REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'    --    INDICE


CAPO I -FINALITA' E CONTENUTO

Art.  1 Oggetto e scopo del Regolamento

CAPO II -ORGANIZZAZIONE E TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' GESTIONALE
Art.  2 area funzionale e servizi
Art.  3 Organizzazione e competenze area contabile
Art.  4 Competenze dei responsabili dei servizi
Art.  5 Principi di trasparenza e pubblicita'

CAPO III -BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Art.  6 Principi del bilancio di previsione
Art.  7 Anno ed esercizio finanziario
Art.  8 Esercizio provvisorio
Art. 8bis gestione provvisoria
Art.  9 Caratteristiche e contenuto del bilancio di previsione
Art.  10 Struttura del bilancio ed allegati
Art.  11 Classificazione delle entrate
Art.  12 Classificazione delle spese
Art.  13 Relazione previsionale e programmatica
Art.  14 Bilancio pluriennale
Art.  15 Piano esecutivo di gestione e P.E.G.
Art.  16 Procedura per la formazione ed approvazione del bilancio di previsione

CAPO IV -GESTIONE DEL BILANCIO
Art.  17 Principi contabili ed equilibrio di gestione
Art.  18 Parere/Visto di regolarita' contabile e attestazione di copertura finanziaria delle spese
Art.  19 Fondo di riserva
Art.  20 Fondo ammortamento dei beni patrimoniali
Art.  21 Procedure modificative delle previsioni di bilancio
Art.  22 Gestione delle entrate
Art.  23 Accertamento delle entrate
Art.  24 Riscossione delle entrate
Art.  25 Versamento delle entrate
Art.  26 Utilizzazione delle  entrate patrimoniali o a specifica destinazione
Art.  27 Residui attivi
Art.  28 Gestione delle spese
Art.  29 Impegno delle spese
Art.  30 Liquidazione delle spese
Art.  31 Ordinazione dei pagamenti
Art.  32 Pagamento delle spese
Art.  33 Riconoscibilita' di debiti fuori bilancio e relativo finanziamento
Art.  34 Residui passivi

CAPO V -SCRITTURE CONTABILI
Art.  35 Sistema di scritture
Art.  36 Libri e registri contabili
Art.  37 Libro giornale di cassa
Art.  38 Libro mastro

CAPO VI -SCRITTURE PATRIMONIALI
Art.  39 Libro degli inventari
Art.  40 Tenuta e struttura degli inventari
Art.  41 Passaggio dei beni demaniali al patrimonio
Art.  42 Mutamento di destinazione dei beni patrimoniali indisponibili
Art.  43 Vendita di aree PEEP e PIP
Art.  44 Canoni per la concessione di diritti reali di godimento su beni comunali
Art.  45 Valutazione dei beni e sistema dei valori
Art.  46 Consegnatari dei beni
Art.  47 Beni di consumo e beni non inventariabili
Art.  48 Automezzi

CAPO VII -SERVIZIO DI ECONOMATO E RISCUOTITORI SPECIALI
Art.  49 Servizio economale e riscossione diretta di somme
Art.  50 Disciplina e competenze delle riscossioni dirette
Art.  51 Obblighi dei riscuotitori speciali
Art.  52 Disciplina del servizio di economato
Art.  53 Competenze dell'economo
Art.  53bis servizio di cassa
Art.  54 Programmazione delle spese
Art.  55 Elenco dei fornitori e delle ditte di fiducia
Art.  56 -soppresso-
Art.  57 Ordinazione, liquidazione e pagamento
Art.  58 Mandati di anticipazione
Art.  59 Registri contabili e rendicontazione delle spese

CAPO VIII -SERVIZIO DI TESORERIA
Art.  60 Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria
Art.  61 Disciplina del servizio di tesoreria
Art.  62 Obblighi del Comune
Art.  63 Obblighi del tesoriere
Art.  64 Verifiche di cassa
Art.  65 Anticipazioni di tesoreria

CAPO IX -CONTROLLO DI GESTIONE
Art.  66 Definizione e finalita'
Art.  67 Modalita' applicative
Art.  68 Servizio di controllo interno

CAPO X -RENDICONTO DELLA GESTIONE
Art.  69 Resa del conto del tesoriere
Art.  70 Rilevazione dei risultati di gestione e deliberazione del rendiconto
Art.  71 Rendiconto finanziario o conto del bilancio
Art.  72 Avanzo o disavanzo di amministrazione
Art.  73 Conto economico
Art.  74 Conto del patrimonio

CAPO XI -INVESTIMENTI
Art.  75 Fondi di finanziamento
Art.  76 Programmazione investimento e P.E.F.
Art.  77 Ricorso all'indebitamento
Art.  78 Attivazione fondi finanziamento
Art.  79 Regole particolare assunzione mutui
Art.  80 Prestiti obbligazionari
Art.  81 Delegazioni di pagamento
Art.  82 Fidejussioni

CAPO XII-REVIZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Art.  83 Collegio dei revisori
Art.  84 Durata incarico e cause cessazione
Art.  85 Incompatibilita' ed ineleggibilita'
Art.  86 Funzione del collegio dei revisori
Art.  87 Limiti all'affidamento di incarichi
Art.  88 Funzionari
Art.  89 Responsabilita'
Art.  90 Compenso dei revisori   

CAPO XIII-DISPOSIZIONI FINALI
Art.  91 Rinvio a disposizioni legislative
Art.  92 Pubblicita' del regolamento
Art.  93 Entrata in vigore
 
C A P O  I  -  FINALITA' E CONTENUTO

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento  Contabile dell'ente nel rispetto dei principi fondamentali di cui agli articoli 54 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in conformita' ai Principi contabili contenuti nel decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante il nuovo "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali", come modificato e integrato dal Decreto legislativo 11.6.96, n.336, dalla legge 15.5.97, n.127 e dal D.Lgs. 15/9/97, n.342.
2.  Esso costituisce un insieme organico di regole e procedure che presiedono alla retta amministrazione economico-finanziaria dell'ente, essendo finalizzate alla  conservazione e corretta gestione del patrimonio pubblico ed  alla rilevazione dei fatti gestionali che comportano  entrate e spese per il bilancio, nonche' delle operazioni finanziarie e non, che determinano variazioni qualitative e quantitative  dello stato patrimoniale.
3. A tale fine la disciplina regolamentare stabilisce le procedure e le modalita' in ordine alle attivita' di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione e di revisione che consentano l'analisi, la rappresentazione ed il controllo dei fatti amministrativi  e  gestionali sotto il duplice profilo economico-finanziario ed amministrativo-patrimoniale.

C A P O  I I  -  ORGANIZZAZIONE E TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' GESTIONALE
Art. 2 Area funzionale e "Servizi"
1. La struttura organizzativa dell'ente, e' definita dalla pianta organica e dall'apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. A ciascun "Servizio" e'preposto di norma un responsabile, cui spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonche' la funzione di controllo.
3. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto agli organi dell'ente, ai responsabili dei servizi compete l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, in relazione agli obiettivi di gestione predeterminati e specificati negli stanziamenti di bilancio.

Art. 3 Organizzazione e competenze dell'area contabile
1. Tutti i servizi riconducibili all'area economico-finanziaria (bilancio, rilevazioni contabili,  finanze e tributi, economato, inventario, gestione contabile del patrimonio e del personale, provveditorato) sono di competenza della struttura organica comunale individuata con la denominazione "Area Contabile".
2. Con riferimento alla struttura del servizi e centri di costo, cosi' come rappresentati nel bilancio di previsione con decorrenza dall'anno 1998 ai sensi del successivo art.12, il personale dell'area contabile sara' inquadrato come di seguito descritto:

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO.
- Servizio 02- Gestione contabile e giuridica del personale.....
- Servizio 03- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- Servizio 04- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- Servizio 05- Gestione contabile dei beni demaniali e patrimoniali;
3. Con riferimento alle figure professionali previste dalla pianta organica attuale, i servizi sopraindicati sono affidati ai seguenti oggetti:
- Coordinatore dell'Area Finanziaria e contabile-(C.A.F.) -cui competono anche funzioni di programmazione e controllo di gestione;
Servizio 02- Responsabile del servizio di gestione contabile e giuridica del personale;
Servizio 03- Responsabile del servizio di formazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, procedure accensione dei mutui per finanziamento spese d'investimento;
-Responsabile del servizio di economato e gestione inventariale beni mobili;
Servizio 04- Responsabile del servizio di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
-Responsabile del servizio di gestione contabile del patrimonio comunale;
4. La direzione e coordinamento dei suddetti servizi e' affidata al dipendente di ruolo denominato Coordinatore dell'Area Finanziaria e contabile-(C.A.F.) -cui competono anche funzioni di programmazione e controllo di gestione, nonche' tutte le altre funzioni che la legge, lo statuto e i regolamenti assegnano all'area contabile anche ricorrendo all'uso di qualificazioni corrispondenti.
5. In particolare, al Coordinatore dell'Area Contabile/ragioneria, che nel prosieguo del presente  regolamento verra' individuato con la sigla "C.A.F." competono le seguenti funzioni per quanto non attribuibili direttamente ai responsabili dei servizi indicati al comma 3 o da svolgersi di concerto con i medesimi:
a) vigilanza, controllo, coordinamento e  gestione  dell'attivita' finanziaria dell'ente;
b) verifica della veridicita' delle previsioni di  entrata e di compatibilita' delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale, sulla base  delle proposte da parte dei responsabili dei servizi interessati;
c) verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
d) espressione dei pareri di regolarita' contabile sulle proposte di deliberazione;
e) apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni di impegni di spesa adottate dai responsabili dei servizi;
f) registrazione degli impegni di spesa e degli  accertamenti di entrata;
g) registrazione degli ordinativi di riscossione e di pagamento;
h) tenuta dei registri e delle scritture contabili, necessari per la rilevazione degli effetti sul patrimonio  comunale dell'attivita' amministrativa;
i) cura dei rapporti con i responsabili dei servizi e con l'organo esecutivo per il coordinamento dell'attivita' istruttoria finalizzata alla predisposizione della relazione previsionale e programmatica e del piano esecutivo di gestione o altro strumento operativo di gestione del bilancio;
l) predisposizione del progetto dei bilanci di previsione annuale e pluriennale da presentare alla Giunta, sulla base delle proposte da parte dei responsabili dei vari servizi e dei dati disponibili in proprio possesso;
m) predisposizione dello schema della relazione  previsionale e programmatica, dimostrativa delle fonti di  finanziamento e dei programmi di spesa con riferimento alle  indicazioni contenute nel progetto del bilanci annuale e pluriennale;
n) coordinamento dell'attivita' finalizzata alla predisposizione della relazione al rendiconto della gestione da parte della Giunta, sulla base delle valutazioni formulate dai responsabili dei servizi;
o) predisposizione del rendiconto della gestione;
p) istruttoria  delle proposte di variazione al bilancio e di assestamento generale delle previsioni di bilancio;
q) segnalazioni scritte, mediante apposite relazioni  evidenzianti le proprie valutazioni, al Sindaco, al Segretario  comunale ed all'organo di revisione, dei fatti gestionali dai quali possono derivare situazioni pregiudizievoli per gli equilibri del bilancio.
r) referto del controllo di gestione da presentare alla Giunta e da comunicare ai competenti responsabili dei servizi, sulla base del "rapporto di gestione " formulato dall'apposito "servizio di controllo interno";         
s) predisposizione e sottoscrizione, congiuntamente al Segretario generale, dei rendiconti relativi all'utilizzo dei contributi straordinari, assegnati al Comune con vincolo di destinazione, da parte di altre amministrazioni pubbliche;
t) cura dei rapporti con il tesoriere comunale e con gli altri agenti contabili per la resa dei conti amministrativi e giudiziali;
u) controllo della situazione di cassa e adempimenti relativi all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate aventi specifica destinazione e per il pagamento di spese correnti, nonche' all'attivazione ove necessario dell'anticipazione di tesoreria;
v) attivita' di supporto all'organo di revisione, anche ai fini degli adempimenti connessi alle verifiche periodiche di cassa.
6. Nel caso di vacanza del posto ovvero di assenza o di impedimento, il C.A.F. e' sostituito dal dipendente di ruolo a tal uopo appositamente incaricato con provvedimento del competente organo. Sono fatte salve le possibilita' indicate ai successivi commi.
7. Qualora la struttura comunale dell'area contabile si dovesse rivelare inadeguata rispetto al volume  dell'attivita' finanziaria e gestionale dell'ente, lo svolgimento dei servizi potra' essere assicurato mediante apposita convenzione da stipularsi con altri Comuni. Le modalita' di svolgimento dei servizi, la durata della convenzione e i rapporti finanziari saranno  stabiliti con deliberazione dei rispettivi organi consiliari.
8. Il Comune, inoltre, puo' stipulare contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, secondo i criteri e le modalita' previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4 Competenze dei responsabili dei servizi
1. Ai responsabili dei servizi competono le attivita' di programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere amministrativo, tecnico, finanziario e contabile e che hanno riscontro negli obiettivi di gestione esplicitati nel piano esecutivo di gestione-P.E.G.- ovvero nel piano operativo di esecuzione del bilancio di cui al successivo articolo 15 del presente regolamento.
2. A tale fine ciascun servizio equivale ad un "centro di responsabilita'" cui puo' corrispondere un unico "centro di costo", se trattasi di servizio "semplice" costituito da una struttura singola, senza alcuna articolazione. Nel caso invece, di servizio "complesso" costituito da una struttura piramidale, il centro di responsabilita' puo' distinguersi in due o piu' "centri di costo" in relazione alla suddivisione interna dell'unita' organizzativa.
3. A ciascun servizio e' affidato con il bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile preposto.
4. Un responsabile di servizio puo' essere titolare di piu' servizi della stessa funzione o anche di funzioni diverse.
5. In relazione alle specifiche attivita' svolte la responsabilita' e' attribuita:
a) al titolare del centro di responsabilita' / centro di costo (responsabilita' verticale per l'organizzazione funzionale dei servizi), in riferimento all'acquisizione delle risorse di entrata ed all'impiego dei mezzi finanziari e dei fattori produttivi necessari per l'erogazione diretta delle prestazioni all'utenza (servizi finali);
b) al titolare del procedimento di spesa (responsabilita' orizzontale di gestione), in riferimento alle attivita' serventi ai fini interni o indirettamente finalizzate all'erogazione delle prestazioni all'utenza (servizi di supporto).
6. Nel caso di vacanza del posto ovvero di assenza o impedimento, il responsabile del servizio e' sostituito dal dipendente di ruolo a tal uopo appositamente incaricato con provvedimento dell'organo competente.
E' fatta salva la facolta' prevista dal precedente articolo 3, commi 7 ed 8 del presente regolamento.
 

Art. 5 Principi di trasparenza e pubblicita'
1. A tutela della gestione finanziaria complessiva  e delle eventuali o conseguenti responsabilita', il C.A.F. procede entro il 30 giugno ed il 30 settembre alla verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, redigendo apposita situazione riepilogativa da comunicare al  Sindaco, al Segretario comunale (o al direttore generale) ed all'organo di revisione. La situazione riepilogativa, distintamente per la gestione dei residui e per la gestione di competenza, dovra'  evidenziare il volume degli accertamenti e delle riscossioni per le entrate e degli impegni e dei pagamenti per le spese,  come dalla seguente rappresentazione:

SITUAZIONE RIEPILOGATIVA DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ANNO IN CORSO:  ....... trimestre    Accert.    Riscos.    Descrizione    Previsioni o Impeg. o Pagam
Entrate di competenza
- Tributarie (titolo 1.)     
- Trasferimenti correnti (titolo 2.)
- Extratributarie (titolo 3.)
- Alienazioni,ecc.(tit.4.)
- Accensioni di prestiti (titolo 5.)
- Servizi conto terzi (titolo 6.)
- TOTALE  (A)
Spese di competenza
- Correnti (titolo 1.)
- Conto capitale (titolo 2.)
- Rimborso di prestiti (titolo 3.)
- Servizi conto terzi (titolo 4.)
- TOTALE  (B)
Saldo gestione di competenza
A - B)  Ammontare accertato    Ammontare riaccertato    Riscoss.o Pagam.
- Residui attivi (compreso fondo di cassa) (C)
- Residui passivi (D)
- Saldo gestione dei residui (C -D)
SALDO COMPLESSIVO
2. Qualora la situazione riepilogativa trimestrale  ovvero l'andamento dell'attivita' nel corso del trimestre, evidenzi fatti, atti, eventi o comportamenti tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il C.A.F. e' tenuto a segnalare tali situazioni redigendo apposita relazione contenente le proprie valutazioni in  ordine all'andamento delle entrate e delle  spese e le proposte delle misure ritenute necessarie per il mantenimento del pareggio finanziario. La relazione e' trasmessa entro 7 giorni al Sindaco, al Segretario comunale  (o al direttore generale) ed  all'organo di revisione.
Il Consiglio comunale provvede al riequilibro entro 30 giorni ai sensi del successivo art.17.

C A P O  I I I  -  BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Art. 6 Principi del bilancio di previsione
1. Il bilancio di previsione annuale, redatto in  termini di competenza finanziaria, deve essere deliberato osservando i seguenti principi fondamentali:
a) Annualita'. Tale requisito obbliga ad iscrivere nel bilancio le previsioni di entrata e di spesa con riguardo al periodo temporale cui si riferiscono; il periodo di riferimento e' l'anno finanziario che va dal 1 gennaio al 31 dicembre (anno solare).
Le previsioni iscritte nel bilancio annuale assumono, quindi, il significato di crediti e debiti dell'ente la cui insorgenza  e'  attribuibile  all'anno finanziario cui si riferisce il bilancio ed al quale "appartengono" (competenza finanziaria).
b) Unita'. Tutte le entrate iscritte nel bilancio di previsione costituiscono un complesso "unico" di risorse destinate a fronteggiare il contrapposto complesso "unico" delle spese, senza alcuna diretta correlazione tra singole voci di entrata e di spesa.
Sono fatte salve le eccezioni di legge, con riferimento alle entrate aventi destinazione vincolata per  specifiche  finalita' di spese (contributi finalizzati per investimenti o per funzioni trasferite o delegate, proventi per alienazioni patrimoniali, proventi da concessioni edilizie, entrate provenienti dalla assunzione di mutui passivi, ecc.).
L'applicazione di tale principio trova riscontro nell'apposito allegato dimostrativo dell'equilibrio  economico-finanziario del bilancio, secondo il quale le previsioni di competenza delle spese correnti sommate a quelle relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere  superiori complessivamente alle previsioni di competenza dei primi tre titoli di entrata, fatte salve le eccezioni  previste per legge.
c) Universalita'. Il fine generale dell'equilibrio finanziario e della trasparenza dei conti, impone che tutta l'attivita' finanziaria sia ricondotta al bilancio di previsione, essendo vietate le gestioni fuori bilancio.
L'applicazione di tale principio comporta, quindi, che tutte le entrate e tutte le spese, senza eccezione alcuna, siano comprese nel bilancio e contabilizzate con apposite  e  specifiche  registrazioni  finanziarie,in ordine alla qualita' (voce e natura) e alla quantita' (valore).
d) Integrita'. Tale requisito, comportando l'obbligo di iscrivere in bilancio le entrate e le spese nel loro importo  "integrale" (le entrate al lordo degli oneri di riscossione e le spese al lordo delle eventuali e correlative entrate), non consente di effettuare alcuna compensazione tra entrate e spese ovvero tra crediti e debiti, ne' di conseguenza il loro occultamento in omaggio alla chiarezza  ed  alla trasparenza delle rilevazioni finanziarie.
Tale requisito e' finalizzato ad agevolare l'espletamento della funzione di controllo e di verifica giudiziale dei risultati di gestione, consentendo una corretta valutazione dei proventi e degli  oneri relativi ai servizi pubblici.
e) Veridicita'. In applicazione di tale principio le previsioni di bilancio devono considerare, per le entrate, quanto potranno produrre durante l'anno finanziario i diversi cespiti in relazione anche ai servizi pubblici resi e, per le spese, quelle che potranno effettuarsi nello stesso  periodo per la gestione dei servizi pubblici, per far fronte agli obblighi assunti o che si prevede di dover assumere. E' funzionale all'esigenza di conoscere e far conoscere le reali condizioni finanziarie e potenzialita' economiche dell'ente, allo scopo di evitare qualsiasi pregiudizio all'attivita' programmata per effetto di sopravalutazione delle entrate o di sottovalutazione delle spese (fittizio pareggio del bilancio).
f) Pareggio economico-finanziario. Corrisponde  all'obbligo legislativo secondo il quale la situazione economica del bilancio non puo' presentare un disavanzo. Qualora nel corso della gestione si dovesse manifestare un disavanzo, dovranno essere adottate le misure necessarie a  ripristinare il pareggio, nei modi e termini previsti dalle disposizioni legislative vigenti ed in conformita'  alle prescrizioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
g) Pubblicita'. L'imparzialita' e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa richiedono la conoscibilita', da parte dei cittadini e degli organismi di partecipazione, dei contenuti  significativi e caratteristici del bilancio comunale e dei suoi allegati.
L'accessibilita' ai dati contenuti nei documenti previsionali e programmatici deve realizzare l'informazione ai cittadini, singoli o associati, in ordine all'utilizzo ed alla finalizzazione delle risorse acquisite a carico dei  contribuenti e degli utenti dei servizi pubblici.
A tale fine, i responsabili dei servizi interessati devono assicurare, nel rispetto delle modalita' previste dallo Statuto e dai regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi, l'informazione diretta ai richiedenti e la pubblicita' degli atti mediante appositi avvisi o notiziari da affiggersi  all'albo pretorio e negli altri luoghi pubblici consueti, con la periodicita' richiesta dalle specifiche circostanze.
 

