REGOLAMENTO COMUNALE DI CONTABILITA'    --    INDICE


CAPO I -FINALITA' E CONTENUTO

Art.  1 Oggetto e scopo del Regolamento

CAPO II -ORGANIZZAZIONE E TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' GESTIONALE
Art.  2 area funzionale e servizi
Art.  3 Organizzazione e competenze area contabile
Art.  4 Competenze dei responsabili dei servizi
Art.  5 Principi di trasparenza e pubblicita'

CAPO III -BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Art.  6 Principi del bilancio di previsione
Art.  7 Anno ed esercizio finanziario
Art.  8 Esercizio provvisorio
Art. 8bis gestione provvisoria
Art.  9 Caratteristiche e contenuto del bilancio di previsione
Art.  10 Struttura del bilancio ed allegati
Art.  11 Classificazione delle entrate
Art.  12 Classificazione delle spese
Art.  13 Relazione previsionale e programmatica
Art.  14 Bilancio pluriennale
Art.  15 Piano esecutivo di gestione e P.E.G.
Art.  16 Procedura per la formazione ed approvazione del bilancio di previsione

CAPO IV -GESTIONE DEL BILANCIO
Art.  17 Principi contabili ed equilibrio di gestione
Art.  18 Parere/Visto di regolarita' contabile e attestazione di copertura finanziaria delle spese
Art.  19 Fondo di riserva
Art.  20 Fondo ammortamento dei beni patrimoniali
Art.  21 Procedure modificative delle previsioni di bilancio
Art.  22 Gestione delle entrate
Art.  23 Accertamento delle entrate
Art.  24 Riscossione delle entrate
Art.  25 Versamento delle entrate
Art.  26 Utilizzazione delle  entrate patrimoniali o a specifica destinazione
Art.  27 Residui attivi
Art.  28 Gestione delle spese
Art.  29 Impegno delle spese
Art.  30 Liquidazione delle spese
Art.  31 Ordinazione dei pagamenti
Art.  32 Pagamento delle spese
Art.  33 Riconoscibilita' di debiti fuori bilancio e relativo finanziamento
Art.  34 Residui passivi

CAPO V -SCRITTURE CONTABILI
Art.  35 Sistema di scritture
Art.  36 Libri e registri contabili
Art.  37 Libro giornale di cassa
Art.  38 Libro mastro

CAPO VI -SCRITTURE PATRIMONIALI
Art.  39 Libro degli inventari
Art.  40 Tenuta e struttura degli inventari
Art.  41 Passaggio dei beni demaniali al patrimonio
Art.  42 Mutamento di destinazione dei beni patrimoniali indisponibili
Art.  43 Vendita di aree PEEP e PIP
Art.  44 Canoni per la concessione di diritti reali di godimento su beni comunali
Art.  45 Valutazione dei beni e sistema dei valori
Art.  46 Consegnatari dei beni
Art.  47 Beni di consumo e beni non inventariabili
Art.  48 Automezzi

CAPO VII -SERVIZIO DI ECONOMATO E RISCUOTITORI SPECIALI
Art.  49 Servizio economale e riscossione diretta di somme
Art.  50 Disciplina e competenze delle riscossioni dirette
Art.  51 Obblighi dei riscuotitori speciali
Art.  52 Disciplina del servizio di economato
Art.  53 Competenze dell'economo
Art.  53bis servizio di cassa
Art.  54 Programmazione delle spese
Art.  55 Elenco dei fornitori e delle ditte di fiducia
Art.  56 -soppresso-
Art.  57 Ordinazione, liquidazione e pagamento
Art.  58 Mandati di anticipazione
Art.  59 Registri contabili e rendicontazione delle spese

CAPO VIII -SERVIZIO DI TESORERIA
Art.  60 Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria
Art.  61 Disciplina del servizio di tesoreria
Art.  62 Obblighi del Comune
Art.  63 Obblighi del tesoriere
Art.  64 Verifiche di cassa
Art.  65 Anticipazioni di tesoreria

CAPO IX -CONTROLLO DI GESTIONE
Art.  66 Definizione e finalita'
Art.  67 Modalita' applicative
Art.  68 Servizio di controllo interno

CAPO X -RENDICONTO DELLA GESTIONE
Art.  69 Resa del conto del tesoriere
Art.  70 Rilevazione dei risultati di gestione e deliberazione del rendiconto
Art.  71 Rendiconto finanziario o conto del bilancio
Art.  72 Avanzo o disavanzo di amministrazione
Art.  73 Conto economico
Art.  74 Conto del patrimonio

CAPO XI -INVESTIMENTI
Art.  75 Fondi di finanziamento
Art.  76 Programmazione investimento e P.E.F.
Art.  77 Ricorso all'indebitamento
Art.  78 Attivazione fondi finanziamento
Art.  79 Regole particolare assunzione mutui
Art.  80 Prestiti obbligazionari
Art.  81 Delegazioni di pagamento
Art.  82 Fidejussioni

CAPO XII-REVIZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Art.  83 Collegio dei revisori
Art.  84 Durata incarico e cause cessazione
Art.  85 Incompatibilita' ed ineleggibilita'
Art.  86 Funzione del collegio dei revisori
Art.  87 Limiti all'affidamento di incarichi
Art.  88 Funzionari
Art.  89 Responsabilita'
Art.  90 Compenso dei revisori   

CAPO XIII-DISPOSIZIONI FINALI
Art.  91 Rinvio a disposizioni legislative
Art.  92 Pubblicita' del regolamento
Art.  93 Entrata in vigore
 
C A P O  I  -  FINALITA' E CONTENUTO

Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento  Contabile dell'ente nel rispetto dei principi fondamentali di cui agli articoli 54 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in conformita' ai Principi contabili contenuti nel decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante il nuovo "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali", come modificato e integrato dal Decreto legislativo 11.6.96, n.336, dalla legge 15.5.97, n.127 e dal D.Lgs. 15/9/97, n.342.
2.  Esso costituisce un insieme organico di regole e procedure che presiedono alla retta amministrazione economico-finanziaria dell'ente, essendo finalizzate alla  conservazione e corretta gestione del patrimonio pubblico ed  alla rilevazione dei fatti gestionali che comportano  entrate e spese per il bilancio, nonche' delle operazioni finanziarie e non, che determinano variazioni qualitative e quantitative  dello stato patrimoniale.
3. A tale fine la disciplina regolamentare stabilisce le procedure e le modalita' in ordine alle attivita' di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione e di revisione che consentano l'analisi, la rappresentazione ed il controllo dei fatti amministrativi  e  gestionali sotto il duplice profilo economico-finanziario ed amministrativo-patrimoniale.

C A P O  I I  -  ORGANIZZAZIONE E TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' GESTIONALE
Art. 2 Area funzionale e "Servizi"
1. La struttura organizzativa dell'ente, e' definita dalla pianta organica e dall'apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. A ciascun "Servizio" e'preposto di norma un responsabile, cui spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonche' la funzione di controllo.
3. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto agli organi dell'ente, ai responsabili dei servizi compete l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, in relazione agli obiettivi di gestione predeterminati e specificati negli stanziamenti di bilancio.

Art. 3 Organizzazione e competenze dell'area contabile
1. Tutti i servizi riconducibili all'area economico-finanziaria (bilancio, rilevazioni contabili,  finanze e tributi, economato, inventario, gestione contabile del patrimonio e del personale, provveditorato) sono di competenza della struttura organica comunale individuata con la denominazione "Area Contabile".
2. Con riferimento alla struttura del servizi e centri di costo, cosi' come rappresentati nel bilancio di previsione con decorrenza dall'anno 1998 ai sensi del successivo art.12, il personale dell'area contabile sara' inquadrato come di seguito descritto:

FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO.
- Servizio 02- Gestione contabile e giuridica del personale.....
- Servizio 03- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;
- Servizio 04- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- Servizio 05- Gestione contabile dei beni demaniali e patrimoniali;
3. Con riferimento alle figure professionali previste dalla pianta organica attuale, i servizi sopraindicati sono affidati ai seguenti oggetti:
- Coordinatore dell'Area Finanziaria e contabile-(C.A.F.) -cui competono anche funzioni di programmazione e controllo di gestione;
Servizio 02- Responsabile del servizio di gestione contabile e giuridica del personale;
Servizio 03- Responsabile del servizio di formazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo, procedure accensione dei mutui per finanziamento spese d'investimento;
-Responsabile del servizio di economato e gestione inventariale beni mobili;
Servizio 04- Responsabile del servizio di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
-Responsabile del servizio di gestione contabile del patrimonio comunale;
4. La direzione e coordinamento dei suddetti servizi e' affidata al dipendente di ruolo denominato Coordinatore dell'Area Finanziaria e contabile-(C.A.F.) -cui competono anche funzioni di programmazione e controllo di gestione, nonche' tutte le altre funzioni che la legge, lo statuto e i regolamenti assegnano all'area contabile anche ricorrendo all'uso di qualificazioni corrispondenti.
5. In particolare, al Coordinatore dell'Area Contabile/ragioneria, che nel prosieguo del presente  regolamento verra' individuato con la sigla "C.A.F." competono le seguenti funzioni per quanto non attribuibili direttamente ai responsabili dei servizi indicati al comma 3 o da svolgersi di concerto con i medesimi:
a) vigilanza, controllo, coordinamento e  gestione  dell'attivita' finanziaria dell'ente;
b) verifica della veridicita' delle previsioni di  entrata e di compatibilita' delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale, sulla base  delle proposte da parte dei responsabili dei servizi interessati;
c) verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
d) espressione dei pareri di regolarita' contabile sulle proposte di deliberazione;
e) apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni di impegni di spesa adottate dai responsabili dei servizi;
f) registrazione degli impegni di spesa e degli  accertamenti di entrata;
g) registrazione degli ordinativi di riscossione e di pagamento;
h) tenuta dei registri e delle scritture contabili, necessari per la rilevazione degli effetti sul patrimonio  comunale dell'attivita' amministrativa;
i) cura dei rapporti con i responsabili dei servizi e con l'organo esecutivo per il coordinamento dell'attivita' istruttoria finalizzata alla predisposizione della relazione previsionale e programmatica e del piano esecutivo di gestione o altro strumento operativo di gestione del bilancio;
l) predisposizione del progetto dei bilanci di previsione annuale e pluriennale da presentare alla Giunta, sulla base delle proposte da parte dei responsabili dei vari servizi e dei dati disponibili in proprio possesso;
m) predisposizione dello schema della relazione  previsionale e programmatica, dimostrativa delle fonti di  finanziamento e dei programmi di spesa con riferimento alle  indicazioni contenute nel progetto del bilanci annuale e pluriennale;
n) coordinamento dell'attivita' finalizzata alla predisposizione della relazione al rendiconto della gestione da parte della Giunta, sulla base delle valutazioni formulate dai responsabili dei servizi;
o) predisposizione del rendiconto della gestione;
p) istruttoria  delle proposte di variazione al bilancio e di assestamento generale delle previsioni di bilancio;
q) segnalazioni scritte, mediante apposite relazioni  evidenzianti le proprie valutazioni, al Sindaco, al Segretario  comunale ed all'organo di revisione, dei fatti gestionali dai quali possono derivare situazioni pregiudizievoli per gli equilibri del bilancio.
r) referto del controllo di gestione da presentare alla Giunta e da comunicare ai competenti responsabili dei servizi, sulla base del "rapporto di gestione " formulato dall'apposito "servizio di controllo interno";         
s) predisposizione e sottoscrizione, congiuntamente al Segretario generale, dei rendiconti relativi all'utilizzo dei contributi straordinari, assegnati al Comune con vincolo di destinazione, da parte di altre amministrazioni pubbliche;
t) cura dei rapporti con il tesoriere comunale e con gli altri agenti contabili per la resa dei conti amministrativi e giudiziali;
u) controllo della situazione di cassa e adempimenti relativi all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate aventi specifica destinazione e per il pagamento di spese correnti, nonche' all'attivazione ove necessario dell'anticipazione di tesoreria;
v) attivita' di supporto all'organo di revisione, anche ai fini degli adempimenti connessi alle verifiche periodiche di cassa.
6. Nel caso di vacanza del posto ovvero di assenza o di impedimento, il C.A.F. e' sostituito dal dipendente di ruolo a tal uopo appositamente incaricato con provvedimento del competente organo. Sono fatte salve le possibilita' indicate ai successivi commi.
7. Qualora la struttura comunale dell'area contabile si dovesse rivelare inadeguata rispetto al volume  dell'attivita' finanziaria e gestionale dell'ente, lo svolgimento dei servizi potra' essere assicurato mediante apposita convenzione da stipularsi con altri Comuni. Le modalita' di svolgimento dei servizi, la durata della convenzione e i rapporti finanziari saranno  stabiliti con deliberazione dei rispettivi organi consiliari.
8. Il Comune, inoltre, puo' stipulare contratti a tempo determinato per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, secondo i criteri e le modalita' previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4 Competenze dei responsabili dei servizi
1. Ai responsabili dei servizi competono le attivita' di programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere amministrativo, tecnico, finanziario e contabile e che hanno riscontro negli obiettivi di gestione esplicitati nel piano esecutivo di gestione-P.E.G.- ovvero nel piano operativo di esecuzione del bilancio di cui al successivo articolo 15 del presente regolamento.
2. A tale fine ciascun servizio equivale ad un "centro di responsabilita'" cui puo' corrispondere un unico "centro di costo", se trattasi di servizio "semplice" costituito da una struttura singola, senza alcuna articolazione. Nel caso invece, di servizio "complesso" costituito da una struttura piramidale, il centro di responsabilita' puo' distinguersi in due o piu' "centri di costo" in relazione alla suddivisione interna dell'unita' organizzativa.
3. A ciascun servizio e' affidato con il bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile preposto.
4. Un responsabile di servizio puo' essere titolare di piu' servizi della stessa funzione o anche di funzioni diverse.
5. In relazione alle specifiche attivita' svolte la responsabilita' e' attribuita:
a) al titolare del centro di responsabilita' / centro di costo (responsabilita' verticale per l'organizzazione funzionale dei servizi), in riferimento all'acquisizione delle risorse di entrata ed all'impiego dei mezzi finanziari e dei fattori produttivi necessari per l'erogazione diretta delle prestazioni all'utenza (servizi finali);
b) al titolare del procedimento di spesa (responsabilita' orizzontale di gestione), in riferimento alle attivita' serventi ai fini interni o indirettamente finalizzate all'erogazione delle prestazioni all'utenza (servizi di supporto).
6. Nel caso di vacanza del posto ovvero di assenza o impedimento, il responsabile del servizio e' sostituito dal dipendente di ruolo a tal uopo appositamente incaricato con provvedimento dell'organo competente.
E' fatta salva la facolta' prevista dal precedente articolo 3, commi 7 ed 8 del presente regolamento.
 

