettera
e). Tale effetto si estende a coloro che hanno reso possibile le singole
forniture o prestazioni, nel caso di esecuzioni reiterate o continuative.
5. Per assicurare nel corso dell'esercizio finanziario il mantenimento degli
equilibri di bilancio, il Consiglio comunale sulla scorta delle relazioni
periodiche del C.A.F. ed ove ricorra il caso, adotta i provvedimenti necessari
per:
a) il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio sopravvenuti e riconoscibili;
b) il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione accertato con
la deliberazione di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio
chiuso;
c) il ripiano dell'emergente disavanzo dell'esercizio in corso,
prevedibile per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione
dei residui.
6. La deliberazione dell'organo consiliare, deve comunque essere adottata
almeno una volta entro il termine del 30 settembre di ciascun anno per effettuare
la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio ovvero, in caso negativo,
per adottare contestualmente i provvedimenti di cui al comma precedente.
La deliberazione medesima e' allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
La mancata adozione della deliberazione suddetta e' equiparata, ad
ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione cui consegue,
ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
l'attivazione della procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale.
7. Ai fini del riequilibrio della gestione, la deliberazione suddetta
deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari impegnando i relativi
fondi, in quote uguali, nel bilancio dell'esercizio in corso o in
quelli dei primi due immediatamente successivi, utilizzando con vincolo
di destinazione per il corrispondente importo annuo tutte le entrate,
compresi eventuali proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali
disponibili. E' fatto divieto di utilizzare le entrate provenienti dall'assunzione
di prestiti e quelle aventi specifica destinazione per legge.
8. Qualora l'ultimo rendiconto deliberato si chiuda con un disavanzo di
amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio e non siano
stati adottati i provvedimenti di cui ai commi precedenti, e' consentito
assumere impegni esclusivamente per l'assolvimento di pubbliche funzioni
e servizi di competenza dell'ente espressamente previsti per legge, nonche'
pagare spese a fronte di impegni gia' assunti nei precedenti esercizi
ovvero derivanti da obblighi di legge o dovute in base a contratti
o sentenze passate in giudicato.
Art. 18 Parere e visto di regolarita' contabile e attestazione di copertura
finanziaria delle spese
Parere di regolarita' contabile
1. Il C.A.F. e' tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla regolarita'
contabile, con valore di atto preparatorio del provvedimento amministrativo
cui e' finalizzato il parere medesimo, su ogni proposta di deliberazione
avente riflessi contabili e finanziari sull'attivita' gestionale;
2. Il parere di regolarita' contabile e' funzionale a garantire la regolarita'
della procedura di acquisizione delle entrate e di effettuazione delle spese,
non soltanto sotto il profilo computistico, ma anche sotto l'aspetto giuridico,
per le materie di specifica competenza. L'espressione del parere, infatti,
equivale ad una dichiarazione valutativa in ordine:
a) all'osservanza delle procedure previste dall'ordinamento finanziario
e contabile;
b) alla legalita' della spesa in relazione alle materie di specifica competenza;
c) alla regolarita' della documentazione;
d) alla pertinenza dell'oggetto della scelta con il contenuto della risorsa
di entrata o dell'intervento di spesa,
e) alla sufficiente disponibilita' dello stanziamento relativo;
f) alla conformita' agli obblighi fiscali.
3.Il parere, espresso in forma scritta, datato e sottoscritto, deve essere
rilasciato entro cinque giorni successivi a quello di ricevimento della
proposta di deliberazione, con l'eccezione degli atti ad immediata esecutivita'
per i quali il termine e' ridotto a gg.3.
4. Nel caso di proposta di deliberazione riguardante l'assunzione di impegni
di spesa, il parere di regolarita' contabile deve essere integrato con l'attestazione
di copertura finanziaria, sulla base delle effettive disponibilita' esistenti
negli stanziamenti di spesa, idonee ad assicurare la costituzione di apposito
vincolo sulle relative previsioni di bilancio.
Visto di regolarita' contabile
5. Il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria
e' apposto dal C.A.F. sui seguenti atti:
a) sulle determinazioni di prenotazione/assunzione di impegni di spesa adottate
dai responsabili dei servizi;
b) su ogni provvedimento di accertamento di entrata, adottato dai responsabili
dei servizi;
c) su ogni provvedimento di liquidazione di spesa, adottato dai responsabili
dei servizi.
6. A tale fine i responsabili dei servizi proponenti devono trasmettere
immediatamente le proprie determinazioni al C.A.F., il quale le restituisce
munite del proprio "visto" completo di data e sottoscrizione,
entro i 7 giorni dal ricevimento.
7. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente il C.A.F. restituisce,
con motivata relazione, al responsabile del servizio proponente le determinazioni
in ordine alle quali non puo' essere apposto il "visto", per le
necessarie integrazioni o modificazioni.
8. L'apposizione del "visto" conclude l'istruttoria delle determinazioni,
le quali, pertanto, diventano esecutive. Le determinazioni sono comunque
sottoposte alla pubblicazione all'albo.
Attestazione copertura finanziaria
9. Nel caso di proposta di deliberazione o di determinazione dei funzionari
responsabili dei servizi di competenza riguardante l'assunzione di
impegno di spesa, il C.A.F. deve altresi' attestare l'esistenza della relativa
copertura finanziaria.
10. L'attestazione di copertura finanziaria presuppone l'effettiva
disponibilita' dello stanziamento di bilancio ed inoltre:
a) con riguardo agli impegni di spese correnti, rileva la verificata
realizzabilita' delle entrate di competenza dei primi tre titoli del bilancio
(inesistenza di fatti o eventi gestori pregiudizievoli degli equilibri di
bilancio);
b) con riguardo agli impegni di spese d'investimento, rileva
la verificata registrazione dell'accertamento dell' entrata vincolata. Durante
le fasi di gestione e contabilizzazione degli impegni e liquidazioni stati
di avanzamento relativi a spese d'investimento, la verifica del rispetto
delle voci del quadro economico del progetto spetta comunque al responsabile
tecnico del servizio ed al direttore dei lavori.
Art. 19 Fondo di riserva
1. Nel bilancio di previsione e' iscritto, tra le spese correnti, un fondo
di riserva di importo compreso tra lo 0,30 per cento e il 2 per cento del
totale delle previsioni iniziali delle spese correnti, da utilizzare nei
casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio ovvero per
prelevamenti necessari per aumentare le dotazioni degli interventi di spesa
corrente che, in corso d'anno, dovessero rivelarsi insufficienti.
2. I prelevamenti dal fondo di riserva sono effettuati con deliberazione
della Giunta comunale non soggetta al controllo preventivo di legittimita'.
Le deliberazioni possono essere adottate sino al 31 dicembre di ciascun
anno e devono, di volta in volta, essere comunicate all'organo
consiliare, a cura del Sindaco, nella prima seduta successiva alla loro
adozione.
3. L'importo dei ribassi d'asta conseguito nelle aggiudicazione di forniture
di beni e prestazioni di servizi della spesa corrente non finanziate con
entrate a specifica destinazione, vengono di norma acquisiti in corso d'anno
al fondo di riserva sentiti i responsabili dei servizi.
L'utilizzo delle somme affluite al fondo di riserva viene disposto in occasione
dei provvedimenti di riequilibrio di gestione ed in ogni caso in sede di
assestamento finale del bilancio.
Art. 20 Fondo ammortamento dei beni patrimoniali
1. Nel bilancio di previsione e' iscritto, per ciascun servizio delle
spese correnti, l'apposito intervento "ammortamenti di esercizio"
dei beni patrimoniali di riferimento, per un importo non inferiore al 30
per cento del valore dei beni ammortizzabili, calcolato con i seguenti
criteri:
a) i beni demaniali acquisiti anteriormente alla data del 17
maggio 1995 sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito
dei mutui contratti per la loro acquisizione e non ancora estinti; i beni
demaniali acquisiti successivamente sono valutati al costo. I beni gia'
esistenti alla suddetta data del 17 maggio 1995 non sono valutati,
nel caso in cui il mutuo a suo tempo eventualmente contratto per la relativa
acquisizione risulti estinto alla medesima data;
b) i terreni acquisiti anteriormente alla data del 17 maggio 1995 sono valutati
al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali, ovvero con
le modalita' dei beni demaniali gia' acquisiti, nel caso non sia possibile
attribuire la rendita catastale; i terreni acquisiti successivamente sono
valutati al costo;
c) i fabbricati acquisiti anteriormente alla data del 17 maggio 1995 sono
valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati
acquisiti successivamente sono valutati al costo;
d) i beni mobili sono valutati al costo. Non sono inventariabili i beni,
materiali ed oggetti di facile consumo o di valore inferiore a L.500.000,
indicati nel successivo art.47. I beni mobili non registrati acquisiti
anteriormente al 1 gennaio 1990 non sono valutati.
2. Gli ammortamenti economici sono determinati con i seguenti coefficienti:
a) edifici, anche demaniali, compresa la manutenzione straordinaria al 3
per cento;
b) strade, ponti e altri beni demaniali, compresa la manutenzione
straordinaria al 2 per cento;
c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti e altri beni mobili
al 15 per cento;
d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi
al 20 per cento;
e) automezzi, autoveicoli e motoveicoli al 20 per cento;
f) altri beni al 20 per cento.
3. L'inventariazione e la ricostruzione dello stato patrimoniale,
ove non gia' ultimata, dovra' essere completata entro il 31 maggio 1996
e, per i beni mobili non registrati, entro il 31 dicembre 1996.
4. Gli stanziamenti degli interventi iscritti in bilancio a titolo di "ammortamenti
di esercizio" non sono disponibili per la registrazione di impegni
di spesa, ne'per effettuare prelievi in favore di altri interventi di spesa.
Alla chiusura di ciascun esercizio gli stanziamenti medesimi costituiscono
economie di spese e, a tale titolo, concorrono a determinare un aumento
di corrispondente importo dell'avanzo di amministrazione. Le somme cosi'
accantonate ed opportunamente evidenziate quali componenti dell'avanzo di
amministrazione, possono essere utilizzate nell'esercizio successivo per
reinvestimenti patrimoniali (autofinanziamento) mediante l'applicazione
dell'avanzo stesso.
5. Il sistema degli accantonamenti delle quote annuali di ammortamento,
di cui al comma 1, e' applicato calcolando l'importo accantonato dell'ammortamento
in forma graduale secondo le seguenti aliquote, salvo rinvii legislativi
sull'applicazione del procedimento:
a) per l'anno 1998, nella misura del 6 per cento del valore;
b) per l'anno 1999, nella misura del 12 per cento del valore;
c) per l'anno 2000, nella misura del 18 per cento del valore;
d) per l'anno 2001, nella misura del 24 per cento del valore;
e) a partire dall'anno 2002, nella misura del 30 per cento del valore.
Art. 21 Procedure modificative delle previsioni di bilancio
1. Dopo l'approvazione del bilancio di previsione nessuna nuova o maggiore
spesa puo' essere impegnata prima che siano apportate le necessarie
variazioni al bilancio medesimo, per assicurarne la copertura finanziaria.
A tale fine possono essere utilizzate nuove o maggiori entrate accertate,
nel rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti
in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti.
2. Le variazioni agli stanziamenti delle risorse dell'entrata e degli
interventi della spesa sono deliberate dal Consiglio comunale, non oltre
il termine del 30 novembre di ciascun anno.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno, inoltre, Il consiglio comunale
al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, provvede
alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso
il fondo di riserva, adottando ove necessario apposita deliberazione di
variazione di assestamento generale delle previsioni di bilancio.
4. Le variazioni agli stanziamenti dei capitoli, di cui al piano esecutivo
di gestione, che non comportano modificazioni alle previsioni del bilancio
annuale (variazioni di intervento o di risorsa), sono di competenza della
Giunta e possono essere deliberate non oltre il termine del 15 dicembre
di ciascun anno.
5. Sono vietate le modificazioni agli stanziamenti di bilancio riguardanti:
a) gli interventi di spesa finanziati con entrate comprese nei titoli
quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti relativi ad interventi
finanziati con le entrate iscritte nei primi tre titoli del bilancio;
b) le dotazioni dei capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi,
sia tra loro, sia per aumentare altre previsioni di bilancio;
c) il trasferimento di somme dalla competenza ai residui e viceversa.
6. In caso di urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio comunale
di cui al comma 2, possono essere adottate dalla Giunta. Le relative deliberazioni
devono essere ratificate dal Consiglio comunale, a pena di decadenza,
entro i successivi sessanta giorni. Il provvedimento di ratifica consiliare
deve, comunque, essere adottato entro il 31 dicembre dell'anno in corso,
anche se a tale data non sia ancora scaduto il predetto termine utile
di sessanta giorni.
7. Qualora dai rapporti finanziari eventualmente sorti sulla base della
deliberazione di Giunta decaduta per mancata o parziale ratifica,
possano derivare danni patrimoniali certi e gravi a carico dell'ente, il
Consiglio comunale e' tenuto ad adottare con motivata deliberazione i provvedimenti
ritenuti necessari per regolarizzare i rapporti obbligatori nei confronti
dei terzi. Il provvedimento dell'organo consiliare deve essere adottato
entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine per
la ratifica ed in ogni caso entro il 31 dicembre di ciascun anno.
8. Per assicurare il mantenimento del pareggio finanziario della gestione
di competenza, al cui insorgente squilibrio non possa provvedersi
con mezzi ordinari del bilancio, e' consentita, con motivata deliberazione,
l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto
dell'ultimo esercizio chiuso, entro il limite dell'importo
disponibile e libero dalle quote dei fondi vincolati per accantonamenti
o per specifiche destinazioni.
Art. 22 Gestione delle entrate
1. L'acquisizione al bilancio dell'ente delle somme relative alle entrate
previste nel bilancio annuale di competenza presuppone l'obbligo di
realizzare l'effettiva disponibilita' delle somme medesime attraverso
le seguenti fasi: accertamento, riscossione, versamento.
Art. 23 Accertamento delle entrate
1. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata
e' individuato nel responsabile del servizio cui competono i relativi atti
di gestione.
2. L'entrata e' accertata quando, sulla base di idonea documentazione
dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo
giuridico, e' possibile individuare la persona debitrice (fisica o giuridica),
determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la
voce economica del bilancio di competenza alla quale fare riferimento per
la rilevazione contabile del credito.
3. In relazione alla diversa natura e provenienza delle entrate, l'accertamento
puo' avvenire:
a) per le entrate di carattere tributario:
-a seguito emissione dei ruoli o in base alle aliquote tariffarie
vigenti ed alle dichiarazioni/denunce dei contribuenti;
-nelle altre forme stabilite dalla legge;
b) per le entrate provenienti dai trasferimenti correnti dello Stato
e di altri enti pubblici, in relazione alle prenotazioni fondate sulle specifiche
comunicazioni di assegnazione dei contributi;
c) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione
di servizi a carattere produttivo ovvero connessi a tariffe o contribuzioni
dell'utenza, a seguito di emissione di fatture, liste di carico, ruoli,
acquisizione diretta;
d) per le entrate provenienti da alienazioni di beni patrimoniali, concessioni
di aree e trasferimenti di capitali, in corrispondenza dei relativi
contratti o atti amministrativi specifici;
e) per le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie,
a seguito della concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti
o degli Istituti di previdenza ovvero della stipulazione del contratto per
i mutui concessi da altri Istituti di credito;
f) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza
dell'assunzione del relativo impegno di spesa.
g) per le altre entrate anche di natura eventuale o variabile, mediante
contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici;
4. L'accertamento delle entrate deve essere rilevato mediante
apposita registrazione. A tal fine il responsabile del procedimento
(centro di responsabilita' e/o di ricavo) deve trasmettere la relativa documentazione
al C.A.F. entro il terzo giorno successivo alla esecutivita' delle deliberazioni
o al perfezionamento degli atti relativi e, comunque, entro il 15 gennaio
di ciascun anno.
5. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio
e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori
accertamenti rispetto alle previsioni e concorrono negativamente a determinare
i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilita'
della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci
futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva
alla chiusura dell'esercizio finanziario.
Art. 24 Riscossione delle entrate
1. La riscossione delle entrate, disposta mediante emissione di ordinativo
o reversale d'incasso, costituisce la fase successiva all'accertamento
e consiste nel materiale introito delle somme dovute all'ente, da parte
del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione.
2. Il tesoriere, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, non puo'
rifiutare la riscossione di somme versate in favore del Comune senza
la preventiva emissione dell'ordinativo d'incasso, salvo a darne immediata
comunicazione all'ente ai fini della relativa regolarizzazione da effettuarsi
entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso.
3. L'emissione delle reversali d'incasso da' luogo ad apposita annotazione
nelle scritture contabili dell'ente, con riferimento alla risorsa di entrata/capitolo
del bilancio annuale, distintamente per le entrate in conto della
competenza dell'esercizio in corso e per quelle in conto dei residui.
4. Le reversali d'incasso sono sottoscritte dal C.A.F., dal funzionario
supplente o comuqne anche dai responsabili delle unita' operative Bilancio,
Tributi, Patrimonio, Personale, per le risorse di rispettiva dotazione.A
cura del firmatario le reversali devono essere trasmesse al tesoriere dell'ente
con elenco in duplice copia, di cui una da restituire per ricevuta. Contestualmente
deve esserne dato avviso al debitore con l'indicazione della data
di scadenza.
5. Le reversali d'incasso devono contenere le seguenti indicazioni:
a) numero progressivo;
b) esercizio finanziario cui si riferisce l'entrata;
c) codice della risorsa o del capitolo di bilancio cui e' riferita l'entrata
con la situazione contabile (castelletto) della risorsa, distintamente per
competenza e residui;
d) generalita' del debitore;
e) somma da riscuotere, in cifre e in lettere;
f) causale dell'entrata;
g) eventuali vincoli di destinazione della somma;
h) data di emissione;
6. Le reversali d'incasso non riscosse entro il 31 dicembre dell'anno
di emissione sono restituite dal tesoriere all'ente per l'annullamento
e le relative somme sono iscritte nel conto dei residui attivi.
Art. 25 Versamento delle entrate
1. Il versamento e' la fase finale del procedimento di acquisizione
delle entrate, che consiste nel trasferimento delle somme riscosse nella
cassa dell'ente.
2. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali
o altre forme consentite dalla legge (bonifico bancario) che affluiscono
sul conto di tesoreria devono essere comunicate all'ente, a cura del tesoriere,
entro il terzo giorno successivo per consentirne la regolarizzazione
mediante emissione dei relativi ordinativi d'incasso.
3. Le somme pervenute direttamente al Comune devono essere versate al tesoriere,
a cura degli incaricati idoneamente autorizzati con formale deliberazione
della Giunta, previa emissione di regolari ordinativi d'incasso.
4. Gli agenti contabili sono responsabili delle somme di cui devono
curare la riscossione e rispondono personalmente dell'eventuale prescrizione
del credito e di ogni altro danno arrecato all'ente per incuria o mancata
diligenza nell'esercizio delle funzioni loro affidate.
5. E' vietato disporre dei fondi giacenti sui conti correnti postali
o pervenuti direttamente all'ente per effettuare pagamenti di spese.
6. Le entrate riscuotibili a mezzo ruoli sono versate secondo le modalita'
di cui al D.P.R. 28.1.88, n.43 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 26 Utilizzazione delle entrate patrimoniali o a specifica destinazione
1. Le entrate derivanti dalle concessioni cimiteriali e dalla alienazione
di beni patrimoniali devono essere reinvestite in beni di analoga
natura mediante la destinazione dei proventi al miglioramento del patrimonio/demanio
comunale ovvero alla realizzazione di opere pubbliche d'investimento, fatta
salva l'utilizzazione per il finanziamento dei debiti fuori bilancio
riconoscibili, nel caso non sia possibile provvedervi con altre risorse.
2. E' consentito, nelle more del perfezionamento degli atti conseguenti
la deliberazione di alienazione del patrimonio disponibile, utilizzare
in termini di cassa le somme a specifica destinazione, con esclusione delle
entrate provenienti dai trasferimenti di enti del settore pubblico
allargato e dalla assunzione di mutui o prestiti, per il pagamento di debiti
fuori bilancio riconosciuti.
E' fatto obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle
alienazioni.
3. I proventi derivanti dalle contribuzioni per concessioni edilizie
devono essere utilizzati per le finalita' previste dalle specifiche
leggi statali e regionali. E' fatta salva, nel rispetto delle deroghe legislative,
la facolta' di utilizzare i proventi medesimi per il finanziamento di spese
relative a lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
4. E' consentito, inoltre, utilizzare in termini di cassa le entrate
aventi specifica destinazione, ivi comprese quelle provenienti dalla assunzione
di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti,
per il pagamento di spese correnti nei limiti dell'importo massimo dell'anticipazione
di tesoreria di tempo in tempo disponibile, con l'obbligo di
ricostituire, appena possibile, la consistenza delle somme vincolate.
5. A tal fine, la Giunta delibera in termini generali all'inizio di ciascun
esercizio finanziario, il ricorso all'utilizzo delle somme vincolate per
destinazione. L'utilizzazione e' attivata dal tesoriere sulla base delle
specifiche richieste, in corso d'anno, da parte del C.A.F., secondo le priorita'
derivanti da obblighi legislativi o contrattuali a scadenze determinate.
Art. 27 Residui attivi
1. Le entrate accertate ai sensi del precedente articolo 23 e non riscosse
entro il termine dell'esercizio, costituiscono residui attivi i quali sono
compresi in apposita voce dell'attivo (crediti) del conto patrimoniale.
2. Le entrate provenienti dalla assunzione di mutui costituiscono
residui attivi solo se entro il termine dell'esercizio sia intervenuta la
concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli
Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del relativo contratto
per i mutui concessi da altri istituti di credito.
3. Le somme di cui ai commi precedenti sono conservate nel conto dei residui
fino alla loro riscossione ovvero fino alla sopravvenuta inesigibilita',
insussistenza o prescrizione.
4. Ai fini della conservazione dei residui attivi nel conto del bilancio,
i responsabili dei servizi verificano la sussistenza o meno delle ragioni
del mantenimento dei crediti totalmente o parzialmente non riscossi, dandone
comunicazione al C.A.F. entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il C.A.F.,
sulla base delle informazioni ricevute e delle notizie ed atti in suo possesso,
effettua il riaccertamento dei residui attivi non riscossi redigendo un
elenco generale dei residui medesimi, distinti per anno di provenienza,
da allegare al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario cui
si riferiscono.
5. L'elenco generale dei residui attivi non riscossi, debitamente sottoscritto,
e' utilizzato per la predisposizione del verbale di chiusura che dovra'
essere approvato entro il 15 febbraio di ciascun anno, con deliberazione
della Giunta, ai fini della determinazione del risultato provvisorio di
gestione/amministrazione e dell'invio al tesoriere dell'elenco dei residui
affinche' possa dare regolare esecuzione ai relativi ordinativi.
6. Con la deliberazione
di approvazione del verbale di chiusura o con atto successivo da adottarsi
prima dell'approvazione del rendiconto della gestione, sara' motivata l'eliminazione,
totale o parziale, dei residui attivi riconosciuti inesigibili o insussistenti
o prescritti, previo riaccertamento dei crediti per verificare la sussistenza
o meno delle ragioni che ne avevano determinato la registrazione contabile.
Le variazioni rispetto agli importi originari possono essere
causate, a titolo esemplificativo, da:
-erronea o indebita valutazione, per la natura dell'entrata non esattamente
determinabile in via preventiva;
-avvenuta riscossione erroneamente contabilizzata con riferimento a risorsa
o capitolo diverso ovvero in conto della competenza;
-inesistenza di residuo attivo, meramente contabile, a seguito di errata
eliminazione di residuo passivo ad esso correlato (impegni di spese derivanti
da entrate vincolate per destinazione da reiscrivere nella competenza dell'anno
di bilancio in cui viene perfezionata l'obbligazione giuridica);
-accertata irreperibilita' o insolvenza del debitore,
-rinuncia a crediti di modesta entita', purche'non si riferiscano a tributi,
sanzioni amministrative o pene pecuniarie, la cui azione di recupero
comporterebbe costi di riscossione di importo superiore ai crediti medesimi;
-altre cause ben motivate.
Art. 28 Gestione delle spese
1. Le spese previste nel bilancio annuale di competenza costituiscono
il limite massimo delle autorizzazioni consentite, nel rispetto delle compatibilita'
finanziarie poste a garanzia del mantenimento del pareggio di bilancio.
2. A tale fine, la gestione delle spese deve essere preordinata attraverso
le seguenti fasi dell'attivita' gestionale: impegno, liquidazione,
ordinazione, pagamento.
Art. 29 Impegno delle spese
1. L'impegno e' la prima fase del procedimento di della spesa. Consiste
nell'accantonare sui fondi di bilancio dell'esercizio in corso, una somma
per far fronte all'obbligazione giuridica della spesa relativa, sottraendola
alla disponibilita' per altri scopi.
2. L'impegno e' regolarmente assunto, quando, a seguito di obbligazione
giuridicamente perfezionata, e' possibile determinare l'ammontare
del debito, indicare la ragione della somma da pagare, individuare il creditore,
fissare la scadenza ed indicare l'intervento/capitolo del bilancio di competenza
sul rilevare contabilmente il debito (obbligo giuridico al pagamento),
nei limiti della disponibilita' accertata mediante il visto di regolarita'
contabile attestante l'esistenza della copertura finanziaria della spesa
relativa ai sensi del precedente articolo 18.
3. Le spese sono impegnate dai funzionari responsabili dei servizi, secondo
le rispettive competenze ed indirizzi stabiliti da:
-disposizioni legislative, statutarie, regolamentari o di servizio;
-piano esecutivo di gestione, bilancio di previsione e relazione previsionale
e programmatica.
L'impegno e' costituito con l'adozione di formale determinazione.
Gli atti d'impegno devono essere classificati con idonei sistemi di
raccolta in ordine cronologico ed in relazione agli uffici di provenienza,
anche mediante procedure informatizzate.
4. Costituiscono impegno, senza richiedere l'adozione di ulteriori atti
formali, sugli stanziamenti approvati del bilancio di previsione annuale
e succ. variazioni, le spese dovute per:
a) trattamento economico tabellare gia' attribuito al personale dipendente,
compresi i relativi oneri riflessi;
b) rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, compresi gli interessi
di preammortamento e i relativi oneri accessori;
c) altro titolo in base a contratti o disposizioni di legge.
d) servizi per conto terzi, in corrispondenza degli accertamenti delle corrispondenti
entrate.
5. Si considerano impegnati, altresi', gli stanziamenti di competenza
dell'esercizio relativi:
a) alle spese in conto capitale finanziate con entrate provenienti da mutui,
in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo contratto o gia' concesso
o del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
b) alle spese in conto capitale correlate ad accertamenti di entrate proprie
a destinazione vincolata per volonta' consiliare, una volta approvato il
progetto preliminare ai sensi della Legge 109/94 e per l'ammontare delle
entrate effettivamente accertate.
c) spese in conto capitale finanziate con l'avanzo di amministrazione, in
corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo accertato con l'approvazione
del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso;
d) spese in conto capitale finanziate con l'emissione di prestiti obbligazionari,
in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
e) spese in conto capitale finanziate con entrate provenienti da alienazioni
o concessioni patrimoniali, in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate
accertate;
f) alle somme stanziate per gare d'appalto, licitazioni, interpellanze,
anche se non si e' ancora proceduto alla aggiudicazione definitiva;
g) alle spese correnti e spese d'investimento correlate ad accertamenti
di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
6. In deroga al principio della competenza finanziaria, gli impegni "contabili"
di cui al precedente comma, che formano residui passivi "impropri",
possono perfezionarsi negli esercizi successivi in conto della gestione
residui, ai fini dell'obbligazione di spesa verso i terzi.
7. Nel primo semestre di ciascun esercizio finanziario gli impegni di spese
correnti non possono superare il 50 per cento degli stanziamenti previsti
nei singoli interventi di spesa del bilancio deliberato. Sono esclusi da
detta limitazione gli impegni pluriennali assunti nei precedenti esercizi
e quelli relativi a spese il cui pagamento deve effettuarsi a scadenze determinate
in virtu' di leggi, sentenze giudiziali, contratti o convenzioni,
nonche' quelli relativi a spese necessarie per assicurare l'assolvimento
dei servizi indispensabili o per evitare che siano arrecati all'ente
danni patrimoniali.
Nel secondo semestre di ciascun esercizio le spese suscettibili di frazionamento
in dodicesimi potranno essere impegnate dai responsabili dei servizi in
misura non superiore ai 3/12simi dello stanziamento assestato dell'intervento
di bilancio. Dopo l'adozione del provvedimento di cui all'art. 17 commi
5-6-7, sara' consentito l'impegno di spesa dei rimanenti 3/12simi disponibili.
8. E' consentita, nel corso della gestione, la "prenotazione"
di impegni relativi a spese in corso di formazione o di ammontare non esattamente
definito. Tali impegni (provvisori o di massima), ove alla chiusura
dell'esercizio finanziario non siano divenuti certi e definitivi con l'insorgenza
dell'obbligazione giuridica al pagamento della relativa spesa, devono
essere annullati e rilevati dalle scritture contabili quali economie
di gestione rispetto alle previsioni, alla pari delle minori spese sostenute
rispetto agli impegni assunti e verificate con la conclusione della
successiva fase della liquidazione.
9. L'impegno delle spese deve essere rilevato mediante apposita registrazione
contabile. A tale fine, il responsabile del procedimento (centro di responsabilita'
e/o di costo) deve trasmettere la relativa documentazione al C.A.F. entro
il terzo giorno successivo alla esecutivita' delle deliberazioni o
al perfezionamento degli atti relativi e, comunque, entro il 31 dicembre
di ciascun anno.
10. Tutte le somme iscritte tra le spese di competenza del bilancio e non
impegnate entro il termine dell'esercizio, costituiscono economie
di bilancio concorrono positivamente a determinare i risultati finali
della gestione.
Art. 30 Liquidazione delle spese
1. La liquidazione delle spese costituisce la fase successiva all'impegno
e consiste nella determinazione, sulla scorta dei documenti e dei
titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, della somma certa
e liquida da pagare nei limiti del relativo impegno definitivo regolarmente
assunto e contabilizzato.
2. La liquidazione e' effettuata, a cura del funzionario responsabile
del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, provvedendo
altresi' all'ordinazione della esecuzione dei lavori, della fornitura o
prestazione di beni e servizi. Il provvedimento di liquidazione e' disposto
sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore.