Art. 7 Anno ed esercizio finanziario
1. L'anno finanziario e' l'unita' temporale  della gestione con riferimento al periodo ciclico che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. L'esercizio finanziario comprende tutte le  operazioni riguardanti la gestione delle entrate e delle spese autorizzate nel bilancio, che si verificano o si compiono  nell'arco dell'anno finanziario e la cui durata esprime l'inizio e la fine di ogni esercizio.
3. Dopo il termine dell'esercizio finanziario non  possono effettuarsi accertamenti di entrate, ne' impegni di  spese riferiti alla competenza dell'esercizio scaduto.
 

Art. 8 Esercizio provvisorio   
1. Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia divenuto o reso esecutivo, da parte dell'organo regionale di controllo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, il Consiglio comunale deve autorizzare l'esercizio provvisorio con propria deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre con effetto per l'anno successivo.
2. L'esercizio provvisorio e' autorizzato sulla base del bilancio gia' deliberato, per un periodo non superiore a due mesi decorrente dal 1^ gennaio.
3. Durante l'esercizio provvisorio e' consentito effettuare pagamenti di spese correnti, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato. Gli impegni di spese restano assoggettati al vincolo limitativo della disponibilita' dello stanziamento di bilancio.
4. Il limite dei pagamenti per "dodicesimi" non si applica alle spese tassativamente regolate dalla legge (retribuzioni al personale dipendente, rate di ammortamento dei mutui e relativi oneri accessori ed interessi di preammortamento, spese dovute in base a sentenze, contratti, convenzioni o disposizioni di legge), nonche' a quelle il cui pagamento non sia suscettibile di frazionamento in dodicesimi ovvero debba effettuarsi a scadenze determinate in virtu' di leggi, contratti o convenzioni.
5. Qualora la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione risulti fissata da norme statali in data successiva all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, si applicano le disposizioni dei precedenti commi 2 e 3 facendo decorrere il periodo di due mesi dal primo giorno successivo a quello fissato per la deliberazione del bilancio di previsione. Per il periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, il calcolo dei dodicesimi e' effettuato con riferimento agli stanziamenti del bilancio dell'esercizio precedente definitivamente approvato, se esistenti.
 

Art. 8 bis Gestione provvisoria
1. Nel caso in cui il bilancio di previsione non risulti deliberato alla data di inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, e' consentita la gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa del bilancio dell'esercizio precedente definitivamente approvato, se esistenti.
2. Durante la gestione provvisoria e' possibile effettuare solo spese derivanti da obbligazioni gia' assunte, da provvedimenti giurisdizionali ovvero da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge.
E' consentito, comunque, il pagamento di residui passivi, delle spese di personale, delle rate di mutui, di canoni, imposte e tasse ed, in generale, delle spese necessarie per evitare che siano arrecati all'ente danni patrimoniali certi e gravi.

Art. 9 Caratteristiche e contenuto del bilancio di previsione
1. Il bilancio annuale di competenza e' deliberato  in pareggio finanziario complessivo, comprendendo le previsioni di entrata e di spesa che si presume possano verificarsi e realizzarsi nell'anno cui sono attribuite, in  coerenza con le linee programmatiche della gestione che si intende realizzare.
2. L'ammontare delle previsioni di competenza relative alle spese correnti ed alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei Mutui e dei prestiti obbligazionari non puo' superare il complesso delle previsioni di competenza  relative ai primi tre titoli dell'entrata. Le spese dei titoli 1^ e 3^, non sono finanziabili con entrate dei titoli IV^ e V^,  fatte salve le eccezioni di legge relative all'utilizzo dei  proventi per concessioni edilizie destinati, nei limiti  consentiti a fronteggiare gli oneri per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio/demanio comunale ovvero dei proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali destinati al ripiano di eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili.
3. Il bilancio di previsione annuale ha carattere  autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spese correnti e di spese in conto capitale, anche con riguardo agli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale. Questi stanziamenti sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, sulla base degli  impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi  precedenti, per assicurarne idoneamente la copertura finanziaria.
4. L'unita' elementare del bilancio trova  espressione nella articolazione:
a) per "risorsa" delle previsioni di entrata;
b) per "intervento" delle previsioni di spesa;
c) per "capitolo" delle previsioni relative ai servizi per conto di terzi.
5. Le entrate e le spese relative a funzioni  delegate dalla Regione non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi.
La loro classificazione deve consentire, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 19 maggio 1976, n. 335, la possibilita' del controllo regionale sulla destinazione dei  fondi assegnati all'ente e l'omogeneita' della classificazione di dette spese rispetto a quella contenuta nel bilancio regionale.
6. Ciascuna "risorsa" dell'entrata, ciascun  "intervento" della spesa e ciascun "capitolo" delle entrate e delle spese per servizi per conto di terzi devono indicare:
a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del secondo esercizio precedente a quello di riferimento;
b) la previsione aggiornata dell'esercizio in corso;
c) l'ammontare delle entrate e delle spese che si  prevede, rispettivamente, di accertare o di impegnare     
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
7. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi costituiscono al tempo stesso un credito e un  debito per l'ente.
Devono, pertanto, conservare l'equivalenza tra le previsioni e gli accertamenti di entrata con le previsioni e gli impegni di spesa corrispondenti.
8. Tra le entrate e le spese relative ai servizi  per conto di terzi sono compresi i fondi economali.
9. Nel caso di applicazione dell'avanzo o del  disavanzo di amministrazione, l'iscrizione in bilancio del  relativo importo presunto deve precedere tutte le entrate o tutte le spese.

Art. 10 Struttura del bilancio ed allegati
1. Il bilancio di previsione annuale e' composto di  due parti distinte per le previsioni di entrata e per quelle  di spesa ordinate gradualmente secondo la  classificazione di cui ai successivi artt.11 e 12;
2. Il bilancio e' corredato da quadri generali riepilogativi e  dimostrativi delle previsioni in esso contenute ed e' corredato dei seguenti allegati:
a) relazione previsionale e programmatica;
b) bilancio pluriennale;
c) rendiconto deliberato del penultimo esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
d) deliberazione di verifica della quantita' e qualita' di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprieta' o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione, da adottarsi  annualmente prima dell'approvazione del bilancio, l'organo consiliare stabilisce il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
e) deliberazione, adottata annualmente dall'organo  consiliare prima della approvazione del bilancio, con la quale sono individuati i servizi pubblici a domanda individuale e sono definite le tariffe e le misure percentuali di copertura finanziaria dei costi di gestione dei servizi stessi.
I servizi a domanda individuale sono quelli  previsti dal decreto 31 dicembre 1983 del Ministero dell'interno;
e1)il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla L.109 del 11/2/94;
e2)le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposte, le detrazioni e qualsiasi parametro relativo ai tributi e servizi locali.
e3)Le tabelle relative ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale previste dalla disposizioni di legge vigenti in materia.
f) risultanze dei rendiconti o conti consolidati del penultimo esercizio  precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione,  relativi alle unioni di Comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, societa' di capitale costituite per l'esercizio  di servizi pubblici, ove esistenti.
 
Art. 11 Classificazione delle entrate
1. Le entrate comunali sono ripartite, in relazione alla fonte di provenienza, nei seguenti titoli:

TITOLO I  -Entrate tributarie;
TITOLO II - Entrate  derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione;
TITOLO III - Entrate extratributarie;
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da  trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi.
2. Nell'ambito di ciascun titolo le entrate, in  relazione alla tipologia, si articolano nelle seguenti categorie:
TITOLO I  - ENTRATE TRIBUTARIE:
01)-Categoria 1a -Imposte;
02)-Categoria 2a -Tasse;
03)-Categoria 3a -Tributi speciali ed altre  entrate tributarie proprie.
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE:
01) -Categoria 1a -Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato;
02) -Categoria 2a -Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione;
03) -Categoria 3a -Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate;
04) -Categoria 4a -Contributi e trasferimenti da parte di organismi Comunitari e internazionali.
05) -Categoria 5a -Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico.
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
01) -Categoria 1a -Proventi dei servizi pubblici;
02) -Categoria 2a -Proventi dei beni dell'ente;
03) -Categoria 3a -Interessi su anticipazioni e crediti;
04) -Categoria 4a -Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa';
05) -Categoria 5a -Proventi diversi.
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI:     
01) -Categoria 1a -Alienazione di beni patrimoniali;
02) -Categoria 2a -Trasferimenti di capitale dallo Stato;
03) -Categoria 3a -Trasferimenti di capitale dalla Regione;
04) -Categoria 4a -Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico;
05) -Categoria 5a -Trasferimenti di capitale da altri soggetti;
06) -Categoria 6a -Riscossione di crediti.
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI:
01)  -Categoria 1a -Anticipazioni di cassa;
02)  -Categoria 2a -Finanziamenti a breve termine;
03)  -Categoria 3a -Assunzione di mutui e prestiti;
04)  -Categoria 4a -Emissione di prestiti obbligazionari.
TITOLO VI -ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI.
3. Nel bilancio di previsione le entrate sono  ulteriormente graduate per risorse o per capitoli, in  relazione alla specifica individuazione dell'oggetto dell'enrata.
4. Le risorse e i capitoli per i servizi per conto di terzi sono contrassegnati con una numerazione d'ordine  progressiva, ma non necessariamente continua per esigenze di carattere meccanografico. A ciascuna voce di entrata e' attribuito un codice numerico a sette cifre.
 
Art. 12 Classificazione delle spese
1. Le spese comunali sono ripartite, in relazione  ai principali aggregati economici, nei seguenti titoli:
TITOLI I  -Spese correnti;
TITOLO II  -Spese in conto capitale;
TITOLO III -Spese per rimborso di prestiti;
TITOLO IV  -Spese per servizi per conto di terzi.
2. Nell'ambito di ciascun titolo le spese correnti e le spese in conto capitale, in relazione all'attivita' funzionale dell'ente ed ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attivita', si articolano in funzioni e servizi come dalla seguente classificazione:
SPESE CORRENTI E SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione n. 1: 1)-Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo: Servizi:
01) 1.1 -Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
02) 1.2 -Segreteria  generale,  personale, organizzazione   
03) 1.3 -Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
04) 1.4 -Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
05) 1.5 -Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
06) 1.6 -Ufficio tecnico
07) 1.7 -Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
08) 1.8 -Altri servizi generali
Funzione n. 2: 2)-Funzioni  relative  alla  giustizia. Servizi:
01) 2.1 -Uffici giudiziari
02) 2.2 -casa circondariale e altri servizi
Funzione n. 3: 3) -Funzioni di polizia locale. Servizi:
01) 3.1 -Polizia municipale
02) 3.2 -Polizia commerciale
03) 3.3 -Polizia amministrativa   
Funzione n. 4: 4) -Funzioni di istruzione pubblica. Servizi:
01) 4.1 -Scuola materna
02) 4.2 -Istruzione elementare
03) 4.3 -Istruzione media
04) 4.4 -Istruzione secondaria superiore
05) 4.5 -Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
Funzione n. 5: 5) -Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali. Servizi:
01) 5.1 -Biblioteche, musei e pinacoteche
02) 5.2 -Teatri, attivita' culturali e servizi  diversi nel settore culturale
Funzione n.6: 6) -Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Servizi:   
01) 6.1 -Piscine comunali
02) 6.2 -Stadio comunale, palazzo  dello  sport  ed  altri impianti
03) 6.3 -Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
Funzione n. 7: 7) -Funzioni nel campo turistico. Servizi:
01) 7.1 -Servizi e manifestazioni turistiche
02) 7.2 -Manifestazioni turistiche
Funzione n. 8: 8) -Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti. Servizi:
01) 8.1 -Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi
02) 8.2 -Illuminazione pubblica e servizi connessi
03) 8.3 -Trasporti pubblici locali e servizi connessi
Funzione n. 9: 9) -Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente. Servizi:
01) 9.1 -Urbanistica e gestione del territorio
02) 9.2 -Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare
03) 9.3 -Servizi di protezione civile
04) 9.4 -Servizio idrico integrato
05) 9.5 -Servizio smaltimento rifiuti
06) 9.6 -Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
Funzione n.10: 10) -Funzioni nel settore sociale. Servizi:
01) 10.1 -Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
02) 10.2 -Servizi di prevenzione e riabilitazione
03) 10.3 -Strutture residenziali e di ricovero per anziani
04) 10.4 -Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
05) 10.5 -Servizio necroscopico e cimiteriale
Funzione n.11: 11) -Funzioni nel campo dello sviluppo economico. Servizi:
01) 11.1 -Affissioni e pubblicita'
02) 11.2 -Fiere, mercati e servizi connessi
03) 11.3 -mattatoio e servizi connessi   
04) 11.4 -Servizi relativi all'industria
05) 11.5 -Servizi relativi al commercio
06) 11.6 -Servizi relativi all'artigianato
07) 11.3 -Servizi relativi all'agricoltura
Funzione n. 2: 12) -Funzioni relative a servizi produttivi. Servizi:
01) 12.1 -Distribuzione gas
02) 12.2 -Centrale del latte
03) 12.3 -Distribuzione energia elettrica
04) 12.4 -Teleriscaldamento
05) 12.5 -Farmacie
06) 12.6 -Altri servizi produttivi                     
3. Nel bilancio di previsione le spese, distintamente per i  primi tre titoli, sono ulteriormente graduate per interventi, in relazione alla natura economica dei fattori produttivi e con riferimento a ciascun servizio. Gli  interventi sono individuati nella seguente ripartizione:
Spese  correnti  (titolo I) 
01) -Personale
02) -Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 
03) -Prestazioni di servizi
04) -Utilizzo di beni di terzi
05) -Trasferimenti
06) -Interessi passivi e oneri finanziari diversi
07) -Imposte e tasse
08) -Oneri straordinari della gestione corrente
09) -Ammortamenti di esercizio
10) -Fondo svalutazione crediti
11) -Fondo di riserva
Spese in conto capitale (titolo II)
01) -acquisizione di beni immobili
02) -espropri e servitu' onerose
03) -acquisti di beni specifici per realizzazioni in economia
04) -utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
05) -acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
06) -incarichi professionali esterni
07) -trasferimenti di capitale
08) -partecipazioni azionarie
09) -conferimenti di capitale
10) -concessioni di crediti e di anticipazioni
Spese per rimborso di prestiti (Titolo III)
01) -Rimborso di anticipazioni di cassa
02) -Rimborso di finanziamenti a breve termine
03) -Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti
04) -Rimborso di prestiti obbligazionari
05) -Rimborsi di quote di capitale di debiti pluriennali
4. Gli interventi e i capitoli per servizi per conto di terzi sono contrassegnati con una numerazione d'ordine  progressiva, ma non necessariamente continua per esigenze di carattere meccanografico. A ciascuna voce di spesa, e' attribuito un codice numerico a sette cifre.
La denominazione e la numerazione dei capitoli dei servizi per conto di terzi, distinti per la parte entrata e per la parte spesa, sono le seguenti:
a) parte entrata:
01) ritenute previdenziali e assistenziali al personale;
02) ritenute erariali;
03) altre ritenute al personale per conto di terzi;
04) depositi cauzionali;
05) rimborso spese per servizi per conto di terzi;
06) rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato;
07) depositi per spese contrattuali;
b) parte uscita:
01) ritenute previdenziali e assistenziali al personale;
02) ritenute erariali;
03) altre ritenute al personale per conto di terzi;
04) restituzione depositi cauzionali;
05) spese per servizi per conto di terzi;
06) anticipazione di fondi per il servizio economato;
07) restituzione depositi per spese contrattuali;         
 

Art. 13 Relazione previsionale e programmatica
1. L'esposizione delle spese nel bilancio di  previsione deve consentire la lettura per programmi, da  realizzare mediante l'illustrazione delle spese medesime in apposito quadro di sintesi e nella relazione previsionale e programmatica, con riferimento ad ogni singola funzione di spesa cui corrisponde un programma.
2. La relazione previsionale e programmatica costituisce strumento di programmazione pluriennale dell'attivita' amministrativa riferita alla durata triennale  del bilancio pluriennale. Deve dare dimostrazione della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici e relativi piani attuativi e con i piani economico-finanziari degli investimenti.
3. La relazione previsionale e programmatica deve comprendere:
a) per la parte entrata, una valutazione generale  sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando il loro andamento storico ed i relativi vincoli;
b) per la parte spesa, l'indicazione dei programmi contenuti nel bilancio annuale e pluriennale, rilevando  l'entita' e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella d'investimento.
4. La predisposizione della relazione previsionale e programmatica deve essere sviluppata secondo le seguenti fasi:
a) ricognizione dei dati fisici ed illustrazione delle caratteristiche generali dell'ente;
b) valutazione generale sui mezzi finanziari;
c) esposizione dei programmi di spesa.
5. La ricognizione ed illustrazione delle caratteristiche generali deve riguardare la popolazione, il territorio, l'economia insediata ed i servizi, precisandone le risorse umane, strumentali e tecnologiche.
6. La valutazione dei mezzi finanziari, sostenuta da  idonea analisi delle fonti di finanziamento, dovra'  evidenziare i dati dell'andamento storico riferito  all'esercizio in corso ed ai due immediatamente precedenti, i  dati della programmazione annuale riferiti al bilancio in corso di formazione e della programmazione relativa ai due esercizi successivi, nonche' la percentuale di scostamento delle variazioni proposte per il bilancio annuale rispetto all'esercizio in corso. L'analisi suddetta e' funzionale a dare motivata dimostrazione:
a) della attendibilita' delle previsioni relative  alle entrate tributarie, evidenziando la loro dinamicita' evolutiva nel tempo in rapporto ai mezzi utilizzati per l'accertamento;
b) della congruita' delle aliquote tributarie  applicate, in relazione al gettito previsto;
c) della entita' dei trasferimenti statali, in rapporto alle medie nazionali, regionali e provinciali;
d) delle risultanze quali-quantitative dei servizi, in rapporto agli utenti ed alle tariffe applicate;
e) dei proventi dei beni comunali del patrimonio disponibile, in rapporto alla loro consistenza ed ai canoni applicati per l'uso da parte di terzi;
f) delle finalita' di spesa correlate a contributi,  trasferimenti di capitali ed altre entrate aventi destinazione vincolata per legge;
g) della potenzialita' di indebitamento e delle  capacita' finanziarie dei bilanci degli esercizi futuri a sostenere i maggiori oneri di ammortamento e di gestione derivanti dal ricorso al credito e dalla realizzazione degli investimenti.
7. L'esposizione dei programmi di spesa dovra'  contenere, per ciascun anno compreso nella programmazione, le seguenti indicazioni:
a) specificazione delle finalita' che si intendono conseguire  in termini di risultato politico, amministrativo, sociale ed economico;
b) individuazione delle risorse umane e strumentali da impiegare;
c) motivazione delle scelte adottate, con  evidenziazione degli obiettivi programmati e dei risultati perseguibili;
d) spesa complessiva prevista, distintamente per  spese correnti consolidate, per spese correnti di sviluppo e  per investimenti, rilevando l'incidenza percentuale di ogni componente sul totale della previsione.
8. I casi di inammissibilita' e improcedibilita' delle deliberazioni consiliari e di giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica sono i seguenti:
-mancanza di compatibilita' con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei programmi e dei progetti a livello annuale e pluriennale;
-contrasto con le finalita' dei programmi e dei progetti indicati nel bilancio annuale e pluriennale in termini di indirizzi e di contenuti;
-mancanza di compatibilita' con la previsione delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente consolidata, di sviluppo e di investimento;
-mancanza di compatibilita' con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma e progetto;
-mancanza di coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici e relativi piani di attuazione e con i piani economico-finanziari;
-contrasto con gli obiettivi formulati per gli organismi gestionali dell'ente.
L'inammissibilita' e l'improcedibilita' delle deliberazioni degli organi collegiali e' valutata in sede di rilascio dei pareri preventivi di regolarita' tecnica e contabile. Qualora i pareri risultino negativi la deliberazione non puo' avere corso e se adottata dall'organo collegiale non puo' produrre effetti.