Art. 5 Principi di trasparenza e pubblicita'
1. A tutela della gestione finanziaria complessiva  e delle eventuali o conseguenti responsabilita', il C.A.F. procede entro il 30 giugno ed il 30 settembre alla verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, redigendo apposita situazione riepilogativa da comunicare al  Sindaco, al Segretario comunale (o al direttore generale) ed all'organo di revisione. La situazione riepilogativa, distintamente per la gestione dei residui e per la gestione di competenza, dovra'  evidenziare il volume degli accertamenti e delle riscossioni per le entrate e degli impegni e dei pagamenti per le spese,  come dalla seguente rappresentazione:

SITUAZIONE RIEPILOGATIVA DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ANNO IN CORSO:  ....... trimestre    Accert.    Riscos.    Descrizione    Previsioni o Impeg. o Pagam
Entrate di competenza
- Tributarie (titolo 1.)     
- Trasferimenti correnti (titolo 2.)
- Extratributarie (titolo 3.)
- Alienazioni,ecc.(tit.4.)
- Accensioni di prestiti (titolo 5.)
- Servizi conto terzi (titolo 6.)
- TOTALE  (A)
Spese di competenza
- Correnti (titolo 1.)
- Conto capitale (titolo 2.)
- Rimborso di prestiti (titolo 3.)
- Servizi conto terzi (titolo 4.)
- TOTALE  (B)
Saldo gestione di competenza
A - B)  Ammontare accertato    Ammontare riaccertato    Riscoss.o Pagam.
- Residui attivi (compreso fondo di cassa) (C)
- Residui passivi (D)
- Saldo gestione dei residui (C -D)
SALDO COMPLESSIVO
2. Qualora la situazione riepilogativa trimestrale  ovvero l'andamento dell'attivita' nel corso del trimestre, evidenzi fatti, atti, eventi o comportamenti tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il C.A.F. e' tenuto a segnalare tali situazioni redigendo apposita relazione contenente le proprie valutazioni in  ordine all'andamento delle entrate e delle  spese e le proposte delle misure ritenute necessarie per il mantenimento del pareggio finanziario. La relazione e' trasmessa entro 7 giorni al Sindaco, al Segretario comunale  (o al direttore generale) ed  all'organo di revisione.
Il Consiglio comunale provvede al riequilibro entro 30 giorni ai sensi del successivo art.17.

C A P O  I I I  -  BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Art. 6 Principi del bilancio di previsione
1. Il bilancio di previsione annuale, redatto in  termini di competenza finanziaria, deve essere deliberato osservando i seguenti principi fondamentali:
a) Annualita'. Tale requisito obbliga ad iscrivere nel bilancio le previsioni di entrata e di spesa con riguardo al periodo temporale cui si riferiscono; il periodo di riferimento e' l'anno finanziario che va dal 1 gennaio al 31 dicembre (anno solare).
Le previsioni iscritte nel bilancio annuale assumono, quindi, il significato di crediti e debiti dell'ente la cui insorgenza  e'  attribuibile  all'anno finanziario cui si riferisce il bilancio ed al quale "appartengono" (competenza finanziaria).
b) Unita'. Tutte le entrate iscritte nel bilancio di previsione costituiscono un complesso "unico" di risorse destinate a fronteggiare il contrapposto complesso "unico" delle spese, senza alcuna diretta correlazione tra singole voci di entrata e di spesa.
Sono fatte salve le eccezioni di legge, con riferimento alle entrate aventi destinazione vincolata per  specifiche  finalita' di spese (contributi finalizzati per investimenti o per funzioni trasferite o delegate, proventi per alienazioni patrimoniali, proventi da concessioni edilizie, entrate provenienti dalla assunzione di mutui passivi, ecc.).
L'applicazione di tale principio trova riscontro nell'apposito allegato dimostrativo dell'equilibrio  economico-finanziario del bilancio, secondo il quale le previsioni di competenza delle spese correnti sommate a quelle relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere  superiori complessivamente alle previsioni di competenza dei primi tre titoli di entrata, fatte salve le eccezioni  previste per legge.
c) Universalita'. Il fine generale dell'equilibrio finanziario e della trasparenza dei conti, impone che tutta l'attivita' finanziaria sia ricondotta al bilancio di previsione, essendo vietate le gestioni fuori bilancio.
L'applicazione di tale principio comporta, quindi, che tutte le entrate e tutte le spese, senza eccezione alcuna, siano comprese nel bilancio e contabilizzate con apposite  e  specifiche  registrazioni  finanziarie,in ordine alla qualita' (voce e natura) e alla quantita' (valore).
d) Integrita'. Tale requisito, comportando l'obbligo di iscrivere in bilancio le entrate e le spese nel loro importo  "integrale" (le entrate al lordo degli oneri di riscossione e le spese al lordo delle eventuali e correlative entrate), non consente di effettuare alcuna compensazione tra entrate e spese ovvero tra crediti e debiti, ne' di conseguenza il loro occultamento in omaggio alla chiarezza  ed  alla trasparenza delle rilevazioni finanziarie.
Tale requisito e' finalizzato ad agevolare l'espletamento della funzione di controllo e di verifica giudiziale dei risultati di gestione, consentendo una corretta valutazione dei proventi e degli  oneri relativi ai servizi pubblici.
e) Veridicita'. In applicazione di tale principio le previsioni di bilancio devono considerare, per le entrate, quanto potranno produrre durante l'anno finanziario i diversi cespiti in relazione anche ai servizi pubblici resi e, per le spese, quelle che potranno effettuarsi nello stesso  periodo per la gestione dei servizi pubblici, per far fronte agli obblighi assunti o che si prevede di dover assumere. E' funzionale all'esigenza di conoscere e far conoscere le reali condizioni finanziarie e potenzialita' economiche dell'ente, allo scopo di evitare qualsiasi pregiudizio all'attivita' programmata per effetto di sopravalutazione delle entrate o di sottovalutazione delle spese (fittizio pareggio del bilancio).
f) Pareggio economico-finanziario. Corrisponde  all'obbligo legislativo secondo il quale la situazione economica del bilancio non puo' presentare un disavanzo. Qualora nel corso della gestione si dovesse manifestare un disavanzo, dovranno essere adottate le misure necessarie a  ripristinare il pareggio, nei modi e termini previsti dalle disposizioni legislative vigenti ed in conformita'  alle prescrizioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
g) Pubblicita'. L'imparzialita' e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa richiedono la conoscibilita', da parte dei cittadini e degli organismi di partecipazione, dei contenuti  significativi e caratteristici del bilancio comunale e dei suoi allegati.
L'accessibilita' ai dati contenuti nei documenti previsionali e programmatici deve realizzare l'informazione ai cittadini, singoli o associati, in ordine all'utilizzo ed alla finalizzazione delle risorse acquisite a carico dei  contribuenti e degli utenti dei servizi pubblici.
A tale fine, i responsabili dei servizi interessati devono assicurare, nel rispetto delle modalita' previste dallo Statuto e dai regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi, l'informazione diretta ai richiedenti e la pubblicita' degli atti mediante appositi avvisi o notiziari da affiggersi  all'albo pretorio e negli altri luoghi pubblici consueti, con la periodicita' richiesta dalle specifiche circostanze.
 

Art. 7 Anno ed esercizio finanziario
1. L'anno finanziario e' l'unita' temporale  della gestione con riferimento al periodo ciclico che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
2. L'esercizio finanziario comprende tutte le  operazioni riguardanti la gestione delle entrate e delle spese autorizzate nel bilancio, che si verificano o si compiono  nell'arco dell'anno finanziario e la cui durata esprime l'inizio e la fine di ogni esercizio.
3. Dopo il termine dell'esercizio finanziario non  possono effettuarsi accertamenti di entrate, ne' impegni di  spese riferiti alla competenza dell'esercizio scaduto.
 

Art. 8 Esercizio provvisorio   
1. Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia divenuto o reso esecutivo, da parte dell'organo regionale di controllo, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, il Consiglio comunale deve autorizzare l'esercizio provvisorio con propria deliberazione da adottarsi entro il 31 dicembre con effetto per l'anno successivo.
2. L'esercizio provvisorio e' autorizzato sulla base del bilancio gia' deliberato, per un periodo non superiore a due mesi decorrente dal 1^ gennaio.
3. Durante l'esercizio provvisorio e' consentito effettuare pagamenti di spese correnti, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato. Gli impegni di spese restano assoggettati al vincolo limitativo della disponibilita' dello stanziamento di bilancio.
4. Il limite dei pagamenti per "dodicesimi" non si applica alle spese tassativamente regolate dalla legge (retribuzioni al personale dipendente, rate di ammortamento dei mutui e relativi oneri accessori ed interessi di preammortamento, spese dovute in base a sentenze, contratti, convenzioni o disposizioni di legge), nonche' a quelle il cui pagamento non sia suscettibile di frazionamento in dodicesimi ovvero debba effettuarsi a scadenze determinate in virtu' di leggi, contratti o convenzioni.
5. Qualora la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione risulti fissata da norme statali in data successiva all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, si applicano le disposizioni dei precedenti commi 2 e 3 facendo decorrere il periodo di due mesi dal primo giorno successivo a quello fissato per la deliberazione del bilancio di previsione. Per il periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio finanziario e la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione, il calcolo dei dodicesimi e' effettuato con riferimento agli stanziamenti del bilancio dell'esercizio precedente definitivamente approvato, se esistenti.
 

Art. 8 bis Gestione provvisoria
1. Nel caso in cui il bilancio di previsione non risulti deliberato alla data di inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, e' consentita la gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa del bilancio dell'esercizio precedente definitivamente approvato, se esistenti.
2. Durante la gestione provvisoria e' possibile effettuare solo spese derivanti da obbligazioni gia' assunte, da provvedimenti giurisdizionali ovvero da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge.
E' consentito, comunque, il pagamento di residui passivi, delle spese di personale, delle rate di mutui, di canoni, imposte e tasse ed, in generale, delle spese necessarie per evitare che siano arrecati all'ente danni patrimoniali certi e gravi.

Art. 9 Caratteristiche e contenuto del bilancio di previsione
1. Il bilancio annuale di competenza e' deliberato  in pareggio finanziario complessivo, comprendendo le previsioni di entrata e di spesa che si presume possano verificarsi e realizzarsi nell'anno cui sono attribuite, in  coerenza con le linee programmatiche della gestione che si intende realizzare.
2. L'ammontare delle previsioni di competenza relative alle spese correnti ed alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei Mutui e dei prestiti obbligazionari non puo' superare il complesso delle previsioni di competenza  relative ai primi tre titoli dell'entrata. Le spese dei titoli 1^ e 3^, non sono finanziabili con entrate dei titoli IV^ e V^,  fatte salve le eccezioni di legge relative all'utilizzo dei  proventi per concessioni edilizie destinati, nei limiti  consentiti a fronteggiare gli oneri per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio/demanio comunale ovvero dei proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali destinati al ripiano di eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili.
3. Il bilancio di previsione annuale ha carattere  autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spese correnti e di spese in conto capitale, anche con riguardo agli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale. Questi stanziamenti sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione, sulla base degli  impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi  precedenti, per assicurarne idoneamente la copertura finanziaria.
4. L'unita' elementare del bilancio trova  espressione nella articolazione:
a) per "risorsa" delle previsioni di entrata;
b) per "intervento" delle previsioni di spesa;
c) per "capitolo" delle previsioni relative ai servizi per conto di terzi.
5. Le entrate e le spese relative a funzioni  delegate dalla Regione non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi.
La loro classificazione deve consentire, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 19 maggio 1976, n. 335, la possibilita' del controllo regionale sulla destinazione dei  fondi assegnati all'ente e l'omogeneita' della classificazione di dette spese rispetto a quella contenuta nel bilancio regionale.
6. Ciascuna "risorsa" dell'entrata, ciascun  "intervento" della spesa e ciascun "capitolo" delle entrate e delle spese per servizi per conto di terzi devono indicare:
a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del secondo esercizio precedente a quello di riferimento;
b) la previsione aggiornata dell'esercizio in corso;
c) l'ammontare delle entrate e delle spese che si  prevede, rispettivamente, di accertare o di impegnare     
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
7. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi costituiscono al tempo stesso un credito e un  debito per l'ente.
Devono, pertanto, conservare l'equivalenza tra le previsioni e gli accertamenti di entrata con le previsioni e gli impegni di spesa corrispondenti.
8. Tra le entrate e le spese relative ai servizi  per conto di terzi sono compresi i fondi economali.
9. Nel caso di applicazione dell'avanzo o del  disavanzo di amministrazione, l'iscrizione in bilancio del  relativo importo presunto deve precedere tutte le entrate o tutte le spese.

Art. 10 Struttura del bilancio ed allegati
1. Il bilancio di previsione annuale e' composto di  due parti distinte per le previsioni di entrata e per quelle  di spesa ordinate gradualmente secondo la  classificazione di cui ai successivi artt.11 e 12;
2. Il bilancio e' corredato da quadri generali riepilogativi e  dimostrativi delle previsioni in esso contenute ed e' corredato dei seguenti allegati:
a) relazione previsionale e programmatica;
b) bilancio pluriennale;
c) rendiconto deliberato del penultimo esercizio precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione;
d) deliberazione di verifica della quantita' e qualita' di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive e terziarie, ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprieta' o in diritto di superficie. Con la stessa deliberazione, da adottarsi  annualmente prima dell'approvazione del bilancio, l'organo consiliare stabilisce il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
e) deliberazione, adottata annualmente dall'organo  consiliare prima della approvazione del bilancio, con la quale sono individuati i servizi pubblici a domanda individuale e sono definite le tariffe e le misure percentuali di copertura finanziaria dei costi di gestione dei servizi stessi.
I servizi a domanda individuale sono quelli  previsti dal decreto 31 dicembre 1983 del Ministero dell'interno;
e1)il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla L.109 del 11/2/94;
e2)le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposte, le detrazioni e qualsiasi parametro relativo ai tributi e servizi locali.
e3)Le tabelle relative ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale previste dalla disposizioni di legge vigenti in materia.
f) risultanze dei rendiconti o conti consolidati del penultimo esercizio  precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione,  relativi alle unioni di Comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, societa' di capitale costituite per l'esercizio  di servizi pubblici, ove esistenti.
 
Art. 11 Classificazione delle entrate
1. Le entrate comunali sono ripartite, in relazione alla fonte di provenienza, nei seguenti titoli:

TITOLO I  -Entrate tributarie;
TITOLO II - Entrate  derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione;
TITOLO III - Entrate extratributarie;
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da  trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi.
2. Nell'ambito di ciascun titolo le entrate, in  relazione alla tipologia, si articolano nelle seguenti categorie:
TITOLO I  - ENTRATE TRIBUTARIE:
01)-Categoria 1a -Imposte;
02)-Categoria 2a -Tasse;
03)-Categoria 3a -Tributi speciali ed altre  entrate tributarie proprie.
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI  CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE:
01) -Categoria 1a -Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato;
02) -Categoria 2a -Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione;
03) -Categoria 3a -Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per funzioni delegate;
04) -Categoria 4a -Contributi e trasferimenti da parte di organismi Comunitari e internazionali.
05) -Categoria 5a -Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico.
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
01) -Categoria 1a -Proventi dei servizi pubblici;
02) -Categoria 2a -Proventi dei beni dell'ente;
03) -Categoria 3a -Interessi su anticipazioni e crediti;
04) -Categoria 4a -Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa';
05) -Categoria 5a -Proventi diversi.
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI:     
01) -Categoria 1a -Alienazione di beni patrimoniali;
02) -Categoria 2a -Trasferimenti di capitale dallo Stato;
03) -Categoria 3a -Trasferimenti di capitale dalla Regione;
04) -Categoria 4a -Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico;
05) -Categoria 5a -Trasferimenti di capitale da altri soggetti;
06) -Categoria 6a -Riscossione di crediti.
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI:
01)  -Categoria 1a -Anticipazioni di cassa;
02)  -Categoria 2a -Finanziamenti a breve termine;
03)  -Categoria 3a -Assunzione di mutui e prestiti;
04)  -Categoria 4a -Emissione di prestiti obbligazionari.
TITOLO VI -ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI.
3. Nel bilancio di previsione le entrate sono  ulteriormente graduate per risorse o per capitoli, in  relazione alla specifica individuazione dell'oggetto dell'enrata.
4. Le risorse e i capitoli per i servizi per conto di terzi sono contrassegnati con una numerazione d'ordine  progressiva, ma non necessariamente continua per esigenze di carattere meccanografico. A ciascuna voce di entrata e' attribuito un codice numerico a sette cifre.
 
Art. 12 Classificazione delle spese
1. Le spese comunali sono ripartite, in relazione  ai principali aggregati economici, nei seguenti titoli:
TITOLI I  -Spese correnti;
TITOLO II  -Spese in conto capitale;
TITOLO III -Spese per rimborso di prestiti;
TITOLO IV  -Spese per servizi per conto di terzi.
2. Nell'ambito di ciascun titolo le spese correnti e le spese in conto capitale, in relazione all'attivita' funzionale dell'ente ed ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attivita', si articolano in funzioni e servizi come dalla seguente classificazione:
SPESE CORRENTI E SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione n. 1: 1)-Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo: Servizi:
01) 1.1 -Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
02) 1.2 -Segreteria  generale,  personale, organizzazione   
03) 1.3 -Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
04) 1.4 -Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
05) 1.5 -Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
06) 1.6 -Ufficio tecnico
07) 1.7 -Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
08) 1.8 -Altri servizi generali
Funzione n. 2: 2)-Funzioni  relative  alla  giustizia. Servizi:
01) 2.1 -Uffici giudiziari
02) 2.2 -casa circondariale e altri servizi
Funzione n. 3: 3) -Funzioni di polizia locale. Servizi:
01) 3.1 -Polizia municipale
02) 3.2 -Polizia commerciale
03) 3.3 -Polizia amministrativa   
Funzione n. 4: 4) -Funzioni di istruzione pubblica. Servizi:
01) 4.1 -Scuola materna
02) 4.2 -Istruzione elementare
03) 4.3 -Istruzione media
04) 4.4 -Istruzione secondaria superiore
05) 4.5 -Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
Funzione n. 5: 5) -Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali. Servizi:
01) 5.1 -Biblioteche, musei e pinacoteche
02) 5.2 -Teatri, attivita' culturali e servizi  diversi nel settore culturale
Funzione n.6: 6) -Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Servizi:   
01) 6.1 -Piscine comunali
02) 6.2 -Stadio comunale, palazzo  dello  sport  ed  altri impianti
03) 6.3 -Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
Funzione n. 7: 7) -Funzioni nel campo turistico. Servizi:
01) 7.1 -Servizi e manifestazioni turistiche
02) 7.2 -Manifestazioni turistiche
Funzione n. 8: 8) -Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti. Servizi:
01) 8.1 -Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi
02) 8.2 -Illuminazione pubblica e servizi connessi
03) 8.3 -Trasporti pubblici locali e servizi connessi
Funzione n. 9: 9) -Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente. Servizi:
01) 9.1 -Urbanistica e gestione del territorio
02) 9.2 -Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare
03) 9.3 -Servizi di protezione civile
04) 9.4 -Servizio idrico integrato
05) 9.5 -Servizio smaltimento rifiuti
06) 9.6 -Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
Funzione n.10: 10) -Funzioni nel settore sociale. Servizi:
01) 10.1 -Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
02) 10.2 -Servizi di prevenzione e riabilitazione
03) 10.3 -Strutture residenziali e di ricovero per anziani
04) 10.4 -Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
05) 10.5 -Servizio necroscopico e cimiteriale
Funzione n.11: 11) -Funzioni nel campo dello sviluppo economico. Servizi:
01) 11.1 -Affissioni e pubblicita'
02) 11.2 -Fiere, mercati e servizi connessi
03) 11.3 -mattatoio e servizi connessi   
04) 11.4 -Servizi relativi all'industria
05) 11.5 -Servizi relativi al commercio
06) 11.6 -Servizi relativi all'artigianato
07) 11.3 -Servizi relativi all'agricoltura
Funzione n. 2: 12) -Funzioni relative a servizi produttivi. Servizi:
01) 12.1 -Distribuzione gas
02) 12.2 -Centrale del latte
03) 12.3 -Distribuzione energia elettrica
04) 12.4 -Teleriscaldamento
05) 12.5 -Farmacie
06) 12.6 -Altri servizi produttivi                     
3. Nel bilancio di previsione le spese, distintamente per i  primi tre titoli, sono ulteriormente graduate per interventi, in relazione alla natura economica dei fattori produttivi e con riferimento a ciascun servizio. Gli  interventi sono individuati nella seguente ripartizione:
Spese  correnti  (titolo I) 
01) -Personale
02) -Acquisto di beni di consumo e/o materie prime 
03) -Prestazioni di servizi
04) -Utilizzo di beni di terzi
05) -Trasferimenti
06) -Interessi passivi e oneri finanziari diversi
07) -Imposte e tasse
08) -Oneri straordinari della gestione corrente
09) -Ammortamenti di esercizio
10) -Fondo svalutazione crediti
11) -Fondo di riserva
Spese in conto capitale (titolo II)
01) -acquisizione di beni immobili
02) -espropri e servitu' onerose
03) -acquisti di beni specifici per realizzazioni in economia
04) -utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
05) -acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
06) -incarichi professionali esterni
07) -trasferimenti di capitale
08) -partecipazioni azionarie
09) -conferimenti di capitale
10) -concessioni di crediti e di anticipazioni
Spese per rimborso di prestiti (Titolo III)
01) -Rimborso di anticipazioni di cassa
02) -Rimborso di finanziamenti a breve termine
03) -Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti
04) -Rimborso di prestiti obbligazionari
05) -Rimborsi di quote di capitale di debiti pluriennali
4. Gli interventi e i capitoli per servizi per conto di terzi sono contrassegnati con una numerazione d'ordine  progressiva, ma non necessariamente continua per esigenze di carattere meccanografico. A ciascuna voce di spesa, e' attribuito un codice numerico a sette cifre.
La denominazione e la numerazione dei capitoli dei servizi per conto di terzi, distinti per la parte entrata e per la parte spesa, sono le seguenti:
a) parte entrata:
01) ritenute previdenziali e assistenziali al personale;
02) ritenute erariali;
03) altre ritenute al personale per conto di terzi;
04) depositi cauzionali;
05) rimborso spese per servizi per conto di terzi;
06) rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato;
07) depositi per spese contrattuali;
b) parte uscita:
01) ritenute previdenziali e assistenziali al personale;
02) ritenute erariali;
03) altre ritenute al personale per conto di terzi;
04) restituzione depositi cauzionali;
05) spese per servizi per conto di terzi;
06) anticipazione di fondi per il servizio economato;
07) restituzione depositi per spese contrattuali;         
 

Art. 13 Relazione previsionale e programmatica
1. L'esposizione delle spese nel bilancio di  previsione deve consentire la lettura per programmi, da  realizzare mediante l'illustrazione delle spese medesime in apposito quadro di sintesi e nella relazione previsionale e programmatica, con riferimento ad ogni singola funzione di spesa cui corrisponde un programma.
2. La relazione previsionale e programmatica costituisce strumento di programmazione pluriennale dell'attivita' amministrativa riferita alla durata triennale  del bilancio pluriennale. Deve dare dimostrazione della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici e relativi piani attuativi e con i piani economico-finanziari degli investimenti.
3. La relazione previsionale e programmatica deve comprendere:
a) per la parte entrata, una valutazione generale  sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando il loro andamento storico ed i relativi vincoli;
b) per la parte spesa, l'indicazione dei programmi contenuti nel bilancio annuale e pluriennale, rilevando  l'entita' e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella d'investimento.
4. La predisposizione della relazione previsionale e programmatica deve essere sviluppata secondo le seguenti fasi:
a) ricognizione dei dati fisici ed illustrazione delle caratteristiche generali dell'ente;
b) valutazione generale sui mezzi finanziari;
c) esposizione dei programmi di spesa.
5. La ricognizione ed illustrazione delle caratteristiche generali deve riguardare la popolazione, il territorio, l'economia insediata ed i servizi, precisandone le risorse umane, strumentali e tecnologiche.
6. La valutazione dei mezzi finanziari, sostenuta da  idonea analisi delle fonti di finanziamento, dovra'  evidenziare i dati dell'andamento storico riferito  all'esercizio in corso ed ai due immediatamente precedenti, i  dati della programmazione annuale riferiti al bilancio in corso di formazione e della programmazione relativa ai due esercizi successivi, nonche' la percentuale di scostamento delle variazioni proposte per il bilancio annuale rispetto all'esercizio in corso. L'analisi suddetta e' funzionale a dare motivata dimostrazione:
a) della attendibilita' delle previsioni relative  alle entrate tributarie, evidenziando la loro dinamicita' evolutiva nel tempo in rapporto ai mezzi utilizzati per l'accertamento;
b) della congruita' delle aliquote tributarie  applicate, in relazione al gettito previsto;
c) della entita' dei trasferimenti statali, in rapporto alle medie nazionali, regionali e provinciali;
d) delle risultanze quali-quantitative dei servizi, in rapporto agli utenti ed alle tariffe applicate;
e) dei proventi dei beni comunali del patrimonio disponibile, in rapporto alla loro consistenza ed ai canoni applicati per l'uso da parte di terzi;
f) delle finalita' di spesa correlate a contributi,  trasferimenti di capitali ed altre entrate aventi destinazione vincolata per legge;
g) della potenzialita' di indebitamento e delle  capacita' finanziarie dei bilanci degli esercizi futuri a sostenere i maggiori oneri di ammortamento e di gestione derivanti dal ricorso al credito e dalla realizzazione degli investimenti.
7. L'esposizione dei programmi di spesa dovra'  contenere, per ciascun anno compreso nella programmazione, le seguenti indicazioni:
a) specificazione delle finalita' che si intendono conseguire  in termini di risultato politico, amministrativo, sociale ed economico;
b) individuazione delle risorse umane e strumentali da impiegare;
c) motivazione delle scelte adottate, con  evidenziazione degli obiettivi programmati e dei risultati perseguibili;
d) spesa complessiva prevista, distintamente per  spese correnti consolidate, per spese correnti di sviluppo e  per investimenti, rilevando l'incidenza percentuale di ogni componente sul totale della previsione.
8. I casi di inammissibilita' e improcedibilita' delle deliberazioni consiliari e di giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica sono i seguenti:
-mancanza di compatibilita' con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei programmi e dei progetti a livello annuale e pluriennale;
-contrasto con le finalita' dei programmi e dei progetti indicati nel bilancio annuale e pluriennale in termini di indirizzi e di contenuti;
-mancanza di compatibilita' con la previsione delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente consolidata, di sviluppo e di investimento;
-mancanza di compatibilita' con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma e progetto;
-mancanza di coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici e relativi piani di attuazione e con i piani economico-finanziari;
-contrasto con gli obiettivi formulati per gli organismi gestionali dell'ente.
L'inammissibilita' e l'improcedibilita' delle deliberazioni degli organi collegiali e' valutata in sede di rilascio dei pareri preventivi di regolarita' tecnica e contabile. Qualora i pareri risultino negativi la deliberazione non puo' avere corso e se adottata dall'organo collegiale non puo' produrre effetti.