Il R.S. e' tenuto pertanto al riscontro della regolarita' del titolo di
spesa (fattura, parcella, contratto o altro), nonche' della corrispondenza
alla qualita', alla quantita', ai prezzi ed ai termini, convenuti e verificati
sulla scorta dei relativi buoni d'ordine e buoni di consegna.
3. Nel caso in cui siano rilevate irregolarita' o difformita' rispetto
all'impegno di spesa, prima di procedere alla liquidazione dovranno essere
attivate le azioni (o determinazioni) ritenute necessarie per rimuovere
le irregolarita' riscontrate.
4. Il responsabile del servizio e' tenuto a trasmettere l'atto di liquidazione,
debitamente datato e sottoscritto, con tutti i relativi documenti giustificativi,
al C.A.F. per il rilascio del visto di regolarita' contabile ed adempimenti
conseguenti, entro il ventesimo giorno precedente la scadenza del pagamento.
5. Qualora la spesa definitivamente liquidata risulti inferiore all'impegno
assunto, il C.A.F. dispone la riduzione dell'impegno con contestuale aggiornamento
della disponibilita sul relativo stanziamento di bilancio.
Art. 31 Ordinazione dei pagamenti
1. L'ordinazione consiste nella emissione dell'ordinativo o mandato, con
il quale si "ordina" al tesoriere comunale di provvedere al pagamento
delle spese.
2. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal C.A.F. o dal funzionario
supplente o comunque dai Responsabili delle Unita' Operative: Bilancio,
Personale, Patrimonio, Tributi per le dotazioni ed interventi di rispettiva
competenza. Il mandato di pagamento e' controllato dal firmatario per quanto
attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione. L'emissione
dei mandati da' luogo ad apposita annotazione nelle scritture contabili,
con riferimento all'intervento o capitolo di spesa del bilancio annuale,
distintamente per le spese di competenza e per quelle in conto residui.
3. A cura del firmatario, i mandati devono essere trasmessi al tesoriere
con elenco in duplice copia, di cui una da restituire per ricevuta.
Contestualmente deve esserne dato avviso al creditore.
4. I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:
a) numero progressivo;
b) esercizio finanziario cui si riferisce la spesa;
c) codice dell'intervento/capitolo di bilancio e relativa voce economica
cui e' riferita la spesa;
d) situazione contabile dello stanziamento, movimenti contabilizzati e relativa
disponibilta' (castelletto), distintamente per competenza e residui;
e) generalita' del creditore con relativo codice fiscale o partita IVA ovvero
del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nel caso di persona diversa
dal creditore;
f) somma da pagare, in cifre e in lettere;
g) eventuali modalita' agevolative di pagamento, su richiesta del creditore;
h) causale della spesa;
i) scadenza del pagamento, nel caso sia prevista da obblighi legislativi
o contrattuali ovvero sia stata concordata con il creditore;
l) estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
m) eventuali riferimenti a vincoli di destinazione;
n) data di emissione;
5. I mandati di pagamento devono essere emessi direttamente a favore
dei creditori ed in nessun caso per il tramite di amministratori o
dipendenti comunali.
6. Il tesoriere puo' effettuare pagamenti di spese derivanti da obblighi
tributari, somme iscritte a ruolo, delegazioni di pagamento, senza la preventiva
emissione del relativo mandato di pagamento. Il tesoriere deve dare
immediata comunicazione all'ente del pagamento effettuato senza ordinativo,
per consentirne la regolarizzazione entro i successivi 15 giorni e,
comunque, entro il termine del mese in corso.
Art. 32 Pagamento delle spese
1. Il pagamento costituisce la fase conclusiva del procedimento di spesa,
con la quale il tesoriere provvede ad estinguere l'obbligazione in favore
del creditore dell'Ente.
2. Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente tramite
il tesoriere e mediante regolari mandati di pagamento, con la sola eccezione
prevista al precedente articolo 31, comma 6 e fatti salvi i casi di pagamento
di spese tramite l'economo comunale o altri agenti contabili, espressamente
autorizzati con formale deliberazione della Giunta. L'importo dei
titoli e' arrotondato alle dieci lire per difetto o per eccesso, a seconda
che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire cinque.
3. Il pagamento puo' aver luogo solo se il relativo mandato risulta
regolarmente emesso nei limiti dello stanziamento di spesa del rispettivo
intervento o capitolo del bilancio di previsione. A tale fine, l'ente deve
trasmettere al tesoriere copia del bilancio approvato e divenuto
esecutivo, nonche' copia di tutte le deliberazioni esecutive, di variazione
del bilancio annuale.
4. L'estinzione dei mandati di pagamento puo' avvenire in modo diretto,
previo rilascio di quietanza liberatoria da parte del creditore o
suo procuratore, rappresentante, tutore, curatore o erede.
5. I mandati di pagamento possono essere estinti, inoltre, su richiesta
scritta del creditore e con espressa annotazione riportata sui mandati stessi,
con una delle seguenti modalita':
a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore.
La ricevuta postale del versamento effettuato, allegata al mandato, costituisce
quietanza del creditore. Nel caso di versamento su conto corrente
bancario, costituisce quietanza la dichiarazione del tesoriere annotata
sul mandato ed attestante l'avvenuta esecuzione dell'operazione di accreditamento;
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore,
da spedire al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
e con spese a carico del destinatario. In tal caso costituisce quietanza
del creditore la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato
con l'allegato avviso di ricevimento;
c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale
localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente. In tal caso
costituisce quietanza liberatoria la dichiarazione del tesoriere annotata
sul mandato con l'allegata ricevuta di versamento rilasciata
dall'ufficio postale.
6. I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza
delle modalita' di cui ai commi precedenti, si considerano titoli
pagati agli effetti del discarico di cassa e del conto del tesoriere.
7. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente
o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio
dal tesoriere in assegni postali localizzati con le modalita' indicate alla
lettera c) del precedente comma 5, o con altri mezzi equipollenti previsti
dal sistema bancario.
Art. 33 Riconoscibilita' di debiti fuori bilancio e relativo finanziamento
1. Nel caso in cui venga rilevata l'esistenza di debiti fuori bilancio,
il Consiglio comunale e' tenuto, con periodicita' trimestrale, a riconoscere
la legittimita' dei debiti medesimi adottando specifica e motivata
deliberazione, tenuto presente che gli oneri possono essere posti a carico
del bilancio solo se trattasi di debiti derivanti da:
a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
b) disavanzi di gestione di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni
alla cui copertura il Comune deve provvedere per obblighi derivanti da statuto,
convenzione o atto costitutivo;
c) ricapitalizzazione di societa' di capitali costituite per l'esercizio
di servizi pubblici locali, al cui ripiano il Comune deve provvedere nei
limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica
utilita';
e)acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui agli
artt. 17 e 29, nei limiti degli accertati e dimostrati utilita' ed arricchimento
del Comune, nell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Con la medesima deliberazione devono essere indicati i mezzi di copertura
della spesa e l'impegno in bilancio dei fondi necessari, avente valore di
vincolo prioritario rispetto a impegni sopravvenienti. A tale fine,
possono essere utilizzate, per l'anno in corso e per i due immediatamente
successivi, tutte le entrate compreso l'avanzo di amministrazione
accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio
chiuso, nonche'i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali
disponibili.
E' fatto divieto di utilizzare le entrate aventi specifica destinazione
per legge.
3. Ai fini del pagamento rateizzato dei suddetti debiti, l'ente predispone
un piano triennale, in quote uguali, concordato con i creditori interessati.
4. Nel caso di motivata e documentata indisponibilita' di risorse finanziarie
utilizzabili, l'ente puo' fare ricorso all'assunzione di apposito mutuo
da destinare al finanziamento dei debiti riconoscibili.
5. Qualora i debiti fuori bilancio non possano costituire onere addebitabile
all'ente, in quanto non ascrivibili ad alcuna delle tipologie riconoscibili,
il Consiglio comunale e' tenuto ad individuare i responsabili
delle ordinazioni fatte a terzi e ad esperire le procedure per porre a loro
carico ogni onere conseguente.
6. Si applicano le disposizioni previste ai commi 6 e 8 del precedente
articolo 17.
34 Residui passivi
1. Le spese impegnate ai sensi del precedente articolo 29 e non pagate entro
il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi, i quali sono compresi
in apposita voce del passivo (debiti) del conto patrimoniale.
2. Le somme suddette sono conservate nel conto dei residui fino al loro
pagamento ovvero fino alla sopravvenuta insussistenza o prescrizione.
3. Ai fini della conservazione dei residui passivi nel conto del bilancio,
i responsabili dei servizi verificano la sussistenza o meno delle ragioni
del mantenimento dei debiti totalmente o parzialmente non pagati, dandone
comunicazione al responsabile del servizio finanziario entro il 31 gennaio
di ciascun anno. Il C.A.F. sulla base delle informazioni ricevute e delle
notizie in suo possesso, effettua il riaccertamento dei residui passivi
non pagati redigendo un elenco generale dei residui medesimi, distinti per
anno di provenienza, da allegare al rendiconto della gestione dell'esercizio
finanziario cui si riferiscono.
4. L'elenco generale dei residui passivi non pagati, debitamente sottoscritto,
e' utilizzato per la predisposizione del verbale di chiusura che dovra'
essere approvato entro il 15 febbraio di ciascun anno, con deliberazione
della Giunta, ai fini sia delle determinazione dei risultato provvisorio
di gestione e di amministrazione, sia dell'invio al tesoriere dell'elenco
dei residui passivi affiche' possa dare regolare esecuzione ai mandati di
pagamento emessi a carico della gestione dei residui.
5. Le variazioni dei residui rispetto agli importi originari possono
essere causate, a titolo esemplificativo da:
-erronea valutazione, per la natura della spesa non esattamente determinabile
in via preventiva;
-indebita determinazione per duplicazione della registrazione contabile;
-avvenuto pagamento erroneamente contabilizzato con riferimento a intervento
o capitolo diverso ovvero in conto della competenza;
-inesistenza di residuo passivo, meramente contabile, a seguito di errata
eliminazione di residuo attivo ad esso correlato (accertamento di
entrata vincolata per destinazione, da reiscrivere in conto della competenza
dell'anno nel quale viene perfezionata l'obbligazione giuridica);
-accertata irreperibilita' del creditore;
-abbuono volontario o transattivo di debito contestato;
-scadenza del termine di prescrizione.
- altre cause e motivazioni.
C A P O V - SCRITTURE CONTABILI
Art. 35 Sistema di scritture
1. Il sistema di contabilita' comunale deve consentire la rilevazione
dell'attivita' amministrativa e gestionale dell'ente, sotto il triplice
aspetto: finanziario, patrimoniale, economico.
2. La contabilita' finanziaria deve rilevare la registrazione delle
operazioni comportanti, per ciascuna risorsa/intervento/capitolo, movimenti
finanziari in termini di cassa (riscossioni e pagamenti) e in termini di
competenza (accertamenti di entrate e impegni di spese), a fronte dei relativi
stanziamenti del bilancio di previsione. E' funzionale alla determinazione
della consistenza finale del conto di cassa, dell'ammontare dei residui
attivi e passivi e del saldo complessivo di gestione (avanzo o disavanzo
di amministrazione).
3. La contabilita' patrimoniale, funzionale alla rilevazione a valore
degli elementi attivi e passivi del patrimonio comunale, deve dare dimostrazione
della consistenza patrimoniale all'inizio dell'esercizio
finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per la gestione
del bilancio o per altre cause e dell'incremento o diminuzione del patrimonio
netto iniziale.
4. Il conto economico, mediante l'evidenziazione dei componenti positivi
e negativi dell'attivita' dell'ente, deve dare dimostrazione del risultato
economico conseguito alla fine dell'esercizio finanziario.
Art. 36 Libri e registri contabili
1. La tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali e' realizzata
attraverso i seguenti libri e registri contabili:
a) libro giornale di cassa;
b) libro mastro;
c) libro degli inventari.
2. Per le attivita' esercitate dall'ente in regime d'impresa (attivita'
commerciali) le scritture finanziarie e patrimoniali devono essere opportunamente
integrate con specifiche registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini
IVA (registri delle fatture emesse, delle fatture ricevute, dei corrispettivi,
elenco clienti e fornitori), in osservanza alle particolari disposizioni
in materia vigenti nel tempo ed alle quali si fa espresso rinvio per i relativi
adempimenti nel rispetto degli obblighi fiscali a carico dell'ente.
Art. 37 Libro giornale di cassa
1. Il libro giornale costituisce un insieme di scritture analitiche
aventi valenza dimostrativa delle singole operazioni finanziarie e
relative all'attivita' dell'ente, la cui rilevazione in ordine cronologico
deve evidenziare le seguenti indicazioni:
a) numero progressivo degli ordinativi d'incasso o di pagamento;
b) data di emissione delle reversali d'incasso o mandati di pagamento;
c) numero della risorsa o intervento o capitolo di riferimento al bilancio,
con distinta evidenziazione delle operazioni in conto competenza da quelle
in conto residui;
d) generalita' del debitore o del creditore;
e) causale ed importo del credito o del debito.
Art. 38 Libro mastro
1. L'attivita' amministrativa dell'ente, svolta attraverso l'esercizio
di funzioni di gestione economica (funzioni volitive, direttive, gestionali
ed esecutive), e' l'insieme degli atti amministrativi che, determinando
variazioni negli elementi del patrimonio comunale, rilevano eventi
di carattere modificativo o permutativo a seconda che producano un aumento
o una diminuzione della consistenza patrimoniale ovvero semplicemente
un cambiamento qualitativo del capitale senza alcuna modifica del suo valore
complessivo.
2. Il conto finanziario (o del bilancio) registra tutte le operazioni
modificative e permutative, caratterizzate dal movimento finanziario
(contabilita' finanziaria). Il conto economico invece, dovendo evidenziare
l'aumento o la diminuzione del patrimonio per effetto della gestione del
bilancio (contabilita' patrimoniale), si limita a rilevare le sole
operazioni modificative, siano esse finanziarie o meno.
3. Le rilevazioni contabili dei fatti gestionali devono consentire la dimostrazione
di tutte le operazioni che rilevano ai fini della chiusura dei conti
e della determinazione del risultato della gestione, sia in termini
finanziari che in termini di risultato economico di esercizio.
4. Lo strumento di rilevazione contabile e' il "conto" (o scheda),
cioe' un insieme di scritture riguardanti un determinato oggetto ed aventi
lo scopo di determinare,attraverso l'evidenziazione del valore iniziale
(previsioni di bilancio) e delle variazioni intervenute durante l'esercizio
(riscossioni/pagamenti), il valore finale (accertamenti/impegni).
5. Tutti i conti (o schede) sono riuniti nel libro mastro ai fini della
classificazione, descrizione e rilevazione dei fatti amministrativi
e gestionali concernenti i singoli oggetti.
6. Il libro mastro, pertanto, costituisce un insieme di scritture
complesse e sistematiche, finalizzate alla rilevazione partitaria dei singoli
fatti amministrativi che concorrono alla determinazione del risultato della
gestione, sotto il duplice profilo finanziario ed economico.