Art. 14 Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale costituisce, alla pari della relazione previsionale e programmatica, strumento di programmazione finanziaria delle risorse. E' redatto in termini di competenza per il triennio successivo, con l'osservanza dei principi del bilancio di cui al precedente articolo 6, salvo quello dell'annualita'.
2. Gli stanziamenti previsti per il primo anno del bilancio pluriennale devono coincidere con quelli del  bilancio annuale di competenza. Le previsioni pluriennali devono tener conto del tasso d'inflazione programmato e devono essere aggiornate annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
3. Il bilancio pluriennale, strutturato secondo la classificazione delle entrate e delle spese prevista per il bilancio annuale, deve comprendere:
a) per la parte entrata, il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare, per ciascuno degli  anni considerati, alla copertura delle spese correnti e di quelle di investimento, indicando per ciascuna risorsa:
-l'importo accertato nell'ultimo esercizio chiuso;
-la previsione dell'esercizio in corso;
-la previsione per ciascuno degli anni del triennio;
-la previsione complessiva del periodo di riferimento;
b) per la parte spesa, l'ammontare delle spese correnti e delle spese d'investimento, distintamente per  ciascuno degli anni considerati. Le spese correnti devono essere ripartite tra spese correnti consolidate e di sviluppo, comprendendo tra queste ultime le maggiori spese di gestione  derivanti dalla realizzazione degli investimenti. Le previsioni separatamente ordinate per programmi e per servizi, devono rilevare per ciascun intervento:
-l'importo impegnato nell'ultimo esercizio chiuso;
-la previsione dell'esercizio in corso;
-la previsione per ciascuno degli anni del triennio;
-la previsione complessiva del periodo di riferimento.
4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio  pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni pluriennali di spesa e consentendo l'estensione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria, alle spese previste nel periodo considerato dal bilancio  pluriennale.
 

Art. 15 Piano esecutivo di gestione - P.E.G.
1. Prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, sulla base del bilancio di previsione annuale approvato dal Consiglio comunale, La Giunta con propria deliberazione definisce il piano esecutivo di gestione con il quale vengono evidenziati gli obiettivi  affidati ai responsabili dei servizi, nonche' i relativi centri di responsabilita' /centri di costo individuati secondo le modalita' di cui al presente regolamento.
2. Unitamente agli obiettivi di gestione la Giunta, con il P.E.G., determina le dotazioni (risorse umane, finanziarie e strumentali) assegnate ai responsabili dei servizi per il perseguimento degli obiettivi programmati.
3. Il P.E.G. consiste nella suddivisione delle risorse dell'entrata in "capitoli", dei servizi in "centri di costo" e degli interventi di spesa in "capitoli". Deve contenere  le direttive e linee guida di gestione dell'organo esecutivo, ai fini dell'attivazione delle responsabilita' di gestione, a carico dei titolari dei servizi finali, distintamente dai titolari dei servizi di supporto, con riferimento ai poteri di accertamento delle entrate e di impegno delle spese da parte dei responsabili dei servizi.
4. La graduazione in "capitoli" delle risorse di entrata e degli interventi di spesa puo' riguardare il complesso degli stanziamenti previsti nel bilancio annuale ovvero essere limitata agli stanziamenti relativi ad attivita' gestionali caratterizzate dalla non discrezionalita'.
5. Le attivita' aventi carattere discrezionale sono di norma riservate agli organi dell'ente secondo le rispettive competenze. Per consentire l'esercizio di poteri di gestione da parte dei responsabili dei servizi, con riguardo a tali attivita', il P.E.G. sara' integrato, in corso d'anno, con appositi provvedimenti della giunta per la specificazione delle direttive e l'assegnazione delle necessarie dotazioni finanziarie.
6. Il P.E.G., pur strutturato con criteri di flessibilita', dovra' realizzare i seguenti collegamenti:
a) sotto il profilo contabile, con il bilancio annuale e pluriennale mediante l'individuazione dei capitoli e dei centri di costo/ricavo ai quali sono riferite le previsioni di bilancio;
b) sotto il profilo organizzativo, con la dotazione organica dell'ente e con la relativa articolazione funzionale mediante l'individuazione dei centri di responsabilita' ai quali sono riferiti i servizi funzionali della struttura organizzativa, in corrispondenza dei "servizi contabili" considerati dalla struttura classificatoria del bilancio;
c) sotto il profilo programmatico, con la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale mediante l'individuazione degli obiettivi di gestione, delle direttive e delle dotazioni finanziarie assegnate a ciascun responsabile di servizio in coerenza alla classificazione delle spese per programmi ed eventuali progetti di cui ai documenti previsionali.
7. In linea generale, a ciascun servizio e' correlato un reparto organizzativo semplice o complesso, composto da personale e Beni/mezzi strumentali cui e' preposto un responsabile.
8. Con l'approvazione del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, a ciascun servizio e' affidato un complesso di mezzi finanziari dettagliati nelle risorse e negli interventi assegnati, dei quali risponde il responsabile del servizio.
9. In sede di prima applicazione del  Regolamento, per ciascun servizio definito all'art.12 e' previsto il corrispondente centro di costo. Nell'ambito di ciascuna funzione, e' comunque ammesso il raggruppamento di piu' servizi sotto un unico centro di costo in relazione alla struttura effettiva dei servizi, alle funzioni definite con la pianta organica, ai costi diretti ed indiretti riferibili alla gestione dei mezzi/beni strumentali e personale attribuiti ai responsabili delle unita' operative.
10.Nel corso dell'esercizio finanziario la Giunta puo' provvedere, su proposta del C.A.F., a modificare i capitoli o loro parti che sono stati affidati in dotazione di gestione, previa consultazione e negoziazione delle variazioni con i responsabili dei servizi.                                     
11.Qualora a seguito di verifiche, il responsabile del servizio ritenga necessaria una modifica della dotazione assegnata dall'organo esecutivo, propone la variazione con motivata relazione indirizzata al capo dell'amministrazione, tramite il servizio finanziario.
La relazione deve contenere:
-le valutazioni del responsabile del servizio dal punto di vista tecnico gestionale ed economico finanziario;
-i dati finanziari sullo stato degli accertamenti e degli impegni di tutte le risorse ed interventi assegnati al servizio;
-i dati e le notizie sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti nonche' sulla realizzazione degli obiettivi prefissati dall'organo esecutivo;
-le valutazioni del responsabile del servizio riferite alle conseguenze in termini di programmi, di progetti e di obiettivi gestionali che derivano dall'eventuale mancata accettazione totale o parziale della proposta di modifica;
-le valutazioni del coordinatore di area con riferimento all'avvenuta verifica delle dotazioni assegnate ai responsabili dei propri servizi, attestante l'inesistenza  di risorse o dotazioni finanziarie disponibili ed utilizzabili in favore del richiedente.
-le valutazioni del servizio finanziario con riferimento al coordinamento generale delle entrate e delle spese di bilancio.
 
Art. 16 Procedura per la formazione ed approvazione del bilancio di previsione
1.Entro il 10 settembre di ciascun anno i responsabili dei servizi, sulla base delle esigenze funzionali connesse alle attivita' di rispettiva competenza e tenuto conto dello stato degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa riferiti all'anno in corso, predispongono le proposte degli stanziamenti da iscriversi nel bilancio di previsione per l'anno successivo con riferimento alle entrate specifiche dei rispettivi servizi, alle spese correnti ed a quelle di investimento.
2.In particolare, nella formulazione delle proposte i responsabili dei servizi dovranno attenersi ai seguenti criteri:
a) le entrate tributarie sono indicate nell'ammontare presunto sulla base dell'andamento del gettito dell'anno in corso e del triennio precedente, nonche' sulla base delle previsioni piu' attendibili di sviluppo con riferimento alle modificazioni derivanti da provvedimenti di recupero della base imponibile ovvero di adeguamento delle aliquote tariffarie gia' adottati;
b) le entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato o della Regione sono previste tenendo conto dei criteri di riparto stabiliti dalla legge ovvero, in mancanza in misura non superiore all'importo delle ultime assegnazioni;
c) le entrate extratributarie sono previste tenendo conto dell'andamento del gettito dell'anno in corso e del triennio precedente, nonche' delle caratteristiche di ciascun cespite anche in relazione agli equilibri gestionali dei singoli servizi ed alle correlate destinazioni di spesa;
d) le entrate in conto capitale, non derivanti da indebitamento, sono indicate in base alla valutazione analitica dei singoli cespiti;
e) le entrate provenienti da mutui sono previste tenendo conto della potenzialita' di indebitamento, nel rispetto degli obblighi di equilibrio economico-finanziario del bilancio;
f) le previsioni di spesa sono formulate in relazione agli impegni gia' assunti e di quelli che si ritiene di dover assumere, tenendo conto dei programmi e di ogni altro elemento utile a rendere la previsione attendibile, coerente e compatibile con le presunte disponibilita' finanziarie.
3. Nei dieci giorni successivi (20.9) il C.A.F., sulla base delle proposte dei responsabili dei servizi e delle notizie ed atti in suo possesso, predispone un progetto di "bilancio aperto"  da presentare alla Giunta, unitamente a:
-una relazione preliminare illustrativa  dei dati  economico-finanziari contenuti nel documento contabile;
-una proposta di bilancio pluriennale con annessa relazione previsionale e programmatica.
-una ipotesi di piano esecutivo di gestione aperto che dimostri la pertinenza delle dotazioni con le previsioni della proposta di bilancio.
Sul progetto di bilancio aperto e di PEG si aprono le valutazioni negoziate fra organo esecutivo e Responsabili dei servizi, per la definizione dei programmi, obiettivi di gestione e delle dotazioni finanziarie assegnabili a ciascun servizio, anche con riguardo alle dotazioni del bilancio pluriennale.
4. Entro il 30 settembre la Giunta, con  propria deliberazione, approva lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo  schema di bilancio pluriennale. Della avvenuta predisposizione dei suddetti documenti contabili viene data comunicazione, a cura del Sindaco, entro il 3 ottobre  all'organo di revisione ed ai capigruppo consiliari, con l'avvertenza che i documenti stessi e gli allegati sono depositati presso la segreteria comunale per prenderne visione.
5. Entro il successivo 15 ottobre l'organo di revisione provvede a far pervenire all'ente la propria relazione sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati.
6. Entro il 20 ottobre i consiglieri comunali hanno facolta' di presentare emendamenti allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta. Gli emendamenti, in forma scritta e non comportanti squilibri di bilancio, sono diretti al Sindaco per il preventivo esame da parte della Giunta.
7. Sugli emendamenti devono essere espressi il parere di regolarita' tecnica e quello di regolarita' contabile entro il 22 ottobre.
8. Lo schema di bilancio annuale, unitamente a tutti gli allegati che vi si riferiscono, ivi compresi la relazione dell'organo di revisione, gli emendamenti ed i relativi pareri, sono depositati presso l'ufficio di segreteria entro la data di invio dell'avviso di convocazione del Consiglio comunale per l'approvazione di competenza nel rispetto del termine di legge.
9. Il bilancio annuale di previsione, unitamente agli allegati ed alla  relazione dell'organo di revisione, e' presentato al Consiglio comunale per l'esame e l'approvazione di competenza, entro il termine previsto dalle specifiche  disposizioni legislative vigenti. La relativa deliberazione e i documenti allegati sono trasmessi all'organo  regionale di controllo, entro il termine previsto dalla legge.

C A P O  I V  -  GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 17 Principi contabili ed equilibrio di gestione
1. L'effettuazione delle spese e' consentita solo se  sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e risulti attestata la relativa copertura finanziaria. La sussistenza  dell'impegno contabile deve essere comunicata al terzo interessato, contestualmente alla ordinazione della fornitura o della prestazione.
2. Per le spese economali l'ordinazione fatta a  terzi deve contenere il riferimento al presente regolamento, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
3. Ove per eventi eccezionali ed imprevedibili sia  necessario provvedere all'esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza, l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata ai fini della registrazione del relativo impegno di spesa, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo all'ordinazione stessa. In ogni caso l'ordinazione deve essere regolarizzata entro il 31 dicembre dell'anno in  corso, anche se a tale data non sia decorso il predetto termine di trenta giorni.
4. L'acquisizione di beni e servizi effettuati in violazione degli obblighi suddetti non comporta oneri a carico del bilancio comunale. In tal caso, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, il  rapporto obbligatorio intercorre tra il soggetto creditore  e  l'amministratore o funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura o la prestazione, per le quote non riconoscibili ai sensi dell'art. 33 lettera e). Tale effetto si  estende a coloro che hanno reso possibile le singole forniture  o prestazioni, nel caso di esecuzioni reiterate o continuative.
5. Per assicurare nel corso dell'esercizio finanziario il mantenimento degli equilibri di bilancio, il Consiglio comunale  sulla scorta delle relazioni periodiche del C.A.F. ed ove ricorra il caso, adotta i provvedimenti necessari per:
a) il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio sopravvenuti e riconoscibili;
b) il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione accertato con la deliberazione di  approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso;
c) il ripiano dell'emergente disavanzo dell'esercizio  in  corso, prevedibile per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui.
6. La deliberazione dell'organo consiliare, deve comunque essere adottata almeno una volta entro il termine del 30 settembre di ciascun anno per effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio ovvero, in caso negativo, per adottare contestualmente i provvedimenti di cui al comma precedente. La deliberazione medesima e' allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. La mancata  adozione della deliberazione suddetta e' equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione cui consegue, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge 8  giugno 1990, n. 142, l'attivazione della procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale.
7. Ai fini del riequilibrio della gestione, la  deliberazione suddetta deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari impegnando i relativi fondi, in quote uguali, nel  bilancio dell'esercizio in corso o in quelli dei primi due immediatamente successivi, utilizzando con vincolo di destinazione per il corrispondente importo annuo tutte le  entrate, compresi eventuali proventi derivanti da  alienazione di beni patrimoniali disponibili. E' fatto divieto di utilizzare le entrate provenienti dall'assunzione di  prestiti e quelle aventi specifica destinazione per legge.
8. Qualora l'ultimo rendiconto deliberato si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio e non siano stati adottati i provvedimenti di cui ai commi precedenti, e' consentito  assumere impegni esclusivamente per l'assolvimento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente espressamente previsti per legge, nonche' pagare spese a  fronte di impegni gia' assunti nei precedenti esercizi ovvero  derivanti da obblighi di legge o dovute in base a contratti o sentenze passate in giudicato.

Art. 18 Parere e visto di regolarita' contabile e attestazione di copertura finanziaria delle spese
Parere di regolarita' contabile
1. Il C.A.F. e' tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla regolarita' contabile, con valore di atto preparatorio del provvedimento amministrativo cui e' finalizzato il parere medesimo, su ogni proposta di deliberazione avente riflessi contabili e finanziari sull'attivita' gestionale;
2. Il parere di regolarita' contabile e' funzionale a garantire la regolarita' della procedura di acquisizione delle entrate e di effettuazione delle spese, non soltanto sotto il profilo computistico, ma anche sotto l'aspetto giuridico, per le materie di specifica competenza. L'espressione del parere, infatti, equivale ad una dichiarazione valutativa in ordine:
a) all'osservanza delle procedure previste dall'ordinamento finanziario e contabile;
b) alla legalita' della spesa in relazione alle materie di specifica competenza;
c) alla regolarita' della documentazione;
d) alla pertinenza dell'oggetto della scelta con il contenuto della risorsa di entrata o dell'intervento di spesa,
e) alla sufficiente disponibilita' dello stanziamento relativo;
f) alla conformita' agli obblighi fiscali.
3.Il parere, espresso in forma scritta, datato e sottoscritto, deve essere rilasciato entro cinque giorni successivi a quello di ricevimento della proposta di deliberazione, con l'eccezione degli atti ad immediata esecutivita' per i quali il termine e' ridotto a gg.3.
4. Nel caso di proposta di deliberazione riguardante l'assunzione di impegni di spesa, il parere di regolarita' contabile deve essere integrato con l'attestazione di copertura finanziaria, sulla base delle effettive disponibilita' esistenti negli stanziamenti di spesa, idonee ad assicurare la costituzione di apposito vincolo sulle relative previsioni di bilancio. 
Visto di regolarita' contabile
5. Il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria e' apposto dal C.A.F. sui seguenti atti:
a) sulle determinazioni di prenotazione/assunzione di impegni di spesa adottate dai responsabili dei servizi;
b) su ogni provvedimento di accertamento di entrata, adottato dai responsabili dei servizi;
c) su ogni provvedimento di liquidazione di spesa, adottato dai responsabili dei servizi.
6. A tale fine i responsabili dei servizi proponenti devono trasmettere immediatamente le proprie determinazioni al C.A.F., il quale le restituisce munite del proprio "visto" completo di data e sottoscrizione, entro i 7 giorni  dal ricevimento.
7. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente il C.A.F. restituisce, con motivata relazione, al responsabile del servizio proponente le determinazioni in ordine alle quali non puo' essere apposto il "visto", per le necessarie integrazioni o modificazioni.
8. L'apposizione del "visto" conclude l'istruttoria delle determinazioni, le quali, pertanto, diventano esecutive. Le determinazioni sono comunque sottoposte alla pubblicazione all'albo.
Attestazione copertura finanziaria
9. Nel caso di proposta di deliberazione o di determinazione dei funzionari responsabili dei servizi di  competenza riguardante l'assunzione di impegno di spesa, il C.A.F. deve altresi' attestare l'esistenza della relativa copertura finanziaria.
10. L'attestazione di copertura finanziaria presuppone  l'effettiva disponibilita' dello stanziamento di bilancio ed inoltre:
a) con riguardo agli impegni di spese correnti,  rileva la verificata realizzabilita' delle entrate di competenza dei primi tre titoli del bilancio (inesistenza di fatti o eventi gestori pregiudizievoli degli equilibri di bilancio);
b) con  riguardo agli impegni di spese d'investimento,  rileva la verificata registrazione dell'accertamento dell' entrata vincolata. Durante le fasi di gestione e contabilizzazione degli impegni e liquidazioni stati di avanzamento relativi a spese d'investimento, la verifica del rispetto delle voci del quadro economico del progetto spetta comunque al responsabile tecnico del servizio ed al direttore dei lavori.
 

Art. 19 Fondo di riserva
1. Nel bilancio di previsione e' iscritto, tra le spese correnti, un fondo di riserva di importo compreso tra lo 0,30 per cento e il 2 per cento del totale delle previsioni iniziali delle spese correnti, da utilizzare nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio ovvero per prelevamenti necessari per aumentare le dotazioni degli interventi di spesa corrente che, in corso d'anno, dovessero rivelarsi insufficienti.
2. I prelevamenti dal fondo di riserva sono  effettuati con deliberazione della Giunta comunale non  soggetta al controllo preventivo di legittimita'. Le deliberazioni possono essere adottate sino al 31 dicembre di ciascun anno e devono, di volta in volta, essere  comunicate  all'organo consiliare, a cura del Sindaco, nella prima seduta successiva alla loro adozione.
3. L'importo dei ribassi d'asta conseguito nelle aggiudicazione di forniture di beni e prestazioni di servizi della spesa corrente non finanziate con entrate a specifica destinazione, vengono di norma acquisiti in corso d'anno al fondo di riserva sentiti i responsabili dei servizi.
L'utilizzo delle somme affluite al fondo di riserva viene disposto in occasione dei provvedimenti di riequilibrio di gestione ed in ogni caso in sede di assestamento finale del bilancio.

Art. 20 Fondo ammortamento dei beni patrimoniali
1. Nel bilancio di previsione e' iscritto, per  ciascun servizio delle spese correnti, l'apposito intervento  "ammortamenti di esercizio" dei beni patrimoniali di riferimento, per un importo non inferiore al 30 per cento del  valore dei beni ammortizzabili, calcolato con i seguenti criteri:
a) i beni demaniali acquisiti anteriormente alla  data del 17 maggio 1995 sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui contratti per la loro acquisizione e non ancora estinti; i beni demaniali acquisiti successivamente sono valutati al costo. I beni gia' esistenti alla suddetta data del 17 maggio 1995 non sono  valutati, nel caso in cui il mutuo a suo tempo eventualmente contratto per la relativa acquisizione risulti estinto alla medesima data;
b) i terreni acquisiti anteriormente alla data del 17 maggio 1995 sono valutati al valore catastale, rivalutato  secondo le norme fiscali, ovvero con le modalita' dei beni demaniali gia' acquisiti, nel caso non sia possibile attribuire la rendita catastale; i terreni acquisiti successivamente sono valutati al costo;
c) i fabbricati acquisiti anteriormente alla data del 17 maggio 1995 sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;
d) i beni mobili sono valutati al costo. Non sono inventariabili i beni, materiali ed oggetti di facile consumo o di valore inferiore a L.500.000, indicati nel successivo art.47.  I beni mobili non registrati acquisiti anteriormente al 1 gennaio 1990 non sono valutati.
2. Gli ammortamenti economici sono determinati con i seguenti coefficienti:
a) edifici, anche demaniali, compresa la manutenzione straordinaria al 3 per cento;
b) strade, ponti e altri beni demaniali, compresa la  manutenzione straordinaria al 2 per cento;
c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti e  altri beni mobili al 15 per cento;
d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi al 20 per cento;
e) automezzi, autoveicoli e motoveicoli al 20 per cento;
f) altri beni al 20 per cento.
3. L'inventariazione e la ricostruzione dello stato  patrimoniale, ove non gia' ultimata, dovra' essere completata entro il 31 maggio 1996 e, per i beni mobili non registrati, entro il 31 dicembre 1996.
4. Gli stanziamenti degli interventi iscritti in bilancio a titolo di "ammortamenti di esercizio" non sono  disponibili per la registrazione di impegni di spesa, ne'per effettuare prelievi in favore di altri interventi di spesa.
Alla chiusura di ciascun esercizio gli stanziamenti medesimi costituiscono economie di spese e, a tale titolo, concorrono a determinare un aumento di corrispondente importo dell'avanzo di amministrazione. Le somme cosi' accantonate ed opportunamente evidenziate quali componenti dell'avanzo di amministrazione, possono essere utilizzate nell'esercizio successivo per reinvestimenti patrimoniali (autofinanziamento) mediante l'applicazione dell'avanzo stesso.
5. Il sistema degli accantonamenti delle quote annuali di ammortamento, di cui al comma 1, e' applicato  calcolando l'importo accantonato dell'ammortamento in forma graduale secondo le seguenti aliquote, salvo rinvii legislativi sull'applicazione del procedimento:
a) per l'anno 1998, nella misura del 6 per cento del valore;
b) per l'anno 1999, nella misura del 12 per cento del valore;
c) per l'anno 2000, nella misura del 18 per cento del valore;
d) per l'anno 2001, nella misura del 24 per cento del valore;
e) a partire dall'anno 2002, nella misura del 30 per cento del valore.
 