Art. 14 Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale costituisce, alla pari della relazione previsionale e programmatica, strumento di programmazione finanziaria delle risorse. E' redatto in termini di competenza per il triennio successivo, con l'osservanza dei principi del bilancio di cui al precedente articolo 6, salvo quello dell'annualita'.
2. Gli stanziamenti previsti per il primo anno del bilancio pluriennale devono coincidere con quelli del  bilancio annuale di competenza. Le previsioni pluriennali devono tener conto del tasso d'inflazione programmato e devono essere aggiornate annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
3. Il bilancio pluriennale, strutturato secondo la classificazione delle entrate e delle spese prevista per il bilancio annuale, deve comprendere:
a) per la parte entrata, il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare, per ciascuno degli  anni considerati, alla copertura delle spese correnti e di quelle di investimento, indicando per ciascuna risorsa:
-l'importo accertato nell'ultimo esercizio chiuso;
-la previsione dell'esercizio in corso;
-la previsione per ciascuno degli anni del triennio;
-la previsione complessiva del periodo di riferimento;
b) per la parte spesa, l'ammontare delle spese correnti e delle spese d'investimento, distintamente per  ciascuno degli anni considerati. Le spese correnti devono essere ripartite tra spese correnti consolidate e di sviluppo, comprendendo tra queste ultime le maggiori spese di gestione  derivanti dalla realizzazione degli investimenti. Le previsioni separatamente ordinate per programmi e per servizi, devono rilevare per ciascun intervento:
-l'importo impegnato nell'ultimo esercizio chiuso;
-la previsione dell'esercizio in corso;
-la previsione per ciascuno degli anni del triennio;
-la previsione complessiva del periodo di riferimento.
4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio  pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni pluriennali di spesa e consentendo l'estensione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria, alle spese previste nel periodo considerato dal bilancio  pluriennale.
 

Art. 15 Piano esecutivo di gestione - P.E.G.
1. Prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, sulla base del bilancio di previsione annuale approvato dal Consiglio comunale, La Giunta con propria deliberazione definisce il piano esecutivo di gestione con il quale vengono evidenziati gli obiettivi  affidati ai responsabili dei servizi, nonche' i relativi centri di responsabilita' /centri di costo individuati secondo le modalita' di cui al presente regolamento.
2. Unitamente agli obiettivi di gestione la Giunta, con il P.E.G., determina le dotazioni (risorse umane, finanziarie e strumentali) assegnate ai responsabili dei servizi per il perseguimento degli obiettivi programmati.
3. Il P.E.G. consiste nella suddivisione delle risorse dell'entrata in "capitoli", dei servizi in "centri di costo" e degli interventi di spesa in "capitoli". Deve contenere  le direttive e linee guida di gestione dell'organo esecutivo, ai fini dell'attivazione delle responsabilita' di gestione, a carico dei titolari dei servizi finali, distintamente dai titolari dei servizi di supporto, con riferimento ai poteri di accertamento delle entrate e di impegno delle spese da parte dei responsabili dei servizi.
4. La graduazione in "capitoli" delle risorse di entrata e degli interventi di spesa puo' riguardare il complesso degli stanziamenti previsti nel bilancio annuale ovvero essere limitata agli stanziamenti relativi ad attivita' gestionali caratterizzate dalla non discrezionalita'.
5. Le attivita' aventi carattere discrezionale sono di norma riservate agli organi dell'ente secondo le rispettive competenze. Per consentire l'esercizio di poteri di gestione da parte dei responsabili dei servizi, con riguardo a tali attivita', il P.E.G. sara' integrato, in corso d'anno, con appositi provvedimenti della giunta per la specificazione delle direttive e l'assegnazione delle necessarie dotazioni finanziarie.
6. Il P.E.G., pur strutturato con criteri di flessibilita', dovra' realizzare i seguenti collegamenti:
a) sotto il profilo contabile, con il bilancio annuale e pluriennale mediante l'individuazione dei capitoli e dei centri di costo/ricavo ai quali sono riferite le previsioni di bilancio;
b) sotto il profilo organizzativo, con la dotazione organica dell'ente e con la relativa articolazione funzionale mediante l'individuazione dei centri di responsabilita' ai quali sono riferiti i servizi funzionali della struttura organizzativa, in corrispondenza dei "servizi contabili" considerati dalla struttura classificatoria del bilancio;
c) sotto il profilo programmatico, con la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale mediante l'individuazione degli obiettivi di gestione, delle direttive e delle dotazioni finanziarie assegnate a ciascun responsabile di servizio in coerenza alla classificazione delle spese per programmi ed eventuali progetti di cui ai documenti previsionali.
7. In linea generale, a ciascun servizio e' correlato un reparto organizzativo semplice o complesso, composto da personale e Beni/mezzi strumentali cui e' preposto un responsabile.
8. Con l'approvazione del bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione, a ciascun servizio e' affidato un complesso di mezzi finanziari dettagliati nelle risorse e negli interventi assegnati, dei quali risponde il responsabile del servizio.
9. In sede di prima applicazione del  Regolamento, per ciascun servizio definito all'art.12 e' previsto il corrispondente centro di costo. Nell'ambito di ciascuna funzione, e' comunque ammesso il raggruppamento di piu' servizi sotto un unico centro di costo in relazione alla struttura effettiva dei servizi, alle funzioni definite con la pianta organica, ai costi diretti ed indiretti riferibili alla gestione dei mezzi/beni strumentali e personale attribuiti ai responsabili delle unita' operative.
10.Nel corso dell'esercizio finanziario la Giunta puo' provvedere, su proposta del C.A.F., a modificare i capitoli o loro parti che sono stati affidati in dotazione di gestione, previa consultazione e negoziazione delle variazioni con i responsabili dei servizi.                                     
11.Qualora a seguito di verifiche, il responsabile del servizio ritenga necessaria una modifica della dotazione assegnata dall'organo esecutivo, propone la variazione con motivata relazione indirizzata al capo dell'amministrazione, tramite il servizio finanziario.
La relazione deve contenere:
-le valutazioni del responsabile del servizio dal punto di vista tecnico gestionale ed economico finanziario;
-i dati finanziari sullo stato degli accertamenti e degli impegni di tutte le risorse ed interventi assegnati al servizio;
-i dati e le notizie sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti nonche' sulla realizzazione degli obiettivi prefissati dall'organo esecutivo;
-le valutazioni del responsabile del servizio riferite alle conseguenze in termini di programmi, di progetti e di obiettivi gestionali che derivano dall'eventuale mancata accettazione totale o parziale della proposta di modifica;
-le valutazioni del coordinatore di area con riferimento all'avvenuta verifica delle dotazioni assegnate ai responsabili dei propri servizi, attestante l'inesistenza  di risorse o dotazioni finanziarie disponibili ed utilizzabili in favore del richiedente.
-le valutazioni del servizio finanziario con riferimento al coordinamento generale delle entrate e delle spese di bilancio.
 
Art. 16 Procedura per la formazione ed approvazione del bilancio di previsione
1.Entro il 10 settembre di ciascun anno i responsabili dei servizi, sulla base delle esigenze funzionali connesse alle attivita' di rispettiva competenza e tenuto conto dello stato degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa riferiti all'anno in corso, predispongono le proposte degli stanziamenti da iscriversi nel bilancio di previsione per l'anno successivo con riferimento alle entrate specifiche dei rispettivi servizi, alle spese correnti ed a quelle di investimento.
2.In particolare, nella formulazione delle proposte i responsabili dei servizi dovranno attenersi ai seguenti criteri:
a) le entrate tributarie sono indicate nell'ammontare presunto sulla base dell'andamento del gettito dell'anno in corso e del triennio precedente, nonche' sulla base delle previsioni piu' attendibili di sviluppo con riferimento alle modificazioni derivanti da provvedimenti di recupero della base imponibile ovvero di adeguamento delle aliquote tariffarie gia' adottati;
b) le entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato o della Regione sono previste tenendo conto dei criteri di riparto stabiliti dalla legge ovvero, in mancanza in misura non superiore all'importo delle ultime assegnazioni;
c) le entrate extratributarie sono previste tenendo conto dell'andamento del gettito dell'anno in corso e del triennio precedente, nonche' delle caratteristiche di ciascun cespite anche in relazione agli equilibri gestionali dei singoli servizi ed alle correlate destinazioni di spesa;
d) le entrate in conto capitale, non derivanti da indebitamento, sono indicate in base alla valutazione analitica dei singoli cespiti;
e) le entrate provenienti da mutui sono previste tenendo conto della potenzialita' di indebitamento, nel rispetto degli obblighi di equilibrio economico-finanziario del bilancio;
f) le previsioni di spesa sono formulate in relazione agli impegni gia' assunti e di quelli che si ritiene di dover assumere, tenendo conto dei programmi e di ogni altro elemento utile a rendere la previsione attendibile, coerente e compatibile con le presunte disponibilita' finanziarie.
3. Nei dieci giorni successivi (20.9) il C.A.F., sulla base delle proposte dei responsabili dei servizi e delle notizie ed atti in suo possesso, predispone un progetto di "bilancio aperto"  da presentare alla Giunta, unitamente a:
-una relazione preliminare illustrativa  dei dati  economico-finanziari contenuti nel documento contabile;
-una proposta di bilancio pluriennale con annessa relazione previsionale e programmatica.
-una ipotesi di piano esecutivo di gestione aperto che dimostri la pertinenza delle dotazioni con le previsioni della proposta di bilancio.
Sul progetto di bilancio aperto e di PEG si aprono le valutazioni negoziate fra organo esecutivo e Responsabili dei servizi, per la definizione dei programmi, obiettivi di gestione e delle dotazioni finanziarie assegnabili a ciascun servizio, anche con riguardo alle dotazioni del bilancio pluriennale.
4. Entro il 30 settembre la Giunta, con  propria deliberazione, approva lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo  schema di bilancio pluriennale. Della avvenuta predisposizione dei suddetti documenti contabili viene data comunicazione, a cura del Sindaco, entro il 3 ottobre  all'organo di revisione ed ai capigruppo consiliari, con l'avvertenza che i documenti stessi e gli allegati sono depositati presso la segreteria comunale per prenderne visione.
5. Entro il successivo 15 ottobre l'organo di revisione provvede a far pervenire all'ente la propria relazione sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati.
6. Entro il 20 ottobre i consiglieri comunali hanno facolta' di presentare emendamenti allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta. Gli emendamenti, in forma scritta e non comportanti squilibri di bilancio, sono diretti al Sindaco per il preventivo esame da parte della Giunta.
7. Sugli emendamenti devono essere espressi il parere di regolarita' tecnica e quello di regolarita' contabile entro il 22 ottobre.
8. Lo schema di bilancio annuale, unitamente a tutti gli allegati che vi si riferiscono, ivi compresi la relazione dell'organo di revisione, gli emendamenti ed i relativi pareri, sono depositati presso l'ufficio di segreteria entro la data di invio dell'avviso di convocazione del Consiglio comunale per l'approvazione di competenza nel rispetto del termine di legge.
9. Il bilancio annuale di previsione, unitamente agli allegati ed alla  relazione dell'organo di revisione, e' presentato al Consiglio comunale per l'esame e l'approvazione di competenza, entro il termine previsto dalle specifiche  disposizioni legislative vigenti. La relativa deliberazione e i documenti allegati sono trasmessi all'organo  regionale di controllo, entro il termine previsto dalla legge.