7. Ciascun conto (o scheda) del libro mastro, intestato ad una singola voce
del bilancio, con l'indicazione del centro di costo/ricavo a cui fare
riferimento nell'ambito dei centri di responsabilita', deve rilevare
in ordine cronologico tutte le operazioni che si riferiscono alla
rispettiva risorsa o intervento o capitolo del bilancio stesso, per consentire
la dimostrazione dello svolgimento dell'attivita' amministrativa dell'ente
e dei relativi riflessi sullo stato patrimoniale, tenuto presente che
ciascuna operazione finanziaria assume, nello stesso tempo, il significato
di credito/debito e di costo/ricavo. Le singole registrazioni, infatti,
possono riguardare solo "conti patrimoniali" che rilevano le attivita'
e le passivita' patrimoniali (crediti e debiti) o solo "conti economici"
che rilevano componenti positivi o negativi di reddito (costi e ricavi)
ovvero gli uni e gli altri. I riflessi sul conto del patrimonio o sul conto
economico devono essere opportunamente evidenziati con annotazioni
che facilitino le scritture di assestamento, rettifica ed integrazione di
fine anno ai fini della conciliazione del risultato finanziario, economico
e patrimoniale.
C A P O V I - SCRITTURE PATRIMONIALI
Art. 39 Elementi del patrimonio ed inventari
1. L'individuazione e la descrizione degli elementi del patrimonio presuppone
la classificazione dei suoi componenti attivi e passivi e la dimostrazione
della consistenza sia del patrimonio permanente (o economico), sia del patrimonio
finanziario (o amministrativo).
2. Il valore degli elementi patrimoniali forma le attivita' e le passivita'.
Il rendiconto generale del patrimonio deve evidenziare in sintesi le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio stesso rispetto alla consistenza iniziale.
3. La conoscenza delle attivita' e passivita' patrimoniali e' necessaria
per una efficace gestione. Essa, offrendo la dimostrazione in sintesi della
consistenza patrimoniale in tutti i suoi componenti, e' il punto di arrivo
del rendiconto dell'esercizio decorso ed il punto di partenza della gestione
dell'anno successivo.
4.La distinzione del patrimonio permanente da quello finanziario, serve
a far conoscere la consistenza patrimoniale con carattere di staticita'/stabilita'
e quella, invece, essenzialmente variabile per gli effetti provocati della
gestione finanziaria del bilancio annuale. Il risultato finale differenziale
fra elementi attivi e passivi, rappresenta la consistenza netta della dotazione
patrimoniale complessiva.
5.Sono elementi attivi del patrimonio permanente:
a) i beni immobili demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali
disponibili;
b) i beni mobili, compresi i beni strumentali o d'uso;
c) i titoli mobiliari, pubblici e privati e le partecipazioni in possesso
del Comune;
d) i diritti su beni altrui, di natura pubblica o privata a favore del Comune;
e) i ratei e i risconti attivi non riferiti a residui attivi;
6. Sono elementi passivi del patrimonio permanente:
a) i mutui contratti dal Comune con istituti di credito;
b) i prestiti assunti con obbligazioni;
c) le prestazioni patrimoniali costituite a favore di terzi;
d) i ratei e i risconti passivi non riferiti a Residui passivi.
7. sono elementi del patrimonio finanziario:
a) per le attivita', il fondo di cassa, i residui attivi e altri crediti;
b) per le passivita', i residui passivi e altri debiti.
8.I valori dei beni avuti e dati in deposito devono essere rilevati separatamente,
contrapponendo ai valori attivi equivalenti valori passivi.
9. La contabilita' patrimoniale ha lo scopo di formare periodicamente,
alla fine di ogni esercizio finanziario, il "Conto del patrimonio"
mediante la rilevazione della situazione patrimoniale dell'ente e
delle variazioni verificatesi negli elementi attivi e passivi, per effetto
della gestione del bilancio, e per qualsiasi altra causa.
10. Lo strumento di rilevazione delle scritture patrimoniali e' l'inventario
dei beni comunali che, consentendo la conoscenza quantitativa, qualitativa
e del valore dei beni stessi, costituisce un idoneo strumento di controllo
e di gestione del patrimonio comunale.
11. La classificazione dei beni deve distinguere tre aspetti fondamentali:
a) profilo giuridico, che rappresenta il complesso dei beni, dei diritti
e degli obblighi patrimoniali dell'ente, esistenti alla chiusura dell'esercizio
finanziario;
b) profilo finanziario, che evidenzia analiticamente le componenti reali
e dirette del patrimonio alla chiusura della gestione annuale;
c) profilo economico, che qualifica la consistenza differenziale tra
i valori finali ed iniziali delle attivita' e delle passivita' patrimoniali.
12. Ai fini della formazione dell'inventario, i beni comunali sono raggruppati,
in relazione ai differenziati regimi giuridici di diritto pubblico cui essi
sono assoggettati, nelle seguenti quattro categorie:
a) beni immobili demaniali;
b) beni immobili patrimoniali indisponibili;
c) beni immobili patrimoniali disponibili;
d) beni mobili.
e) in merito alle valutazioni dei beni demaniali, dei terrenbi e dei fabbricati
in genere, si applicano i criteri di cui al precedente articolo 20.
13. La classificazione dei beni deve tener conto che:
a)appartengono al demanio comunale, i beni destinati all'uso pubblico
per natura, quali strade e relative pertinenze (case cantoniere, aree di
servizio, aiuole spartitraffico, paracarri, ponti, sottopassaggi, gallerie,
scarpate, ecc.), piazze, giardini, parchi, acquedotti, gasdotti, cimiteri,
mercati, fontane, fognature, fossi, canali e laghi artificiali, edifici
monumentali e di interesse storico, archeologico, artistico, chiese, raccolte
dei musei-archivi storici-pinacoteche-biblioteche, diritti demaniali su
beni altrui e tutti cio' che risulta assoggettato al regime pubblicistico
tipico dei beni demaniali;
b)appartengono al patrimonio indisponibile, i beni destinati a sede
di pubblici uffici o a pubblici servizi, quali palazzo comunale, scuole,
boschi, cave, torbiere, acque minerali e termali, edifici e terreni destinati
a servizi resi dal Comune, teatri, macelli, aree adibite a fini urbanistici
e di incremento dei servizi degli insediamenti produttivi e dell'edilizia
residenziale pubblica, beni acuisiti ai sensi dell'art. 15 della L. 28.1.77,
n.10 e dell'art. 7 della L. 28.2.85, n.47 e successive modificazioni, beni
mobili di uso pubblico (mobili, arredi, attrezzature e macchine d'ufficio,
automezzi e motomezzi, armamenti, libri e raccolte di leggi e decreti, statue,
quadri, ecc.);
c)appartengono al patrimonio disponibile, i beni soggetti alle norme
del diritto comune, quali terreni, fabbricati, edifici ed altri beni non
direttamente destinati all'uso pubblico, aree lottizzate abusivamente ed
acquisite ai sensi dell'art. 18 della legge 28.2.85, n.47 e successive modificazioni,
beni mobili del patrimonio disponibile, diritti, azioni, obbligazioni e
partecipazioni.
Art. 40 Tenuta e struttura degli inventari
1. La tenuta degli inventari comporta la descrizione di tutti i beni in
apposite schede, suddivise per categorie:
SCHEDA FABBRICATI: Per la compilazione usare la scheda allegata al
regolamento su supporto cartaceo
SCHEDA TERRENI: Per la compilazione usare la scheda allegata al regolamento
su supporto cartaceo
SCHEDA VIABILITA': Per la compilazione usare la scheda allegata al regolamento
su supporto cartaceo
SCHEDA BENI MOBILI: Per la compilazione usare la scheda allegata al
regolamento su supporto cartaceo
N. 1 -INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DEMANIALI -ANNO 19__: Per compilazione
usare scheda allegata al regolamento su supporto cartaceo
N. 2 -INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI INDISPONIBILI - ANNO 19__:
Per compilazione usare scheda allegata al regolamento su supporto
cartaceo
N. 3 -INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI - ANNO 19__:
Per compilazione usare scheda allegata al regolamento su supporto
cartaceo
N. 4 -INVENTARIO DEI BENI MOBILI INDISPONIBILI (di uso pubblico)
- ANNO 19__: Per compilazione usare scheda allegata al regolamento
su supporto cartaceo
N. 5 -INVENTARIO DEI BENI MOBILI PATRIMONIALI - ANNO 19__: Per compilazione
usare scheda allegata al regolamento su supporto cartaceo
N. 6 -INVENTARIO DEI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI - ANNO 19__: Per compilazione
usare scheda allegata al regolamento su supporto cartaceo
N. 7 -INVENTARIO DELLE CONCESSIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE - ANNO
19__: Per compilazione usare scheda allegata al regolamento su supporto
cartaceo
N. 8 -INVENTARIO DEI TITOLI DI CREDITO PUBBLICI E PRIVATI - ANNO
19__ . Per compilazione usare scheda allegata al regolamento su supporto
cartaceo
N. 9 -INVENTARIO DEI MUTUI PASSIVI - ANNO 19__: Per compilazione usare scheda
allegata al regolamento su supporto cartaceo
N. 10 -INVENTARIO DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ANNO 19__: Per compilazione
usare scheda allegata al regolamento su supporto cartaceo
N. 11 -INVENTARIO DEI DEBITI PLURIENNALI (autofinanziamenti, leasing, ecc.)
-ANNO 19__:
N. 12 -INVENTARIO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI -ANNO 19__: Per compilazione
usare scheda allegata al regolamento su supporto cartaceo
N. 13 -INVENTARIO DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE -ANNO 19__: Per compilazione
usare scheda allegata al regolamento su supporto cartaceo
2. Gli inventari dei beni immobili devono contenere le seguenti indicazioni:
a) ubicazione, denominazione, estensione, qualita' e dati catastali;
b) titolo di provenienza, destinazione ed eventuali vincoli;
c) condizione giuridica ed eventuale rendita;
d) valore determinato con i criteri di cui all'articolo 20 del presente
regolamento;
e) quote di ammortamento ( con l'eccezione dei terreni);
f) centro di responsabilita' (servizio al cui funzionamento il bene e' destinato);
g) centro di costo utilizzatore, al quale imputare i costi di ammortamento.
3.Gli inventari dei beni mobili devono contenere le seguenti indicazioni:
a) denominazione e descrizione, secondo la natura e la specie;
b) qualita', quantita' secondo le varie specie e data di acquisizione;
c) condizione giuridica;
d) valore determinato secondo i criteri di cui all'articolo precedente del
presente regolamento;
e) quote di ammortamento;
f) centro di responsabilita' (servizio al cui funzionamento il bene e' destinato);
g) centro di costo utilizzatore, al quale imputare i costi di ammortamento.
4. Tutti gli aumenti e le diminuzioni riferiti al valore o alla consistenza
dei beni devono essere registrati nell'inventario, a cura dei responsabili
dei servizi ai quali i beni sono stati consegnati. Le variazioni inventariali
sono comunicate dai responsabili dei servizi, entro il 31 gennaio di ciascun
esercizio finanziario, al C.A.F. ed al R.S. patrimonio per la conseguente
redazione del "conto del patrimonio" da allegare al rendiconto
della gestione. Alla comunicazione e' allegata copia degli inventari con
tutti gli atti e i documenti giustificativi delle variazioni registrate
al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Le schede di inventario sono redatte in duplice esemplare di cui uno
e' conservato presso il servizio contabile del patrimonio e l'altro dal
consegnatario dei beni.
Art. 41 Passaggio dei beni demaniali al patrimonio
1. Il passaggio dei beni, dei diritti reali, delle servitu', delle pertinenze,
ecc. dal demanio al patrimonio dell'ente, deve essere dichiarato con apposita
deliberazione della Giunta comunale, da pubblicare in modo che sia
assicurata la massima pubblicita' al provvedimento stesso, ai sensi dell'articolo
829, comma secondo, del codice civile.
Art. 42 Mutamento di destinazione dei beni patrimoniali indisponibili
1. Le stesse forme e modalita' di cui al precedente articolo 41 si applicano
nel caso di cessazione della destinazione a sede di pubblici uffici o a
servizi pubblici dei beni patrimonili indisponibili, compresi i connessi
diritti reali, servitu', pertinenze, ecc.
Art. 43 Vendita di aree PEEP e PIP
1. La vendita di aree comprese nei PEEP e PIP deve essere preceduta,
ad urbanizzazione ultimata, dal trasferimento delle aree stesse dalla categoria
del patrimonio indisponibile a quella del patrimonio disponibile, da formalizzare
con specifica deliberazione della Giunta comunale (art.14, 1c., lettera
e), del D.Leg.vo 77/95).
Art. 44 Canoni per la concessione di diritti reali di godimento su beni
comunali
1. Nel caso di concessioni ultrannuali per la costituzione in capo a terzi
di diritti reali di godimento, di superficie su aree PEEP e PIP, su aree
cimiteriali o altro, la Giunta con propria deliberazione provvede alla determinazione
della misura dei relativi canoni, in corrispondenza al valore di inventario
delle aree medesime.
Art. 45 Valutazione dei beni e sistema dei valori
1. La valutazione dei beni comunali, funzionale alla conoscenza
del patrimonio complessivo dell'ente, deve consentire la rilevazione del
valore dei singoli elementi patrimoniali all'atto della loro acquisizione,
nonche' il costante aggiornamento nel tempo dei valori medesimi. All'aggiornamento
degli inventari deve provvedersi annualmente in sede di rendiconto
della gestione per consentire la redazione del conto del patrimonio.
2. La determinazione del sistema dei valori patrimoniali comporta la rilevazione
di tutte le operazioni che, durante l'esercizio, determinano variazioni
nell'ammontare e nella tipologia dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente,
sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualsiasi altra
causa.
3. La rilevazione dei valori e' effettuata in parte utilizzando le scritture
della contabilita' finanziaria per la determinazione della consistenza del
"patrimonio finanziario" ed in parte mediante rilevazioni
extracontabili utilizzando le scritture di inventario per la determinazione
della consistenza del "patrimonio permanente" e della consistenza
netta del patrimonio complessivo.
4. Per la valutazione dei beni si applicano i seguenti criteri gia' indicati
all'art.20:
a) i beni demaniali acquisiti anteriormente alla data del 17/5/95 sono valutati
in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui contratti
per la loro acquisizione e non ancora estinti; i beni demaniali acquisiti
successivamente sono valutati al costo. I beni gia' esistenti alla suddetta
data del 17.5.95 non sono valutati, nel caso in cui il mutuo a suo tempo
eventualmente contratto per la relativa acquisizione risulti estinto alla
medesima data;
b) i terreni acquisiti anteriormente alla data del 17.5.95 sono valutati
al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali, ovvero con le
modalita' dei beni demaniali gia' acquisiti, nel caso non sia possibile
attribuire la rendita catastale, i terreni acquisiti successivamente sono
valutati al costo;
c) i fabbricati acquisiti anteriormente alla data del 17.5.95 sono valutati
al valore catastale, valutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti
successivamente sono valutati al costo;
d) i beni mobili sono valutati al costo. I beni mobili non registrati acquisiti
anteriormente al 1 gennaio 1993 non sono valutati;
e) i crediti sono valutati al loro valore nominale;
f) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione
della rendita al tasso legale;
g) le rimanenze, i ratei e i risconti sono valutati secondo le norme
del codice civile;
h) i debiti sono valutati al loro valore nominale ovvero secondo il valore
residuo per i mutui passivi ed i prestiti.
i) i beni acquisiti in "leasing" sono valutati al prezzo pagato
in conto capitale e solo dopo l'avvenuto riscatto;
l) le immobilizzazioni in corso sono valutate in base agli stati di avanzamento
dei lavori eseguiti, liquidati e pagati.