Art. 21 Procedure modificative delle previsioni di bilancio
1. Dopo l'approvazione del bilancio di previsione nessuna nuova o maggiore spesa puo' essere impegnata prima che  siano apportate le necessarie variazioni al bilancio  medesimo, per assicurarne la copertura finanziaria. A tale fine possono essere utilizzate nuove o maggiori entrate accertate, nel rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
2. Le variazioni agli stanziamenti delle risorse  dell'entrata e degli interventi della spesa sono deliberate dal Consiglio comunale, non oltre il termine del 30 novembre di ciascun anno.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno, inoltre, Il consiglio comunale al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, provvede alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, adottando ove necessario apposita deliberazione di variazione di assestamento generale delle previsioni di bilancio.
4. Le variazioni agli stanziamenti dei capitoli, di cui al piano esecutivo di gestione, che non comportano modificazioni alle previsioni del bilancio annuale (variazioni di intervento o di risorsa), sono di competenza della Giunta e possono essere deliberate non oltre il termine del 15 dicembre di ciascun anno.
5. Sono vietate le modificazioni agli stanziamenti  di bilancio riguardanti:
a) gli interventi di spesa finanziati con entrate  comprese nei titoli quarto e quinto per aumentare gli  stanziamenti relativi ad interventi finanziati con le entrate iscritte nei primi tre titoli del bilancio;
b) le dotazioni dei capitoli iscritti nei servizi per  conto di terzi, sia tra loro, sia per aumentare altre previsioni di bilancio;
c) il trasferimento di somme dalla competenza ai  residui e viceversa.
6. In caso di urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio comunale di cui al comma 2, possono essere adottate dalla Giunta. Le relative deliberazioni devono  essere ratificate dal Consiglio comunale, a pena di decadenza, entro i successivi sessanta giorni. Il provvedimento di ratifica consiliare deve, comunque, essere adottato entro il 31 dicembre dell'anno in corso, anche se a tale data non sia  ancora scaduto il predetto termine utile di sessanta giorni.
7. Qualora dai rapporti finanziari eventualmente sorti sulla base della deliberazione di Giunta decaduta per  mancata o parziale ratifica, possano derivare danni patrimoniali certi e gravi a carico dell'ente, il Consiglio comunale e' tenuto ad adottare con motivata deliberazione i provvedimenti ritenuti necessari per regolarizzare i rapporti obbligatori nei confronti dei terzi. Il provvedimento dell'organo consiliare deve essere adottato  entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del  termine per la ratifica ed in ogni caso entro il 31 dicembre di ciascun anno.
8. Per assicurare il mantenimento del pareggio finanziario della gestione di competenza, al cui insorgente  squilibrio non possa provvedersi con mezzi ordinari del  bilancio, e' consentita, con motivata deliberazione, l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione accertato con  il rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, entro il    limite dell'importo disponibile e libero dalle quote dei  fondi vincolati per accantonamenti o per specifiche destinazioni.
 
Art. 22 Gestione delle entrate
1. L'acquisizione al bilancio dell'ente delle somme relative alle entrate previste nel bilancio annuale di  competenza presuppone l'obbligo di realizzare l'effettiva  disponibilita' delle somme medesime attraverso le seguenti fasi: accertamento, riscossione, versamento.
 
Art. 23  Accertamento delle entrate
1. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata e' individuato nel responsabile del servizio cui competono i relativi atti di gestione.
2. L'entrata e' accertata quando, sulla base di  idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, e' possibile individuare la persona debitrice (fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio di competenza alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito.
3. In relazione alla diversa natura e provenienza delle entrate, l'accertamento puo' avvenire:
a) per le entrate di carattere tributario:
-a seguito emissione dei ruoli o in base alle  aliquote tariffarie vigenti ed alle dichiarazioni/denunce dei contribuenti;
-nelle altre forme stabilite dalla legge;
b) per le entrate provenienti dai trasferimenti  correnti dello Stato e di altri enti pubblici, in relazione alle prenotazioni fondate sulle specifiche comunicazioni di assegnazione dei contributi;
c) per le entrate patrimoniali e per quelle  provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo ovvero connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di emissione di fatture, liste di carico, ruoli,  acquisizione diretta;
d) per le entrate provenienti da alienazioni di beni patrimoniali, concessioni di aree e trasferimenti di capitali,  in corrispondenza dei relativi contratti o atti amministrativi specifici;
e) per le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie, a seguito della concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero della stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito;
f) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa.
g) per le altre entrate anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici;   
4. L'accertamento delle entrate deve essere  rilevato  mediante apposita registrazione. A tal fine il  responsabile del procedimento (centro di responsabilita' e/o di ricavo) deve trasmettere la relativa documentazione al C.A.F. entro il terzo giorno successivo alla esecutivita' delle deliberazioni o al perfezionamento degli atti relativi e, comunque, entro il 15 gennaio di ciascun anno.
5. Tutte le somme iscritte tra le entrate di  competenza del bilancio e non accertate entro il termine  dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e concorrono negativamente a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la  possibilita' della loro reiscrizione tra le previsioni di  competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero  insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.
 
Art. 24 Riscossione delle entrate
1. La riscossione delle entrate, disposta mediante  emissione di ordinativo o reversale d'incasso, costituisce la  fase successiva all'accertamento e consiste nel materiale introito delle somme dovute all'ente, da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione.
2. Il tesoriere, senza pregiudizio per i diritti  dell'ente, non puo' rifiutare la riscossione di somme versate  in favore del Comune senza la preventiva emissione dell'ordinativo d'incasso, salvo a darne immediata comunicazione all'ente ai fini della relativa regolarizzazione da effettuarsi entro quindici giorni e,  comunque, entro il termine del mese in corso.
3. L'emissione delle reversali d'incasso da' luogo  ad apposita annotazione nelle scritture contabili dell'ente, con riferimento alla risorsa di entrata/capitolo del bilancio annuale, distintamente per le  entrate in conto della competenza dell'esercizio in corso e per quelle in conto dei residui.
4. Le reversali d'incasso sono sottoscritte dal C.A.F., dal funzionario supplente o comuqne anche dai responsabili delle unita' operative Bilancio, Tributi, Patrimonio, Personale, per le risorse di rispettiva dotazione.A cura del firmatario le reversali devono essere trasmesse al tesoriere dell'ente con elenco in duplice copia, di cui una da restituire per ricevuta. Contestualmente deve  esserne dato avviso al debitore con l'indicazione della data  di scadenza.
5. Le reversali d'incasso devono contenere le  seguenti indicazioni:
a) numero progressivo;
b) esercizio finanziario cui si riferisce l'entrata;
c) codice della risorsa o del capitolo di bilancio cui e' riferita l'entrata con la situazione contabile (castelletto) della risorsa, distintamente per competenza e residui;
d) generalita' del debitore;
e) somma da riscuotere, in cifre e in lettere;
f) causale dell'entrata;
g) eventuali vincoli di destinazione della somma;
h) data di emissione;
6. Le reversali d'incasso non riscosse entro il 31  dicembre dell'anno di emissione sono restituite dal tesoriere  all'ente per l'annullamento e le relative somme sono iscritte nel conto dei residui attivi.
 
Art. 25 Versamento delle entrate
1. Il versamento e' la fase finale del procedimento  di acquisizione delle entrate, che consiste nel trasferimento delle somme riscosse nella cassa dell'ente.
2. Le somme introitate tramite il servizio dei conti  correnti postali o altre forme consentite dalla legge (bonifico bancario) che affluiscono sul conto di tesoreria devono essere comunicate all'ente, a cura del tesoriere, entro il terzo giorno successivo per consentirne la regolarizzazione  mediante emissione dei relativi ordinativi d'incasso.
3. Le somme pervenute direttamente al Comune devono essere versate al tesoriere, a cura degli incaricati  idoneamente autorizzati con formale deliberazione della Giunta, previa emissione di regolari ordinativi d'incasso.
4. Gli agenti contabili sono responsabili delle  somme di cui devono curare la riscossione e rispondono personalmente dell'eventuale prescrizione del credito e di ogni altro danno arrecato all'ente per incuria o mancata  diligenza nell'esercizio delle funzioni loro affidate.
5. E' vietato disporre dei fondi giacenti sui conti  correnti postali o pervenuti direttamente all'ente per effettuare pagamenti di spese.
6. Le entrate riscuotibili a mezzo ruoli sono versate secondo le modalita' di cui al D.P.R. 28.1.88, n.43 e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 26 Utilizzazione delle entrate patrimoniali o a specifica destinazione
1. Le entrate derivanti dalle concessioni cimiteriali e dalla alienazione di beni  patrimoniali devono essere reinvestite in beni di analoga  natura mediante la destinazione dei proventi al miglioramento del patrimonio/demanio comunale ovvero alla realizzazione di opere pubbliche d'investimento, fatta salva l'utilizzazione per il finanziamento dei debiti fuori  bilancio riconoscibili, nel caso non sia possibile provvedervi con altre risorse.
2. E' consentito, nelle more del  perfezionamento degli atti conseguenti la deliberazione di  alienazione del patrimonio disponibile, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, con esclusione delle entrate provenienti dai trasferimenti di enti del  settore pubblico allargato e dalla assunzione di mutui o prestiti, per il pagamento di debiti fuori bilancio riconosciuti.
E' fatto obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.
3. I proventi derivanti dalle contribuzioni per  concessioni edilizie devono essere utilizzati per le  finalita' previste dalle specifiche leggi statali e regionali. E' fatta salva, nel rispetto delle deroghe legislative, la facolta' di utilizzare i proventi medesimi per il finanziamento di spese relative a lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
4. E' consentito, inoltre, utilizzare in termini di  cassa le entrate aventi specifica destinazione, ivi comprese quelle provenienti dalla assunzione di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per il pagamento di spese correnti nei limiti dell'importo massimo dell'anticipazione di tesoreria di tempo in tempo    disponibile, con l'obbligo di ricostituire, appena possibile,  la consistenza delle somme vincolate.
5. A tal fine, la Giunta delibera in termini generali all'inizio di ciascun esercizio finanziario, il ricorso all'utilizzo delle somme vincolate per destinazione. L'utilizzazione e' attivata dal tesoriere sulla base delle specifiche richieste, in corso d'anno, da parte del C.A.F., secondo le priorita' derivanti da obblighi legislativi o contrattuali a scadenze determinate.
 
Art. 27 Residui attivi
1. Le entrate accertate ai sensi del precedente articolo 23 e non riscosse entro il termine dell'esercizio, costituiscono residui attivi i quali sono compresi in apposita voce dell'attivo (crediti) del conto patrimoniale.
2. Le entrate provenienti dalla assunzione di mutui  costituiscono residui attivi solo se entro il termine dell'esercizio sia intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di  previdenza ovvero la stipulazione del relativo contratto per i mutui concessi da altri istituti di credito.
3. Le somme di cui ai commi precedenti sono conservate nel conto dei residui fino alla loro riscossione ovvero fino alla sopravvenuta inesigibilita', insussistenza o prescrizione.
4. Ai fini della conservazione dei residui attivi nel conto del bilancio, i responsabili dei servizi verificano la sussistenza o meno delle ragioni del mantenimento dei crediti totalmente o parzialmente non riscossi, dandone comunicazione al C.A.F. entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il C.A.F., sulla base delle informazioni ricevute e delle notizie ed atti in suo possesso, effettua il riaccertamento dei residui attivi non riscossi redigendo un elenco generale dei residui medesimi, distinti per anno di provenienza, da allegare al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.
5. L'elenco generale dei residui attivi non riscossi, debitamente sottoscritto, e' utilizzato per la predisposizione del verbale di chiusura che dovra' essere approvato entro il 15 febbraio di ciascun anno, con deliberazione della Giunta, ai fini della determinazione del risultato provvisorio di gestione/amministrazione e dell'invio al tesoriere dell'elenco dei residui affinche' possa dare regolare esecuzione ai relativi ordinativi.                    6. Con la deliberazione di approvazione del verbale di chiusura o con atto successivo da adottarsi prima dell'approvazione del rendiconto della gestione, sara' motivata l'eliminazione, totale o parziale, dei residui attivi riconosciuti inesigibili o insussistenti o prescritti, previo riaccertamento dei crediti per verificare la sussistenza o meno delle ragioni che ne avevano determinato la registrazione contabile. Le variazioni rispetto agli  importi  originari possono essere causate, a titolo esemplificativo, da:
-erronea o indebita valutazione, per la natura dell'entrata non esattamente determinabile in via preventiva;
-avvenuta riscossione erroneamente contabilizzata con riferimento a risorsa o capitolo diverso ovvero in conto della competenza;
-inesistenza di residuo attivo, meramente contabile, a seguito di errata eliminazione di residuo passivo ad esso correlato (impegni di spese derivanti da entrate vincolate per destinazione da reiscrivere nella competenza dell'anno di bilancio in cui viene perfezionata l'obbligazione giuridica);
-accertata irreperibilita' o insolvenza del debitore,
-rinuncia a crediti di modesta entita', purche'non si riferiscano a tributi, sanzioni amministrative o pene pecuniarie, la cui azione di recupero  comporterebbe costi di riscossione di importo superiore ai crediti medesimi;
-altre cause ben motivate.
 
Art. 28 Gestione delle spese
1. Le spese previste nel bilancio annuale di  competenza costituiscono il limite massimo delle autorizzazioni consentite, nel rispetto delle compatibilita'  finanziarie poste a garanzia del mantenimento del pareggio di bilancio.
2. A tale fine, la gestione delle spese deve essere  preordinata attraverso le seguenti fasi dell'attivita' gestionale: impegno,  liquidazione, ordinazione, pagamento.
 
Art. 29 Impegno delle spese
1. L'impegno e' la prima fase del procedimento di della spesa. Consiste nell'accantonare sui fondi di bilancio dell'esercizio in corso, una somma per far fronte all'obbligazione giuridica della spesa relativa, sottraendola alla disponibilita' per altri scopi.
2. L'impegno e' regolarmente assunto, quando, a  seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, e'  possibile determinare l'ammontare del debito, indicare la ragione della somma da pagare, individuare il creditore, fissare la scadenza ed indicare l'intervento/capitolo del bilancio di competenza sul rilevare contabilmente  il debito (obbligo giuridico al pagamento), nei limiti della disponibilita' accertata mediante il visto di regolarita' contabile attestante l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa ai sensi del precedente articolo 18.
3. Le spese sono impegnate dai funzionari responsabili dei servizi, secondo le rispettive competenze  ed indirizzi stabiliti da:
-disposizioni legislative, statutarie, regolamentari o di servizio;
-piano esecutivo di gestione, bilancio di previsione e relazione previsionale e programmatica.
L'impegno e' costituito  con l'adozione di formale  determinazione. Gli atti d'impegno devono essere classificati con idonei sistemi  di raccolta in ordine cronologico ed in relazione agli uffici  di provenienza, anche mediante procedure informatizzate.
4. Costituiscono impegno, senza richiedere l'adozione di ulteriori atti formali, sugli stanziamenti approvati del bilancio di previsione annuale e succ. variazioni, le spese dovute per:
a) trattamento economico tabellare gia' attribuito  al personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi;
b) rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti,  compresi gli interessi di preammortamento e i relativi oneri accessori;
c) altro titolo in base a contratti o disposizioni di legge.
d) servizi per conto terzi, in corrispondenza degli accertamenti delle corrispondenti entrate.
5. Si considerano impegnati, altresi', gli  stanziamenti di competenza dell'esercizio relativi:
a) alle spese in conto capitale finanziate con entrate provenienti da mutui, in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo contratto o gia' concesso o del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
b) alle spese in conto capitale correlate ad accertamenti di entrate proprie a destinazione vincolata per volonta' consiliare, una volta approvato il progetto preliminare ai sensi della Legge 109/94 e per l'ammontare delle entrate effettivamente accertate.
c) spese in conto capitale finanziate con l'avanzo di amministrazione, in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso;
d) spese in conto capitale finanziate con l'emissione di prestiti obbligazionari, in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
e) spese in conto capitale finanziate con entrate provenienti da alienazioni o concessioni patrimoniali, in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate; 
f) alle somme stanziate per gare d'appalto, licitazioni, interpellanze, anche se non si e' ancora proceduto alla aggiudicazione definitiva;
g) alle spese correnti e spese d'investimento  correlate ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
6. In deroga al principio della competenza finanziaria, gli impegni "contabili" di cui al precedente comma, che formano residui passivi "impropri", possono  perfezionarsi negli esercizi successivi in conto della gestione residui, ai fini dell'obbligazione di spesa verso i terzi.       
7. Nel primo semestre di ciascun esercizio finanziario gli impegni di spese correnti non possono  superare il 50 per cento degli stanziamenti previsti nei singoli interventi di spesa del bilancio deliberato. Sono esclusi da detta limitazione gli impegni pluriennali assunti  nei precedenti esercizi e quelli relativi a spese il cui pagamento deve effettuarsi a scadenze determinate in virtu' di  leggi, sentenze giudiziali, contratti o convenzioni, nonche' quelli relativi a spese necessarie per assicurare l'assolvimento dei servizi indispensabili o per evitare che  siano arrecati all'ente danni patrimoniali.
Nel secondo semestre di ciascun esercizio le spese suscettibili di frazionamento in dodicesimi potranno essere impegnate dai responsabili dei servizi in misura non superiore ai 3/12simi dello stanziamento assestato dell'intervento di bilancio. Dopo l'adozione del provvedimento di cui all'art. 17 commi 5-6-7, sara' consentito l'impegno di spesa dei rimanenti 3/12simi disponibili.
8. E' consentita, nel corso della gestione, la "prenotazione" di impegni relativi a spese in corso di formazione o di ammontare non esattamente definito. Tali impegni (provvisori o di massima), ove alla chiusura  dell'esercizio finanziario non siano divenuti certi e definitivi con l'insorgenza dell'obbligazione giuridica al  pagamento della relativa spesa, devono essere annullati e rilevati dalle scritture contabili  quali economie di gestione rispetto alle previsioni, alla pari delle minori spese sostenute rispetto agli impegni assunti e verificate con la  conclusione della successiva fase della liquidazione.
9. L'impegno delle spese deve essere rilevato mediante apposita registrazione contabile. A tale fine, il responsabile del procedimento (centro di responsabilita' e/o di costo) deve trasmettere la relativa documentazione al C.A.F. entro il terzo giorno successivo alla esecutivita'  delle deliberazioni o al perfezionamento degli atti relativi e, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
10. Tutte le somme iscritte tra le spese di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio,  costituiscono economie di bilancio concorrono positivamente  a determinare i risultati finali della gestione.
 
Art. 30 Liquidazione delle spese
1. La liquidazione delle spese costituisce la fase  successiva all'impegno e consiste nella determinazione, sulla  scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, della somma certa e liquida da pagare nei limiti del relativo impegno definitivo regolarmente assunto e contabilizzato.
2. La liquidazione e' effettuata, a cura del  funzionario responsabile del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, provvedendo altresi' all'ordinazione della esecuzione dei lavori, della fornitura o  prestazione di beni e servizi. Il provvedimento di liquidazione e' disposto sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore. Il R.S. e' tenuto pertanto al riscontro della regolarita' del titolo di spesa (fattura, parcella, contratto o altro), nonche' della corrispondenza alla qualita', alla quantita', ai prezzi ed ai termini, convenuti e verificati  sulla scorta dei relativi buoni d'ordine e buoni di consegna.
3. Nel caso in cui siano rilevate irregolarita' o  difformita' rispetto all'impegno di spesa, prima di procedere alla liquidazione dovranno essere  attivate le azioni (o determinazioni) ritenute necessarie per rimuovere le irregolarita' riscontrate.
4. Il responsabile del servizio e' tenuto a trasmettere l'atto di liquidazione, debitamente datato e sottoscritto, con tutti i relativi documenti giustificativi,  al  C.A.F. per il rilascio del visto di regolarita' contabile ed adempimenti conseguenti, entro il ventesimo giorno precedente la scadenza del pagamento.
5. Qualora la spesa definitivamente liquidata risulti inferiore all'impegno assunto, il C.A.F. dispone la riduzione dell'impegno con contestuale aggiornamento della disponibilita sul relativo stanziamento di bilancio.
 