C A P O  I V  -  GESTIONE DEL BILANCIO

Art. 17 Principi contabili ed equilibrio di gestione
1. L'effettuazione delle spese e' consentita solo se  sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e risulti attestata la relativa copertura finanziaria. La sussistenza  dell'impegno contabile deve essere comunicata al terzo interessato, contestualmente alla ordinazione della fornitura o della prestazione.
2. Per le spese economali l'ordinazione fatta a  terzi deve contenere il riferimento al presente regolamento, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
3. Ove per eventi eccezionali ed imprevedibili sia  necessario provvedere all'esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza, l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata ai fini della registrazione del relativo impegno di spesa, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo all'ordinazione stessa. In ogni caso l'ordinazione deve essere regolarizzata entro il 31 dicembre dell'anno in  corso, anche se a tale data non sia decorso il predetto termine di trenta giorni.
4. L'acquisizione di beni e servizi effettuati in violazione degli obblighi suddetti non comporta oneri a carico del bilancio comunale. In tal caso, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, il  rapporto obbligatorio intercorre tra il soggetto creditore  e  l'amministratore o funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura o la prestazione, per le quote non riconoscibili ai sensi dell'art. 33 lettera e). Tale effetto si  estende a coloro che hanno reso possibile le singole forniture  o prestazioni, nel caso di esecuzioni reiterate o continuative.
5. Per assicurare nel corso dell'esercizio finanziario il mantenimento degli equilibri di bilancio, il Consiglio comunale  sulla scorta delle relazioni periodiche del C.A.F. ed ove ricorra il caso, adotta i provvedimenti necessari per:
a) il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio sopravvenuti e riconoscibili;
b) il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione accertato con la deliberazione di  approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso;
c) il ripiano dell'emergente disavanzo dell'esercizio  in  corso, prevedibile per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui.
6. La deliberazione dell'organo consiliare, deve comunque essere adottata almeno una volta entro il termine del 30 settembre di ciascun anno per effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio ovvero, in caso negativo, per adottare contestualmente i provvedimenti di cui al comma precedente. La deliberazione medesima e' allegata al rendiconto dell'esercizio relativo. La mancata  adozione della deliberazione suddetta e' equiparata, ad ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione cui consegue, ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge 8  giugno 1990, n. 142, l'attivazione della procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale.
7. Ai fini del riequilibrio della gestione, la  deliberazione suddetta deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari impegnando i relativi fondi, in quote uguali, nel  bilancio dell'esercizio in corso o in quelli dei primi due immediatamente successivi, utilizzando con vincolo di destinazione per il corrispondente importo annuo tutte le  entrate, compresi eventuali proventi derivanti da  alienazione di beni patrimoniali disponibili. E' fatto divieto di utilizzare le entrate provenienti dall'assunzione di  prestiti e quelle aventi specifica destinazione per legge.
8. Qualora l'ultimo rendiconto deliberato si chiuda con un disavanzo di amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio e non siano stati adottati i provvedimenti di cui ai commi precedenti, e' consentito  assumere impegni esclusivamente per l'assolvimento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente espressamente previsti per legge, nonche' pagare spese a  fronte di impegni gia' assunti nei precedenti esercizi ovvero  derivanti da obblighi di legge o dovute in base a contratti o sentenze passate in giudicato.

Art. 18 Parere e visto di regolarita' contabile e attestazione di copertura finanziaria delle spese
Parere di regolarita' contabile
1. Il C.A.F. e' tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla regolarita' contabile, con valore di atto preparatorio del provvedimento amministrativo cui e' finalizzato il parere medesimo, su ogni proposta di deliberazione avente riflessi contabili e finanziari sull'attivita' gestionale;
2. Il parere di regolarita' contabile e' funzionale a garantire la regolarita' della procedura di acquisizione delle entrate e di effettuazione delle spese, non soltanto sotto il profilo computistico, ma anche sotto l'aspetto giuridico, per le materie di specifica competenza. L'espressione del parere, infatti, equivale ad una dichiarazione valutativa in ordine:
a) all'osservanza delle procedure previste dall'ordinamento finanziario e contabile;
b) alla legalita' della spesa in relazione alle materie di specifica competenza;
c) alla regolarita' della documentazione;
d) alla pertinenza dell'oggetto della scelta con il contenuto della risorsa di entrata o dell'intervento di spesa,
e) alla sufficiente disponibilita' dello stanziamento relativo;
f) alla conformita' agli obblighi fiscali.
3.Il parere, espresso in forma scritta, datato e sottoscritto, deve essere rilasciato entro cinque giorni successivi a quello di ricevimento della proposta di deliberazione, con l'eccezione degli atti ad immediata esecutivita' per i quali il termine e' ridotto a gg.3.
4. Nel caso di proposta di deliberazione riguardante l'assunzione di impegni di spesa, il parere di regolarita' contabile deve essere integrato con l'attestazione di copertura finanziaria, sulla base delle effettive disponibilita' esistenti negli stanziamenti di spesa, idonee ad assicurare la costituzione di apposito vincolo sulle relative previsioni di bilancio. 
Visto di regolarita' contabile
5. Il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria e' apposto dal C.A.F. sui seguenti atti:
a) sulle determinazioni di prenotazione/assunzione di impegni di spesa adottate dai responsabili dei servizi;
b) su ogni provvedimento di accertamento di entrata, adottato dai responsabili dei servizi;
c) su ogni provvedimento di liquidazione di spesa, adottato dai responsabili dei servizi.
6. A tale fine i responsabili dei servizi proponenti devono trasmettere immediatamente le proprie determinazioni al C.A.F., il quale le restituisce munite del proprio "visto" completo di data e sottoscrizione, entro i 7 giorni  dal ricevimento.
7. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente il C.A.F. restituisce, con motivata relazione, al responsabile del servizio proponente le determinazioni in ordine alle quali non puo' essere apposto il "visto", per le necessarie integrazioni o modificazioni.
8. L'apposizione del "visto" conclude l'istruttoria delle determinazioni, le quali, pertanto, diventano esecutive. Le determinazioni sono comunque sottoposte alla pubblicazione all'albo.
Attestazione copertura finanziaria
9. Nel caso di proposta di deliberazione o di determinazione dei funzionari responsabili dei servizi di  competenza riguardante l'assunzione di impegno di spesa, il C.A.F. deve altresi' attestare l'esistenza della relativa copertura finanziaria.
10. L'attestazione di copertura finanziaria presuppone  l'effettiva disponibilita' dello stanziamento di bilancio ed inoltre:
a) con riguardo agli impegni di spese correnti,  rileva la verificata realizzabilita' delle entrate di competenza dei primi tre titoli del bilancio (inesistenza di fatti o eventi gestori pregiudizievoli degli equilibri di bilancio);
b) con  riguardo agli impegni di spese d'investimento,  rileva la verificata registrazione dell'accertamento dell' entrata vincolata. Durante le fasi di gestione e contabilizzazione degli impegni e liquidazioni stati di avanzamento relativi a spese d'investimento, la verifica del rispetto delle voci del quadro economico del progetto spetta comunque al responsabile tecnico del servizio ed al direttore dei lavori.
 

Art. 19 Fondo di riserva
1. Nel bilancio di previsione e' iscritto, tra le spese correnti, un fondo di riserva di importo compreso tra lo 0,30 per cento e il 2 per cento del totale delle previsioni iniziali delle spese correnti, da utilizzare nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio ovvero per prelevamenti necessari per aumentare le dotazioni degli interventi di spesa corrente che, in corso d'anno, dovessero rivelarsi insufficienti.
2. I prelevamenti dal fondo di riserva sono  effettuati con deliberazione della Giunta comunale non  soggetta al controllo preventivo di legittimita'. Le deliberazioni possono essere adottate sino al 31 dicembre di ciascun anno e devono, di volta in volta, essere  comunicate  all'organo consiliare, a cura del Sindaco, nella prima seduta successiva alla loro adozione.
3. L'importo dei ribassi d'asta conseguito nelle aggiudicazione di forniture di beni e prestazioni di servizi della spesa corrente non finanziate con entrate a specifica destinazione, vengono di norma acquisiti in corso d'anno al fondo di riserva sentiti i responsabili dei servizi.
L'utilizzo delle somme affluite al fondo di riserva viene disposto in occasione dei provvedimenti di riequilibrio di gestione ed in ogni caso in sede di assestamento finale del bilancio.

Art. 20 Fondo ammortamento dei beni patrimoniali
1. Nel bilancio di previsione e' iscritto, per  ciascun servizio delle spese correnti, l'apposito intervento  "ammortamenti di esercizio" dei beni patrimoniali di riferimento, per un importo non inferiore al 30 per cento del  valore dei beni ammortizzabili, calcolato con i seguenti criteri:
a) i beni demaniali acquisiti anteriormente alla  data del 17 maggio 1995 sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui contratti per la loro acquisizione e non ancora estinti; i beni demaniali acquisiti successivamente sono valutati al costo. I beni gia' esistenti alla suddetta data del 17 maggio 1995 non sono  valutati, nel caso in cui il mutuo a suo tempo eventualmente contratto per la relativa acquisizione risulti estinto alla medesima data;
b) i terreni acquisiti anteriormente alla data del 17 maggio 1995 sono valutati al valore catastale, rivalutato  secondo le norme fiscali, ovvero con le modalita' dei beni demaniali gia' acquisiti, nel caso non sia possibile attribuire la rendita catastale; i terreni acquisiti successivamente sono valutati al costo;
c) i fabbricati acquisiti anteriormente alla data del 17 maggio 1995 sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;
d) i beni mobili sono valutati al costo. Non sono inventariabili i beni, materiali ed oggetti di facile consumo o di valore inferiore a L.500.000, indicati nel successivo art.47.  I beni mobili non registrati acquisiti anteriormente al 1 gennaio 1990 non sono valutati.
2. Gli ammortamenti economici sono determinati con i seguenti coefficienti:
a) edifici, anche demaniali, compresa la manutenzione straordinaria al 3 per cento;
b) strade, ponti e altri beni demaniali, compresa la  manutenzione straordinaria al 2 per cento;
c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti e  altri beni mobili al 15 per cento;
d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi al 20 per cento;
e) automezzi, autoveicoli e motoveicoli al 20 per cento;
f) altri beni al 20 per cento.
3. L'inventariazione e la ricostruzione dello stato  patrimoniale, ove non gia' ultimata, dovra' essere completata entro il 31 maggio 1996 e, per i beni mobili non registrati, entro il 31 dicembre 1996.
4. Gli stanziamenti degli interventi iscritti in bilancio a titolo di "ammortamenti di esercizio" non sono  disponibili per la registrazione di impegni di spesa, ne'per effettuare prelievi in favore di altri interventi di spesa.
Alla chiusura di ciascun esercizio gli stanziamenti medesimi costituiscono economie di spese e, a tale titolo, concorrono a determinare un aumento di corrispondente importo dell'avanzo di amministrazione. Le somme cosi' accantonate ed opportunamente evidenziate quali componenti dell'avanzo di amministrazione, possono essere utilizzate nell'esercizio successivo per reinvestimenti patrimoniali (autofinanziamento) mediante l'applicazione dell'avanzo stesso.
5. Il sistema degli accantonamenti delle quote annuali di ammortamento, di cui al comma 1, e' applicato  calcolando l'importo accantonato dell'ammortamento in forma graduale secondo le seguenti aliquote, salvo rinvii legislativi sull'applicazione del procedimento:
a) per l'anno 1998, nella misura del 6 per cento del valore;
b) per l'anno 1999, nella misura del 12 per cento del valore;
c) per l'anno 2000, nella misura del 18 per cento del valore;
d) per l'anno 2001, nella misura del 24 per cento del valore;
e) a partire dall'anno 2002, nella misura del 30 per cento del valore.
 
Art. 21 Procedure modificative delle previsioni di bilancio
1. Dopo l'approvazione del bilancio di previsione nessuna nuova o maggiore spesa puo' essere impegnata prima che  siano apportate le necessarie variazioni al bilancio  medesimo, per assicurarne la copertura finanziaria. A tale fine possono essere utilizzate nuove o maggiori entrate accertate, nel rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
2. Le variazioni agli stanziamenti delle risorse  dell'entrata e degli interventi della spesa sono deliberate dal Consiglio comunale, non oltre il termine del 30 novembre di ciascun anno.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno, inoltre, Il consiglio comunale al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, provvede alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, adottando ove necessario apposita deliberazione di variazione di assestamento generale delle previsioni di bilancio.
4. Le variazioni agli stanziamenti dei capitoli, di cui al piano esecutivo di gestione, che non comportano modificazioni alle previsioni del bilancio annuale (variazioni di intervento o di risorsa), sono di competenza della Giunta e possono essere deliberate non oltre il termine del 15 dicembre di ciascun anno.
5. Sono vietate le modificazioni agli stanziamenti  di bilancio riguardanti:
a) gli interventi di spesa finanziati con entrate  comprese nei titoli quarto e quinto per aumentare gli  stanziamenti relativi ad interventi finanziati con le entrate iscritte nei primi tre titoli del bilancio;
b) le dotazioni dei capitoli iscritti nei servizi per  conto di terzi, sia tra loro, sia per aumentare altre previsioni di bilancio;
c) il trasferimento di somme dalla competenza ai  residui e viceversa.
6. In caso di urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio comunale di cui al comma 2, possono essere adottate dalla Giunta. Le relative deliberazioni devono  essere ratificate dal Consiglio comunale, a pena di decadenza, entro i successivi sessanta giorni. Il provvedimento di ratifica consiliare deve, comunque, essere adottato entro il 31 dicembre dell'anno in corso, anche se a tale data non sia  ancora scaduto il predetto termine utile di sessanta giorni.
7. Qualora dai rapporti finanziari eventualmente sorti sulla base della deliberazione di Giunta decaduta per  mancata o parziale ratifica, possano derivare danni patrimoniali certi e gravi a carico dell'ente, il Consiglio comunale e' tenuto ad adottare con motivata deliberazione i provvedimenti ritenuti necessari per regolarizzare i rapporti obbligatori nei confronti dei terzi. Il provvedimento dell'organo consiliare deve essere adottato  entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del  termine per la ratifica ed in ogni caso entro il 31 dicembre di ciascun anno.
8. Per assicurare il mantenimento del pareggio finanziario della gestione di competenza, al cui insorgente  squilibrio non possa provvedersi con mezzi ordinari del  bilancio, e' consentita, con motivata deliberazione, l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione accertato con  il rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, entro il    limite dell'importo disponibile e libero dalle quote dei  fondi vincolati per accantonamenti o per specifiche destinazioni.
 
Art. 22 Gestione delle entrate
1. L'acquisizione al bilancio dell'ente delle somme relative alle entrate previste nel bilancio annuale di  competenza presuppone l'obbligo di realizzare l'effettiva  disponibilita' delle somme medesime attraverso le seguenti fasi: accertamento, riscossione, versamento.
 
Art. 23  Accertamento delle entrate
1. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata e' individuato nel responsabile del servizio cui competono i relativi atti di gestione.
2. L'entrata e' accertata quando, sulla base di  idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, e' possibile individuare la persona debitrice (fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio di competenza alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito.
3. In relazione alla diversa natura e provenienza delle entrate, l'accertamento puo' avvenire:
a) per le entrate di carattere tributario:
-a seguito emissione dei ruoli o in base alle  aliquote tariffarie vigenti ed alle dichiarazioni/denunce dei contribuenti;
-nelle altre forme stabilite dalla legge;
b) per le entrate provenienti dai trasferimenti  correnti dello Stato e di altri enti pubblici, in relazione alle prenotazioni fondate sulle specifiche comunicazioni di assegnazione dei contributi;
c) per le entrate patrimoniali e per quelle  provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo ovvero connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di emissione di fatture, liste di carico, ruoli,  acquisizione diretta;
d) per le entrate provenienti da alienazioni di beni patrimoniali, concessioni di aree e trasferimenti di capitali,  in corrispondenza dei relativi contratti o atti amministrativi specifici;
e) per le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie, a seguito della concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero della stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito;
f) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa.
g) per le altre entrate anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici;   
4. L'accertamento delle entrate deve essere  rilevato  mediante apposita registrazione. A tal fine il  responsabile del procedimento (centro di responsabilita' e/o di ricavo) deve trasmettere la relativa documentazione al C.A.F. entro il terzo giorno successivo alla esecutivita' delle deliberazioni o al perfezionamento degli atti relativi e, comunque, entro il 15 gennaio di ciascun anno.
5. Tutte le somme iscritte tra le entrate di  competenza del bilancio e non accertate entro il termine  dell'esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e concorrono negativamente a determinare i risultati finali della gestione, rimanendo salva la  possibilita' della loro reiscrizione tra le previsioni di  competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero  insorgere in data successiva alla chiusura dell'esercizio finanziario.
 
Art. 24 Riscossione delle entrate
1. La riscossione delle entrate, disposta mediante  emissione di ordinativo o reversale d'incasso, costituisce la  fase successiva all'accertamento e consiste nel materiale introito delle somme dovute all'ente, da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione.
2. Il tesoriere, senza pregiudizio per i diritti  dell'ente, non puo' rifiutare la riscossione di somme versate  in favore del Comune senza la preventiva emissione dell'ordinativo d'incasso, salvo a darne immediata comunicazione all'ente ai fini della relativa regolarizzazione da effettuarsi entro quindici giorni e,  comunque, entro il termine del mese in corso.
3. L'emissione delle reversali d'incasso da' luogo  ad apposita annotazione nelle scritture contabili dell'ente, con riferimento alla risorsa di entrata/capitolo del bilancio annuale, distintamente per le  entrate in conto della competenza dell'esercizio in corso e per quelle in conto dei residui.
4. Le reversali d'incasso sono sottoscritte dal C.A.F., dal funzionario supplente o comuqne anche dai responsabili delle unita' operative Bilancio, Tributi, Patrimonio, Personale, per le risorse di rispettiva dotazione.A cura del firmatario le reversali devono essere trasmesse al tesoriere dell'ente con elenco in duplice copia, di cui una da restituire per ricevuta. Contestualmente deve  esserne dato avviso al debitore con l'indicazione della data  di scadenza.
5. Le reversali d'incasso devono contenere le  seguenti indicazioni:
a) numero progressivo;
b) esercizio finanziario cui si riferisce l'entrata;
c) codice della risorsa o del capitolo di bilancio cui e' riferita l'entrata con la situazione contabile (castelletto) della risorsa, distintamente per competenza e residui;
d) generalita' del debitore;
e) somma da riscuotere, in cifre e in lettere;
f) causale dell'entrata;
g) eventuali vincoli di destinazione della somma;
h) data di emissione;
6. Le reversali d'incasso non riscosse entro il 31  dicembre dell'anno di emissione sono restituite dal tesoriere  all'ente per l'annullamento e le relative somme sono iscritte nel conto dei residui attivi.
 
Art. 25 Versamento delle entrate
1. Il versamento e' la fase finale del procedimento  di acquisizione delle entrate, che consiste nel trasferimento delle somme riscosse nella cassa dell'ente.
2. Le somme introitate tramite il servizio dei conti  correnti postali o altre forme consentite dalla legge (bonifico bancario) che affluiscono sul conto di tesoreria devono essere comunicate all'ente, a cura del tesoriere, entro il terzo giorno successivo per consentirne la regolarizzazione  mediante emissione dei relativi ordinativi d'incasso.
3. Le somme pervenute direttamente al Comune devono essere versate al tesoriere, a cura degli incaricati  idoneamente autorizzati con formale deliberazione della Giunta, previa emissione di regolari ordinativi d'incasso.
4. Gli agenti contabili sono responsabili delle  somme di cui devono curare la riscossione e rispondono personalmente dell'eventuale prescrizione del credito e di ogni altro danno arrecato all'ente per incuria o mancata  diligenza nell'esercizio delle funzioni loro affidate.
5. E' vietato disporre dei fondi giacenti sui conti  correnti postali o pervenuti direttamente all'ente per effettuare pagamenti di spese.
6. Le entrate riscuotibili a mezzo ruoli sono versate secondo le modalita' di cui al D.P.R. 28.1.88, n.43 e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 26 Utilizzazione delle entrate patrimoniali o a specifica destinazione
1. Le entrate derivanti dalle concessioni cimiteriali e dalla alienazione di beni  patrimoniali devono essere reinvestite in beni di analoga  natura mediante la destinazione dei proventi al miglioramento del patrimonio/demanio comunale ovvero alla realizzazione di opere pubbliche d'investimento, fatta salva l'utilizzazione per il finanziamento dei debiti fuori  bilancio riconoscibili, nel caso non sia possibile provvedervi con altre risorse.
2. E' consentito, nelle more del  perfezionamento degli atti conseguenti la deliberazione di  alienazione del patrimonio disponibile, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, con esclusione delle entrate provenienti dai trasferimenti di enti del  settore pubblico allargato e dalla assunzione di mutui o prestiti, per il pagamento di debiti fuori bilancio riconosciuti.
E' fatto obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.
3. I proventi derivanti dalle contribuzioni per  concessioni edilizie devono essere utilizzati per le  finalita' previste dalle specifiche leggi statali e regionali. E' fatta salva, nel rispetto delle deroghe legislative, la facolta' di utilizzare i proventi medesimi per il finanziamento di spese relative a lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
4. E' consentito, inoltre, utilizzare in termini di  cassa le entrate aventi specifica destinazione, ivi comprese quelle provenienti dalla assunzione di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per il pagamento di spese correnti nei limiti dell'importo massimo dell'anticipazione di tesoreria di tempo in tempo    disponibile, con l'obbligo di ricostituire, appena possibile,  la consistenza delle somme vincolate.
5. A tal fine, la Giunta delibera in termini generali all'inizio di ciascun esercizio finanziario, il ricorso all'utilizzo delle somme vincolate per destinazione. L'utilizzazione e' attivata dal tesoriere sulla base delle specifiche richieste, in corso d'anno, da parte del C.A.F., secondo le priorita' derivanti da obblighi legislativi o contrattuali a scadenze determinate.
 
Art. 27 Residui attivi
1. Le entrate accertate ai sensi del precedente articolo 23 e non riscosse entro il termine dell'esercizio, costituiscono residui attivi i quali sono compresi in apposita voce dell'attivo (crediti) del conto patrimoniale.
2. Le entrate provenienti dalla assunzione di mutui  costituiscono residui attivi solo se entro il termine dell'esercizio sia intervenuta la concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di  previdenza ovvero la stipulazione del relativo contratto per i mutui concessi da altri istituti di credito.
3. Le somme di cui ai commi precedenti sono conservate nel conto dei residui fino alla loro riscossione ovvero fino alla sopravvenuta inesigibilita', insussistenza o prescrizione.
4. Ai fini della conservazione dei residui attivi nel conto del bilancio, i responsabili dei servizi verificano la sussistenza o meno delle ragioni del mantenimento dei crediti totalmente o parzialmente non riscossi, dandone comunicazione al C.A.F. entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il C.A.F., sulla base delle informazioni ricevute e delle notizie ed atti in suo possesso, effettua il riaccertamento dei residui attivi non riscossi redigendo un elenco generale dei residui medesimi, distinti per anno di provenienza, da allegare al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.
5. L'elenco generale dei residui attivi non riscossi, debitamente sottoscritto, e' utilizzato per la predisposizione del verbale di chiusura che dovra' essere approvato entro il 15 febbraio di ciascun anno, con deliberazione della Giunta, ai fini della determinazione del risultato provvisorio di gestione/amministrazione e dell'invio al tesoriere dell'elenco dei residui affinche' possa dare regolare esecuzione ai relativi ordinativi.                    6. Con la deliberazione di approvazione del verbale di chiusura o con atto successivo da adottarsi prima dell'approvazione del rendiconto della gestione, sara' motivata l'eliminazione, totale o parziale, dei residui attivi riconosciuti inesigibili o insussistenti o prescritti, previo riaccertamento dei crediti per verificare la sussistenza o meno delle ragioni che ne avevano determinato la registrazione contabile. Le variazioni rispetto agli  importi  originari possono essere causate, a titolo esemplificativo, da:
-erronea o indebita valutazione, per la natura dell'entrata non esattamente determinabile in via preventiva;
-avvenuta riscossione erroneamente contabilizzata con riferimento a risorsa o capitolo diverso ovvero in conto della competenza;
-inesistenza di residuo attivo, meramente contabile, a seguito di errata eliminazione di residuo passivo ad esso correlato (impegni di spese derivanti da entrate vincolate per destinazione da reiscrivere nella competenza dell'anno di bilancio in cui viene perfezionata l'obbligazione giuridica);
-accertata irreperibilita' o insolvenza del debitore,
-rinuncia a crediti di modesta entita', purche'non si riferiscano a tributi, sanzioni amministrative o pene pecuniarie, la cui azione di recupero  comporterebbe costi di riscossione di importo superiore ai crediti medesimi;
-altre cause ben motivate.
 
Art. 28 Gestione delle spese
1. Le spese previste nel bilancio annuale di  competenza costituiscono il limite massimo delle autorizzazioni consentite, nel rispetto delle compatibilita'  finanziarie poste a garanzia del mantenimento del pareggio di bilancio.
2. A tale fine, la gestione delle spese deve essere  preordinata attraverso le seguenti fasi dell'attivita' gestionale: impegno,  liquidazione, ordinazione, pagamento.
 
Art. 29 Impegno delle spese
1. L'impegno e' la prima fase del procedimento di della spesa. Consiste nell'accantonare sui fondi di bilancio dell'esercizio in corso, una somma per far fronte all'obbligazione giuridica della spesa relativa, sottraendola alla disponibilita' per altri scopi.
2. L'impegno e' regolarmente assunto, quando, a  seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, e'  possibile determinare l'ammontare del debito, indicare la ragione della somma da pagare, individuare il creditore, fissare la scadenza ed indicare l'intervento/capitolo del bilancio di competenza sul rilevare contabilmente  il debito (obbligo giuridico al pagamento), nei limiti della disponibilita' accertata mediante il visto di regolarita' contabile attestante l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa ai sensi del precedente articolo 18.
3. Le spese sono impegnate dai funzionari responsabili dei servizi, secondo le rispettive competenze  ed indirizzi stabiliti da:
-disposizioni legislative, statutarie, regolamentari o di servizio;
-piano esecutivo di gestione, bilancio di previsione e relazione previsionale e programmatica.
L'impegno e' costituito  con l'adozione di formale  determinazione. Gli atti d'impegno devono essere classificati con idonei sistemi  di raccolta in ordine cronologico ed in relazione agli uffici  di provenienza, anche mediante procedure informatizzate.
4. Costituiscono impegno, senza richiedere l'adozione di ulteriori atti formali, sugli stanziamenti approvati del bilancio di previsione annuale e succ. variazioni, le spese dovute per:
a) trattamento economico tabellare gia' attribuito  al personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi;
b) rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti,  compresi gli interessi di preammortamento e i relativi oneri accessori;
c) altro titolo in base a contratti o disposizioni di legge.
d) servizi per conto terzi, in corrispondenza degli accertamenti delle corrispondenti entrate.
5. Si considerano impegnati, altresi', gli  stanziamenti di competenza dell'esercizio relativi:
a) alle spese in conto capitale finanziate con entrate provenienti da mutui, in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo contratto o gia' concesso o del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
b) alle spese in conto capitale correlate ad accertamenti di entrate proprie a destinazione vincolata per volonta' consiliare, una volta approvato il progetto preliminare ai sensi della Legge 109/94 e per l'ammontare delle entrate effettivamente accertate.
c) spese in conto capitale finanziate con l'avanzo di amministrazione, in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso;
d) spese in conto capitale finanziate con l'emissione di prestiti obbligazionari, in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
e) spese in conto capitale finanziate con entrate provenienti da alienazioni o concessioni patrimoniali, in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate; 
f) alle somme stanziate per gare d'appalto, licitazioni, interpellanze, anche se non si e' ancora proceduto alla aggiudicazione definitiva;
g) alle spese correnti e spese d'investimento  correlate ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
6. In deroga al principio della competenza finanziaria, gli impegni "contabili" di cui al precedente comma, che formano residui passivi "impropri", possono  perfezionarsi negli esercizi successivi in conto della gestione residui, ai fini dell'obbligazione di spesa verso i terzi.       
7. Nel primo semestre di ciascun esercizio finanziario gli impegni di spese correnti non possono  superare il 50 per cento degli stanziamenti previsti nei singoli interventi di spesa del bilancio deliberato. Sono esclusi da detta limitazione gli impegni pluriennali assunti  nei precedenti esercizi e quelli relativi a spese il cui pagamento deve effettuarsi a scadenze determinate in virtu' di  leggi, sentenze giudiziali, contratti o convenzioni, nonche' quelli relativi a spese necessarie per assicurare l'assolvimento dei servizi indispensabili o per evitare che  siano arrecati all'ente danni patrimoniali.
Nel secondo semestre di ciascun esercizio le spese suscettibili di frazionamento in dodicesimi potranno essere impegnate dai responsabili dei servizi in misura non superiore ai 3/12simi dello stanziamento assestato dell'intervento di bilancio. Dopo l'adozione del provvedimento di cui all'art. 17 commi 5-6-7, sara' consentito l'impegno di spesa dei rimanenti 3/12simi disponibili.
8. E' consentita, nel corso della gestione, la "prenotazione" di impegni relativi a spese in corso di formazione o di ammontare non esattamente definito. Tali impegni (provvisori o di massima), ove alla chiusura  dell'esercizio finanziario non siano divenuti certi e definitivi con l'insorgenza dell'obbligazione giuridica al  pagamento della relativa spesa, devono essere annullati e rilevati dalle scritture contabili  quali economie di gestione rispetto alle previsioni, alla pari delle minori spese sostenute rispetto agli impegni assunti e verificate con la  conclusione della successiva fase della liquidazione.
9. L'impegno delle spese deve essere rilevato mediante apposita registrazione contabile. A tale fine, il responsabile del procedimento (centro di responsabilita' e/o di costo) deve trasmettere la relativa documentazione al C.A.F. entro il terzo giorno successivo alla esecutivita'  delle deliberazioni o al perfezionamento degli atti relativi e, comunque, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
10. Tutte le somme iscritte tra le spese di competenza del bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio,  costituiscono economie di bilancio concorrono positivamente  a determinare i risultati finali della gestione.
 
Art. 30 Liquidazione delle spese
1. La liquidazione delle spese costituisce la fase  successiva all'impegno e consiste nella determinazione, sulla  scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, della somma certa e liquida da pagare nei limiti del relativo impegno definitivo regolarmente assunto e contabilizzato.
2. La liquidazione e' effettuata, a cura del  funzionario responsabile del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, provvedendo altresi' all'ordinazione della esecuzione dei lavori, della fornitura o  prestazione di beni e servizi. Il provvedimento di liquidazione e' disposto sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore. Il R.S. e' tenuto pertanto al riscontro della regolarita' del titolo di spesa (fattura, parcella, contratto o altro), nonche' della corrispondenza alla qualita', alla quantita', ai prezzi ed ai termini, convenuti e verificati  sulla scorta dei relativi buoni d'ordine e buoni di consegna.
3. Nel caso in cui siano rilevate irregolarita' o  difformita' rispetto all'impegno di spesa, prima di procedere alla liquidazione dovranno essere  attivate le azioni (o determinazioni) ritenute necessarie per rimuovere le irregolarita' riscontrate.
4. Il responsabile del servizio e' tenuto a trasmettere l'atto di liquidazione, debitamente datato e sottoscritto, con tutti i relativi documenti giustificativi,  al  C.A.F. per il rilascio del visto di regolarita' contabile ed adempimenti conseguenti, entro il ventesimo giorno precedente la scadenza del pagamento.
5. Qualora la spesa definitivamente liquidata risulti inferiore all'impegno assunto, il C.A.F. dispone la riduzione dell'impegno con contestuale aggiornamento della disponibilita sul relativo stanziamento di bilancio.
 
Art. 31 Ordinazione dei pagamenti
1. L'ordinazione consiste nella emissione dell'ordinativo o mandato, con il quale si "ordina" al tesoriere comunale di provvedere al pagamento delle spese.
2. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal C.A.F. o dal  funzionario supplente o comunque dai Responsabili delle Unita' Operative: Bilancio, Personale, Patrimonio, Tributi per le dotazioni ed interventi di rispettiva competenza. Il mandato di pagamento e' controllato dal firmatario per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione.  L'emissione dei mandati da' luogo ad  apposita annotazione nelle scritture contabili, con  riferimento all'intervento o capitolo di spesa del bilancio annuale, distintamente per le spese di competenza e per quelle in conto residui.
3. A cura del firmatario, i mandati devono essere trasmessi al tesoriere con elenco in  duplice copia,  di cui una da restituire per ricevuta. Contestualmente deve esserne dato avviso al creditore.
4. I mandati di pagamento devono contenere le  seguenti indicazioni:
a) numero progressivo;
b) esercizio finanziario cui si riferisce la spesa;
c) codice dell'intervento/capitolo di bilancio e relativa voce economica cui e' riferita la spesa;
d) situazione contabile dello stanziamento, movimenti contabilizzati e relativa disponibilta' (castelletto), distintamente per competenza e residui;
e) generalita' del creditore con relativo codice fiscale o partita IVA ovvero del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nel caso di persona diversa dal creditore;
f) somma da pagare, in cifre e in lettere;
g) eventuali modalita' agevolative di pagamento, su richiesta del creditore;
h) causale della spesa;
i) scadenza del pagamento, nel caso sia prevista da  obblighi legislativi o contrattuali ovvero sia stata  concordata con il creditore;
l) estremi dell'atto esecutivo che legittima  l'erogazione della spesa;
m) eventuali riferimenti a vincoli di destinazione;
n) data di emissione;
5. I mandati di pagamento devono essere emessi  direttamente a favore dei creditori ed in nessun caso per il  tramite di amministratori o dipendenti comunali.
6.  Il tesoriere puo' effettuare pagamenti di spese derivanti da obblighi tributari, somme iscritte a ruolo, delegazioni di pagamento, senza la preventiva emissione del relativo mandato di pagamento.  Il tesoriere deve dare immediata comunicazione all'ente del pagamento effettuato senza ordinativo, per consentirne la regolarizzazione entro i  successivi 15 giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso.
 
Art. 32 Pagamento delle spese
1. Il pagamento costituisce la fase conclusiva del procedimento di spesa, con la quale il tesoriere provvede ad estinguere l'obbligazione in favore del creditore dell'Ente.
2. Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire  esclusivamente tramite il tesoriere e mediante regolari mandati di pagamento, con la sola eccezione prevista al precedente articolo 31, comma 6 e fatti salvi i casi di pagamento di spese tramite l'economo comunale o altri agenti contabili, espressamente autorizzati con formale deliberazione  della Giunta. L'importo dei titoli e' arrotondato alle dieci lire per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire cinque.
3. Il pagamento puo' aver luogo solo se il relativo  mandato risulta regolarmente emesso nei limiti dello stanziamento di spesa del rispettivo intervento o capitolo del bilancio di previsione. A tale fine, l'ente deve trasmettere  al tesoriere copia del bilancio approvato e divenuto  esecutivo, nonche' copia di tutte le deliberazioni esecutive, di variazione del bilancio annuale.
4. L'estinzione dei mandati di pagamento puo' avvenire in modo diretto, previo rilascio di quietanza  liberatoria da parte del creditore o suo procuratore, rappresentante, tutore, curatore o erede.
5. I mandati di pagamento possono essere estinti,  inoltre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione riportata sui mandati stessi, con una delle seguenti modalita':
a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore. La ricevuta postale del versamento effettuato, allegata al mandato, costituisce  quietanza del creditore. Nel caso di versamento su conto  corrente bancario, costituisce quietanza la dichiarazione del  tesoriere annotata sul mandato ed attestante l'avvenuta esecuzione dell'operazione di accreditamento;
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente con lettera  raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario. In tal caso costituisce quietanza del  creditore la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato con l'allegato avviso di ricevimento;
c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e  spese a carico del richiedente. In tal caso costituisce  quietanza liberatoria la dichiarazione del tesoriere annotata  sul mandato con l'allegata ricevuta di versamento rilasciata
dall'ufficio postale.
6. I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o  commutati con l'osservanza delle modalita' di cui ai commi  precedenti, si considerano titoli pagati agli effetti del discarico di cassa e del conto del tesoriere.
7. I mandati di pagamento, individuali o collettivi,  rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio dal tesoriere in assegni postali localizzati con le modalita' indicate alla lettera c) del precedente comma 5, o con altri mezzi equipollenti previsti dal sistema bancario.

Art. 33 Riconoscibilita' di debiti fuori bilancio e relativo finanziamento
1. Nel caso in cui venga rilevata l'esistenza di  debiti fuori bilancio, il Consiglio comunale e' tenuto, con  periodicita' trimestrale, a riconoscere la legittimita' dei  debiti medesimi adottando specifica e motivata deliberazione, tenuto presente che gli oneri possono essere posti a carico del bilancio solo se trattasi di debiti derivanti da:
a) sentenze passate in giudicato o sentenze  immediatamente esecutive;
b) disavanzi di gestione di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni alla cui copertura il Comune deve provvedere per obblighi derivanti da statuto, convenzione o atto costitutivo;
c) ricapitalizzazione di societa' di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali, al cui ripiano il Comune deve provvedere nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita';
e)acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui agli artt. 17 e 29, nei limiti degli accertati e dimostrati utilita' ed arricchimento del Comune, nell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 
2. Con la medesima deliberazione devono essere indicati i mezzi di copertura della spesa e l'impegno in bilancio dei fondi necessari, avente valore di vincolo  prioritario rispetto a impegni sopravvenienti. A tale fine, possono essere utilizzate, per l'anno in corso e per i due immediatamente successivi, tutte le entrate compreso l'avanzo  di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto  dell'ultimo esercizio chiuso, nonche'i proventi derivanti da  alienazione di beni patrimoniali disponibili.
E' fatto divieto  di utilizzare le entrate aventi specifica destinazione per legge.
3. Ai fini del pagamento rateizzato dei suddetti  debiti, l'ente predispone un piano triennale, in quote uguali,  concordato con i creditori interessati.
4. Nel caso di motivata e documentata indisponibilita' di risorse finanziarie utilizzabili, l'ente puo' fare ricorso all'assunzione di apposito mutuo da destinare al finanziamento dei debiti riconoscibili.
5. Qualora i debiti fuori bilancio non possano  costituire onere addebitabile all'ente, in quanto non ascrivibili ad alcuna delle tipologie riconoscibili, il  Consiglio comunale e' tenuto ad individuare i responsabili  delle ordinazioni fatte a terzi e ad esperire le procedure per porre a loro carico ogni onere conseguente.
6. Si applicano le disposizioni previste ai commi 6  e 8 del precedente articolo 17.
34 Residui passivi
1. Le spese impegnate ai sensi del precedente articolo 29 e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi, i quali sono compresi in apposita voce del passivo (debiti) del conto patrimoniale.
2. Le somme suddette sono conservate nel conto dei residui fino al loro pagamento ovvero fino alla sopravvenuta  insussistenza o prescrizione.
3. Ai fini della conservazione dei residui passivi nel conto del bilancio, i responsabili dei servizi verificano la sussistenza o meno delle ragioni del mantenimento dei debiti totalmente o parzialmente non pagati, dandone comunicazione al responsabile del servizio finanziario entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il C.A.F. sulla base delle informazioni ricevute e delle notizie in suo possesso, effettua il riaccertamento dei residui passivi non pagati redigendo un elenco generale dei residui medesimi, distinti per anno di provenienza, da allegare al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario cui si riferiscono.
4. L'elenco generale dei residui passivi non pagati, debitamente sottoscritto, e' utilizzato per la predisposizione del verbale di chiusura che dovra' essere approvato entro il 15 febbraio di ciascun anno, con deliberazione della Giunta, ai fini sia delle determinazione dei risultato provvisorio di gestione e di amministrazione, sia dell'invio al tesoriere dell'elenco dei residui passivi affiche' possa dare regolare esecuzione ai mandati di pagamento emessi a carico della gestione dei residui.
5. Le variazioni dei residui rispetto agli  importi originari possono essere causate, a titolo esemplificativo da:
-erronea valutazione, per la natura della spesa non  esattamente determinabile in via preventiva;
-indebita determinazione per duplicazione della  registrazione contabile;
-avvenuto pagamento erroneamente contabilizzato con riferimento a intervento o capitolo diverso ovvero in conto della competenza;
-inesistenza di residuo passivo, meramente contabile, a seguito di errata eliminazione di residuo attivo  ad esso correlato (accertamento di entrata vincolata per destinazione, da reiscrivere in conto della competenza dell'anno nel quale viene perfezionata l'obbligazione giuridica);
-accertata irreperibilita' del creditore;
-abbuono volontario o transattivo di debito contestato;
-scadenza del termine di prescrizione.
- altre cause e motivazioni.
 