Art. 46 Consegnatari dei beni
1.I beni immobili e mobili, esclusi i beni di facile consumo o di modico
valore elencati al successivo articolo 47, sono dati in consegna e gestione
ad agenti responsabili, con apposito verbale.
2. I consegnatari dei beni immobili sono individuati nei responsabili dei
servizi ai quali i beni sono destinati per la relativa gestione e funzionamento.
3. I beni mobili sono dati in consegna all'economo o ad altri centri di
responsabilita'.
4. Il verbale di consegna, redatto in triplice esemplare e debitamente sottoscritto
dall' agente consegnante e dal responsabile del servizio di competenza quale
agente consegnatario, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) generalita' del consegnatario;
b) qualita', descrizione, stato d'uso e valore dei beni dati in consegna;
c) destinazione dei beni. per i beni mobili e' specificato l'ufficio e il
locale in cui si trovano.
5. Al verbale di consegna e' allegata copia degli inventari dei beni dati
in consegna e dei quali i consegnatari sono responsabili fino a quando non
ne ottengano formale discarico, nonche' di qualsiasi danno che possa derivare
all'ente per effetto delle loro azioni o omissioni.
6. I consegnatari provvedono alle registrazioni inventariali di tutte le
variazioni che si verificano a seguito di trasformazioni, aumenti o diminuzioni
nella consistenza e nel valore dei beni dei quali sono responsabili, sulla
scorta di specifici buoni di carico e di scarico idoneamente documentati.
7. Il discarico e' disposto con deliberazione della Giunta da comunicare
all'agente consegnatario interessato, al fine della presentazione del conto
della propria gestione.
8. Il provvedimento di cui al comma precedente e' adottato sulla base di
motivata proposta del responsabile del servizio interessato.
9. Non e'ammesso il discarico dagli inventari nel caso di danno patrimoniale
arrecato per distruzione, perdita, furto, cessione o altre cause dovute
a provata negligenza o incuria nella gestione e conservazione dei beni.
In tal caso con la deliberazione di Giunta sono stabilite le modalita' in
ordine all'obbligo di reintegro o di risarcimento del danno a carico del
consegnatario ritenuto responsabile.
10. Entro il 31 gennaio di ciascun esercizio i consegnatari dei beni
devono trasmettere al R.S. patrimonio copia degli inventari con tutti gli
atti e i documenti giustificativi delle variazioni registrate al 31 dicembre
dell'anno precedente, per il conseguente aggiornamento del "Conto del
patrimonio" da allegare al rendiconto della gestione.
Art. 47 Beni di consumo e beni non inventariabili
1. I beni mobili di facile consumo o di modico valore non sono inventariabili.
La loro consistenza e movimentazione e' dimostrata dalle specifiche registrazioni
di carico e scarico, a cura dell'economo o di altro agente responsabile
desiganto.
2. Costituiscono documenti di carico i buoni d'ordine e relativi buoni di
consegna o bolle di accompagnamento.
3. Costituiscono titoli o documenti di scarico le richieste di prelevamento
ovvero i buoni di scarico per dichiarazione di fuori uso, perdita, furto
o altre cause, emessi dai richiedenti e vistati dai responsabili dei servizi
interessati.
4. Sono considerati non inventariabili i seguenti beni:
a) materiale di cancelleria, materiale per il funzionamento dei servizi
generali e materiale "a perdere" (beni la cui utilita' si esaurisce
al momento dell'utilizzo);
b) componentistica elettrica, elettronica e meccanica;
c) minuterie metalliche e attrezzi di uso corrente;
d) materie prime e simili necessarie per le attivita' dei servizi (vestiario
per il personale, stampati e modulistica per gli uffici, combustibili, carburanti
e lubrificanti, attrezzature e materiali per la pulizia dei locali e degli
uffici comunali);
e) materiale installato in modo fisso nelle strutture edilizie (pareti attrezzate,
impianti di riscaldamento e di condizionamento, quadri elettrici, plafoniere,
lampadari e simili);
f) beni che costituiscono completamento di altro materiale gia' inventariato
(software, accessori, schede elettriche, ricambi e simili);
g) beni facilmente deteriorabili o particolarmente fragili (lampadine, materiali
vetrosi e simili);
h) pubblicazioni soggette a scadenza o di uso corrente negli uffici, diapositive,
nastri, dischi e simili ed in genere tutto il materiale divulgativo;
i) i beni facilmente spostabili (attaccapanni, portaombrelli, sedie, banchi,
sgabelli, schedari, scale portatili, schermi e simili) di valore unitario
inferiore a L. 500.000. tale limite di valore potra' essere adeguato periodicamente
con apposita deliberazione della Giunta, con effetto dall'anno successivo.
Art. 48 Automezzi
1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando quanto
segue:
a) che l'utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal responsabile del
servizio:
b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti sia effettuato mediante
rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto
di marcia.
2. Il consegnatario cura la tenuta della scheda intestata all'automezzo
sulla quale rileva a cadenza mensile le spese per il consumo dei carburanti
e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni
e ogni altra notizia riguardante la gestione dell'automezzo. La scheda e'
trasmessa al competente servizio per i conseguenti provvedimenti di liquidazione.
C A P O V I I - SERVIZIO DI
ECONOMATO E RISCUOTITORI SPECIALI
Art. 49 Servizio economale e riscossione diretta di somme
1. Per assicurare il regolare funzionamento degli uffici della pubblica
amministrazione e per gestire a tal fine i mezzi strumentali e finanziari
necessari, e' istituito il servizio di economato. Il servizio comprende
percio' adempimenti di contenuto assai vario che possono cosi' sintetizzarsi:
-acquisizione dei beni e di servizi occorrenti per assicurare il regolare
svolgimento dell'attivita' degli uffici o servizi dell'amministrazione;
-esecuzione delle minute spese di funzionamento a carico dei fondi di anticipazione;
-esecuzione dei pagamenti relativi e conservazione di valori dell'amministrazione;
-gestione del patrimonio mobiliare;
-gestione di servizi specifici.
2. Analogamente, e' autorizzata la riscossione diretta delle somme relative
a:
a) diritti di segreteria, di stato civile e di ogni altro diritto
o corrispettivo dovuto per atti di ufficio;
b) sanzioni pecuniarie per infrazioni e violazioni al codice della strada,
ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco;
c) proventi derivanti da tariffe e contribuzioni per i servizi pubblici
a domanda individuale;
d) proventi derivanti dalla vendita di oggetti smarriti, dichiarati
fuori uso o di materiali per scarti di magazzino.
Art. 50 Disciplina e competenze delle riscossioni dirette
1. Il competente organo provvede alla designazione dei dipendenti comunali,
in servizio di ruolo, autorizzati a riscuotere direttamente le entrate di
cui al precedente articolo 49.
2. I dipendenti incaricati assumono, nella loro qualita' di riscuotitori
speciali, la figura di "agenti contabili". Essi svolgono l'incarico
loro affidato sotto la vigilanza dei responsabili dei servizi e sono soggetti
alla giurisdizione della Corte dei Conti, alla quale devono rendere il loro
conto giudiziale a corredo di quello del tesoriere comunale. Agli stessi
obblighi sono sottoposti tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione,
si ingeriscano di fatto negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti.
3. La gestione amministrativa degli agenti contabili ha inizio dalla
data di assunzione dell'incarico e termina con il giorno di cessazione
dell'incarico stesso.
4. All'inizio della gestione degli agenti contabili deve essere redatto
apposito verbale, dal quale risulti l'avvenuta consegna e il debito
che l'agente assume. Analogo verbale deve essere redatto al termine
della gestione, per accertare il credito/debito dell'agente cessante.
5. All'atto dell'assunzione delle funzioni di agente contabile, per
cessazione del titolare ovvero per sua assenza o impedimento, occore fare
la ricognizione della cassa, dei valori e dei registri in consegna del contabile
cessante, che vengono presi in carico dal subentrante.
6. Nel caso di iniziale assunzione dell'incarico, le operazioni suddette
devono risultare da appositi verbali da redigersi con l'intervento del funzionario
responsabile e dei revisori. I verbali sono sottoscritti da tutti gli intervenuti.
7. In caso di assenza o impedimento temporaneo del titolare, le funzioni
di agente contabile sono svolte da altro dipendente comunale di ruolo
incaricato con provvedimento del competente organo. In ogni caso il subentrante
e' soggetto a tutti gli obblighi imposti all'agente titolare.
8. I riscuotitori speciali provvedono alla riscossione delle somme dovute
al Comune, mediante:
a) l'applicazione di marche segnatasse sui documenti rilasciati.
La dotazione iniziale delle marche segnatasse deve risultare da apposito
verbale di consegna da parte dell'economo comunale, cui compete la tenuta
dei relativi registri di carico e scarico. Le somme riscosse devono essere
versate presso la tesoreria comunale con cadenza quindicinale (sedicesimo
e ultimo giorno di ciascun mese). L'economo, sulla base dell'importo versato
e degli estremi della bolletta di versamento, provvede all'emissione
della relativa reversale d'incasso, nonche' al discarico delle marche
segnatasse utilizzate ed al relativo reintegro, previa annotazione sugli
appositi registri di carico e scarico;
b) l'uso di appositi bollettari dati in carico con verbale di consegna
da parte dell'economo comunale, cui compete la tenuta dei relativi registri
di carico e scarico. Le somme riscosse devono essere versate, previa emissione
delle relative reversali d'incasso, con cadenza quindicinale (sedicesimo
e ultimo giorno di ciascun mese). L'economo, sulla base degli ordinativi
di riscossione emessi dal C.A.F., provvede al discarico dei bollettari utilizzati
ed al relativo reintegro, previa annotazione sugli appositi registri di
carico e scarico.
9. Le singole somme riscosse ed i periodici versamenti effettuati devono
risultare da apposito "registro di cassa", preventivamente
vidimato dall'economo comunale e dato in carico ai singoli riscuotitori
e dagli stessi tenuto costantemente aggiornato ai fini delle verifiche trimestrali
da parte dell'organo di revisione. Devono ugualmente essere vidimati, prima
di essere posti in uso, i bollettari per le riscossioni da effettuarsi direttamente.
Art. 51 Obblighi dei riscuotitori speciali
1. I riscuotitori speciali sono personalmente responsabili delle somme da
riscuotere o riscosse, nonche' dei valori e dei beni avuti in consegna,
fino a quando non ne abbiano ottenuto regolare discarico.
2. Le somme non riscosse o riscosse e non versate non possono ammettersi
a discarico, rimanendo iscritte a carico degli agenti fino a quando non
ne sia dimostrata l'assoluta inesigibilita' a seguito dell'infruttuosa e
documentata azione coercitiva attivata contro i debitori morosi ovvero fino
a quando non sia validamente giustificato il ritardato versamento. Gli atti
coercitivi contro i debitori morosi devono aver inizio entro un mese
dalla data della scadenza delle singole rate.
3. Gli agenti contabili sono responsabili, altresi', dei danni che possono
derivare all'ente per loro colpa o negligenza o per l'inosservanza
degli obblighi loro demandati nell'esercizio delle funzioni ad essi
attribuite.
4. Fatte salve le azioni per l'applicazione delle sanzioni disciplinari
stabilite da disposizioni legislative e regolamentari, l'ente puo'
porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del
valore perduto, con apposita e motivata deliberazione della
Giunta comunale, su proposta del responsabile del servizio.
5. Le mancanze, deteriorazioni, diminuzioni di denaro o, di valori e beni,
avvenute per causa di furto, di forza maggiore o di naturale deperimento,
non sono ammesse a discarico ove gli agenti contabili non siano in grado
di comprovare che il danno non sia imputabile a loro colpa per incuria o
negligenza. Non possono neppure essere discaricati quando il danno sia derivato
da irregolarita' o trascuratezza nella tenuta delle scritture contabili,
nelle operazioni di invio o ricevimento del denaro e nella custodia dei
valori o dei beni in carico.
6. Il discarico, ove accordato, deve risultare da apposita e motivata
deliberazione della Giunta comunale, previa acquisizione del parere da parte
dell'organo di revisione.
7. L'istanza per dichiarazione di responsabilita' e' promossa dal C.A.F.,
in base agli elementi e documenti emergenti dall'esame dei rendiconti o
dalle verifiche di cassa ovvero, in generale, in base a fatti, elementi
e atti dei quali venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni di
controllo.
Art. 52 Disciplina del servizio di economato
1. La gestione amministrativa del servizio di economato e' affidata,
con provvedimento dell'organo competente ad un dipendente appartenente all'area
contabile, che nella qualita' di "economo" svolge le funzioni
di competenza sotto la vigilanza del C.A.F.. Nel caso in cui tale designazione
non sia consentita dalla dotazione organica dell'ente, le funzioni di economo
sono attribuite al R.S.Patrimonio.
2. Per le modalita' di assunzione dell'incarico, di sostituzione e di cessazione
del titolare e degli obblighi connessi, si applicano le disposizioni di
cui ai precedenti articoli 50 e 51.
3. L'economo e i riscuotitori speciali sono esentati dal prestare cauzione.
E' fatta salva, pero', la facolta' della Giunta di assoggettare, con
propria deliberazione, a ritenuta gli stipendi e gli altri emolumenti fissi
e continuativi in godimento, anche prima che sia pronunciata condanna
a loro carico, quando il danno recato all'ente sia stato accertato in via
amministrativa.
4. L'importo della ritenuta mensile non puo' superare il quinto della
retribuzione; il risarcimento del danno accertato o del valore perduto deve
avvenire, comunque, entro il periodo massimo di ventiquattro mesi.
Art. 53 Competenze dell'economo
1. La gestione amministrativa delle spese d'ufficio compete all'economo
nei limiti degli importi periodicamente autorizzati con apposito atto d'impegno
delle spese (determinazione) a carico dei relativi interventi previsti
nel bilancio annuale di competenza.
2. Le competenze proprie del servizio di economato e le attribuzioni disposte
con determinazione dai responsabili dei servizi possono riguardare:
a) spese per acquisto, riparazione e manutenzione di mobili, macchine,
attrezzature, locali e impianti di pubblici servizi;
b) spese per acquisto stampati, cancelleria, modulistica, marche segnatasse,
valori bollati e materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli
uffici;
c) spese postali, telegrafiche e per acquisto di valori bollati;
d) spese per riparazione e manutenzione di automezzi comunali, ivi comprese
le tasse di circolazione e l'acquisto di materiali di ricambio, carburanti
e lubrificanti;
e) spese per acquisto e rilegatura di libri e stampe;
f) spese per la stampa e la diffusione di pubblicazioni, inserzioni,
circolari, atti e documenti;
g) spese per acquisto effetti di vestiario e corredo per i dipendenti
aventi diritto;
h) spese per noleggio attrezzature per l'organizzazione di spettacoli e
manifestazioni pubbliche;
i)
spese per facchinaggio e trasporto di materali;
l) spese per abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale, al Bollettino regionale,
a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;
m) spese per partecipazione a congressi, convegni e seminari di studio
di amministratori e dipendenti;
n) indennita' di missione, trasferta e rimborso spese di viaggio a dipendenti
e amministratori comunali;
o) canoni e utenze telefoniche, acqua e gas, energia elettrica;
p) canoni di abbonamento audiovisivi;
q) premi assicurativi di beni comunali;
r) quote di adesione alle associazioni tra gli enti locali;
s) imposte e tasse a carico del Comune, ivi compresi i rimborsi e gli sgravi
di quote indebite o inesigibili;
t) spese per accertamenti sanitari per i dipendenti comunali;
u) spese di registrazione, trascrizione e voltura di contratti, visure
catastali, nonche' per la notifica e l'iscrizione di atti e provvedimenti.
v) tenuta inventari patrimonio mobiliare (immatricolazioni, presa in carico,
tenuta registri, ecc. );
z) gestione magazzino economale;
x) vendita mobili, macchine ed oggetti fuori uso;
w) l'organizzazione di cerimonie, onoranze deliberate dall'Amministrazione
Comunale;
y) il ricevimento, la custodia e la riconsegna agli aventi diritto degli
oggetti rinvenuti, nonche' di quelli pignorati e non venduti, a norma delle
legge di riscossione delle imposte dirette;
k) lavori e forniture di varia natura di modesta entita' di tipo similare
alle precedenti.
Art. 53 bis Servizio di cassa
Spetta all'economato il servizio di cassa per provvedere al pagamento di:
a) spese minute ed urgenti delle fattispecie indicate nell'art. 53, per
le quali sia indispensabile il pagamento immediato nel limite di spesa di
L. 1.000.000, fatta eccezione per le spese di cui al punto a) per le quali
il limite di spesa e' fissato in Lire 2.000.000;
alla riscossione di:
a) diritti e tasse dipendenti dalle prestazioni di servizi comunali ai cittadini
(certificazioni, proventi contravvenzionali, ecc. ) qualora non siano stati
attribuiti ad altri agenti contabili ai sensi dei precedenti articoli;
b) somme dipendenti dalla vendita di oggetti fuori uso o di pubblicazioni
comunali e simili;
c) rimborsi di natura occasionale quando la tesoreria comunale e' chiusa,
con l'obbligo del versamento da parte dell'economo all'apertura della tesoreria
medesima;
d) proventi di piccola entita' di natura occasionale o comunque non disciplinati
da regolamenti comunali;
e) rimborsi delle spese per fotocopie, eliografie, ecc., rilasciati
al pubblico, secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.
Art. 54 Programmazione delle spese
1. Ai fini delle comunicazioni di cui al precedente articolo 16, comma 1,
gli agenti contabili presentano ai rispettivi funzionari responsabili
dei servizi, entro il 31 agosto di ciascun anno, il programma delle spese
e degli interventi operativi che si prevede di dover effettuare nell'anno
successivo, ripartitamente per ogni intervento da iscriversi nel relativo
bilancio di previsione, sulla base delle esigenze ritenute necessarie in
funzione dell'attivita' che si intende realizzare e tenuto conto delle spese
sostenute o azionate nell'anno in corso.
2. Ai fini dell'effettuazione delle spese ammesse in bilancio, i funzionari
responsabili dei servizi devono curare lo studio e la compilazione
di capitolati d'oneri e fogli condizione e, se del caso, la formazione di
campionari, preziari e altri simili strumenti per l'analisi dei prezzi
ed il controllo dei costi, in osservanza ai principi di trasparenza,
efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa.
Art. 55 Elenco dei fornitori e delle ditte di fiducia
1. Allo scopo di garantire la scelta piu' idonea e conveniente per l'acquisto
di beni e servizi, e' istituito l'albo dei fornitori e delle ditte di fiducia
dell'amministrazione.
2. L'elenco e' approvato dalla Giunta e puo' essere aggiornato in qualsiasi
momento.
3. I requisiti per l'iscrizione nell'elenco devono riguardare l'idoneita'
e la capacita' tecnica, la consistenza economico-finanziaria e la
serieta' imprenditoriale dei soggetti richiedenti.
Art. 56 Affidamento dei servizi in economia SOPPRESSO
Art. 57 Ordinazione, liquidazione e pagamento
1. L'ordinazione delle spese economali, e' effettuata a mezzo di "buoni
d'ordine" da staccarsi da apposito bollettari, numerati
progressivamente e contenenti le qualita' e quantita' dei beni, servizi
e prestazioni, i relativi prezzi e le modalita' di pagamento, nonche' il
riferimento al presente regolamento ed all'impegno registrato sul pertinente
intervento di spesa.
2. I buoni d'ordine, sottoscritti dall'agente incaricato e dal Responsabile
del Servizio, sono emessi in duplice copia, di cui una da allegare alla
fattura o nota di spesa unitamente al buono di consegna, a cura del fornitore
o prestatore d'opera.
3. La liquidazione delle spese ordinate dovra' risultare da un apposito
"visto" apposto dall'economo e/o dal responsabile del servizio,
sulla fattura o nota di spesa, avente il valore di attestazione di regolarita'
delle forniture/prestazioni effettuate e di conformita' alle condizioni
pattuite, in relazione alla qualita', alla quantita', ai prezzi ed alla
spesa autorizzata.
4. Le operazioni di accertamento della regolarita' delle forniture o delle
prestazioni eseguite devono effettuarsi non oltre il decimo giorno successivo
al ricevimento della fattura o nota di spesa.
5. Il pagamento delle spese ordinate e liquidate e' disposto, entro
il termine di 15 giorni dal ricevimento della fattura o nota di spesa,
previo rilascio di quietanza liberatoria del creditore da staccarsi
dall'apposito bollettario e contenente le seguenti indicazioni:
a) numero progressivo;
b) estremi dell'atto autorizzativo della spesa;
c) estremi del mandato di anticipazione;
d) numero e denominazione dell'intervento di bilancio cui va riferita
la spesa;
e) importo della spesa, in cifre ed in lettere;
f) soggetto creditore;
g) causale della spesa;
h) estremi della fattura e del buono d'ordine;
i) data del pagamento.
6. Nessun pagamento puo' essere disposto in assenza del relativo
buono d'ordine, ne' in eccedenza all'impegno di spesa regolarmente
autorizzato e registrato.
Art. 58 Mandati di anticipazione
1. Per provvedere al pagamento delle spese, nei limiti e con le modalita'
di cui ai precedenti articoli 53 e 53bis, e' disposta a favore dell'economo,
all'inizio della assunzione dell'incarico e, successivamente, l'emissione
di mandati di anticipazione per l'importo complessivo occorrente, in via
presuntiva, per il semestre cui si riferiscono.
2. L'emissione dei mandati di anticipazione potra' essere disposta prima
della scadenza del semestre in corso, nel caso di esaurimento anticipato
dei fondi a disposizione per il semestre medesimo.
3. Le anticipazioni semestrali sono contabilizzate a carico dell'apposito
capitolo di spesa dei servizi per conto di terzi del bilancio di previsione
dell'anno finanziario cui le anticipazioni medesime si riferiscono.
4. L'economo non puo' fare delle somme ricevute in anticipazione un
uso diverso da quello per cui sono state assegnate e dalle specifiche
autorizzazioni risultanti dagli appositi atti d'impegno di cui al precedente
articolo 53, ai quali va riconosciuta formale valenza di costituzione degli
impegni di spesa sui singoli interventi del bilancio annuale, anche ai fini
delle prescrizioni previste al precedente articolo 17.
Art. 59 Registri contabili e rendicontazione delle spese
1. Per la regolarita' del servizio e per consentire ogni opportuna verifica,
e' fatto obbligo all'economo di tenere costantemente aggiornati i
seguenti registri contabili:
a) giornale di cassa;
b) bollettari dei buoni d'ordine;
c) bollettari dei pagamenti;
d) registro dei rendiconti;
e) inventari patrimonio mobiliare.
f) registri ed inventari altri valori in consegna o custodia;
2. L'economo deve rendere il conto della propria gestione al C.A.F.
ed all'organo di revisione, entro il trentesimo giorno dalle scadenze trimestrali
del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno ed,
in ogni caso, entro 30 giorni dalla data di completautilizzazione dei fondi
anticipati o dalla data di cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico.
3. I rendiconti devono dare dimostrazione:
a) dell'entita' delle somme amministrate, con la distinta evidenziazione
del fondo di anticipazione e della esposizione riepilogativa dei pagamenti
per singoli interventi del bilancio comunale;
b) del saldo contabile alla data del rendiconto, a credito ovvero a debito
dell'agente.
4. Ai rendiconti devono essere allegate le determinazioni di liquidazione
dei buoni. Copia dei buoni di pagamento e delle relative quietanze rilasciate
dai creditori, nonche' l' originale documentazione giustificativa
delle spese sono allegati ai provvedimenti di liquidazione.
5. I rendiconti trimestrali e le determinazioni di liquidazione periodiche,
riconosciuti regolari, da parte dell'ufficio competente, costituiscono
formale discarico delle spese in essi riepilogate e documentate. Contestualmente
si provvede:
a) alla liquidazione delle singole spese a carico degli interventi iscritti
nel bilancio di previsione cui le spese medesime si riferiscono;
b) alla emissione dei relativi mandati di pagamento intestati all'economo,
a titolo di rimborso delle somme pagate con i fondi di anticipazione, per
il reintegro dei fondi medesimi.
6. Le disponibilita' del fondo al 31 dicembre di ciascun anno, sono
versate nel conto della tesoreria comunale a mezzo di ordinativo d'incasso
a carico dell'economo e con imputazione all'apposito capitolo dei
servizi per conto di terzi. Allo stesso capitolo sono contabilmente imputate
le somme corrispondenti al rendiconto in sospeso alla chiusura dell'esercizio,
contestualmente all'addebito delle somme rendicontate e contabilizzate a
carico dei vari interventi di spesa del bilancio di previsione.
C A P O V I I I - SERVIZIO
DI TESORERIA
Art. 60 Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni
riflettenti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare,
alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla
custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle
disposizioni legislative, statutarie e regolamentari o convenzionali.
2. Le operazioni di tesoreria sono eseguite nel rispetto della vigente
disciplina normativa in materia di tesoreria unica, di cui alla legge istitutiva
29 ottobre 1984, n. 720, ove ne ricorra l'obbligo di applicazione.
3. Ogni deposito, comunque costituito, e' intestato al Comune e viene
gestito dal tesoriere.
4. Il servizio di tesoreria e' affidato ad un istituto di credito autorizzato,
ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
a svolgere attivita' bancaria, finanziaria e creditizia.
5. Il servizio di tesoreria e' affidato mediante gara a evidenza pubblica
secondo la legislazione vigente in materia di contratti per la pubblica
amministrazione e sulla base di un capitolato.
6. Il capitolato d'oneri, oltre i criteri per l'affidamento del servizio,
deve contenere le seguenti indicazioni:
a) durata del contratto, non inferiore a due anni, ne' superiore a nove
anni;
b) misura dei tassi creditori e debitori;
c) valuta delle riscossioni e dei pagamenti;
d) ammontare della cauzione;
e) eventuale compenso annuo;
f) valore convenzionale del contratto, con riferimento alla durata ed all'importo
della cauzione, da assumere a base per la determinazione dei diritti
di segreteria nel caso di servizio reso gratuitamente;
g) eventuale impegno a concedere mutui e prefinanziamenti con relative
modalita'.
Art. 61 Disciplina del servizio di tesoreria
1. Le modalita' di svolgimento del servizio di tesoreria ed i connessi
rapporti obbligatori sono disciplinati da apposita convenzione, deliberata
dal Consiglio
2. La convenzione, in particolare, deve prevedere:
a) la possibilita' che il servizio sia gestito con metodologie e criteri
informatici per consentire il collegamento diretto tra l'ente, per il tramite
del C.A.F., e il tesoriere, al fine di agevolare l'interscambio dei dati
e della documentazione relativa alla gestione del servizio;
b) la responsabilita' del tesoriere in ordine ai depositi, comunque
costituiti, intestati all'ente, nonche'agli eventuali danni causati all'ente
o a terzi, rispondendone con tutte le proprie attivita' e con il proprio
patrimonio;
c) l'obbligo, per il tesoriere, di rendere il conto della propria gestione
di cassa entro il termine di due mesi dalla chiusura dell'esercizio
finanziario, corredato della seguente documentazione:
-allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo
intervento di spesa e per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi
per conto di terzi;
- ordinativi di riscossione e di pagamento, debitamente muniti delle
relative quietanze di discarico ovvero, in sostituzione, dei documenti meccanografici
contenenti gli estremi delle quietanze medesime;
-eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti;
d) la concessione, a richiesta dell'ente, delle anticipazioni di tesoreria
nei limiti consentiti, con diritto ai relativi interessi da calcolarsi al
tasso convenuto e per il periodo e l'ammontare di effettiva esposizione
debitoria;
e) le condizioni per il rimborso delle spese sostenute per la gestione
del servizio, anche con riguardo ai registri e modelli contabili da
utilizzare, nel caso di diretta provvista da parte del tesoriere.
Art. 62 Obblighi del Comune
1. Per consentire il corretto svolgimento delle funzioni affidate
al tesoriere, l'ente deve trasmettergli per il tramite del R.S.Bilancio,
la seguente documentazione:
a) copia del bilancio di previsione, approvato e divenuto esecutivo;
b) copia di tutte le deliberazioni, dichiarate o divenute esecutive,
di modifica delle dotazioni di competenza del bilancio annuale, comprese
quelle riguardanti i prelevamenti dal fondo di riserva;
c) elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal C.A.F.;
d) copia dei ruoli e dei documenti che comportano entrate per l'ente
da versare nel conto di tesoreria;
e) copia della deliberazione di nomina dell'organo di revisione;
f) bollettari di riscossione preventivamente vidimati, la cui consegna
deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal C.A.F. e dal tesoriere.
Previa formale autorizzazione dell'ente i bollettari possono essere sostituiti
da procedure informatiche;
g) firme autografe del C.A.F. e degli altri dipendenti abilitati a sottoscrivere
gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
h) delegazioni di pagamento dei mutui contratti dall'ente, per i quali il
tesoriere e' tenuto a versare le relative rate di ammortamento agli
istituti creditori ed alle scadenze stabilite, con comminatoria dell'indennita'
di mora in caso di ritardato pagamento;
i) copia del presente regolamento, approvato ed esecutivo.
f) i termini e le modalita' per la comunicazione all'ente delle operazioni
eseguite in relazione agli ordinativi di riscossione e di pagamento ricevuti
dall'ente medesimo.
Art. 63 Obblighi del tesoriere
1. Il tesoriere nell'esercizio delle sue funzioni deve osservare le prescrizioni
previste dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e dalla
convenzione di cui al precedente articolo 61.
2. A tale fine, deve curare la regolare tenuta e registrazione di tutte
le operazioni di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese di
competenza dell'ente, nonche'la custodia dei titoli, dei valori e dei depositi
di pertinenza dell'ente stesso.
3. Nel caso di gestione del servizio di tesoreria per conto di piu'
enti locali, il tesoriere deve tenere contabilita' distinte e separate per
ciascuno di essi.
4. Il tesoriere ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornate le proprie
scritture contabili, con particolare riferimento ai seguenti registri
e documenti:
a)giornale di cassa;
b)bollettari di riscossione;
c)registro dei ruoli e liste di carico;
d)raccoglitore degli ordinativi di riscossione e di pagamento, in ordine
cronologico e distintamente per risorsa o capitolo di entrata e per intervento
o capitolo di spesa;
e)verbali delle verifiche di cassa, ordinarie e straordinarie;
f)comunicazioni dei dati periodici di cassa alla Ragioneria provinciale
dello Stato ed alla Ragioneria della Regione di appartenenza, secondo
le prescrizioni degli artt. 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n.
468 e successive modificazioni.
5. Il tesoriere, inoltre, deve:
a) rilasciare quietanza per ogni somma riscossa, numerata in ordine
cronologico per ciascun esercizio finanziario;
b) annotare gli estremi della quietanza per ciascuna somma pagata, direttamente
sul mandato o su documentazione meccanografica, nel rispetto delle
prescrizioni di cui al precedente articolo 32;
c) fare immediata segnalazione all'ente delle riscossioni e dei pagamenti
effettuati in assenza dei corrispondenti ordinativi, ai sensi dei
precedenti articoli 24, comma 2, e 31, comma 6;
d) comunicare all'ente, le operazioni in ordine alle riscossioni ed ai pagamenti
eseguiti, nel rispetto degli accordi convenzionali appositamente approvati;
e) provvedere agli opportuni accantonamenti per effettuare, in relazione
alla notifica delle delegazioni di pagamento dei mutui contratti dall'ente,
il versamento alle scadenze prescritte delle somme dovute agli istituti
creditori, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato
pagamento;
f) versare, alle rispettive scadenze, nel conto di tesoreria l'importo
delle cedole maturate sui titoli di proprieta' dell'ente;
g) provvedere alla riscossione dei depositi per spese contrattuali,
d'asta e cauzionali rilasciando apposita ricevuta, diversa dalla quietanza
di tesoreria. I depositi e i relativi prelevamenti e restituzioni sono effettuati
sulla base di appositi "buoni" sottoscritti dal C.A.F. e contenenti
le generalita' del depositante, l'ammontare del deposito, l'oggetto
cui esso si riferisce, il numero corrispondente del "registro
dei depositi" esistente negli uffici del Comune, gli estremi
della ricevuta rilasciata dal tesoriere ed i prelevamenti gia' effettuati.
Ultimati gli adempimenti prescritti per i contratti, il C.A.F. definisce
il procedimento amministrativo previa compilazione di apposita distinta
delle spese, con contestuale liquidazione della spesa, emissione dei corrispondenti
ordinativi di riscossione di pagamento e restituzione al depositante della
eventuale somma eccedente, a mezzo di "buono" secondo le forme
sopraindicate.
Art. 64 Verifiche di cassa
1. Per provvedere alla ricognizione dello stato delle riscossioni
e dei pagamenti, nonche' della gestione dei fondi economali e degli altri
agenti contabili, l'organo di revisione effettua con periodicita'
trimestrale apposite verifiche ordinarie di cassa, con la partecipazione
del del C.A.F. o del Responsabile Servizio Bilancio.
2. Ad ogni cambiamento del Sindaco deve effettuarsi, inoltre, una verifica
straordinaria di cassa. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori
che cessano la carica, coloro che la assumono, il Segretario, il R.S.F.
e l'organo di revisione.
3. Di ogni operazione di verifica di cassa, sia ordinaria che straordinaria,
deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.
Copia dei verbali, da redigersi in triplice esemplare, e' consegnata al
tesoriere ed all'organo di revisione; il terzo esemplare e' conservato agli
atti dell'ente.
Art. 65 Anticipazioni di tesoreria
1. In caso di motivata necessita', e' ammesso il ricorso alle anticipazioni
di tesoreria, per assicurare il pagamento di spese correnti,
obbligatorie ed indifferibili.
2. A tale fine, la Giunta delibera in termini generali all'inizio di ciascun
esercizio finanziario, di richiedere al tesoriere comunale una anticipazione
di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate dei
primi tre titoli del bilancio accertate nel penultimo anno precedente.
3. Le anticipazioni di tesoreria sono attivate dal tesoriere sulla base
delle specifiche richieste, in corso d'anno, da parte del C.A.F./R.S.B.,
dopo aver accertato che siano state utilizzate le disponibilita' accantonate
per vincoli di destinazione, secondo le modalita' previste dal precedente
articolo 26 e nel rispetto delle priorita' dei pagamenti connessi
a obblighi legislativi o contrattuali a scadenze determinate ovvero, negli
altri casi, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle fatture al
protocollo dell'ente.
4. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria, dovuti dall'ente,
sono calcolati al tasso convenuto e per il periodo e l'ammontare di effettivo
utilizzo delle somme. Per la liquidazione relativa si applicano le
disposizioni di cui al precedente articolo 30.
C A P O I X - CONTROLLO DI
GESTIONE
Art. 66 Definizione e finalita'
1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati,
la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la trasparenza,
l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa, e'
istituito il "servizio di controllo interno" per realizzare il
controllo di gestione, finalizzato a:
a) verificare la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa
agli obiettivi stabiliti nel bilancio di previsione (efficacia);
b) verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti
(qualita' e quantita' dei servizi offerti), la corretta ed economica gestione
delle risorse (efficienza);
c) evidenziare gli scostamenti e le irregolarita' eventualmente riscontrate,
con riferimento alle cause del mancato raggiungimento dei risultati (verifica
della funzionalita' organizzativa).
Art. 67 Modalita' applicative
1. Il controllo di gestione, con riguardo all'intera attivita' amministrativa
e gestionale dell'ente, e' svolto con periodicita' annuale e con riferimento
ai dati emergenti dalle operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario.
2. Per esigenze conoscitive di specifici servizi, aventi particolare
rilevanza economica nell'ambito delle attivita' istituzionali dell'ente,
la Giunta puo' stabilire all'inizio di ciascun esercizio che il controllo
di gestione si svolga con periodicita' trimestrale, individuando i
singoli servizi/centri di costo, per i quali verificare i mezzi finanziari
acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi
e quantitativi ottenuti, nonche' i ricavi se trattasi di servizi a carattere
produttivo, utilizzando anche i dati delle situazioni riepilogative previste
al precedente articolo 5.
3. L'applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti
fasi operative:
a) predisposizione degli obiettivi perseguibili;
b) rilevazione, annuale o trimestrale, dei dati dimostrativi dei costi,
dei proventi o ricavi e dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei dati rilevati, con riferimento agli obiettivi programmati
e verifica della funzionalita' organizzativa, in relazione all'efficacia,
all'efficienza ed all'economicita' dell'azione amministrativa.
4. A tal fine, il controllo di gestione deve costituire un valido sistema
di informazioni fondato sulla scelta di indicatori, finanziari ed economici,
che siano in grado di fornire un flusso continuo di dati significativi ed
utili ai fini di una valutazione comparata nel tempo e nello spazio dell'attivita'
amministrativa, rispetto a realta' diverse ove siano presenti condizioni
analoghe o omogenee, nonche' al fine di rilevare le variazioni rispetto
ai parametri di riferimento e le loro cause, siano esse di natura
oggettiva ovvero dovute a scarsita' o inadeguatezza di risorse o ad inefficienza.
Art. 68 Servizio di controllo interno
1. La funzione del controllo di gestione e' assegnata ad apposito
nucleo di valutazione che assume la denominazione di "servizio
di controllo interno" e dall'organo di revisione. E' fatta salva la
facolta', per motivate esigenze, di avvalersi di consulenti esterni, esperti
in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, da nominare con
deliberazione della Giunta e comunque di svolgere il servizio in consorzio
con altri Enti.
2. Al servizio di controllo interno spetta l'esercizio del controllo
sull'attivita' amministrativa e gestionale dell'ente, finalizzato
allo svolgimento degli specifici compiti connessi al controllo di gestione,
secondo le modalita' e gli scopi di cui ai precedenti articoli.
3. Ai fini dello svolgimento della propria attivita', il servizio
di controllo interno predispone, entro il 15 gennaio di ciascun anno, i
parametri di riferimento del controllo sull'attivita' amministrativa,
sulla base dei parametri gestionali dei servizi degli enti locali pubblicati
nella Gazzetta ufficiale a cura del Ministero dell'interno e della
tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta'
strutturale, allegata al rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente articolo 67, comma 2, entro il quindicesimo
giorno del mese successivo a ciascun trimestre, il servizio di controllo
interno presenta al Sindaco una relazione sulle verifiche effettuate, sugli
scostamenti rilevati e sulle proprie valutazioni in ordine alle cause dell'eventuale
mancato raggiungimento dei risultati, proponendo i rimedi ritenuti necessari
per l'attuazione degli obiettivi programmati, anche sotto l'aspetto organizzativo.
5. In ogni caso, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il servizio di controllo
interno presenta un "rapporto di gestione" sull'attivita'svolta
nell'anno precedente, con le proprie valutazioni conclusive, affinche'sia
verificata l'osservanza degli indirizzi impartiti e delle priorita' indicate,
la conformita' dei provvedimenti adottati e delle procedure azionate, nonche'
l'opportunita' di introdurre le modifiche necessarie per un piu' razionale
impiego delle risorse e per il miglioramento dei risultati di gestione,
sulla scorta delle informazioni contenute nella relazione annuale.
C A P O X - RENDICONTO DELLA
GESTIONE
Art. 69 Resa del conto del tesoriere
1. Il tesoriere, in osservanza alle disposizioni di cui all'articolo
58, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha l'obbligo di rendere
il conto della propria gestione di cassa, per dare dimostrazione e giustificazione
del suo operato ed e' soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti.
2. Il conto del tesoriere e' reso all'amministrazione comunale entro
il 28 febbraio dell'anno successivo a quello cui il conto medesimo
si riferisce, in conformita' al modello ufficiale approvato con il regolamento
previsto dall'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77.
3. Al conto, debitamente sottoscritto dal tesoriere, e' allegata la seguente
documentazione:
a) allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per
ogni singolo intervento di spesa e per ogni capitolo di entrata e di spesa
per i servizi per conto di terzi;
b) ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione
e di pagamento o, in sostituzione, i documenti meccanografici contenenti
gli estremi delle medesime;
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
Art. 70 Rilevazione dei risultati di gestione e deliberazione del rendiconto
1. La rilevazione dei risultati di gestione e' dimostrata dal rendiconto,
comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Al rendiconto e' allegata una relazione illustrativa della Giunta
comunale, contenente:
a) le valutazioni in ordine all'efficacia dell'azione condotta, sulla
base dei risultati conseguiti posti a raffronto con i programmi realizzati
e con i costi sostenuti;
b) i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche;
c) gli scostamenti rilevati rispetto alle previsioni, con le motivazioni
causative degli scostamenti medesimi.
3. Lo schema del rendiconto, corredato dalla predetta relazione illustrativa
approvata con formale deliberazione della Giunta, e' sottoposto
entro il 20 maggio di ciascun anno all'esame dell'organo di revisione, ai
fini della relazione di cui all'art. 57, commi 5 e 6, della legge 8 giugno
1990, n. 142. L'organo di revisione presenta la relazione di propria competenza
entro e non oltre il 31 maggio successivo.
4. La proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto,
unitamente allo schema del rendiconto medesimo, alla relazione della
Giunta, alla relazione dell'organo di revisione ed all'elenco dei residui
attivi e passivi riaccertati per anno di provenienza ai sensi degli articoli
27, comma 4, e 34, comma 3, del presente regolamento, e' messa a disposizione
dei consiglieri comunali con apposita comunicazione del Sindaco, da notificare
entro e non oltre il 10 giugno di ciascun anno.
5. Il rendiconto e' deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno
successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce,
previo espresso pronunciamento in ordine agli eventuali rilievi, osservazioni
o proposte formulate dall'organo di revisione. La deliberazione e'
pubblicata per quindici giorni consecutivi mediante affissione all'albo
pretorio ed inviata all'organo regionale di controllo, a cura del segretario
comunale, con allegata a seguente documentazione:
a) rendiconto della gestione,
b) relazione illustrativa della Giunta;
c) relazione dell'organo di revisione (art.73 D.Lgs.77/95);
d) copia della deliberazione, eventualmente adottata ai sensi del precedente
articolo 17, commi 5 e 6;
e) copia delle deliberazioni di riaccertamento dei residui attivi
e passivi;
f) tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta'
strutturale, di cui al decreto 27/6/97 del Ministro dell'interno per il
triennio 97/99;
g) tabella dei parametri gestionali dei servizi pubblici, con andamento
triennale;
h) eventuali altri documenti richiesti all'organo regionale
di controllo.
6. Ai fini del controllo preventivo di legittimita', si applicano
le disposizioni di cui agli artt. 45 e 46 della legge 8 giugno 1990, n.
142, con le modalita' e i termini stabiliti dalla legge regionale.
7. La deliberazione di approvazione del rendiconto, il conto del tesoriere,
con tutta la documentazione che vi si riferisce, deve essere depositato
presso la segreteria della Sezione giurisdizionale regionale della Corte
dei conti, a cura del Sindaco, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
58, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, entro i termini espressamente
stabiliti nella richiesta della Corte dei Conti.
8. In pari tempo, ove il rendiconto si chiuda in disavanzo ovvero rechi
l'indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto medesimo deve essere
trasmesso alla Corte dei conti -Sezione enti locali -Roma, con tutta la
documentazione richiesta dalla Sezione stessa, ai sensi e per gli effetti
di cui all'art. 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito
dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni.
Art. 71 Rendiconto finanziario o conto del bilancio
1. La rilevazione dei risultati finali della gestione finanziaria
del bilancio annuale e' dimostrata dal conto del bilancio (o rendiconto
finanziario) che, distintamente per il conto dei residui e per quello di
competenza, deve evidenziare in sintesi:
a) per ciascuna risorsa dell'entrata, o capitolo dei servizi per conto di
terzi, le somme accertate con distinta registrazione delle somme riscosse
e di quelle rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio;
b) per ciascun intervento della spesa, o capitolo dei servizi per conto
di terzi, le somme impegnate con distinta registrazione delle somme
pagate e di quelle rimaste da pagare alla fine dell'esercizio;
c) il risultato finale riepilogativo della gestione di cassa e dalla situazione
finanziaria.
2. Il conto del bilancio, inoltre, deve comprendere i quadri riassuntivi
delle entrate e delle spese ed i riepiloghi della classificazione
economico-funzionale degli impegni delle spese correnti e, distintamente,
di quelle in conto capitale.
3. La redazione del conto del bilancio deve essere conforme al modello
ufficiale approvato con il regolamento previsto dall'art. 114 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
Art. 72 Avanzo o disavanzo di amministrazione
1. Il risultato finale della gestione finanziaria e' accertato con l'approvazione
del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di cassa
aumentato dai residui attivi e diminuito dei residui passivi.
L'avanzo (saldo positivo) o il disavanzo (saldo negativo) al 31 dicembre
dell'ultimo esercizio chiuso, assorbe i risultati di gestione di tutti
gli esercizi precedenti.
2. L'eventuale disavanzo di amministrazione deve essere applicato al bilancio
di previsione nei modi e nei termini di cui al precedente articolo
17, commi 5 e 6, fermo restando l'obbligo di destinazione delle quote di
ammortamento accantonate, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del presente
regolamento. A tale fine, il disavanzo e' applicato per l'importo
del saldo contabile aumentato delle suddette quote di ammortamento.
3. L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non vincolati, fondi
vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi ammortamento.
A tale fine, l'avanzo e' articolato nelle seguenti componenti:
a) fondi vincolati: da utilizzare per la copertura finanziaria delle
spese correnti fronteggiate con la quota dei contributi per le concessioni
edilizie ovvero con trasferimenti regionali per funzioni trasferite o delegate,
i cui stanziamenti non siano stati conservati nel conto dei residui passivi;
b) fondi per finanziamento di spese in conto capitale;
c) fondi di ammortamento, da utilizzare per il reinvestimento delle
quote accantonate per ammortamento, nei modi e nei termini di cui al precedente
articolo 20, comma 4;
d) fondi non vincolati, da utilizzare, in via prioritaria, per la copertura
dei debiti fuori bilancio riconoscibili, secondo le prescrizioni dell'articolo
17, commi 5 e 6, del presente regolamento.
e) fondi non vincolati, da utilizzare per:
-provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.17
del presente regolamento (art.36 D.Lgs.77/95), con motivata deliberazione
consiliare dalla quale risulti l'impossibilita' di provvedere con altre
risorse;
-finanziamento spese correnti non ripetitive (una tantum) in qualsiasi periodo
dell'esercizio;
-per altre spese correnti solo in sede di assestamento finale.
4. Nel corso dell'esercizio, al bilancio di previsione puo' essere applicato,
con delibera di variazione l'avanzo di amministrazione presunto derivante
dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle
lettere a)c)d)e) del comma precedente. Per tali fondi l'attivazione delle
spese puo' avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio
precedente con l'eccezione dei fondi contenuti nell'avanzo aventi specifica
destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo
approvato che possono essere immediatamente attivati.
Art. 73 Conto economico
1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attivita'
dell'ente secondo i criteri di competenza economica. Comprende gli
accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al
fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti
alla gestione di competenza, le insussistenze sopravvenienze derivanti
dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevanti nel conto
del bilancio.
2. Il conto economico e' redatto secondo uno schema a struttura scalare,
con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di
risultati parziali e del risultato economico finale.
3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi,
i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti
dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze
del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. E'
espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.
4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di
costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando
i seguenti elementi:
a) i risconti passivi e i ratei attivi,
b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
c) i costi capitalizzati, costituiti dai costi sostenuti per la produzione
in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico
di diversi esercizi;
d) le quote di ricavi gia' inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
e) le quote di ricavi pluriennali, pari agli accertamenti degli introiti
vincolati;
f) l'imposta sul valore aggiunto per le attivita' effettuate in regime
d'impresa.
5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto
di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, il godimento/utilizzo
di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi
passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico
del Comune, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti,
le sopravvenienze del passivo, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti
e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui
attivi. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico
positivo.
6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire
la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, rilevando
i seguenti elementi:
a) i costi di esercizio futuri, i risconti attivi e i ratei passivi;
b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
c) le quote di costi gia' inserite nei risconti attivi di anni precedenti;
d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
e) l'imposta sul valore aggiunto per le attivita' effettuate in regime
d'impresa.
7. Al conto economico e' accluso un "prospetto di conciliazione"
che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del
bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale
economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.
8. Le disposizioni del presente articolo saranno applicate a partire
dall'esercizio finanziario 1998, ai sensi dell'art. 115 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
9. Il conto economico ed il prospetto di conciliazione sono redatti
in conformita' ai modelli ufficiali approvati con il regolamento previsto
dall'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
Art. 74 Conto del patrimonio
1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale
e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio,
evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto
alla consistenza iniziale.
2. Il patrimonio comunale e' costituito dal complesso dei beni e dei rapporti
giuridici, attivi e passivi, di pertinenza del Comune, suscettibili
di valutazione. La differenza algebrica fra elementi attivi e passivi rappresenta
il patrimonio netto comunale.
C A P O XI - Investimenti
Art.75 Fonti di finanziamento
1. Per l'attivazione degli investimenti il Comune puo' utilizzare:
a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto
alle spese correnti aumentate delle quote capitale di ammortamento dei prestiti;
c) entrate derivanti dalle alienazioni di beni e diritti patrimoniali, riscossioni
di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
d) entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale dello Stato, delle Regioni,
da altri interventi pubblici e privati, finalizzati agli investimenti da
interventi finalizzati da parte di organismi comunitari ed internazionali;
e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'art. 31 del
D.Lgs.77/95 e suc.mod.;
f) mutui passivi;
g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.
Art.76 Programmazione degli investimenti e piani economico-finanziari
1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo
deliberante, nell'approvare il progetto ed il piano esecutivo dell'investimento,
da' atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel
bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare
e assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori
o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali
e' redatto apposito elenco.
2. Ove si rientri nelle ipotesi di cui all'art.46 del D.Lgs.30/12/92,
n.504, gli enti locali provvedono, per gli investimenti finanziati con l'assunzione
di mutui, alla redazione del piano economico finanziario di cui al citato
art.46.
3. La deliberazione consiliare che approva il piano economico finanziario
costituisce presupposto di legittimita' delle deliberazioni di approvazione
dei progetti esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione
dei relativi mutui.
Art.77 Ricorso all'indebitamento
1. Il ricorso all'indebitamento da parte del Comune, e' ammesso esclusivamente
nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione
degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento
di debiti fuori bilancio di cui all'art. 37 del D.Lgs.77/95 e per altre
destinazioni di legge.
2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
Art.78 Attivazione delle fonti di finanziamento
1. La deliberazione di ricorso all'indebitamento e' possibile solo se
sussistono le seguenti condizioni:
a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo
anno precedente quello in cui s'intende deliberare il ricorso a forme di
indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale, nel quale sono incluse
le relative previsioni.
2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti
o variare quelli gia' in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione
al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui
al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione
previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento
e delle spese di gestione. In caso di urgenza l'atto di cui al comma precedente
puo' essere adottato dalla Giunta Municipale, salvo ratifica consiliare
entro 60 gg. dall'adozione del provvedimento o comunque entro il 31 dicembre.
Art. 79 Regole particolari per l'assunzione di mutui
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo precedente,
Il Comune puo' deliberare nuovi mutui, solo se l'importo annuale degli interessi,
sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante
da garanzie prestate ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.77/95, al netto dei
contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 25% delle
entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente
a quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.
2. I Contratti di mutui con Enti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti,
dall'INPDAP e dall'Istituto per il Credito Sportivo, devono, a pena di nullita',
essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:
a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai dieci anni;
b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio
dell'anno successivo a quello della stipula del contratto, salvo quanto
previsto da norme speciali;
c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno,
della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono
devono essere corrisposti gli eventuali interessi
di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso,
decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della
prima rata;
e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo
e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato
atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme
vigenti;
f) l'utilizzo del mutuo deve essere previsto in base ai documenti giustificativi
della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori;
g) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile
ai mutui, determinato periodicamente dal ministro del Tesoro con proprio
decreto.
Art. 80 Prestiti obbligazionari
1. Il Comune di Barga, e' autorizzato ad attivare prestiti obbligazionari
nelle forme consentite dalla legge.
Art. 81 Delegazioni di Pagamento
1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui
e dei prestiti, il Comune puo' rilasciare delegazioni di pagamento a valere
sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale.
2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al tesoriere
da parte del Comune e costituisce titolo esecutivo.
Art. 82 Fiduejussioni
1. Il Comune puo' rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia
fidejussoria per l'assuzione dei mutui destinati ad investimenti e per altre
operazioni di indebitamento da parte di aziende da esso dipendente, da Consorzi
cui partecipa, nonche' dalla Comunita' Montana di cui fa parte.
2. La garanzia fidejussoria puo' essere inoltre rilasciata a favore delle
societa' di capitali, costituite ai sensi del c.3^ lettera e), dell'art.22
della L.8.6.90 n.142, e succ. mod. ed integrazioni, per l'assunzione di
mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui al comma 1, dell'art.12
della legge 23.12.92, n. 498. In tali casi il Comune rilascia la fidejussione
limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della
societa' sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata
in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale
di partecipazione alla societa'.
3. La garanzia fidejussoria puo' essere rilasciata anche a favore di
terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione
di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprieta'
del Comune, purche' siano sussistenti le seguenti condizioni:
a) il progetto sia stato approvato dal Comune e sia stata stipulata una
convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilita' di utilizzo
delle strutture in funzione delle esigenze della collettivita' locale;
b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'Ente al termine
della concessione;
c) la convenzione regoli i rapporti tra il Comune e mutuatario nel caso
di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.
4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite
con fidejussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1
dell'art.79 del presente regolamento e non possono impegnare piu' di un
quinto di tale limite.
C A P O X II - REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 83 Collegio dei revisori
1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti,
un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a) una tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il
quale svolge le funzioni di presidente;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3. Il Comune comunica al Ministero dell'Interno ed al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro i nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico
entro 20 giorni dall'avvenuta esecutivita' della delibera di nomina. Le
modalita' della comunicazione sono stabilite con decreto del Ministro
dell'Interno. Il Comune provvede, nel medesimo termine, a comunicare i nominativi
dei revisori ai propri tesorieri.
Art. 84 Durata dell'incarico e cause di cessazione
1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere
dalla data di esecutivita' della delibera o dalla data di immediata eseguibilita'
nell'ipotesi di all'art. 47, c.3, della L. 8/6/90, n. 142, e sono rieleggibili
per una sola volta. Ove nel collegio si proceda alla sostituzione di un
singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore e' limitata
al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere
dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga
degli organi amministrativi di cui agli articoli 2,3, comma 1, 4, comma
1,5, comma 1 e 6 del Decreto-legge 16/5/94, n.293, convertito nella legge
15/7/94, n.444.
2. Il revisore e' revocabile solo per inadempienza ed in particolare
per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto entro il termine del 31 maggio previsto dall'articolo
70 c.3 del presente regolamento.
3. Il revisore cessa dall'incarico per:
a) scadenza del mandato;
b) dimissioni volontarie;
c) impossibilita' derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico
per un periodo di tempo continuativo superiore a mesi due.
Art.85 Incompatibilita' ed ineleggibilita'
1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilita' di cui al primo
comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori
i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non puo' essere esercitato
dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto
tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo
regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale
presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria
e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane
e delle comunita' montante e delle unioni di comuni relativamente agli enti
locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.
3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere
incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni
dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
Art.86 Funzionamento del collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori e' validamento costituito anche nel caso
in cui siano presenti solo due componenti.
2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni,
verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
Art.87 Limiti all'affidamento di incarichi
1. Ciascun revisore non puo' assumere complessivamente piu di otto incarichi,
tra i quali non piu' di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore
a 5000 abitanti, non piu' di tre in comuni con popolazione compresa tra
i 5000 ed i 99999 abitanti e non piu' di uno in comuni con popolazione pari
o superiore a 100000 abitanti e le comunita' montane ai comuni con popolazione
inferiore a 5000 abitanti.
2. L'affidamento dell'incarico di revisione e' subordinato alla dichiarazione,
resa nelle forme di cui alla legge 4.1.1968, n.15 con la quale il soggetto
attesta il rispetto nei limiti di cui al comma 1.
Art. 88 Funzioni
1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
a) attivita' di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni
dello statuto e del regolamento:
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati
e sulle variazioni di bilancio; nei pareri e' espresso un motivato giudizio
di legittimita', di congruita', di coerenza e di attendibilita' delle previsioni
di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del pareri espressi
dal C.A.F. ai sensi dell'art. 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente,
dell'applicazione dei parametri di deficitarieta' strutturale e di ogni
altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte
le misure atte ad assicurare l'attendibilita' delle impostazioni. I pareri
sono obbligatori. L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti
conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure
proposte dall'organo di revisione;
c) vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della
gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione
delle spese, all'attivita' contrattuale, all'amministrazione, agli adempimenti
fiscali e alla tenuta della contabilita'. L'organo di revisione svolge tali
funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto
della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine del 15 ottobre
e comunque entro 20 giorni, decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta
approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonche' rilievi,
considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttivita'
ed economicita' della gestione;
e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarita' di gestione,
con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino
ipotesi di responsabilita';
f) verifiche di cassa;
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente
comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti
dell'ente e puo' partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione
del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Puo' altresi' partecipare
alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto
dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione
alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi
ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:
a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento
nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;
b) da parte del C.A.F. le attestazioni di assenza di copertura finanziaria
in ordine alle delibere di impegni di spesa.
3. L'organo di revisione e' dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi
necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito
dallo statuto e dai regolamenti.
4. L'organo della revisione puo' incaricare della collaborazione nella
propria funzione, sotto la propria responsabilita', uno o piu' soggetti
aventi i requisiti di cui all'art. 83 c.2. I relativi compensi rimangono
a carico dell'organo di revisione.
5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto
di eseguire ispezioni e controlli individuali.
6. Lo statuto dell'ente locale puo' prevedere ampliamenti delle funzioni
affidate ai revisori.
Art. 89 Responsabilita'
1. I revisori rispondono della veridicita' delle loro attestazioni e
adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre
conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza
per ragione del loro ufficio.
Art. 90 Compenso dei revisori
1. Con decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro
del tesoro vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante
ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base e' determinato
in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di
investimento dell'ente locale.
2. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente locale
fino al limite massimo del 20% in relazione alle ulteriori funzioni assegnate
rispetto a quelle indicate nell'articolo 88.
3. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente locale
quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle
istituzioni dell'ente sino al 10% per ogni istituzione e per un massimo
complessivo non superiore al 30%.
4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria e' esercitata
dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1,2
e 3 e' aumentato per il presidente del collegio stesso del 50%.
5. Il Consiglio Comunale stabilisce il compenso spettante ai revisori
con la stessa delibera di nomina, nella misura non superiore al 50% dell'indennita'
di carica spettante al Sindaco, oltre al rimborso dispese di viaggio documentate
ovvero calcolate secondo l'indennita' chilometrica prevista dalle tariffe
A.C.I.
C A P O X III - Disposizioni
finali
Art. 91 Rinvio a disposizioni legislative
1. Sono fatte salve e si applicano le vigenti disposizioni legislative,
non contemplate dal presente regolamento o con esso incompatibili.
2. In particolare si fa espresso rinvio alle disposizioni del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e succ.mod. riguardanti:
a) il risanamento finanziario (capo VII e articoli 119, 120 e 121, citato
decreto legislativo);
b) la resa del conto degli agenti contabili interni (articolo 75 citato
decreto legislativo);
c) la determinazione delle classi demografiche e della popolazione
residente (articolo 110, citato decreto legislativo);
e) l'obbligo di rendiconto per contributi straordinari (articolo 112,
citato decreto legislativo);
f) le norme sulle esecuzioni forzate nei confronti degli enti locali
(articolo 113, citato decreto legislativo).
h) l' entrata in vigore del conto economico (art.71 e 115 del Decreto
Lgs.77/95 e succ. modificazioni.
Art. 92 Pubblicita' del regolamento
1. Copia del presente regolamento, divenuto esecutivo, sara' consegnata
al Segretario comunale (o direttore generale se esiste), ai responsabili
dei servizi, all'economo, ai consegnatari dei beni, al tesoriere ed all'organo
di revisione, per la conforme osservanza delle disposizioni disciplinanti
le rispettive competenze.
2. A norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, e
successive modificazioni, copia del regolamento medesimo sara' tenuta a
disposizione degli amministratori e
dei cittadini perche' possano prenderne visione in qualsiasi momento.
Art. 93 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entrera' in vigore dal primo giorno successivo
alla esecutivita' della relativa deliberazione di approvazione da parte
del Consiglio comunale. Da tale data si intenderanno abrogate e sostituite
le previgenti disposizioni regolamentari in materia.