Art. 31 Ordinazione dei pagamenti
1. L'ordinazione consiste nella emissione dell'ordinativo o mandato, con il quale si "ordina" al tesoriere comunale di provvedere al pagamento delle spese.
2. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal C.A.F. o dal  funzionario supplente o comunque dai Responsabili delle Unita' Operative: Bilancio, Personale, Patrimonio, Tributi per le dotazioni ed interventi di rispettiva competenza. Il mandato di pagamento e' controllato dal firmatario per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione.  L'emissione dei mandati da' luogo ad  apposita annotazione nelle scritture contabili, con  riferimento all'intervento o capitolo di spesa del bilancio annuale, distintamente per le spese di competenza e per quelle in conto residui.
3. A cura del firmatario, i mandati devono essere trasmessi al tesoriere con elenco in  duplice copia,  di cui una da restituire per ricevuta. Contestualmente deve esserne dato avviso al creditore.
4. I mandati di pagamento devono contenere le  seguenti indicazioni:
a) numero progressivo;
b) esercizio finanziario cui si riferisce la spesa;
c) codice dell'intervento/capitolo di bilancio e relativa voce economica cui e' riferita la spesa;
d) situazione contabile dello stanziamento, movimenti contabilizzati e relativa disponibilta' (castelletto), distintamente per competenza e residui;
e) generalita' del creditore con relativo codice fiscale o partita IVA ovvero del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nel caso di persona diversa dal creditore;
f) somma da pagare, in cifre e in lettere;
g) eventuali modalita' agevolative di pagamento, su richiesta del creditore;
h) causale della spesa;
i) scadenza del pagamento, nel caso sia prevista da  obblighi legislativi o contrattuali ovvero sia stata  concordata con il creditore;
l) estremi dell'atto esecutivo che legittima  l'erogazione della spesa;
m) eventuali riferimenti a vincoli di destinazione;
n) data di emissione;
5. I mandati di pagamento devono essere emessi  direttamente a favore dei creditori ed in nessun caso per il  tramite di amministratori o dipendenti comunali.
6.  Il tesoriere puo' effettuare pagamenti di spese derivanti da obblighi tributari, somme iscritte a ruolo, delegazioni di pagamento, senza la preventiva emissione del relativo mandato di pagamento.  Il tesoriere deve dare immediata comunicazione all'ente del pagamento effettuato senza ordinativo, per consentirne la regolarizzazione entro i  successivi 15 giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso.
 
Art. 32 Pagamento delle spese
1. Il pagamento costituisce la fase conclusiva del procedimento di spesa, con la quale il tesoriere provvede ad estinguere l'obbligazione in favore del creditore dell'Ente.
2. Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire  esclusivamente tramite il tesoriere e mediante regolari mandati di pagamento, con la sola eccezione prevista al precedente articolo 31, comma 6 e fatti salvi i casi di pagamento di spese tramite l'economo comunale o altri agenti contabili, espressamente autorizzati con formale deliberazione  della Giunta. L'importo dei titoli e' arrotondato alle dieci lire per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire cinque.
3. Il pagamento puo' aver luogo solo se il relativo  mandato risulta regolarmente emesso nei limiti dello stanziamento di spesa del rispettivo intervento o capitolo del bilancio di previsione. A tale fine, l'ente deve trasmettere  al tesoriere copia del bilancio approvato e divenuto  esecutivo, nonche' copia di tutte le deliberazioni esecutive, di variazione del bilancio annuale.
4. L'estinzione dei mandati di pagamento puo' avvenire in modo diretto, previo rilascio di quietanza  liberatoria da parte del creditore o suo procuratore, rappresentante, tutore, curatore o erede.
5. I mandati di pagamento possono essere estinti,  inoltre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione riportata sui mandati stessi, con una delle seguenti modalita':
a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore. La ricevuta postale del versamento effettuato, allegata al mandato, costituisce  quietanza del creditore. Nel caso di versamento su conto  corrente bancario, costituisce quietanza la dichiarazione del  tesoriere annotata sul mandato ed attestante l'avvenuta esecuzione dell'operazione di accreditamento;
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente con lettera  raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario. In tal caso costituisce quietanza del  creditore la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato con l'allegato avviso di ricevimento;
c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e  spese a carico del richiedente. In tal caso costituisce  quietanza liberatoria la dichiarazione del tesoriere annotata  sul mandato con l'allegata ricevuta di versamento rilasciata
dall'ufficio postale.
6. I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o  commutati con l'osservanza delle modalita' di cui ai commi  precedenti, si considerano titoli pagati agli effetti del discarico di cassa e del conto del tesoriere.
7. I mandati di pagamento, individuali o collettivi,  rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio dal tesoriere in assegni postali localizzati con le modalita' indicate alla lettera c) del precedente comma 5, o con altri mezzi equipollenti previsti dal sistema bancario.

Art. 33 Riconoscibilita' di debiti fuori bilancio e relativo finanziamento
1. Nel caso in cui venga rilevata l'esistenza di  debiti fuori bilancio, il Consiglio comunale e' tenuto, con  periodicita' trimestrale, a riconoscere la legittimita' dei  debiti medesimi adottando specifica e motivata deliberazione, tenuto presente che gli oneri possono essere posti a carico del bilancio solo se trattasi di debiti derivanti da:
a) sentenze passate in giudicato o sentenze  immediatamente esecutive;
b) disavanzi di gestione di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni alla cui copertura il Comune deve provvedere per obblighi derivanti da statuto, convenzione o atto costitutivo;
c) ricapitalizzazione di societa' di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali, al cui ripiano il Comune deve provvedere nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita';
e)acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui agli artt. 17 e 29, nei limiti degli accertati e dimostrati utilita' ed arricchimento del Comune, nell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 
2. Con la medesima deliberazione devono essere indicati i mezzi di copertura della spesa e l'impegno in bilancio dei fondi necessari, avente valore di vincolo  prioritario rispetto a impegni sopravvenienti. A tale fine, possono essere utilizzate, per l'anno in corso e per i due immediatamente successivi, tutte le entrate compreso l'avanzo  di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto  dell'ultimo esercizio chiuso, nonche'i proventi derivanti da  alienazione di beni patrimoniali disponibili.
E' fatto divieto  di utilizzare le entrate aventi specifica destinazione per legge.
3. Ai fini del pagamento rateizzato dei suddetti  debiti, l'ente predispone un piano triennale, in quote uguali,  concordato con i creditori interessati.
4. Nel caso di motivata e documentata indisponibilita' di risorse finanziarie utilizzabili, l'ente puo' fare ricorso all'assunzione di apposito mutuo da destinare al finanziamento dei debiti riconoscibili.
5. Qualora i debiti fuori bilancio non possano  costituire onere addebitabile all'ente, in quanto non ascrivibili ad alcuna delle tipologie riconoscibili, il  Consiglio comunale e' tenuto ad individuare i responsabili  delle ordinazioni fatte a terzi e ad esperire le procedure per porre a loro carico ogni onere conseguente.
6. Si applicano le disposizioni previste ai commi 6  e 8 del precedente articolo 17.
34 Residui passivi
1. Le spese impegnate ai sensi del precedente articolo 29 e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi, i quali sono compresi in apposita voce del passivo (debiti) del conto patrimoniale.
2. Le somme suddette sono conservate nel conto dei residui fino al loro pagamento ovvero fino alla sopravvenuta  insussistenza o prescrizione.
3. Ai fini della conservazione dei residui passivi nel conto del bilancio, i responsabili dei servizi verificano la sussistenza o meno delle ragioni del mantenimento dei debiti totalmente o parzialmente non pagati, dandone comunicazione al responsabile del servizio finanziario entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il C.A.F. sulla base delle informazioni ricevute e delle notizie in suo possesso, effettua il riaccertamento dei residui passivi non pagati redigendo un elenco generale dei residui medesimi, distinti per anno di provenienza, da allegare al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.
4. L'elenco generale dei residui passivi non pagati, debitamente sottoscritto, e' utilizzato per la predisposizione del verbale di chiusura che dovra' essere approvato entro il 15 febbraio di ciascun anno, con deliberazione della Giunta, ai fini sia delle determinazione dei risultato provvisorio di gestione e di amministrazione, sia dell'invio al tesoriere dell'elenco dei residui passivi affiche' possa dare regolare esecuzione ai mandati di pagamento emessi a carico della gestione dei residui.
5. Le variazioni dei residui rispetto agli  importi originari possono essere causate, a titolo esemplificativo da:
-erronea valutazione, per la natura della spesa non  esattamente determinabile in via preventiva;
-indebita determinazione per duplicazione della  registrazione contabile;
-avvenuto pagamento erroneamente contabilizzato con riferimento a intervento o capitolo diverso ovvero in conto della competenza;
-inesistenza di residuo passivo, meramente contabile, a seguito di errata eliminazione di residuo attivo  ad esso correlato (accertamento di entrata vincolata per destinazione, da reiscrivere in conto della competenza dell'anno nel quale viene perfezionata l'obbligazione giuridica);
-accertata irreperibilita' del creditore;
-abbuono volontario o transattivo di debito contestato;
-scadenza del termine di prescrizione.
- altre cause e motivazioni.
 
C A P O  V  -  SCRITTURE CONTABILI

Art. 35 Sistema di scritture
1. Il sistema di contabilita' comunale deve  consentire la rilevazione dell'attivita' amministrativa e  gestionale dell'ente, sotto il triplice aspetto: finanziario, patrimoniale, economico.
2. La contabilita' finanziaria deve rilevare la  registrazione delle operazioni comportanti, per ciascuna risorsa/intervento/capitolo, movimenti finanziari in termini di cassa (riscossioni e pagamenti) e in termini di competenza (accertamenti di entrate e impegni di spese), a fronte dei relativi stanziamenti del bilancio di previsione. E' funzionale alla determinazione della consistenza finale del conto di cassa, dell'ammontare dei residui attivi e passivi e  del saldo complessivo di gestione (avanzo o disavanzo di amministrazione).
3. La contabilita' patrimoniale, funzionale alla  rilevazione a valore degli elementi attivi e passivi del patrimonio comunale, deve dare dimostrazione della  consistenza patrimoniale all'inizio dell'esercizio 
finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per la gestione del bilancio o per altre cause e dell'incremento o diminuzione del patrimonio netto iniziale.
4. Il conto economico, mediante l'evidenziazione dei  componenti positivi e negativi dell'attivita' dell'ente, deve dare dimostrazione del risultato economico conseguito alla  fine dell'esercizio finanziario.

 Art. 36 Libri e registri contabili
1. La tenuta delle scritture finanziarie e  patrimoniali e' realizzata attraverso i seguenti libri e registri contabili:
a) libro giornale di cassa;
b) libro mastro;
c) libro degli inventari.
2. Per le attivita' esercitate dall'ente in regime  d'impresa (attivita' commerciali) le scritture finanziarie e patrimoniali devono essere opportunamente integrate con specifiche registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA (registri delle fatture emesse, delle fatture ricevute, dei corrispettivi, elenco clienti e fornitori), in osservanza alle particolari disposizioni in materia vigenti nel tempo ed alle quali si fa espresso rinvio per i relativi adempimenti  nel rispetto degli obblighi fiscali a carico dell'ente.
 
Art. 37 Libro giornale di cassa
1. Il libro giornale costituisce un insieme di  scritture analitiche aventi valenza dimostrativa delle  singole operazioni finanziarie e relative all'attivita' dell'ente, la cui rilevazione in ordine cronologico deve evidenziare le seguenti indicazioni:
a) numero progressivo degli ordinativi d'incasso o di  pagamento;
b) data di emissione delle reversali d'incasso o  mandati di pagamento;
c) numero della risorsa o intervento o capitolo di riferimento al bilancio, con distinta evidenziazione delle operazioni in conto competenza da quelle in conto residui;
d) generalita' del debitore o del creditore;
e) causale ed importo del credito o del debito.
 
Art. 38 Libro mastro
1. L'attivita' amministrativa dell'ente, svolta  attraverso l'esercizio di funzioni di gestione economica  (funzioni volitive, direttive, gestionali ed esecutive), e' l'insieme degli atti amministrativi che,  determinando variazioni negli elementi del patrimonio  comunale, rilevano eventi di carattere modificativo o permutativo a seconda che producano un aumento  o una diminuzione della consistenza patrimoniale ovvero  semplicemente un cambiamento qualitativo del capitale senza alcuna modifica del suo valore complessivo.
2. Il conto finanziario (o del bilancio) registra  tutte le operazioni modificative e permutative, caratterizzate  dal movimento finanziario (contabilita' finanziaria). Il conto  economico invece, dovendo evidenziare l'aumento o la diminuzione del patrimonio per effetto della gestione del bilancio (contabilita' patrimoniale), si limita a rilevare le  sole operazioni modificative, siano esse finanziarie o meno.
3. Le rilevazioni contabili dei fatti gestionali devono consentire la dimostrazione di tutte le operazioni che  rilevano ai fini della chiusura dei conti e della  determinazione del risultato della gestione, sia in termini finanziari che in termini di risultato economico di esercizio.
4. Lo strumento di rilevazione contabile e' il "conto" (o scheda), cioe' un insieme di scritture riguardanti un determinato oggetto ed aventi lo scopo di determinare,attraverso l'evidenziazione del valore iniziale (previsioni di bilancio) e delle variazioni  intervenute durante l'esercizio (riscossioni/pagamenti), il  valore finale (accertamenti/impegni).
5. Tutti i conti (o schede) sono riuniti nel libro mastro ai fini della classificazione, descrizione e  rilevazione dei fatti amministrativi e gestionali concernenti i singoli oggetti.
6. Il libro mastro, pertanto, costituisce un insieme di  scritture complesse e sistematiche, finalizzate alla rilevazione partitaria dei singoli fatti amministrativi che concorrono alla determinazione del risultato della gestione, sotto il duplice profilo finanziario ed economico.
7. Ciascun conto (o scheda) del libro mastro, intestato ad una singola voce del bilancio, con l'indicazione  del centro di costo/ricavo a cui fare riferimento nell'ambito  dei centri di responsabilita', deve rilevare in ordine  cronologico tutte le operazioni che si riferiscono alla rispettiva risorsa o intervento o capitolo del bilancio stesso, per consentire la dimostrazione dello svolgimento  dell'attivita' amministrativa dell'ente e dei relativi riflessi sullo stato patrimoniale, tenuto presente che  ciascuna operazione finanziaria assume, nello stesso tempo, il significato di credito/debito e di costo/ricavo. Le singole registrazioni, infatti, possono riguardare solo "conti patrimoniali" che rilevano le attivita' e le passivita' patrimoniali (crediti e debiti) o solo "conti economici" che  rilevano componenti positivi o negativi di reddito (costi e ricavi) ovvero gli uni e gli altri. I riflessi sul conto del patrimonio o sul conto economico devono essere  opportunamente evidenziati con annotazioni che facilitino le scritture di assestamento, rettifica ed integrazione di fine anno ai fini della conciliazione del risultato finanziario, economico e patrimoniale.
 
C A P O V I  -  SCRITTURE PATRIMONIALI

Art. 39 Elementi del patrimonio  ed  inventari
1. L'individuazione e la descrizione degli elementi del patrimonio presuppone la classificazione dei suoi componenti attivi e passivi e la dimostrazione della consistenza sia del patrimonio permanente (o economico), sia del patrimonio finanziario (o amministrativo).
2. Il valore degli elementi patrimoniali forma le attivita' e le passivita'. Il rendiconto generale del patrimonio deve evidenziare in sintesi le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio stesso rispetto alla consistenza iniziale.
3. La conoscenza delle attivita' e passivita' patrimoniali e' necessaria per una efficace gestione. Essa, offrendo la dimostrazione in sintesi della consistenza patrimoniale in tutti i suoi componenti, e' il punto di arrivo del rendiconto dell'esercizio decorso ed il punto di partenza della gestione dell'anno successivo.
4.La distinzione del patrimonio permanente da quello finanziario, serve a far conoscere la consistenza patrimoniale con carattere di staticita'/stabilita' e quella, invece, essenzialmente variabile per gli effetti provocati della gestione finanziaria del bilancio annuale. Il risultato finale differenziale fra elementi attivi e passivi, rappresenta la consistenza netta della dotazione patrimoniale complessiva.
5.Sono elementi attivi del patrimonio permanente:
a) i beni immobili demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili;
b) i beni mobili, compresi i beni strumentali o d'uso;
c) i titoli mobiliari, pubblici e privati e le partecipazioni in possesso del Comune;
d) i diritti su beni altrui, di natura pubblica o privata a favore del Comune;
e) i ratei e i risconti attivi non riferiti a residui attivi;
6. Sono elementi passivi del patrimonio permanente:
a) i mutui contratti dal Comune con istituti di credito;
b) i prestiti assunti con obbligazioni;
c) le prestazioni patrimoniali costituite a favore di terzi;
d) i ratei e i risconti passivi non riferiti a Residui passivi.
7. sono elementi del patrimonio finanziario:
a) per le attivita', il fondo di cassa, i residui attivi e altri crediti;
b) per le passivita', i residui passivi e altri debiti.
8.I valori dei beni avuti e dati in deposito devono essere rilevati separatamente, contrapponendo ai valori attivi equivalenti valori passivi.
9. La contabilita' patrimoniale ha lo scopo di  formare periodicamente, alla fine di ogni esercizio finanziario, il "Conto del patrimonio" mediante la rilevazione  della situazione patrimoniale dell'ente e delle variazioni verificatesi negli elementi attivi e passivi, per effetto  della gestione del bilancio, e per qualsiasi altra causa.
10. Lo strumento di rilevazione delle scritture  patrimoniali e' l'inventario dei beni comunali che,  consentendo la conoscenza quantitativa, qualitativa e del valore dei beni stessi, costituisce un idoneo strumento di controllo e di gestione del patrimonio comunale.
11. La classificazione dei beni deve distinguere tre aspetti fondamentali:
a) profilo giuridico, che rappresenta il complesso dei beni, dei diritti e degli obblighi patrimoniali  dell'ente, esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario;
b) profilo finanziario, che evidenzia analiticamente le componenti reali e dirette del patrimonio alla chiusura della gestione annuale;
c) profilo economico, che qualifica la consistenza  differenziale tra i valori finali ed iniziali delle attivita' e delle passivita' patrimoniali.
12. Ai fini della formazione dell'inventario, i beni comunali sono raggruppati, in relazione ai differenziati regimi giuridici di diritto pubblico cui essi sono assoggettati, nelle seguenti quattro categorie:
a) beni immobili demaniali;
b) beni immobili patrimoniali indisponibili;
c) beni immobili patrimoniali disponibili;
d) beni mobili.
e) in merito alle valutazioni dei beni demaniali, dei terrenbi e dei fabbricati in genere, si applicano i criteri di cui al precedente articolo 20.
13. La classificazione dei beni deve tener conto che:
a)appartengono al demanio comunale, i beni destinati  all'uso pubblico per natura, quali strade e relative pertinenze (case cantoniere, aree di servizio, aiuole spartitraffico, paracarri, ponti, sottopassaggi, gallerie, scarpate, ecc.),  piazze, giardini, parchi, acquedotti, gasdotti, cimiteri,  mercati, fontane, fognature, fossi, canali e laghi artificiali, edifici monumentali e di interesse storico, archeologico, artistico, chiese, raccolte  dei musei-archivi storici-pinacoteche-biblioteche, diritti demaniali su beni altrui e tutti cio' che risulta assoggettato al regime pubblicistico tipico dei beni demaniali;
b)appartengono al patrimonio indisponibile, i beni  destinati a sede di pubblici uffici o a pubblici servizi, quali palazzo  comunale, scuole, boschi, cave, torbiere, acque minerali e termali, edifici e terreni destinati a servizi resi dal Comune, teatri, macelli, aree adibite a fini urbanistici e di incremento dei servizi degli insediamenti produttivi e dell'edilizia residenziale pubblica, beni acuisiti ai sensi dell'art. 15 della L. 28.1.77, n.10 e dell'art. 7 della L. 28.2.85, n.47 e successive modificazioni, beni mobili di uso pubblico (mobili, arredi, attrezzature e macchine d'ufficio, automezzi e motomezzi, armamenti, libri e raccolte di leggi e decreti, statue, quadri, ecc.);
c)appartengono al patrimonio disponibile, i beni  soggetti alle norme del diritto comune, quali terreni, fabbricati, edifici ed altri beni non direttamente destinati all'uso pubblico, aree lottizzate abusivamente ed acquisite ai sensi dell'art. 18 della legge 28.2.85, n.47 e successive modificazioni, beni mobili del patrimonio disponibile, diritti, azioni, obbligazioni e partecipazioni.
 