C A P O  V  -  SCRITTURE CONTABILI

Art. 35 Sistema di scritture
1. Il sistema di contabilita' comunale deve  consentire la rilevazione dell'attivita' amministrativa e  gestionale dell'ente, sotto il triplice aspetto: finanziario, patrimoniale, economico.
2. La contabilita' finanziaria deve rilevare la  registrazione delle operazioni comportanti, per ciascuna risorsa/intervento/capitolo, movimenti finanziari in termini di cassa (riscossioni e pagamenti) e in termini di competenza (accertamenti di entrate e impegni di spese), a fronte dei relativi stanziamenti del bilancio di previsione. E' funzionale alla determinazione della consistenza finale del conto di cassa, dell'ammontare dei residui attivi e passivi e  del saldo complessivo di gestione (avanzo o disavanzo di amministrazione).
3. La contabilita' patrimoniale, funzionale alla  rilevazione a valore degli elementi attivi e passivi del patrimonio comunale, deve dare dimostrazione della  consistenza patrimoniale all'inizio dell'esercizio 
finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per la gestione del bilancio o per altre cause e dell'incremento o diminuzione del patrimonio netto iniziale.
4. Il conto economico, mediante l'evidenziazione dei  componenti positivi e negativi dell'attivita' dell'ente, deve dare dimostrazione del risultato economico conseguito alla  fine dell'esercizio finanziario.

 Art. 36 Libri e registri contabili
1. La tenuta delle scritture finanziarie e  patrimoniali e' realizzata attraverso i seguenti libri e registri contabili:
a) libro giornale di cassa;
b) libro mastro;
c) libro degli inventari.
2. Per le attivita' esercitate dall'ente in regime  d'impresa (attivita' commerciali) le scritture finanziarie e patrimoniali devono essere opportunamente integrate con specifiche registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA (registri delle fatture emesse, delle fatture ricevute, dei corrispettivi, elenco clienti e fornitori), in osservanza alle particolari disposizioni in materia vigenti nel tempo ed alle quali si fa espresso rinvio per i relativi adempimenti  nel rispetto degli obblighi fiscali a carico dell'ente.
 
Art. 37 Libro giornale di cassa
1. Il libro giornale costituisce un insieme di  scritture analitiche aventi valenza dimostrativa delle  singole operazioni finanziarie e relative all'attivita' dell'ente, la cui rilevazione in ordine cronologico deve evidenziare le seguenti indicazioni:
a) numero progressivo degli ordinativi d'incasso o di  pagamento;
b) data di emissione delle reversali d'incasso o  mandati di pagamento;
c) numero della risorsa o intervento o capitolo di riferimento al bilancio, con distinta evidenziazione delle operazioni in conto competenza da quelle in conto residui;
d) generalita' del debitore o del creditore;
e) causale ed importo del credito o del debito.
 
Art. 38 Libro mastro
1. L'attivita' amministrativa dell'ente, svolta  attraverso l'esercizio di funzioni di gestione economica  (funzioni volitive, direttive, gestionali ed esecutive), e' l'insieme degli atti amministrativi che,  determinando variazioni negli elementi del patrimonio  comunale, rilevano eventi di carattere modificativo o permutativo a seconda che producano un aumento  o una diminuzione della consistenza patrimoniale ovvero  semplicemente un cambiamento qualitativo del capitale senza alcuna modifica del suo valore complessivo.
2. Il conto finanziario (o del bilancio) registra  tutte le operazioni modificative e permutative, caratterizzate  dal movimento finanziario (contabilita' finanziaria). Il conto  economico invece, dovendo evidenziare l'aumento o la diminuzione del patrimonio per effetto della gestione del bilancio (contabilita' patrimoniale), si limita a rilevare le  sole operazioni modificative, siano esse finanziarie o meno.
3. Le rilevazioni contabili dei fatti gestionali devono consentire la dimostrazione di tutte le operazioni che  rilevano ai fini della chiusura dei conti e della  determinazione del risultato della gestione, sia in termini finanziari che in termini di risultato economico di esercizio.
4. Lo strumento di rilevazione contabile e' il "conto" (o scheda), cioe' un insieme di scritture riguardanti un determinato oggetto ed aventi lo scopo di determinare,attraverso l'evidenziazione del valore iniziale (previsioni di bilancio) e delle variazioni  intervenute durante l'esercizio (riscossioni/pagamenti), il  valore finale (accertamenti/impegni).
5. Tutti i conti (o schede) sono riuniti nel libro mastro ai fini della classificazione, descrizione e  rilevazione dei fatti amministrativi e gestionali concernenti i singoli oggetti.
6. Il libro mastro, pertanto, costituisce un insieme di  scritture complesse e sistematiche, finalizzate alla rilevazione partitaria dei singoli fatti amministrativi che concorrono alla determinazione del risultato della gestione, sotto il duplice profilo finanziario ed economico.
7. Ciascun conto (o scheda) del libro mastro, intestato ad una singola voce del bilancio, con l'indicazione  del centro di costo/ricavo a cui fare riferimento nell'ambito  dei centri di responsabilita', deve rilevare in ordine  cronologico tutte le operazioni che si riferiscono alla rispettiva risorsa o intervento o capitolo del bilancio stesso, per consentire la dimostrazione dello svolgimento  dell'attivita' amministrativa dell'ente e dei relativi riflessi sullo stato patrimoniale, tenuto presente che  ciascuna operazione finanziaria assume, nello stesso tempo, il significato di credito/debito e di costo/ricavo. Le singole registrazioni, infatti, possono riguardare solo "conti patrimoniali" che rilevano le attivita' e le passivita' patrimoniali (crediti e debiti) o solo "conti economici" che  rilevano componenti positivi o negativi di reddito (costi e ricavi) ovvero gli uni e gli altri. I riflessi sul conto del patrimonio o sul conto economico devono essere  opportunamente evidenziati con annotazioni che facilitino le scritture di assestamento, rettifica ed integrazione di fine anno ai fini della conciliazione del risultato finanziario, economico e patrimoniale.
 
C A P O V I  -  SCRITTURE PATRIMONIALI

Art. 39 Elementi del patrimonio  ed  inventari
1. L'individuazione e la descrizione degli elementi del patrimonio presuppone la classificazione dei suoi componenti attivi e passivi e la dimostrazione della consistenza sia del patrimonio permanente (o economico), sia del patrimonio finanziario (o amministrativo).
2. Il valore degli elementi patrimoniali forma le attivita' e le passivita'. Il rendiconto generale del patrimonio deve evidenziare in sintesi le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio stesso rispetto alla consistenza iniziale.
3. La conoscenza delle attivita' e passivita' patrimoniali e' necessaria per una efficace gestione. Essa, offrendo la dimostrazione in sintesi della consistenza patrimoniale in tutti i suoi componenti, e' il punto di arrivo del rendiconto dell'esercizio decorso ed il punto di partenza della gestione dell'anno successivo.
4.La distinzione del patrimonio permanente da quello finanziario, serve a far conoscere la consistenza patrimoniale con carattere di staticita'/stabilita' e quella, invece, essenzialmente variabile per gli effetti provocati della gestione finanziaria del bilancio annuale. Il risultato finale differenziale fra elementi attivi e passivi, rappresenta la consistenza netta della dotazione patrimoniale complessiva.
5.Sono elementi attivi del patrimonio permanente:
a) i beni immobili demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili;
b) i beni mobili, compresi i beni strumentali o d'uso;
c) i titoli mobiliari, pubblici e privati e le partecipazioni in possesso del Comune;
d) i diritti su beni altrui, di natura pubblica o privata a favore del Comune;
e) i ratei e i risconti attivi non riferiti a residui attivi;
6. Sono elementi passivi del patrimonio permanente:
a) i mutui contratti dal Comune con istituti di credito;
b) i prestiti assunti con obbligazioni;
c) le prestazioni patrimoniali costituite a favore di terzi;
d) i ratei e i risconti passivi non riferiti a Residui passivi.
7. sono elementi del patrimonio finanziario:
a) per le attivita', il fondo di cassa, i residui attivi e altri crediti;
b) per le passivita', i residui passivi e altri debiti.
8.I valori dei beni avuti e dati in deposito devono essere rilevati separatamente, contrapponendo ai valori attivi equivalenti valori passivi.
9. La contabilita' patrimoniale ha lo scopo di  formare periodicamente, alla fine di ogni esercizio finanziario, il "Conto del patrimonio" mediante la rilevazione  della situazione patrimoniale dell'ente e delle variazioni verificatesi negli elementi attivi e passivi, per effetto  della gestione del bilancio, e per qualsiasi altra causa.
10. Lo strumento di rilevazione delle scritture  patrimoniali e' l'inventario dei beni comunali che,  consentendo la conoscenza quantitativa, qualitativa e del valore dei beni stessi, costituisce un idoneo strumento di controllo e di gestione del patrimonio comunale.
11. La classificazione dei beni deve distinguere tre aspetti fondamentali:
a) profilo giuridico, che rappresenta il complesso dei beni, dei diritti e degli obblighi patrimoniali  dell'ente, esistenti alla chiusura dell'esercizio finanziario;
b) profilo finanziario, che evidenzia analiticamente le componenti reali e dirette del patrimonio alla chiusura della gestione annuale;
c) profilo economico, che qualifica la consistenza  differenziale tra i valori finali ed iniziali delle attivita' e delle passivita' patrimoniali.
12. Ai fini della formazione dell'inventario, i beni comunali sono raggruppati, in relazione ai differenziati regimi giuridici di diritto pubblico cui essi sono assoggettati, nelle seguenti quattro categorie:
a) beni immobili demaniali;
b) beni immobili patrimoniali indisponibili;
c) beni immobili patrimoniali disponibili;
d) beni mobili.
e) in merito alle valutazioni dei beni demaniali, dei terrenbi e dei fabbricati in genere, si applicano i criteri di cui al precedente articolo 20.
13. La classificazione dei beni deve tener conto che:
a)appartengono al demanio comunale, i beni destinati  all'uso pubblico per natura, quali strade e relative pertinenze (case cantoniere, aree di servizio, aiuole spartitraffico, paracarri, ponti, sottopassaggi, gallerie, scarpate, ecc.),  piazze, giardini, parchi, acquedotti, gasdotti, cimiteri,  mercati, fontane, fognature, fossi, canali e laghi artificiali, edifici monumentali e di interesse storico, archeologico, artistico, chiese, raccolte  dei musei-archivi storici-pinacoteche-biblioteche, diritti demaniali su beni altrui e tutti cio' che risulta assoggettato al regime pubblicistico tipico dei beni demaniali;
b)appartengono al patrimonio indisponibile, i beni  destinati a sede di pubblici uffici o a pubblici servizi, quali palazzo  comunale, scuole, boschi, cave, torbiere, acque minerali e termali, edifici e terreni destinati a servizi resi dal Comune, teatri, macelli, aree adibite a fini urbanistici e di incremento dei servizi degli insediamenti produttivi e dell'edilizia residenziale pubblica, beni acuisiti ai sensi dell'art. 15 della L. 28.1.77, n.10 e dell'art. 7 della L. 28.2.85, n.47 e successive modificazioni, beni mobili di uso pubblico (mobili, arredi, attrezzature e macchine d'ufficio, automezzi e motomezzi, armamenti, libri e raccolte di leggi e decreti, statue, quadri, ecc.);
c)appartengono al patrimonio disponibile, i beni  soggetti alle norme del diritto comune, quali terreni, fabbricati, edifici ed altri beni non direttamente destinati all'uso pubblico, aree lottizzate abusivamente ed acquisite ai sensi dell'art. 18 della legge 28.2.85, n.47 e successive modificazioni, beni mobili del patrimonio disponibile, diritti, azioni, obbligazioni e partecipazioni.
 

Art. 40 Tenuta e struttura degli inventari
1. La tenuta degli inventari comporta la descrizione di tutti i beni in apposite schede, suddivise per categorie:
SCHEDA FABBRICATI: Per la compilazione usare la scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
SCHEDA TERRENI: Per la compilazione usare la scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
SCHEDA VIABILITA': Per la compilazione usare la scheda allegata al regolamento su supporto cartaceo
SCHEDA BENI MOBILI: Per la compilazione usare la scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
N. 1 -INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DEMANIALI -ANNO 19__: Per compilazione usare scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
N. 2 -INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI INDISPONIBILI - ANNO 19__: Per compilazione usare scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
N. 3 -INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI - ANNO 19__: Per compilazione usare scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
N. 4 -INVENTARIO DEI BENI MOBILI INDISPONIBILI (di uso  pubblico) - ANNO 19__: Per compilazione usare scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
N. 5 -INVENTARIO DEI BENI MOBILI PATRIMONIALI - ANNO 19__: Per compilazione usare scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
N. 6 -INVENTARIO DEI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI - ANNO 19__: Per compilazione usare scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
N. 7 -INVENTARIO DELLE CONCESSIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE - ANNO 19__: Per compilazione usare scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
N. 8 -INVENTARIO DEI TITOLI DI CREDITO PUBBLICI E  PRIVATI - ANNO 19__ . Per compilazione usare scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
N. 9 -INVENTARIO DEI MUTUI PASSIVI - ANNO 19__: Per compilazione usare scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
N. 10 -INVENTARIO DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ANNO 19__: Per compilazione usare scheda allegata al  regolamento su supporto cartaceo
N. 11 -INVENTARIO DEI DEBITI PLURIENNALI (autofinanziamenti, leasing, ecc.) -ANNO 19__:
N. 12 -INVENTARIO DEI DEPOS