Art. 40 Tenuta e struttura degli inventari
1. La tenuta degli inventari comporta la descrizione di tutti i beni in apposite schede, suddivise per categorie:
SCHEDA FABBRICATI: Per la compilazione usare la scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
SCHEDA TERRENI: Per la compilazione usare la scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
SCHEDA VIABILITA': Per la compilazione usare la scheda allegata al regolamento su supporto cartaceo
SCHEDA BENI MOBILI: Per la compilazione usare la scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
N. 1 -INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DEMANIALI -ANNO 19__: Per compilazione usare scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
N. 2 -INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI INDISPONIBILI - ANNO 19__: Per compilazione usare scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
N. 3 -INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI - ANNO 19__: Per compilazione usare scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
N. 4 -INVENTARIO DEI BENI MOBILI INDISPONIBILI (di uso  pubblico) - ANNO 19__: Per compilazione usare scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
N. 5 -INVENTARIO DEI BENI MOBILI PATRIMONIALI - ANNO 19__: Per compilazione usare scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
N. 6 -INVENTARIO DEI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI - ANNO 19__: Per compilazione usare scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
N. 7 -INVENTARIO DELLE CONCESSIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE - ANNO 19__: Per compilazione usare scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
N. 8 -INVENTARIO DEI TITOLI DI CREDITO PUBBLICI E  PRIVATI - ANNO 19__ . Per compilazione usare scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
N. 9 -INVENTARIO DEI MUTUI PASSIVI - ANNO 19__: Per compilazione usare scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
N. 10 -INVENTARIO DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ANNO 19__: Per compilazione usare scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
N. 11 -INVENTARIO DEI DEBITI PLURIENNALI (autofinanziamenti, leasing, ecc.) -ANNO 19__:
N. 12 -INVENTARIO DEI DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI -ANNO 19__: Per compilazione usare  scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
N. 13 -INVENTARIO DELLE GARANZIE FIDEIUSSORIE -ANNO 19__: Per compilazione usare scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo     
2. Gli inventari dei beni immobili devono contenere le seguenti indicazioni:
a) ubicazione, denominazione, estensione, qualita' e dati catastali;
b) titolo di provenienza, destinazione ed eventuali vincoli;
c) condizione giuridica ed eventuale rendita;
d) valore determinato con i criteri di cui all'articolo 20 del presente regolamento;
e) quote di ammortamento ( con l'eccezione dei terreni);
f) centro di responsabilita' (servizio al cui funzionamento il bene e' destinato);
g) centro di costo utilizzatore, al quale imputare i costi di ammortamento.
3.Gli inventari dei beni mobili devono contenere le seguenti indicazioni:
a) denominazione e descrizione, secondo la natura e la specie;
b) qualita', quantita' secondo le varie specie e data di acquisizione;
c) condizione giuridica;
d) valore determinato secondo i criteri di cui all'articolo precedente del presente regolamento;
e) quote di ammortamento;
f) centro di responsabilita' (servizio al cui funzionamento il bene e' destinato);
g) centro di costo utilizzatore, al quale imputare i costi di ammortamento.
4. Tutti gli aumenti e le diminuzioni riferiti al valore o alla consistenza dei beni devono essere registrati nell'inventario, a cura dei responsabili dei servizi ai quali i beni sono stati consegnati. Le variazioni inventariali sono comunicate dai responsabili dei servizi, entro il 31 gennaio di ciascun esercizio finanziario, al C.A.F. ed al  R.S. patrimonio per la conseguente redazione del "conto del patrimonio" da allegare al rendiconto della gestione. Alla comunicazione e' allegata copia degli inventari con tutti gli atti e i documenti giustificativi delle variazioni registrate al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Le schede di inventario sono redatte in duplice esemplare di cui uno e' conservato presso il servizio contabile del patrimonio e l'altro dal consegnatario dei beni.
 
Art. 41 Passaggio dei beni demaniali al patrimonio
1. Il passaggio dei beni, dei diritti reali, delle servitu', delle pertinenze, ecc. dal demanio al patrimonio dell'ente, deve essere dichiarato con apposita deliberazione  della Giunta comunale, da pubblicare in modo che sia assicurata la massima pubblicita' al provvedimento stesso, ai sensi dell'articolo 829, comma secondo, del codice civile.

Art. 42 Mutamento di destinazione dei beni patrimoniali indisponibili
1. Le stesse forme e modalita' di cui al precedente articolo 41 si applicano nel caso di cessazione della destinazione a sede di pubblici uffici o a servizi pubblici  dei beni patrimonili indisponibili, compresi i connessi diritti reali, servitu', pertinenze, ecc.
 
Art. 43 Vendita di aree PEEP e PIP
1. La vendita di aree comprese nei PEEP e PIP deve  essere preceduta, ad urbanizzazione ultimata, dal trasferimento delle aree stesse dalla categoria del patrimonio indisponibile a quella del patrimonio disponibile, da formalizzare con specifica deliberazione della Giunta comunale (art.14, 1c., lettera e), del D.Leg.vo 77/95).
 
Art. 44 Canoni per la concessione di diritti reali di godimento su beni comunali
1. Nel caso di concessioni ultrannuali per la costituzione in capo a terzi di diritti reali di godimento, di superficie su aree PEEP e PIP, su aree cimiteriali o altro, la Giunta con propria deliberazione provvede alla determinazione della misura dei relativi canoni, in corrispondenza al valore di inventario delle aree medesime.
 
Art. 45 Valutazione dei beni e sistema dei valori
1. La valutazione dei beni comunali, funzionale  alla  conoscenza del patrimonio complessivo dell'ente, deve consentire la rilevazione del valore dei singoli elementi patrimoniali all'atto della loro acquisizione, nonche' il costante aggiornamento nel tempo dei valori medesimi.  All'aggiornamento degli inventari deve provvedersi annualmente  in sede di rendiconto della gestione per consentire la redazione del conto del patrimonio.
2. La determinazione del sistema dei valori patrimoniali comporta la rilevazione di tutte le operazioni  che, durante l'esercizio, determinano variazioni  nell'ammontare e nella tipologia dei beni demaniali e patrimoniali dell'ente, sia per effetto della gestione del  bilancio, sia per qualsiasi altra causa.
3. La rilevazione dei valori e' effettuata in parte utilizzando le scritture della contabilita' finanziaria per la determinazione della consistenza del "patrimonio finanziario"  ed in parte mediante rilevazioni extracontabili utilizzando le scritture di inventario per la determinazione della consistenza del "patrimonio permanente" e della consistenza netta del patrimonio complessivo.
4. Per la valutazione dei beni si applicano i seguenti criteri gia' indicati all'art.20:
a) i beni demaniali acquisiti anteriormente alla data del 17/5/95 sono valutati in misura pari  all'ammontare del residuo debito dei mutui contratti per la loro acquisizione e non ancora estinti; i beni demaniali acquisiti successivamente sono valutati al costo. I beni gia' esistenti alla suddetta data del 17.5.95 non sono valutati, nel caso in cui il mutuo a suo tempo eventualmente contratto per la relativa acquisizione risulti estinto alla medesima data;
b) i terreni acquisiti anteriormente alla data del 17.5.95 sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali, ovvero con le modalita' dei beni demaniali gia' acquisiti, nel caso non sia possibile attribuire la rendita catastale, i terreni acquisiti successivamente sono valutati al costo;
c) i fabbricati acquisiti anteriormente alla data del 17.5.95 sono valutati al valore catastale, valutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;
d) i beni mobili sono valutati al costo. I beni mobili non registrati acquisiti anteriormente al 1 gennaio 1993 non sono valutati;
e) i crediti sono valutati al loro valore nominale;
f) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in  base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;
g) le rimanenze, i ratei e i risconti sono valutati  secondo le norme del codice civile;
h) i debiti sono valutati al loro valore nominale ovvero secondo il valore residuo per i mutui passivi ed i prestiti.
i) i beni acquisiti in "leasing" sono valutati al prezzo pagato in conto capitale e solo dopo l'avvenuto riscatto;
l) le immobilizzazioni in corso sono valutate in base agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti, liquidati e pagati.
 
Art. 46 Consegnatari dei beni
1.I beni immobili e mobili, esclusi i beni di facile consumo o di modico valore elencati al successivo articolo 47, sono dati in consegna e gestione ad agenti responsabili, con apposito verbale.
2. I consegnatari dei beni immobili sono individuati nei responsabili dei servizi ai quali i beni sono destinati per la relativa gestione e funzionamento.
3. I beni mobili sono dati in consegna all'economo o ad altri centri di responsabilita'.
4. Il verbale di consegna, redatto in triplice esemplare e debitamente sottoscritto dall' agente consegnante e dal responsabile del servizio di competenza quale agente consegnatario, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) generalita' del consegnatario;
b) qualita', descrizione, stato d'uso e valore dei beni dati in consegna;
c) destinazione dei beni. per i beni mobili e' specificato l'ufficio e il locale in cui si trovano.
5. Al verbale di consegna e' allegata copia degli inventari dei beni dati in consegna e dei quali i consegnatari sono responsabili fino a quando non ne ottengano formale discarico, nonche' di qualsiasi danno che possa derivare all'ente per effetto delle loro azioni o omissioni.
6. I consegnatari provvedono alle registrazioni inventariali di tutte le variazioni che si verificano a seguito di trasformazioni, aumenti o diminuzioni nella consistenza e nel valore dei beni dei quali sono responsabili, sulla scorta di specifici buoni di carico e di scarico idoneamente documentati.
7. Il discarico e' disposto con deliberazione della Giunta da comunicare all'agente consegnatario interessato, al fine della presentazione del conto della propria gestione.
8. Il provvedimento di cui al comma precedente e' adottato sulla base di motivata proposta del responsabile del servizio interessato.
9. Non e'ammesso il discarico dagli inventari nel caso di danno patrimoniale arrecato per distruzione, perdita, furto, cessione o altre cause dovute a provata negligenza o incuria nella gestione e conservazione dei beni. In tal caso con la deliberazione di Giunta sono stabilite le modalita' in ordine all'obbligo di reintegro o di risarcimento del danno a carico del consegnatario ritenuto responsabile.
10. Entro il 31 gennaio di ciascun esercizio i  consegnatari dei beni devono trasmettere al R.S. patrimonio copia degli inventari con tutti gli atti e i documenti giustificativi delle variazioni registrate al 31 dicembre dell'anno precedente, per il conseguente aggiornamento del "Conto del patrimonio" da allegare al rendiconto della gestione.

Art. 47 Beni di consumo e beni non inventariabili
1. I beni mobili di facile consumo o di modico valore non sono inventariabili. La loro consistenza e movimentazione e' dimostrata dalle specifiche registrazioni di carico e scarico, a cura dell'economo o di altro agente responsabile desiganto.
2. Costituiscono documenti di carico i buoni d'ordine e relativi buoni di consegna o bolle di accompagnamento.
3. Costituiscono titoli o documenti di scarico le richieste di prelevamento ovvero i buoni di scarico per dichiarazione di fuori uso, perdita, furto o altre cause, emessi dai richiedenti e vistati dai responsabili dei servizi interessati.
4. Sono considerati non inventariabili i seguenti beni:
a) materiale di cancelleria, materiale per il funzionamento dei servizi generali e materiale "a perdere" (beni la cui utilita' si esaurisce al momento dell'utilizzo);
b) componentistica elettrica, elettronica e meccanica;
c) minuterie metalliche e attrezzi di uso corrente;
d) materie prime e simili necessarie per le attivita' dei servizi (vestiario per il personale, stampati e modulistica per gli uffici, combustibili, carburanti e lubrificanti, attrezzature e materiali per la pulizia dei locali e degli uffici comunali);
e) materiale installato in modo fisso nelle strutture edilizie (pareti attrezzate, impianti di riscaldamento e di condizionamento, quadri elettrici, plafoniere, lampadari e simili);
f) beni che costituiscono completamento di altro materiale gia' inventariato (software, accessori, schede elettriche, ricambi e simili);
g) beni facilmente deteriorabili o particolarmente fragili (lampadine, materiali vetrosi e simili);
h) pubblicazioni soggette a scadenza o di uso corrente negli uffici, diapositive, nastri, dischi e simili ed in genere tutto il materiale divulgativo;
i) i beni facilmente spostabili (attaccapanni, portaombrelli, sedie, banchi, sgabelli, schedari, scale portatili, schermi e simili) di valore unitario inferiore a L. 500.000. tale limite di valore potra' essere adeguato periodicamente con apposita deliberazione della Giunta, con effetto dall'anno successivo.
 
Art. 48 Automezzi
1. I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso accertando quanto segue:
a) che l'utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal responsabile del servizio:
b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti sia effettuato mediante rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal libretto di marcia.
2. Il consegnatario cura la tenuta della scheda intestata all'automezzo sulla quale rileva a cadenza mensile le spese per il consumo dei carburanti e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e ogni altra notizia riguardante la gestione dell'automezzo. La scheda e' trasmessa al competente servizio per i conseguenti provvedimenti di liquidazione.

C A P O  V I I  -  SERVIZIO DI ECONOMATO E RISCUOTITORI SPECIALI

Art. 49 Servizio economale e riscossione diretta di somme
1.  Per assicurare il regolare funzionamento degli uffici della pubblica amministrazione e per gestire a tal fine i mezzi strumentali e finanziari necessari, e' istituito il servizio di economato. Il servizio comprende percio' adempimenti di contenuto assai vario che possono cosi'  sintetizzarsi:
-acquisizione dei beni e di servizi occorrenti per assicurare il regolare svolgimento dell'attivita' degli uffici o servizi dell'amministrazione;
-esecuzione delle minute spese di funzionamento a carico dei fondi di anticipazione;
-esecuzione dei pagamenti relativi e conservazione di valori dell'amministrazione;
-gestione del patrimonio mobiliare;
-gestione di servizi specifici.
2. Analogamente, e' autorizzata la riscossione diretta delle somme relative a:
a) diritti di segreteria, di stato civile e di ogni altro  diritto o corrispettivo dovuto per atti di ufficio;
b) sanzioni pecuniarie per infrazioni e violazioni al codice della strada, ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco;
c) proventi derivanti da tariffe e contribuzioni per  i servizi pubblici a domanda individuale;
d) proventi derivanti dalla vendita di oggetti  smarriti, dichiarati fuori uso o di materiali per scarti di magazzino.
 
Art. 50 Disciplina e competenze delle riscossioni dirette
1. Il competente organo provvede alla designazione dei dipendenti comunali, in servizio di ruolo, autorizzati a riscuotere direttamente le entrate di cui al precedente articolo 49.
2. I dipendenti incaricati assumono, nella loro  qualita' di riscuotitori speciali, la figura di "agenti contabili". Essi svolgono l'incarico loro affidato sotto la vigilanza dei responsabili dei servizi e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, alla quale devono rendere il loro conto giudiziale a corredo di quello del tesoriere comunale. Agli stessi obblighi sono sottoposti  tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, si ingeriscano di fatto negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti.
3. La gestione amministrativa degli agenti contabili  ha inizio dalla data di assunzione dell'incarico e termina con  il giorno di cessazione dell'incarico stesso.
4. All'inizio della gestione degli agenti contabili  deve essere redatto apposito verbale, dal quale  risulti l'avvenuta consegna e il debito che  l'agente assume. Analogo verbale deve essere redatto al termine della gestione, per accertare il credito/debito dell'agente cessante.
5. All'atto dell'assunzione delle funzioni di agente  contabile, per cessazione del titolare ovvero per sua assenza o impedimento, occore fare la ricognizione della cassa, dei valori e dei registri in consegna del contabile cessante, che vengono presi in carico dal subentrante.
6. Nel caso di iniziale assunzione dell'incarico, le  operazioni suddette devono risultare da appositi verbali da redigersi con l'intervento del funzionario responsabile e dei revisori. I verbali sono sottoscritti da tutti gli intervenuti.
7. In caso di assenza o impedimento temporaneo del  titolare, le funzioni di agente contabile sono svolte da altro dipendente  comunale di ruolo incaricato con provvedimento del competente organo. In ogni caso il subentrante e' soggetto a tutti gli obblighi imposti all'agente titolare.
8. I riscuotitori speciali provvedono alla riscossione delle somme dovute al Comune, mediante:
a) l'applicazione di marche segnatasse sui documenti  rilasciati.
La dotazione iniziale delle marche segnatasse deve risultare da apposito verbale di consegna da parte dell'economo comunale, cui compete la tenuta dei relativi registri di carico e scarico. Le somme riscosse devono essere versate presso la tesoreria comunale con cadenza quindicinale  (sedicesimo e ultimo giorno di ciascun mese). L'economo, sulla base dell'importo versato e degli estremi  della bolletta di versamento, provvede all'emissione della relativa reversale d'incasso, nonche' al discarico delle  marche  segnatasse utilizzate ed al relativo reintegro, previa annotazione sugli appositi registri di carico e scarico;
b) l'uso di appositi bollettari dati in carico con  verbale di consegna da parte dell'economo comunale, cui compete la tenuta dei relativi registri di carico e scarico. Le somme riscosse devono essere versate, previa emissione delle relative reversali d'incasso, con cadenza quindicinale (sedicesimo e ultimo giorno di ciascun mese). L'economo, sulla base degli ordinativi di riscossione emessi dal C.A.F., provvede al discarico dei bollettari utilizzati ed al relativo reintegro, previa annotazione sugli appositi registri di carico e scarico.
9. Le singole somme riscosse ed i periodici versamenti effettuati devono risultare da apposito "registro  di cassa", preventivamente vidimato dall'economo comunale e  dato in carico ai singoli riscuotitori e dagli stessi tenuto costantemente aggiornato ai fini delle verifiche trimestrali da parte dell'organo di revisione. Devono ugualmente essere vidimati, prima di essere posti in uso, i bollettari per le riscossioni da effettuarsi direttamente.
 
Art. 51 Obblighi dei riscuotitori speciali
1. I riscuotitori speciali sono personalmente responsabili delle somme da riscuotere o riscosse, nonche' dei valori e dei beni avuti in consegna, fino a quando non ne abbiano ottenuto regolare discarico.
2. Le somme non riscosse o riscosse e non versate  non possono ammettersi a discarico, rimanendo iscritte a carico degli agenti fino a quando non ne sia dimostrata l'assoluta inesigibilita' a seguito dell'infruttuosa e  documentata azione coercitiva attivata contro i debitori morosi ovvero fino a quando non sia validamente giustificato il ritardato versamento. Gli atti coercitivi contro i debitori  morosi devono aver inizio entro un mese dalla data della  scadenza delle singole rate.
3. Gli agenti contabili sono responsabili, altresi', dei danni che possono derivare all'ente per loro colpa o  negligenza o per l'inosservanza degli obblighi loro demandati  nell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.
4. Fatte salve le azioni per l'applicazione delle sanzioni disciplinari stabilite da disposizioni legislative e  regolamentari, l'ente puo' porre a carico dei responsabili tutto o parte del danno accertato o del valore perduto, con apposita e motivata  deliberazione della  Giunta comunale, su proposta del responsabile del servizio.
5. Le mancanze, deteriorazioni, diminuzioni di denaro o, di valori e beni, avvenute per causa di furto, di forza maggiore o di naturale deperimento, non sono ammesse a discarico ove gli agenti contabili non siano in grado di comprovare che il danno non sia imputabile a loro colpa per incuria o negligenza. Non possono neppure essere discaricati quando il danno sia derivato da irregolarita' o trascuratezza  nella tenuta delle scritture contabili, nelle operazioni di invio o ricevimento del denaro e nella custodia dei valori o  dei beni in carico.
6. Il discarico, ove accordato, deve risultare da  apposita e motivata deliberazione della Giunta comunale, previa acquisizione del parere da parte dell'organo di revisione.
7. L'istanza per dichiarazione di responsabilita' e' promossa dal C.A.F., in base agli elementi e documenti emergenti dall'esame dei rendiconti o dalle verifiche di cassa ovvero, in generale, in base a fatti, elementi e atti dei quali venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni di controllo.
 
Art. 52 Disciplina del servizio di economato
1. La gestione amministrativa del servizio di  economato e' affidata, con provvedimento dell'organo competente ad un dipendente appartenente all'area contabile, che nella qualita' di "economo" svolge le funzioni di competenza sotto la vigilanza del C.A.F.. Nel caso in cui tale designazione non sia consentita dalla dotazione organica dell'ente, le funzioni di economo sono attribuite al R.S.Patrimonio.
2. Per le modalita' di assunzione dell'incarico, di sostituzione e di cessazione del titolare e degli obblighi connessi, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 50 e 51.
3. L'economo e i riscuotitori speciali sono esentati dal prestare cauzione. E' fatta salva, pero', la facolta'  della Giunta di assoggettare, con propria deliberazione, a ritenuta gli stipendi e gli altri emolumenti fissi e continuativi in godimento, anche prima che sia pronunciata  condanna a loro carico, quando il danno recato all'ente sia stato accertato in via amministrativa.
4. L'importo della ritenuta mensile non puo' superare  il quinto della retribuzione; il risarcimento del danno accertato o del valore perduto deve avvenire, comunque, entro  il periodo massimo di ventiquattro mesi.
 
Art. 53 Competenze dell'economo
1. La gestione amministrativa delle spese d'ufficio compete all'economo nei limiti degli importi periodicamente autorizzati con apposito atto d'impegno  delle spese (determinazione) a carico dei  relativi interventi previsti nel bilancio annuale di competenza.
2. Le competenze proprie del servizio di economato e le attribuzioni disposte con determinazione dai responsabili dei servizi possono riguardare:
a) spese per acquisto, riparazione e manutenzione di  mobili, macchine, attrezzature, locali e impianti di pubblici  servizi;
b) spese per acquisto stampati, cancelleria, modulistica, marche segnatasse, valori bollati e materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici;
c) spese postali, telegrafiche e per acquisto di valori bollati;
d) spese per riparazione e manutenzione di automezzi comunali, ivi comprese le tasse di circolazione e l'acquisto  di materiali di ricambio, carburanti e lubrificanti;
e) spese per acquisto e rilegatura di libri e stampe;
f) spese per la stampa e la diffusione di  pubblicazioni, inserzioni, circolari, atti e documenti;
g) spese per acquisto effetti di vestiario e corredo  per i dipendenti aventi diritto;
h) spese per noleggio attrezzature per l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni pubbliche;                                  i) spese per facchinaggio e trasporto di materali;
l) spese per abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale, al Bollettino regionale, a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;
m) spese per partecipazione a congressi, convegni e  seminari di studio di amministratori e dipendenti;
n) indennita' di missione, trasferta e rimborso spese di viaggio a dipendenti e amministratori comunali;
o) canoni e utenze telefoniche,  acqua e gas, energia elettrica;
p) canoni di abbonamento audiovisivi;
q) premi assicurativi di beni comunali;
r) quote di adesione alle associazioni tra gli enti locali;
s) imposte e tasse a carico del Comune, ivi compresi i rimborsi e gli sgravi di quote indebite o inesigibili;
t) spese per accertamenti sanitari per i dipendenti comunali;
u) spese di registrazione, trascrizione e voltura di  contratti, visure catastali, nonche' per la notifica e l'iscrizione di atti e provvedimenti.
v) tenuta inventari patrimonio mobiliare (immatricolazioni, presa in carico, tenuta registri, ecc. );
z) gestione magazzino economale;
x) vendita mobili, macchine ed oggetti fuori uso;
w) l'organizzazione di cerimonie, onoranze deliberate dall'Amministrazione Comunale;
y) il ricevimento, la custodia e la riconsegna agli aventi diritto degli oggetti rinvenuti, nonche' di quelli pignorati e non venduti, a norma delle legge di riscossione delle imposte dirette;
k) lavori e forniture di varia natura di modesta entita' di tipo similare alle precedenti.

Art. 53 bis Servizio di cassa
Spetta all'economato il servizio di cassa per provvedere al pagamento di:
a) spese minute ed urgenti delle fattispecie indicate nell'art. 53, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato nel limite di spesa di L. 1.000.000, fatta eccezione per le spese di cui al punto a) per le quali il limite di spesa e' fissato in Lire 2.000.000;
alla riscossione di:
a) diritti e tasse dipendenti dalle prestazioni di servizi comunali ai cittadini (certificazioni, proventi contravvenzionali, ecc. ) qualora non siano stati attribuiti ad altri agenti contabili ai sensi dei precedenti articoli;
b) somme dipendenti dalla vendita di oggetti fuori uso o di pubblicazioni comunali e simili;
c) rimborsi di natura occasionale quando la tesoreria comunale e' chiusa, con l'obbligo del versamento da parte dell'economo all'apertura della tesoreria medesima;
d) proventi di piccola entita' di natura occasionale o comunque non disciplinati da regolamenti comunali;
e)  rimborsi delle spese per fotocopie, eliografie, ecc., rilasciati al pubblico, secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.           

Art. 54 Programmazione delle spese
1. Ai fini delle comunicazioni di cui al precedente articolo 16, comma 1, gli agenti contabili presentano ai  rispettivi funzionari responsabili dei servizi, entro il 31 agosto di ciascun anno, il programma delle spese e degli interventi operativi che si prevede di dover effettuare  nell'anno successivo, ripartitamente per ogni intervento da iscriversi nel relativo bilancio di previsione, sulla base delle esigenze ritenute necessarie in funzione dell'attivita' che si intende realizzare e tenuto conto delle spese sostenute o azionate nell'anno in corso.
2. Ai fini dell'effettuazione delle spese ammesse in bilancio, i funzionari responsabili dei servizi  devono curare lo studio e la compilazione di capitolati d'oneri e fogli condizione e, se del caso, la formazione di campionari, preziari e altri simili strumenti per l'analisi  dei prezzi ed il controllo dei costi, in osservanza ai  principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa.

Art. 55 Elenco dei fornitori e delle ditte di fiducia
1. Allo scopo di garantire la scelta piu' idonea e conveniente per l'acquisto di beni e servizi, e' istituito l'albo dei fornitori e delle ditte di fiducia dell'amministrazione.
2. L'elenco e' approvato dalla Giunta e puo' essere aggiornato in qualsiasi momento.
3. I requisiti per l'iscrizione nell'elenco devono  riguardare l'idoneita' e la capacita' tecnica, la consistenza  economico-finanziaria e la serieta' imprenditoriale dei soggetti richiedenti.

Art. 56 Affidamento dei servizi in economia    SOPPRESSO

Art. 57 Ordinazione, liquidazione e pagamento
1. L'ordinazione delle spese economali, e' effettuata a mezzo di "buoni d'ordine" da staccarsi da  apposito  bollettari, numerati progressivamente e contenenti le qualita' e quantita' dei beni, servizi e prestazioni, i relativi prezzi e le modalita' di pagamento, nonche' il riferimento al presente regolamento ed all'impegno registrato sul pertinente intervento di spesa.
2. I buoni d'ordine, sottoscritti dall'agente  incaricato e dal Responsabile del Servizio, sono emessi in duplice copia, di cui una da allegare alla fattura o nota di spesa unitamente al buono di consegna, a cura del fornitore o prestatore d'opera.
3. La liquidazione delle spese ordinate dovra' risultare da un apposito "visto" apposto dall'economo e/o dal responsabile del servizio, sulla fattura o nota di spesa, avente il valore di attestazione di regolarita' delle forniture/prestazioni effettuate e di conformita' alle condizioni pattuite, in relazione alla qualita', alla quantita', ai prezzi ed alla spesa autorizzata.
4. Le operazioni di accertamento della regolarita' delle forniture o delle prestazioni eseguite devono effettuarsi non oltre il decimo giorno successivo al ricevimento della fattura o nota di spesa.
5. Il pagamento delle spese ordinate e liquidate e'  disposto, entro il termine di 15 giorni dal  ricevimento della fattura o nota di spesa, previo rilascio di  quietanza liberatoria del creditore da staccarsi dall'apposito  bollettario e contenente le seguenti indicazioni:
a) numero progressivo;
b) estremi dell'atto autorizzativo della spesa;
c) estremi del mandato di anticipazione;
d) numero e denominazione dell'intervento di  bilancio cui va riferita la spesa;
e) importo della spesa, in cifre ed in lettere;
f) soggetto creditore;
g) causale della spesa;
h) estremi della fattura e del buono d'ordine;
i) data del pagamento.
6. Nessun pagamento puo' essere disposto in assenza del  relativo buono d'ordine, ne' in eccedenza all'impegno di  spesa regolarmente autorizzato e registrato.
 
Art. 58 Mandati di anticipazione
1. Per provvedere al pagamento delle spese, nei limiti e con le modalita' di cui ai precedenti articoli 53 e 53bis, e' disposta a favore dell'economo, all'inizio della  assunzione dell'incarico e, successivamente, l'emissione di mandati di anticipazione per l'importo complessivo occorrente, in via presuntiva, per il semestre cui si riferiscono.
2. L'emissione dei mandati di anticipazione potra' essere disposta prima della scadenza del semestre in corso, nel caso di esaurimento anticipato dei fondi a disposizione per il semestre medesimo.
3. Le anticipazioni semestrali sono contabilizzate  a carico dell'apposito capitolo di spesa dei servizi per conto di terzi del bilancio di previsione dell'anno finanziario cui  le anticipazioni medesime si riferiscono.
4. L'economo non puo' fare delle somme ricevute in  anticipazione un uso diverso da quello per cui sono state  assegnate e dalle specifiche autorizzazioni risultanti dagli appositi atti d'impegno di cui al precedente articolo 53, ai quali va riconosciuta formale valenza di costituzione degli impegni di spesa sui singoli interventi del bilancio annuale, anche ai fini delle  prescrizioni previste al precedente articolo 17.

Art. 59 Registri contabili e rendicontazione delle spese
1. Per la regolarita' del servizio e per consentire ogni opportuna verifica, e' fatto obbligo all'economo di  tenere costantemente aggiornati i seguenti registri contabili:
a) giornale di cassa;
b) bollettari dei buoni d'ordine;
c) bollettari dei pagamenti;
d) registro dei rendiconti;
e) inventari patrimonio mobiliare.
f) registri ed inventari altri valori in consegna o custodia;
2. L'economo deve rendere il conto della propria  gestione al C.A.F. ed all'organo di revisione, entro il trentesimo giorno dalle scadenze trimestrali del 31 marzo, 30  giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno ed, in ogni caso, entro 30 giorni dalla data di completautilizzazione dei fondi anticipati o dalla data di cessazione, per qualsiasi  causa, dall'incarico.
3. I rendiconti devono dare dimostrazione:
a) dell'entita' delle somme amministrate, con la  distinta evidenziazione del fondo di anticipazione e della esposizione riepilogativa dei pagamenti per singoli interventi del bilancio comunale;
b) del saldo contabile alla data del rendiconto, a credito ovvero a debito dell'agente.
4. Ai rendiconti devono essere allegate le determinazioni di liquidazione dei buoni. Copia dei buoni di pagamento e delle relative quietanze rilasciate dai creditori, nonche'  l' originale documentazione giustificativa delle  spese sono allegati ai provvedimenti di liquidazione.
5. I rendiconti trimestrali e le determinazioni di liquidazione periodiche, riconosciuti regolari, da parte  dell'ufficio competente, costituiscono formale discarico delle spese in essi riepilogate e documentate. Contestualmente si provvede:
a) alla liquidazione delle singole spese a carico degli interventi iscritti nel bilancio di previsione cui le  spese medesime si riferiscono;
b) alla emissione dei relativi mandati di pagamento  intestati all'economo, a titolo di rimborso delle somme pagate con i fondi di anticipazione, per il reintegro dei fondi medesimi.
6. Le disponibilita' del fondo al 31 dicembre di  ciascun anno, sono versate nel conto della tesoreria comunale a mezzo di ordinativo d'incasso a carico dell'economo e con  imputazione all'apposito capitolo dei servizi per conto di terzi. Allo stesso capitolo sono contabilmente imputate le  somme corrispondenti al rendiconto in sospeso alla chiusura dell'esercizio, contestualmente all'addebito delle somme rendicontate e contabilizzate a carico dei vari interventi di spesa del bilancio di previsione.
 
C A P O  V I I I  -  SERVIZIO DI TESORERIA

Art. 60 Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso  delle operazioni riflettenti la gestione finanziaria dell'ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al  pagamento  delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari o convenzionali.
2. Le operazioni di tesoreria sono eseguite nel  rispetto della vigente disciplina normativa in materia di tesoreria unica, di cui alla legge istitutiva 29 ottobre 1984,  n. 720, ove ne ricorra l'obbligo di applicazione.
3. Ogni deposito, comunque costituito, e' intestato al  Comune e viene gestito dal tesoriere.
4. Il servizio di tesoreria e' affidato ad un istituto di credito autorizzato, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, a svolgere attivita' bancaria, finanziaria e creditizia.
5. Il servizio di tesoreria e' affidato mediante gara a evidenza pubblica secondo la legislazione vigente in materia di contratti per la pubblica amministrazione e sulla base di un capitolato.
6. Il capitolato d'oneri, oltre i criteri per  l'affidamento del servizio, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) durata del contratto, non inferiore a due anni, ne' superiore a nove anni;
b) misura dei tassi creditori e debitori;
c) valuta delle riscossioni e dei pagamenti;
d) ammontare della cauzione;
e) eventuale compenso annuo;
f) valore convenzionale del contratto, con riferimento alla durata ed all'importo della cauzione, da  assumere a base per la determinazione dei diritti di segreteria nel caso di servizio reso gratuitamente;
g) eventuale impegno a concedere mutui e  prefinanziamenti con relative modalita'.
 
Art. 61 Disciplina del servizio di tesoreria
1. Le modalita' di svolgimento del servizio di  tesoreria ed i connessi rapporti obbligatori sono  disciplinati da apposita convenzione, deliberata dal Consiglio
2. La convenzione, in particolare, deve prevedere:
a) la possibilita' che il servizio sia gestito con metodologie e criteri informatici per consentire il collegamento diretto tra l'ente, per il tramite del C.A.F., e il tesoriere, al fine di agevolare l'interscambio dei dati e della documentazione relativa alla gestione del servizio;
b) la responsabilita' del tesoriere in ordine ai  depositi, comunque costituiti, intestati all'ente, nonche'agli eventuali danni causati all'ente o a terzi, rispondendone con  tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio;
c) l'obbligo, per il tesoriere, di rendere il conto della propria gestione di cassa entro il termine di due mesi  dalla chiusura dell'esercizio finanziario, corredato della seguente documentazione:
-allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa e per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
- ordinativi di riscossione e di pagamento,  debitamente muniti delle relative quietanze di discarico ovvero, in sostituzione, dei documenti meccanografici  contenenti gli estremi delle quietanze medesime;
-eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti;
d) la concessione, a richiesta dell'ente, delle anticipazioni di tesoreria nei limiti consentiti, con diritto ai relativi interessi da calcolarsi al tasso convenuto e per il periodo e l'ammontare di effettiva esposizione debitoria;
e) le condizioni per il rimborso delle spese  sostenute per la gestione del servizio, anche con riguardo ai  registri e modelli contabili da utilizzare, nel caso di diretta provvista da parte del tesoriere.
 

Art. 62 Obblighi del Comune
1. Per consentire il corretto svolgimento delle funzioni  affidate al tesoriere, l'ente deve trasmettergli per il tramite del R.S.Bilancio, la seguente documentazione:
a) copia del bilancio di previsione, approvato e  divenuto esecutivo;
b) copia di tutte le deliberazioni, dichiarate o  divenute esecutive, di modifica delle dotazioni di competenza  del bilancio annuale, comprese quelle riguardanti i prelevamenti dal fondo di riserva;
c) elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal C.A.F.;
d) copia dei ruoli e dei documenti che comportano  entrate per l'ente da versare nel conto di tesoreria;
e) copia della deliberazione di nomina dell'organo di revisione;
f) bollettari di riscossione preventivamente  vidimati, la cui consegna deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal C.A.F. e dal tesoriere. Previa formale autorizzazione dell'ente i bollettari possono essere sostituiti da procedure informatiche;
g) firme autografe del C.A.F. e degli altri dipendenti abilitati a sottoscrivere gli  ordinativi di riscossione e di pagamento;
h) delegazioni di pagamento dei mutui contratti dall'ente, per i quali il tesoriere e' tenuto a versare le  relative rate di ammortamento agli istituti creditori ed alle scadenze stabilite, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato pagamento;
i) copia del presente regolamento, approvato ed esecutivo.
f) i termini e le modalita' per la comunicazione all'ente delle operazioni eseguite in relazione agli ordinativi di riscossione e di pagamento ricevuti dall'ente medesimo.
 
Art. 63 Obblighi del tesoriere
1. Il tesoriere nell'esercizio delle sue funzioni deve osservare le prescrizioni previste dalle vigenti  disposizioni legislative, regolamentari e dalla convenzione di cui al precedente articolo 61.
2. A tale fine, deve curare la regolare tenuta e registrazione di tutte le operazioni di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese di competenza dell'ente, nonche'la custodia dei titoli, dei valori e dei depositi di pertinenza dell'ente stesso.
3. Nel caso di gestione del servizio di tesoreria per  conto di piu' enti locali, il tesoriere deve tenere contabilita' distinte e separate per ciascuno di essi.
4. Il tesoriere ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornate le proprie scritture contabili, con particolare riferimento ai  seguenti registri e documenti:
a)giornale di cassa;
b)bollettari di riscossione;
c)registro dei ruoli e liste di carico;
d)raccoglitore degli ordinativi di riscossione e di pagamento, in ordine cronologico e distintamente per risorsa o capitolo di entrata e per intervento o capitolo di spesa;
e)verbali delle verifiche di cassa, ordinarie e straordinarie;
f)comunicazioni dei dati periodici di cassa alla  Ragioneria provinciale dello Stato ed alla Ragioneria della  Regione di appartenenza, secondo le prescrizioni degli artt. 29 e 30 della  legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
5. Il tesoriere, inoltre, deve:
a) rilasciare quietanza per ogni somma riscossa,  numerata in ordine cronologico per ciascun esercizio finanziario;
b) annotare gli estremi della quietanza per ciascuna somma pagata, direttamente sul mandato o su documentazione  meccanografica, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente articolo 32;
c) fare immediata segnalazione all'ente delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dei  corrispondenti ordinativi, ai sensi dei precedenti articoli 24, comma 2, e 31, comma 6;
d) comunicare all'ente, le operazioni in ordine alle riscossioni ed ai pagamenti eseguiti, nel rispetto degli accordi convenzionali appositamente approvati;
e) provvedere agli opportuni accantonamenti per  effettuare, in relazione alla notifica delle delegazioni di  pagamento dei mutui contratti dall'ente, il versamento alle  scadenze prescritte delle somme dovute agli istituti creditori, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di ritardato pagamento;
f) versare, alle rispettive scadenze, nel conto di  tesoreria l'importo delle cedole maturate sui titoli di proprieta' dell'ente;
g) provvedere alla riscossione dei depositi per  spese contrattuali, d'asta e cauzionali rilasciando apposita  ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria. I depositi e i relativi prelevamenti e restituzioni sono effettuati sulla base di appositi "buoni" sottoscritti dal C.A.F. e contenenti  le generalita' del depositante, l'ammontare del deposito,  l'oggetto cui esso si riferisce, il numero corrispondente del  "registro dei depositi" esistente negli uffici del Comune, gli  estremi della ricevuta rilasciata dal tesoriere ed i prelevamenti gia' effettuati. Ultimati gli adempimenti  prescritti per i contratti, il C.A.F. definisce il procedimento amministrativo previa compilazione di apposita distinta delle spese, con contestuale liquidazione della spesa, emissione dei corrispondenti ordinativi di riscossione di pagamento e restituzione al depositante della eventuale somma eccedente, a mezzo di "buono" secondo le forme sopraindicate.

Art. 64 Verifiche di cassa
1. Per provvedere alla ricognizione dello stato delle  riscossioni e dei pagamenti, nonche' della gestione dei fondi economali e degli altri agenti contabili, l'organo di  revisione effettua con periodicita' trimestrale apposite verifiche ordinarie di cassa, con la partecipazione del del C.A.F. o del Responsabile Servizio Bilancio.
2. Ad ogni cambiamento del Sindaco deve effettuarsi, inoltre, una verifica straordinaria di cassa. Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori che cessano la carica, coloro che la assumono, il Segretario, il R.S.F. e l'organo di revisione.
3. Di ogni operazione di verifica di cassa, sia  ordinaria che straordinaria, deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti. Copia dei verbali, da redigersi in triplice esemplare, e' consegnata al tesoriere ed all'organo di revisione; il terzo esemplare e' conservato agli atti dell'ente.

Art. 65 Anticipazioni di tesoreria
1. In caso di motivata necessita', e' ammesso il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, per assicurare il  pagamento  di spese correnti, obbligatorie ed indifferibili.
2. A tale fine, la Giunta delibera in termini generali all'inizio di ciascun esercizio finanziario, di richiedere al tesoriere comunale una anticipazione di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate dei  primi tre titoli del bilancio accertate nel penultimo anno precedente.
3. Le anticipazioni di tesoreria sono attivate dal tesoriere sulla base delle specifiche richieste, in corso d'anno, da parte del C.A.F./R.S.B., dopo aver accertato che siano state utilizzate le disponibilita' accantonate per vincoli di destinazione, secondo le modalita' previste dal precedente  articolo 26 e nel rispetto delle priorita' dei pagamenti  connessi a obblighi legislativi o contrattuali a scadenze determinate ovvero, negli altri casi, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle fatture al protocollo dell'ente.
4. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria,  dovuti dall'ente, sono calcolati al tasso convenuto e per il periodo e l'ammontare di effettivo utilizzo delle somme. Per  la liquidazione relativa si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 30.
 
C A P O  I X  -  CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 66 Definizione e finalita'
1. Al fine di garantire la realizzazione degli  obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione  delle risorse pubbliche, la trasparenza, l'imparzialita' ed  il buon andamento dell'azione amministrativa, e' istituito il "servizio di controllo interno" per realizzare il controllo di gestione, finalizzato a:
a) verificare la rispondenza dei risultati  dell'attivita' amministrativa agli obiettivi stabiliti nel bilancio di previsione (efficacia);
b) verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti (qualita' e quantita' dei servizi offerti), la corretta ed economica gestione delle risorse (efficienza);
c) evidenziare gli scostamenti e le irregolarita'  eventualmente riscontrate, con riferimento alle cause del mancato raggiungimento dei risultati (verifica della funzionalita' organizzativa).

Art. 67 Modalita' applicative
1. Il controllo di gestione, con riguardo all'intera  attivita' amministrativa e gestionale dell'ente, e' svolto  con periodicita' annuale e con riferimento ai dati emergenti  dalle operazioni di chiusura dell'esercizio finanziario.
2. Per esigenze conoscitive di specifici servizi,  aventi particolare rilevanza economica nell'ambito delle attivita' istituzionali dell'ente, la Giunta puo' stabilire  all'inizio di ciascun esercizio che il controllo di gestione  si svolga con periodicita' trimestrale, individuando i singoli servizi/centri di costo, per i quali verificare i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti, nonche' i ricavi se trattasi di servizi a carattere produttivo, utilizzando anche i dati delle situazioni riepilogative previste al precedente articolo 5.
3. L'applicazione del controllo di gestione trova riscontro nelle seguenti fasi operative:
a) predisposizione degli obiettivi perseguibili;
b) rilevazione, annuale o trimestrale, dei dati dimostrativi dei costi, dei proventi o ricavi e dei risultati raggiunti;
c) valutazione dei dati rilevati, con riferimento agli obiettivi programmati e verifica della funzionalita' organizzativa, in relazione all'efficacia, all'efficienza ed  all'economicita' dell'azione amministrativa.
4. A tal fine, il controllo di gestione deve costituire un valido sistema di informazioni fondato sulla scelta di indicatori, finanziari ed economici, che siano in grado di fornire un flusso continuo di dati significativi ed utili ai fini di una valutazione comparata nel tempo e nello spazio dell'attivita' amministrativa, rispetto a  realta' diverse ove siano presenti condizioni analoghe o omogenee, nonche' al fine di rilevare le variazioni rispetto ai parametri di riferimento e le loro cause, siano esse di  natura oggettiva ovvero dovute a scarsita' o inadeguatezza di risorse o ad inefficienza.
 
Art. 68 Servizio di controllo interno
1. La funzione del controllo di gestione e' assegnata ad  apposito nucleo di valutazione che assume la denominazione  di "servizio di controllo interno" e dall'organo di revisione. E' fatta salva la facolta', per motivate esigenze, di avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione, da nominare con deliberazione della Giunta e comunque di svolgere il servizio in consorzio con altri Enti.
2. Al servizio di controllo interno spetta  l'esercizio del controllo sull'attivita' amministrativa e  gestionale dell'ente, finalizzato allo svolgimento degli specifici compiti connessi al controllo di gestione, secondo le modalita' e gli scopi di cui ai precedenti articoli.
3. Ai fini dello svolgimento della propria attivita', il  servizio di controllo interno predispone, entro il 15 gennaio di ciascun anno, i parametri di riferimento del    controllo sull'attivita' amministrativa, sulla base dei parametri gestionali dei servizi degli enti locali pubblicati nella Gazzetta ufficiale a cura del Ministero dell'interno e  della tabella dei parametri di riscontro della situazione di  deficitarieta' strutturale, allegata al rendiconto  dell'ultimo esercizio chiuso.
4. Nell'ipotesi di cui al precedente articolo 67, comma 2, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre, il servizio di controllo interno presenta al Sindaco una relazione sulle verifiche effettuate, sugli  scostamenti rilevati e sulle proprie valutazioni in ordine alle cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati, proponendo i rimedi ritenuti necessari per l'attuazione degli obiettivi programmati, anche sotto l'aspetto organizzativo.
5. In ogni caso, entro il 28 febbraio di ciascun anno, il servizio di controllo interno presenta un "rapporto di gestione" sull'attivita'svolta nell'anno precedente, con le proprie valutazioni conclusive, affinche'sia verificata l'osservanza degli indirizzi impartiti e delle priorita' indicate, la conformita' dei provvedimenti adottati e delle procedure azionate, nonche' l'opportunita' di introdurre le modifiche necessarie per un piu' razionale impiego delle risorse e per il miglioramento dei risultati di  gestione, sulla scorta delle informazioni contenute nella relazione annuale.
 
C A P O  X  -  RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 69 Resa del conto del tesoriere
1. Il tesoriere, in osservanza alle disposizioni di  cui all'articolo 58, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha l'obbligo di rendere il conto della propria gestione di cassa, per dare dimostrazione e giustificazione del suo operato ed e' soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti.
2. Il conto del tesoriere e' reso all'amministrazione  comunale entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello  cui il conto medesimo si riferisce, in conformita' al modello ufficiale approvato con il regolamento previsto dall'art. 114 del decreto legislativo  25 febbraio 1995, n. 77.
3. Al conto, debitamente sottoscritto dal tesoriere, e' allegata la seguente documentazione:
a) allegati di svolgimento per ogni singola risorsa  di entrata, per ogni singolo intervento di spesa e per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
b) ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) quietanze originali rilasciate a fronte degli  ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione,  i documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime;
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
 
Art. 70 Rilevazione dei risultati di gestione e deliberazione del rendiconto
1. La rilevazione dei risultati di gestione e'  dimostrata dal rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Al rendiconto e' allegata una relazione  illustrativa della Giunta comunale, contenente:
a) le valutazioni in ordine all'efficacia dell'azione  condotta, sulla base dei risultati conseguiti posti a raffronto con i programmi realizzati e con i costi sostenuti;
b) i criteri di valutazione del patrimonio e delle  componenti economiche;
c) gli scostamenti rilevati rispetto alle  previsioni, con le motivazioni causative degli scostamenti medesimi.
3. Lo schema del rendiconto, corredato dalla predetta  relazione illustrativa approvata con formale deliberazione  della  Giunta, e' sottoposto entro il 20 maggio di ciascun anno all'esame dell'organo di revisione, ai fini della relazione di cui all'art. 57, commi 5 e 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142. L'organo di revisione presenta la relazione di propria competenza entro e non oltre il  31  maggio successivo.
4. La proposta di deliberazione consiliare di  approvazione del rendiconto, unitamente allo schema del  rendiconto medesimo, alla relazione della Giunta, alla relazione dell'organo di revisione ed all'elenco dei residui  attivi e passivi riaccertati per anno di provenienza ai sensi degli articoli 27, comma 4, e 34, comma 3, del presente regolamento, e' messa a disposizione dei consiglieri comunali con apposita comunicazione del Sindaco, da notificare  entro e non oltre il 10 giugno di ciascun anno.
5. Il rendiconto e' deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio  finanziario cui si riferisce, previo espresso pronunciamento in ordine agli eventuali rilievi, osservazioni o proposte formulate dall'organo di  revisione. La deliberazione e' pubblicata per quindici giorni  consecutivi mediante affissione all'albo pretorio ed inviata all'organo regionale di controllo, a cura del segretario comunale, con allegata a seguente  documentazione:
a) rendiconto della gestione,
b) relazione illustrativa della Giunta;
c) relazione dell'organo di revisione (art.73 D.Lgs.77/95);
d) copia della deliberazione, eventualmente adottata ai sensi del precedente articolo 17, commi 5 e 6;
e) copia delle deliberazioni  di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
f) tabella dei parametri di riscontro della  situazione di deficitarieta' strutturale, di cui al decreto 27/6/97 del Ministro dell'interno per il triennio 97/99;
g) tabella dei parametri gestionali dei servizi  pubblici, con andamento triennale;
h) eventuali altri documenti richiesti all'organo  regionale  di controllo.
6. Ai fini del controllo preventivo di legittimita', si  applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con le modalita' e i termini stabiliti dalla legge regionale.
7. La deliberazione di approvazione del rendiconto, il conto del tesoriere, con tutta la documentazione che vi si riferisce, deve essere depositato  presso la segreteria della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, a cura del Sindaco, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, entro i termini espressamente stabiliti nella richiesta della Corte dei Conti.
8. In pari tempo, ove il rendiconto si chiuda in disavanzo ovvero rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto medesimo deve essere trasmesso alla Corte dei conti -Sezione enti locali -Roma, con tutta la documentazione richiesta dalla Sezione stessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto-legge  22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni.

Art. 71 Rendiconto finanziario o conto del bilancio
1. La rilevazione dei risultati finali della gestione  finanziaria del bilancio annuale e' dimostrata dal conto del  bilancio (o rendiconto finanziario) che, distintamente per il conto dei residui e per quello di competenza, deve evidenziare in sintesi:
a) per ciascuna risorsa dell'entrata, o capitolo dei servizi per conto di terzi, le somme accertate con distinta  registrazione delle somme riscosse e di quelle rimaste da  riscuotere alla fine dell'esercizio;
b) per ciascun intervento della spesa, o capitolo dei servizi per conto di terzi, le somme impegnate con distinta  registrazione delle somme pagate e di quelle rimaste da pagare alla fine dell'esercizio;
c) il risultato finale riepilogativo della gestione di cassa e dalla situazione finanziaria.
2. Il conto del bilancio, inoltre, deve comprendere  i quadri riassuntivi delle entrate e delle spese ed i  riepiloghi della classificazione economico-funzionale degli  impegni delle spese correnti e, distintamente, di quelle in conto capitale.
3. La redazione del conto del bilancio deve essere  conforme al modello ufficiale approvato con il regolamento previsto dall'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 72 Avanzo o disavanzo di amministrazione
1. Il risultato finale della gestione finanziaria e' accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di cassa aumentato dai residui attivi e diminuito dei residui passivi.
L'avanzo (saldo positivo) o il disavanzo (saldo negativo) al 31 dicembre dell'ultimo esercizio chiuso,  assorbe i risultati di gestione di tutti  gli esercizi precedenti.
2. L'eventuale disavanzo di amministrazione deve essere applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui al precedente articolo  17, commi 5 e 6, fermo restando l'obbligo di destinazione delle quote di ammortamento accantonate, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del presente regolamento. A tale fine, il disavanzo e' applicato per  l'importo del saldo contabile aumentato delle suddette quote di ammortamento.
3. L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi ammortamento. A tale fine, l'avanzo e' articolato nelle seguenti componenti:
a) fondi vincolati: da utilizzare per la copertura  finanziaria delle spese correnti fronteggiate con la quota dei contributi per le concessioni edilizie ovvero con trasferimenti regionali per funzioni trasferite o delegate, i cui stanziamenti non siano stati conservati nel conto dei residui passivi;
b) fondi per finanziamento di spese in conto capitale;
c) fondi di ammortamento, da utilizzare per il  reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, nei modi e nei termini di cui al precedente articolo 20, comma 4;
d) fondi non vincolati, da utilizzare, in via prioritaria, per la copertura dei debiti fuori bilancio  riconoscibili, secondo le prescrizioni dell'articolo 17, commi 5 e 6, del presente regolamento.
e) fondi non vincolati, da utilizzare per:
-provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.17 del presente regolamento (art.36 D.Lgs.77/95), con motivata deliberazione consiliare dalla quale risulti l'impossibilita' di provvedere con altre risorse;
-finanziamento spese correnti non ripetitive (una tantum) in qualsiasi periodo dell'esercizio;
-per altre spese correnti solo in sede di assestamento finale.
4. Nel corso dell'esercizio, al bilancio di previsione puo' essere applicato, con delibera di variazione l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle lettere a)c)d)e) del comma precedente. Per tali fondi l'attivazione delle spese puo' avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente con l'eccezione dei fondi contenuti nell'avanzo aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato che possono essere immediatamente attivati.

Art. 73 Conto economico
1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e  negativi dell'attivita' dell'ente secondo i criteri di  competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del  bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di  competenza, le insussistenze sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevanti nel conto del bilancio.
2. Il conto economico e' redatto secondo uno schema  a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.
3. Costituiscono componenti positivi del conto  economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del  patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.
4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:
a) i risconti passivi e i ratei attivi,
b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
c) i costi capitalizzati, costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre,  dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
d) le quote di ricavi gia' inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
e) le quote di ricavi pluriennali, pari agli  accertamenti degli introiti vincolati;
f) l'imposta sul valore aggiunto per le attivita'  effettuate in regime d'impresa.
5. Costituiscono componenti negativi del conto  economico l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, il godimento/utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a  carico del Comune, gli oneri straordinari compresa la svalutazione di crediti, le sopravvenienze del passivo, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori  residui attivi. E' espresso, ai fini del pareggio, il  risultato  economico positivo.
6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria  di componenti economici negativi, rilevando i seguenti elementi:
a) i costi di esercizio futuri, i risconti attivi e  i ratei passivi;
b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
c) le quote di costi gia' inserite nei risconti attivi di anni precedenti;
d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
e) l'imposta sul valore aggiunto per le attivita'  effettuate in regime d'impresa.
7. Al conto economico e' accluso un "prospetto di  conciliazione" che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.
8. Le disposizioni del presente articolo saranno  applicate a partire dall'esercizio finanziario 1998, ai sensi dell'art. 115  del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
9. Il conto economico ed il prospetto di  conciliazione sono redatti in conformita' ai modelli  ufficiali approvati con il regolamento previsto dall'art. 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
 

Art. 74 Conto del patrimonio
1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della  gestione patrimoniale e riassume la consistenza del  patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.
2. Il patrimonio comunale e' costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di  pertinenza del Comune, suscettibili di valutazione. La differenza algebrica fra elementi attivi e passivi rappresenta il patrimonio netto comunale.

C A P O  XI  -  Investimenti

Art.75 Fonti di finanziamento
1. Per l'attivazione degli investimenti il Comune puo' utilizzare:
a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitale di ammortamento dei prestiti;
c) entrate derivanti dalle alienazioni di beni e diritti patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative sanzioni;
d) entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale dello Stato, delle Regioni, da altri interventi pubblici e privati, finalizzati agli investimenti da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari ed internazionali;
e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate dall'art. 31 del D.Lgs.77/95 e suc.mod.;
f) mutui passivi;
g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla legge.

Art.76  Programmazione degli investimenti e piani economico-finanziari
1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto ed il piano esecutivo dell'investimento, da' atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare e assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali e' redatto apposito elenco.

2. Ove si rientri nelle ipotesi di cui all'art.46 del D.Lgs.30/12/92, n.504, gli enti locali provvedono, per gli investimenti finanziati con l'assunzione di mutui, alla redazione del piano economico finanziario di cui al citato art.46.

3. La deliberazione consiliare che approva il piano economico finanziario costituisce presupposto di legittimita' delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi mutui.

 

Art.77 Ricorso all'indebitamento

1. Il ricorso all'indebitamento da parte del Comune, e' ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la realizzazione degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso a mutui passivi per il finanziamento di debiti fuori bilancio di cui all'art. 37 del D.Lgs.77/95 e per altre destinazioni di legge.

2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.

 

Art.78 Attivazione delle fonti di finanziamento

1. La deliberazione di ricorso all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le seguenti condizioni:

a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui s'intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;

b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale, nel quale sono incluse le relative previsioni.

2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli gia' in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e delle spese di gestione. In caso di urgenza l'atto di cui al comma precedente puo' essere adottato dalla Giunta Municipale, salvo ratifica consiliare entro 60 gg. dall'adozione del provvedimento o comunque entro il 31 dicembre.

 

Art. 79 Regole particolari per l'assunzione di mutui

1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo precedente, Il Comune puo' deliberare nuovi mutui, solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.77/95, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 25% delle entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene deliberata l'assunzione dei mutui.

2. I Contratti di mutui con Enti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il Credito Sportivo, devono, a pena di nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai dieci anni;

b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto, salvo quanto previsto da norme speciali;

c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si riferiscono devono essere corrisposti gli eventuali interessi

di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;

e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo, secondo le norme vigenti;

f) l'utilizzo del mutuo deve essere previsto in base ai documenti giustificativi della spesa, ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori;

g) deve essere rispettata la misura massima del tasso di interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal ministro del Tesoro con proprio decreto.

 

Art. 80 Prestiti obbligazionari

1. Il Comune di Barga, e' autorizzato ad attivare prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

 

Art. 81 Delegazioni di Pagamento

1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, il Comune puo' rilasciare delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale.

2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al tesoriere da parte del Comune e costituisce titolo esecutivo.

 

Art. 82 Fiduejussioni

1. Il Comune puo' rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fidejussoria per l'assuzione dei mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da esso dipendente, da Consorzi cui partecipa, nonche' dalla Comunita' Montana di cui fa parte.

2. La garanzia fidejussoria puo' essere inoltre rilasciata a favore delle societa' di capitali, costituite ai sensi del c.3^ lettera e), dell'art.22 della L.8.6.90 n.142, e succ. mod. ed integrazioni, per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui al comma 1, dell'art.12 della legge 23.12.92, n. 498. In tali casi il Comune rilascia la fidejussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della societa' sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla societa'.

3. La garanzia fidejussoria puo' essere rilasciata anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprieta' del Comune, purche' siano sussistenti le seguenti condizioni:

a) il progetto sia stato approvato dal Comune e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilita' di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettivita' locale;

b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell'Ente al termine della concessione;

c) la convenzione regoli i rapporti tra il Comune e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell'opera.

4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fidejussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell'art.79 del presente regolamento e non possono impegnare piu' di un quinto di tale limite.

 

C A P O  X II  -  REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 83 Collegio dei revisori

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:

a) una tra  gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente;

b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;

c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Il Comune comunica al Ministero dell'Interno ed al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutivita' della delibera di nomina. Le modalita' della  comunicazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'Interno. Il Comune provvede, nel medesimo termine, a comunicare i nominativi dei revisori ai propri tesorieri.

 

Art. 84 Durata dell'incarico e cause di cessazione

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutivita' della delibera o dalla data di immediata eseguibilita' nell'ipotesi di all'art. 47, c.3, della L. 8/6/90, n. 142, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nel collegio si proceda alla sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore e' limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2,3, comma 1, 4, comma 1,5, comma 1 e 6 del Decreto-legge 16/5/94, n.293, convertito nella legge 15/7/94, n.444.

2. Il revisore e' revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine del 31 maggio previsto dall'articolo 70 c.3 del presente regolamento.

3. Il revisore cessa dall'incarico per:

a) scadenza del mandato;

b) dimissioni volontarie;

c) impossibilita' derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo continuativo superiore a mesi due.

 

Art.85 Incompatibilita' ed ineleggibilita'

1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilita' di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non puo' essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e delle comunita' montante e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza.

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

 

Art.86 Funzionamento del collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori e' validamento costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

 

Art.87 Limiti all'affidamento di incarichi

1. Ciascun revisore non puo' assumere complessivamente piu di otto incarichi, tra i quali non piu' di quattro incarichi in comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, non piu' di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5000 ed i 99999 abitanti e non piu' di uno in comuni con popolazione pari o superiore a 100000 abitanti e le comunita' montane ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti.

2. L'affidamento dell'incarico di revisione e' subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4.1.1968, n.15 con la quale il soggetto attesta il rispetto nei limiti di cui al comma 1.

 

Art. 88 Funzioni

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attivita' di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento:

b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulle variazioni di bilancio; nei pareri e' espresso un motivato giudizio di legittimita', di congruita', di coerenza e di attendibilita' delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del pareri espressi dal C.A.F. ai sensi dell'art. 3, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarieta' strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilita' delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;

c) vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attivita' contrattuale, all'amministrazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilita'. L'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine del 15 ottobre e comunque entro 20 giorni, decorrenti dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonche' rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarita' di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilita';

f) verifiche di cassa;

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e puo' partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Puo' altresi' partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmessi:

a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;

b) da parte del C.A.F. le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di spesa.

3. L'organo di revisione e' dotato, a cura dell'ente locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

4. L'organo della revisione puo' incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilita', uno o piu' soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 83 c.2. I relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6. Lo statuto dell'ente locale puo' prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori. 

 

Art. 89 Responsabilita'

1. I revisori rispondono della veridicita' delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

 

Art. 90 Compenso dei revisori

1. Con decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro del tesoro vengono fissati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il compenso base e' determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di investimento dell'ente locale.

2. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente locale fino al limite massimo del 20% in relazione alle ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 88.

3. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente sino al 10% per ogni istituzione e per un massimo complessivo non superiore al 30%.

4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria e' esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi dei commi 1,2 e 3 e' aumentato per il presidente del collegio stesso del 50%.

5. Il Consiglio Comunale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina, nella misura non superiore al 50% dell'indennita' di carica spettante al Sindaco, oltre al rimborso dispese di viaggio documentate ovvero calcolate secondo l'indennita' chilometrica prevista dalle tariffe A.C.I.

 

C A P O  X III  -  Disposizioni finali

Art. 91 Rinvio a disposizioni legislative

1. Sono fatte salve e si applicano le vigenti  disposizioni legislative, non contemplate dal presente regolamento o con esso incompatibili.

2. In particolare si fa espresso rinvio alle  disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e succ.mod. riguardanti:

a) il risanamento finanziario (capo VII e articoli 119, 120 e 121, citato decreto legislativo);

b) la resa del conto degli agenti contabili interni (articolo 75 citato decreto legislativo);

c) la determinazione delle classi demografiche e della popolazione  residente (articolo 110, citato decreto legislativo);

e) l'obbligo di rendiconto per contributi straordinari (articolo 112, citato decreto legislativo);

f) le norme sulle esecuzioni forzate nei confronti  degli enti locali (articolo 113, citato decreto legislativo).

h) l' entrata in vigore del conto economico (art.71 e 115 del Decreto Lgs.77/95 e succ. modificazioni.

 

Art. 92 Pubblicita' del regolamento

1. Copia del presente regolamento, divenuto  esecutivo, sara' consegnata al Segretario comunale (o direttore generale se esiste), ai  responsabili dei servizi, all'economo, ai consegnatari dei beni, al tesoriere ed all'organo di revisione, per la conforme osservanza delle disposizioni disciplinanti le rispettive competenze.

2. A norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n.  816, e successive modificazioni, copia del regolamento medesimo sara' tenuta a disposizione degli amministratori e

dei cittadini perche' possano prenderne visione in qualsiasi momento.

 

Art. 93 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrera' in vigore dal primo giorno successivo alla esecutivita' della relativa deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale.  Da tale data si intenderanno abrogate e sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia.