CAPO I -FINALITA' E CONTENUTO
Art. 1 Oggetto e scopo del Regolamento
CAPO II -ORGANIZZAZIONE E TRASPARENZA DELL'ATTIVITA'
GESTIONALE
Art. 2 area funzionale e servizi
Art. 3 Organizzazione e competenze area contabile
Art. 4 Competenze dei responsabili dei servizi
Art. 5 Principi di trasparenza e pubblicita'
CAPO III -BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Art. 6 Principi del bilancio di previsione
Art. 7 Anno ed esercizio finanziario
Art. 8 Esercizio provvisorio
Art. 8bis gestione provvisoria
Art. 9 Caratteristiche e contenuto del bilancio di previsione
Art. 10 Struttura del bilancio ed allegati
Art. 11 Classificazione delle entrate
Art. 12 Classificazione delle spese
Art. 13 Relazione previsionale e programmatica
Art. 14 Bilancio pluriennale
Art. 15 Piano esecutivo di gestione e P.E.G.
Art. 16 Procedura per la formazione ed approvazione del bilancio di
previsione
CAPO IV -GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 17 Principi contabili ed equilibrio di gestione
Art. 18 Parere/Visto di regolarita' contabile e attestazione di copertura
finanziaria delle spese
Art. 19 Fondo di riserva
Art. 20 Fondo ammortamento dei beni patrimoniali
Art. 21 Procedure modificative delle previsioni di bilancio
Art. 22 Gestione delle entrate
Art. 23 Accertamento delle entrate
Art. 24 Riscossione delle entrate
Art. 25 Versamento delle entrate
Art. 26 Utilizzazione delle entrate patrimoniali o a specifica
destinazione
Art. 27 Residui attivi
Art. 28 Gestione delle spese
Art. 29 Impegno delle spese
Art. 30 Liquidazione delle spese
Art. 31 Ordinazione dei pagamenti
Art. 32 Pagamento delle spese
Art. 33 Riconoscibilita' di debiti fuori bilancio e relativo finanziamento
Art. 34 Residui passivi
CAPO V -SCRITTURE CONTABILI
Art. 35 Sistema di scritture
Art. 36 Libri e registri contabili
Art. 37 Libro giornale di cassa
Art. 38 Libro mastro
CAPO VI -SCRITTURE PATRIMONIALI
Art. 39 Libro degli inventari
Art. 40 Tenuta e struttura degli inventari
Art. 41 Passaggio dei beni demaniali al patrimonio
Art. 42 Mutamento di destinazione dei beni patrimoniali indisponibili
Art. 43 Vendita di aree PEEP e PIP
Art. 44 Canoni per la concessione di diritti reali di godimento su
beni comunali
Art. 45 Valutazione dei beni e sistema dei valori
Art. 46 Consegnatari dei beni
Art. 47 Beni di consumo e beni non inventariabili
Art. 48 Automezzi
CAPO VII -SERVIZIO DI ECONOMATO E RISCUOTITORI SPECIALI
Art. 49 Servizio economale e riscossione diretta di somme
Art. 50 Disciplina e competenze delle riscossioni dirette
Art. 51 Obblighi dei riscuotitori speciali
Art. 52 Disciplina del servizio di economato
Art. 53 Competenze dell'economo
Art. 53bis servizio di cassa
Art. 54 Programmazione delle spese
Art. 55 Elenco dei fornitori e delle ditte di fiducia
Art. 56 -soppresso-
Art. 57 Ordinazione, liquidazione e pagamento
Art. 58 Mandati di anticipazione
Art. 59 Registri contabili e rendicontazione delle spese
CAPO VIII -SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 60 Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria
Art. 61 Disciplina del servizio di tesoreria
Art. 62 Obblighi del Comune
Art. 63 Obblighi del tesoriere
Art. 64 Verifiche di cassa
Art. 65 Anticipazioni di tesoreria
CAPO IX -CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 66 Definizione e finalita'
Art. 67 Modalita' applicative
Art. 68 Servizio di controllo interno
CAPO X -RENDICONTO DELLA GESTIONE
Art. 69 Resa del conto del tesoriere
Art. 70 Rilevazione dei risultati di gestione e deliberazione del
rendiconto
Art. 71 Rendiconto finanziario o conto del bilancio
Art. 72 Avanzo o disavanzo di amministrazione
Art. 73 Conto economico
Art. 74 Conto del patrimonio
CAPO XI -INVESTIMENTI
Art. 75 Fondi di finanziamento
Art. 76 Programmazione investimento e P.E.F.
Art. 77 Ricorso all'indebitamento
Art. 78 Attivazione fondi finanziamento
Art. 79 Regole particolare assunzione mutui
Art. 80 Prestiti obbligazionari
Art. 81 Delegazioni di pagamento
Art. 82 Fidejussioni
CAPO XII-REVIZIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Art. 83 Collegio dei revisori
Art. 84 Durata incarico e cause cessazione
Art. 85 Incompatibilita' ed ineleggibilita'
Art. 86 Funzione del collegio dei revisori
Art. 87 Limiti all'affidamento di incarichi
Art. 88 Funzionari
Art. 89 Responsabilita'
Art. 90 Compenso dei revisori
CAPO XIII-DISPOSIZIONI FINALI
Art. 91 Rinvio a disposizioni legislative
Art. 92 Pubblicita' del regolamento
Art. 93 Entrata in vigore
C A P O I - FINALITA'
E CONTENUTO
Art. 1 Oggetto e scopo del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina l'ordinamento Contabile dell'ente
nel rispetto dei principi fondamentali di cui agli articoli 54 e seguenti
della legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in conformita' ai Principi contabili
contenuti nel decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante il nuovo
"Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali", come
modificato e integrato dal Decreto legislativo 11.6.96, n.336, dalla legge
15.5.97, n.127 e dal D.Lgs. 15/9/97, n.342.
2. Esso costituisce un insieme organico di regole e procedure che
presiedono alla retta amministrazione economico-finanziaria dell'ente, essendo
finalizzate alla conservazione e corretta gestione del patrimonio
pubblico ed alla rilevazione dei fatti gestionali che comportano
entrate e spese per il bilancio, nonche' delle operazioni finanziarie e
non, che determinano variazioni qualitative e quantitative dello stato
patrimoniale.
3. A tale fine la disciplina regolamentare stabilisce le procedure e le
modalita' in ordine alle attivita' di programmazione finanziaria, di previsione,
di gestione, di rendicontazione e di revisione che consentano l'analisi,
la rappresentazione ed il controllo dei fatti amministrativi e
gestionali sotto il duplice profilo economico-finanziario ed amministrativo-patrimoniale.
C A P O I I - ORGANIZZAZIONE
E TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' GESTIONALE
Art. 2 Area funzionale e "Servizi"
1. La struttura organizzativa dell'ente, e' definita dalla pianta organica
e dall'apposito regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. A ciascun "Servizio" e'preposto di norma un responsabile, cui
spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa di organizzazione
delle risorse umane e strumentali, nonche' la funzione di controllo.
3. Fatte salve le competenze espressamente attribuite dalla legge e dallo
statuto agli organi dell'ente, ai responsabili dei servizi compete l'adozione
di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante
autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, in relazione agli
obiettivi di gestione predeterminati e specificati negli stanziamenti di
bilancio.
Art. 3 Organizzazione e competenze dell'area contabile
1. Tutti i servizi riconducibili all'area economico-finanziaria (bilancio,
rilevazioni contabili, finanze e tributi, economato, inventario, gestione
contabile del patrimonio e del personale, provveditorato) sono di competenza
della struttura organica comunale individuata con la denominazione "Area
Contabile".
2. Con riferimento alla struttura del servizi e centri di costo, cosi' come
rappresentati nel bilancio di previsione con decorrenza dall'anno 1998 ai
sensi del successivo art.12, il personale dell'area contabile sara' inquadrato
come di seguito descritto:
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE DI GESTIONE E DI CONTROLLO.
- Servizio 02- Gestione contabile e giuridica del personale.....
- Servizio 03- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
e controllo di gestione;
- Servizio 04- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
- Servizio 05- Gestione contabile dei beni demaniali e patrimoniali;
3. Con riferimento alle figure professionali previste dalla pianta organica
attuale, i servizi sopraindicati sono affidati ai seguenti oggetti:
- Coordinatore dell'Area Finanziaria e contabile-(C.A.F.) -cui competono
anche funzioni di programmazione e controllo di gestione;
Servizio 02- Responsabile del servizio di gestione contabile e giuridica
del personale;
Servizio 03- Responsabile del servizio di formazione del bilancio di previsione,
del conto consuntivo, procedure accensione dei mutui per finanziamento spese
d'investimento;
-Responsabile del servizio di economato e gestione inventariale beni mobili;
Servizio 04- Responsabile del servizio di gestione delle entrate tributarie
e servizi fiscali;
-Responsabile del servizio di gestione contabile del patrimonio comunale;
4. La direzione e coordinamento dei suddetti servizi e' affidata al dipendente
di ruolo denominato Coordinatore dell'Area Finanziaria e contabile-(C.A.F.)
-cui competono anche funzioni di programmazione e controllo di gestione,
nonche' tutte le altre funzioni che la legge, lo statuto e i regolamenti
assegnano all'area contabile anche ricorrendo all'uso di qualificazioni
corrispondenti.
5. In particolare, al Coordinatore dell'Area Contabile/ragioneria, che nel
prosieguo del presente regolamento verra' individuato con la sigla
"C.A.F." competono le seguenti funzioni per quanto non attribuibili
direttamente ai responsabili dei servizi indicati al comma 3 o da svolgersi
di concerto con i medesimi:
a) vigilanza, controllo, coordinamento e gestione dell'attivita'
finanziaria dell'ente;
b) verifica della veridicita' delle previsioni di entrata e di compatibilita'
delle previsioni di spesa da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale,
sulla base delle proposte da parte dei responsabili dei servizi interessati;
c) verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle
spese;
d) espressione dei pareri di regolarita' contabile sulle proposte di deliberazione;
e) apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura
finanziaria sulle determinazioni di impegni di spesa adottate dai responsabili
dei servizi;
f) registrazione degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata;
g) registrazione degli ordinativi di riscossione e di pagamento;
h) tenuta dei registri e delle scritture contabili, necessari per la rilevazione
degli effetti sul patrimonio comunale dell'attivita' amministrativa;
i) cura dei rapporti con i responsabili dei servizi e con l'organo esecutivo
per il coordinamento dell'attivita' istruttoria finalizzata alla predisposizione
della relazione previsionale e programmatica e del piano esecutivo di gestione
o altro strumento operativo di gestione del bilancio;
l) predisposizione del progetto dei bilanci di previsione annuale e pluriennale
da presentare alla Giunta, sulla base delle proposte da parte dei responsabili
dei vari servizi e dei dati disponibili in proprio possesso;
m) predisposizione dello schema della relazione previsionale e programmatica,
dimostrativa delle fonti di finanziamento e dei programmi di spesa
con riferimento alle indicazioni contenute nel progetto del bilanci
annuale e pluriennale;
n) coordinamento dell'attivita' finalizzata alla predisposizione della relazione
al rendiconto della gestione da parte della Giunta, sulla base delle valutazioni
formulate dai responsabili dei servizi;
o) predisposizione del rendiconto della gestione;
p) istruttoria delle proposte di variazione al bilancio e di assestamento
generale delle previsioni di bilancio;
q) segnalazioni scritte, mediante apposite relazioni evidenzianti
le proprie valutazioni, al Sindaco, al Segretario comunale ed all'organo
di revisione, dei fatti gestionali dai quali possono derivare situazioni
pregiudizievoli per gli equilibri del bilancio.
r) referto del controllo di gestione da presentare alla Giunta e da comunicare
ai competenti responsabili dei servizi, sulla base del "rapporto di
gestione " formulato dall'apposito "servizio di controllo interno";
s) predisposizione e sottoscrizione, congiuntamente al Segretario generale,
dei rendiconti relativi all'utilizzo dei contributi straordinari, assegnati
al Comune con vincolo di destinazione, da parte di altre amministrazioni
pubbliche;
t) cura dei rapporti con il tesoriere comunale e con gli altri agenti contabili
per la resa dei conti amministrativi e giudiziali;
u) controllo della situazione di cassa e adempimenti relativi all'utilizzo,
in termini di cassa, delle entrate aventi specifica destinazione e per il
pagamento di spese correnti, nonche' all'attivazione ove necessario dell'anticipazione
di tesoreria;
v) attivita' di supporto all'organo di revisione, anche ai fini degli adempimenti
connessi alle verifiche periodiche di cassa.
6. Nel caso di vacanza del posto ovvero di assenza o di impedimento, il
C.A.F. e' sostituito dal dipendente di ruolo a tal uopo appositamente incaricato
con provvedimento del competente organo. Sono fatte salve le possibilita'
indicate ai successivi commi.
7. Qualora la struttura comunale dell'area contabile si dovesse rivelare
inadeguata rispetto al volume dell'attivita' finanziaria e gestionale
dell'ente, lo svolgimento dei servizi potra' essere assicurato mediante
apposita convenzione da stipularsi con altri Comuni. Le modalita' di svolgimento
dei servizi, la durata della convenzione e i rapporti finanziari saranno
stabiliti con deliberazione dei rispettivi organi consiliari.
8. Il Comune, inoltre, puo' stipulare contratti a tempo determinato per
dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, secondo
i criteri e le modalita' previste dal regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi.
4 Competenze dei responsabili dei servizi
1. Ai responsabili dei servizi competono le attivita' di programmazione,
adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere
amministrativo, tecnico, finanziario e contabile e che hanno riscontro negli
obiettivi di gestione esplicitati nel piano esecutivo di gestione-P.E.G.-
ovvero nel piano operativo di esecuzione del bilancio di cui al successivo
articolo 15 del presente regolamento.
2. A tale fine ciascun servizio equivale ad un "centro di responsabilita'"
cui puo' corrispondere un unico "centro di costo", se trattasi
di servizio "semplice" costituito da una struttura singola, senza
alcuna articolazione. Nel caso invece, di servizio "complesso"
costituito da una struttura piramidale, il centro di responsabilita' puo'
distinguersi in due o piu' "centri di costo" in relazione alla
suddivisione interna dell'unita' organizzativa.
3. A ciascun servizio e' affidato con il bilancio di previsione, un complesso
di mezzi finanziari specificati negli interventi assegnati, del quale risponde
il responsabile preposto.
4. Un responsabile di servizio puo' essere titolare di piu' servizi della
stessa funzione o anche di funzioni diverse.
5. In relazione alle specifiche attivita' svolte la responsabilita' e' attribuita:
a) al titolare del centro di responsabilita' / centro di costo (responsabilita'
verticale per l'organizzazione funzionale dei servizi), in riferimento all'acquisizione
delle risorse di entrata ed all'impiego dei mezzi finanziari e dei fattori
produttivi necessari per l'erogazione diretta delle prestazioni all'utenza
(servizi finali);
b) al titolare del procedimento di spesa (responsabilita' orizzontale
di gestione), in riferimento alle attivita' serventi ai fini interni o indirettamente
finalizzate all'erogazione delle prestazioni all'utenza (servizi di supporto).
6. Nel caso di vacanza del posto ovvero di assenza o impedimento, il responsabile
del servizio e' sostituito dal dipendente di ruolo a tal uopo appositamente
incaricato con provvedimento dell'organo competente.
E' fatta salva la facolta' prevista dal precedente articolo 3, commi 7 ed
8 del presente regolamento.
Art. 5 Principi di trasparenza e pubblicita'
1. A tutela della gestione finanziaria complessiva e delle eventuali
o conseguenti responsabilita', il C.A.F. procede entro il 30 giugno ed il
30 settembre alla verifica dello stato di accertamento delle entrate e di
impegno delle spese, redigendo apposita situazione riepilogativa da comunicare
al Sindaco, al Segretario comunale (o al direttore generale) ed all'organo
di revisione. La situazione riepilogativa, distintamente per la gestione
dei residui e per la gestione di competenza, dovra' evidenziare il
volume degli accertamenti e delle riscossioni per le entrate e degli impegni
e dei pagamenti per le spese, come dalla seguente rappresentazione:
SITUAZIONE RIEPILOGATIVA DELLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ANNO IN CORSO:
....... trimestre Accert. Riscos.
Descrizione Previsioni o Impeg. o Pagam
Entrate di competenza
- Tributarie (titolo 1.)
- Trasferimenti correnti (titolo 2.)
- Extratributarie (titolo 3.)
- Alienazioni,ecc.(tit.4.)
- Accensioni di prestiti (titolo 5.)
- Servizi conto terzi (titolo 6.)
- TOTALE (A)
Spese di competenza
- Correnti (titolo 1.)
- Conto capitale (titolo 2.)
- Rimborso di prestiti (titolo 3.)
- Servizi conto terzi (titolo 4.)
- TOTALE (B)
Saldo gestione di competenza
A - B) Ammontare accertato Ammontare riaccertato
Riscoss.o Pagam.
- Residui attivi (compreso fondo di cassa) (C)
- Residui passivi (D)
- Saldo gestione dei residui (C -D)
SALDO COMPLESSIVO
2. Qualora la situazione riepilogativa trimestrale ovvero l'andamento
dell'attivita' nel corso del trimestre, evidenzi fatti, atti, eventi o comportamenti
tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il C.A.F. e' tenuto a segnalare
tali situazioni redigendo apposita relazione contenente le proprie valutazioni
in ordine all'andamento delle entrate e delle spese e le proposte
delle misure ritenute necessarie per il mantenimento del pareggio finanziario.
La relazione e' trasmessa entro 7 giorni al Sindaco, al Segretario comunale
(o al direttore generale) ed all'organo di revisione.
Il Consiglio comunale provvede al riequilibro entro 30 giorni ai sensi del
successivo art.17.
C A P O I I I - BILANCIO
E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Art. 6 Principi del bilancio di previsione
1. Il bilancio di previsione annuale, redatto in termini di competenza
finanziaria, deve essere deliberato osservando i seguenti principi fondamentali:
a) Annualita'. Tale requisito obbliga ad iscrivere nel bilancio le previsioni
di entrata e di spesa con riguardo al periodo temporale cui si riferiscono;
il periodo di riferimento e' l'anno finanziario che va dal 1 gennaio al
31 dicembre (anno solare).
Le previsioni iscritte nel bilancio annuale assumono, quindi, il significato
di crediti e debiti dell'ente la cui insorgenza e' attribuibile
all'anno finanziario cui si riferisce il bilancio ed al quale "appartengono"
(competenza finanziaria).
b) Unita'. Tutte le entrate iscritte nel bilancio di previsione costituiscono
un complesso "unico" di risorse destinate a fronteggiare il contrapposto
complesso "unico" delle spese, senza alcuna diretta correlazione
tra singole voci di entrata e di spesa.
Sono fatte salve le eccezioni di legge, con riferimento alle entrate aventi
destinazione vincolata per specifiche finalita' di spese (contributi
finalizzati per investimenti o per funzioni trasferite o delegate, proventi
per alienazioni patrimoniali, proventi da concessioni edilizie, entrate
provenienti dalla assunzione di mutui passivi, ecc.).
L'applicazione di tale principio trova riscontro nell'apposito allegato
dimostrativo dell'equilibrio economico-finanziario del bilancio, secondo
il quale le previsioni di competenza delle spese correnti sommate a quelle
relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei
prestiti obbligazionari non possono essere superiori complessivamente
alle previsioni di competenza dei primi tre titoli di entrata, fatte salve
le eccezioni previste per legge.
c) Universalita'. Il fine generale dell'equilibrio finanziario e della trasparenza
dei conti, impone che tutta l'attivita' finanziaria sia ricondotta al bilancio
di previsione, essendo vietate le gestioni fuori bilancio.
L'applicazione di tale principio comporta, quindi, che tutte le entrate
e tutte le spese, senza eccezione alcuna, siano comprese nel bilancio e
contabilizzate con apposite e specifiche registrazioni
finanziarie,in ordine alla qualita' (voce e natura) e alla quantita' (valore).
d) Integrita'. Tale requisito, comportando l'obbligo di iscrivere in bilancio
le entrate e le spese nel loro importo "integrale" (le entrate
al lordo degli oneri di riscossione e le spese al lordo delle eventuali
e correlative entrate), non consente di effettuare alcuna compensazione
tra entrate e spese ovvero tra crediti e debiti, ne' di conseguenza
il loro occultamento in omaggio alla chiarezza ed alla trasparenza
delle rilevazioni finanziarie.
Tale requisito e' finalizzato ad agevolare l'espletamento della funzione
di controllo e di verifica giudiziale dei risultati di gestione, consentendo
una corretta valutazione dei proventi e degli oneri relativi ai servizi
pubblici.
e) Veridicita'. In applicazione di tale principio le previsioni di bilancio
devono considerare, per le entrate, quanto potranno produrre durante l'anno
finanziario i diversi cespiti in relazione anche ai servizi pubblici resi
e, per le spese, quelle che potranno effettuarsi nello stesso periodo
per la gestione dei servizi pubblici, per far fronte agli obblighi assunti
o che si prevede di dover assumere. E' funzionale all'esigenza di conoscere
e far conoscere le reali condizioni finanziarie e potenzialita' economiche
dell'ente, allo scopo di evitare qualsiasi pregiudizio all'attivita' programmata
per effetto di sopravalutazione delle entrate o di sottovalutazione delle
spese (fittizio pareggio del bilancio).
f) Pareggio economico-finanziario. Corrisponde all'obbligo legislativo
secondo il quale la situazione economica del bilancio non puo' presentare
un disavanzo. Qualora nel corso della gestione si dovesse manifestare un
disavanzo, dovranno essere adottate le misure necessarie a ripristinare
il pareggio, nei modi e termini previsti dalle disposizioni legislative
vigenti ed in conformita' alle prescrizioni di cui all'articolo 5
del presente regolamento.
g) Pubblicita'. L'imparzialita' e il buon andamento della pubblica amministrazione
e la trasparenza dell'azione amministrativa richiedono la conoscibilita',
da parte dei cittadini e degli organismi di partecipazione, dei contenuti
significativi e caratteristici del bilancio comunale e dei suoi allegati.
L'accessibilita' ai dati contenuti nei documenti previsionali e programmatici
deve realizzare l'informazione ai cittadini, singoli o associati, in ordine
all'utilizzo ed alla finalizzazione delle risorse acquisite a carico dei
contribuenti e degli utenti dei servizi pubblici.
A tale fine, i responsabili dei servizi interessati devono assicurare, nel
rispetto delle modalita' previste dallo Statuto e dai regolamenti di organizzazione
degli uffici e dei servizi, l'informazione diretta ai richiedenti e la pubblicita'
degli atti mediante appositi avvisi o notiziari da affiggersi all'albo
pretorio e negli altri luoghi pubblici consueti, con la periodicita' richiesta
dalle specifiche circostanze.
Art. 7 Anno ed esercizio finanziario
1. L'anno finanziario e' l'unita' temporale della gestione con riferimento
al periodo ciclico che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello
stesso anno.
2. L'esercizio finanziario comprende tutte le operazioni riguardanti
la gestione delle entrate e delle spese autorizzate nel bilancio, che si
verificano o si compiono nell'arco dell'anno finanziario e la cui
durata esprime l'inizio e la fine di ogni esercizio.
3. Dopo il termine dell'esercizio finanziario non possono effettuarsi
accertamenti di entrate, ne' impegni di spese riferiti alla competenza
dell'esercizio scaduto.
Art. 8 Esercizio provvisorio
1. Nel caso in cui il bilancio di previsione non sia divenuto o reso esecutivo,
da parte dell'organo regionale di controllo, entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello cui il bilancio si riferisce, il Consiglio comunale
deve autorizzare l'esercizio provvisorio con propria deliberazione da adottarsi
entro il 31 dicembre con effetto per l'anno successivo.
2. L'esercizio provvisorio e' autorizzato sulla base del bilancio gia' deliberato,
per un periodo non superiore a due mesi decorrente dal 1^ gennaio.
3. Durante l'esercizio provvisorio e' consentito effettuare pagamenti di
spese correnti, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente
ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato. Gli impegni
di spese restano assoggettati al vincolo limitativo della disponibilita'
dello stanziamento di bilancio.
4. Il limite dei pagamenti per "dodicesimi" non si applica alle
spese tassativamente regolate dalla legge (retribuzioni al personale dipendente,
rate di ammortamento dei mutui e relativi oneri accessori ed interessi di
preammortamento, spese dovute in base a sentenze, contratti, convenzioni
o disposizioni di legge), nonche' a quelle il cui pagamento non sia suscettibile
di frazionamento in dodicesimi ovvero debba effettuarsi a scadenze determinate
in virtu' di leggi, contratti o convenzioni.
5. Qualora la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione risulti fissata da norme statali in data successiva all'inizio
dell'esercizio finanziario di riferimento, si applicano le disposizioni
dei precedenti commi 2 e 3 facendo decorrere il periodo di due mesi dal
primo giorno successivo a quello fissato per la deliberazione del bilancio
di previsione. Per il periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio
finanziario e la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione,
il calcolo dei dodicesimi e' effettuato con riferimento agli stanziamenti
del bilancio dell'esercizio precedente definitivamente approvato, se esistenti.
Art. 8 bis Gestione provvisoria
1. Nel caso in cui il bilancio di previsione non risulti deliberato alla
data di inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, e' consentita
la gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa
del bilancio dell'esercizio precedente definitivamente approvato, se esistenti.
2. Durante la gestione provvisoria e' possibile effettuare solo spese derivanti
da obbligazioni gia' assunte, da provvedimenti giurisdizionali ovvero da
obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge.
E' consentito, comunque, il pagamento di residui passivi, delle spese di
personale, delle rate di mutui, di canoni, imposte e tasse ed, in generale,
delle spese necessarie per evitare che siano arrecati all'ente danni patrimoniali
certi e gravi.
Art. 9 Caratteristiche e contenuto del bilancio di previsione
1. Il bilancio annuale di competenza e' deliberato in pareggio finanziario
complessivo, comprendendo le previsioni di entrata e di spesa che si presume
possano verificarsi e realizzarsi nell'anno cui sono attribuite, in
coerenza con le linee programmatiche della gestione che si intende realizzare.
2. L'ammontare delle previsioni di competenza relative alle spese correnti
ed alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei Mutui e dei prestiti
obbligazionari non puo' superare il complesso delle previsioni di competenza
relative ai primi tre titoli dell'entrata. Le spese dei titoli 1^ e 3^,
non sono finanziabili con entrate dei titoli IV^ e V^, fatte salve
le eccezioni di legge relative all'utilizzo dei proventi per concessioni
edilizie destinati, nei limiti consentiti a fronteggiare gli oneri
per interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio/demanio comunale
ovvero dei proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali destinati
al ripiano di eventuali debiti fuori bilancio riconoscibili.
3. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio,
costituendo limite agli impegni di spese correnti e di spese in conto capitale,
anche con riguardo agli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale.
Questi stanziamenti sono aggiornati annualmente in sede di approvazione
del bilancio di previsione, sulla base degli impegni pluriennali assunti
nel corso degli esercizi precedenti, per assicurarne idoneamente la
copertura finanziaria.
4. L'unita' elementare del bilancio trova espressione nella articolazione:
a) per "risorsa" delle previsioni di entrata;
b) per "intervento" delle previsioni di spesa;
c) per "capitolo" delle previsioni relative ai servizi per conto
di terzi.
5. Le entrate e le spese relative a funzioni delegate dalla Regione
non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi.
La loro classificazione deve consentire, ai sensi dell'art. 11, comma 3,
della legge 19 maggio 1976, n. 335, la possibilita' del controllo regionale
sulla destinazione dei fondi assegnati all'ente e l'omogeneita' della
classificazione di dette spese rispetto a quella contenuta nel bilancio
regionale.
6. Ciascuna "risorsa" dell'entrata, ciascun "intervento"
della spesa e ciascun "capitolo" delle entrate e delle spese per
servizi per conto di terzi devono indicare:
a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto
del secondo esercizio precedente a quello di riferimento;
b) la previsione aggiornata dell'esercizio in corso;
c) l'ammontare delle entrate e delle spese che si prevede, rispettivamente,
di accertare o di impegnare
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
7. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi costituiscono
al tempo stesso un credito e un debito per l'ente.
Devono, pertanto, conservare l'equivalenza tra le previsioni e gli accertamenti
di entrata con le previsioni e gli impegni di spesa corrispondenti.
8. Tra le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi
sono compresi i fondi economali.
9. Nel caso di applicazione dell'avanzo o del disavanzo di amministrazione,
l'iscrizione in bilancio del relativo importo presunto deve precedere
tutte le entrate o tutte le spese.
Art. 10 Struttura del bilancio ed allegati
1. Il bilancio di previsione annuale e' composto di due parti distinte
per le previsioni di entrata e per quelle di spesa ordinate gradualmente
secondo la classificazione di cui ai successivi artt.11 e 12;
2. Il bilancio e' corredato da quadri generali riepilogativi e dimostrativi
delle previsioni in esso contenute ed e' corredato dei seguenti allegati:
a) relazione previsionale e programmatica;
b) bilancio pluriennale;
c) rendiconto deliberato del penultimo esercizio precedente quello cui si
riferisce il bilancio di previsione;
d) deliberazione di verifica della quantita' e qualita' di aree e fabbricati
da destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive e terziarie, ai
sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto
1978, n. 457, che potranno essere cedute in proprieta' o in diritto di superficie.
Con la stessa deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione
del bilancio, l'organo consiliare stabilisce il prezzo di cessione per ciascun
tipo di area o di fabbricato;
e) deliberazione, adottata annualmente dall'organo consiliare prima
della approvazione del bilancio, con la quale sono individuati i servizi
pubblici a domanda individuale e sono definite le tariffe e le misure percentuali
di copertura finanziaria dei costi di gestione dei servizi stessi.
I servizi a domanda individuale sono quelli previsti dal decreto 31
dicembre 1983 del Ministero dell'interno;
e1)il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla L.109 del 11/2/94;
e2)le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo,
le tariffe, le aliquote d'imposte, le detrazioni e qualsiasi parametro relativo
ai tributi e servizi locali.
e3)Le tabelle relative ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta'
strutturale previste dalla disposizioni di legge vigenti in materia.
f) risultanze dei rendiconti o conti consolidati del penultimo esercizio
precedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, relativi
alle unioni di Comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, societa'
di capitale costituite per l'esercizio di servizi pubblici, ove esistenti.
Art. 11 Classificazione delle entrate
1. Le entrate comunali sono ripartite, in relazione alla fonte di provenienza,
nei seguenti titoli:
TITOLO I -Entrate tributarie;
TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio
di funzioni delegate dalla Regione;
TITOLO III - Entrate extratributarie;
TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti;
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
TITOLO VI - Entrate da servizi per conto di terzi.
2. Nell'ambito di ciascun titolo le entrate, in relazione alla tipologia,
si articolano nelle seguenti categorie:
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE:
01)-Categoria 1a -Imposte;
02)-Categoria 2a -Tasse;
03)-Categoria 3a -Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie.
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI, ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO
DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE:
01) -Categoria 1a -Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato;
02) -Categoria 2a -Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione;
03) -Categoria 3a -Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione per
funzioni delegate;
04) -Categoria 4a -Contributi e trasferimenti da parte di organismi Comunitari
e internazionali.
05) -Categoria 5a -Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del
settore pubblico.
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE:
01) -Categoria 1a -Proventi dei servizi pubblici;
02) -Categoria 2a -Proventi dei beni dell'ente;
03) -Categoria 3a -Interessi su anticipazioni e crediti;
04) -Categoria 4a -Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi
di societa';
05) -Categoria 5a -Proventi diversi.
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE
E DA RISCOSSIONI DI CREDITI:
01) -Categoria 1a -Alienazione di beni patrimoniali;
02) -Categoria 2a -Trasferimenti di capitale dallo Stato;
03) -Categoria 3a -Trasferimenti di capitale dalla Regione;
04) -Categoria 4a -Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico;
05) -Categoria 5a -Trasferimenti di capitale da altri soggetti;
06) -Categoria 6a -Riscossione di crediti.
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI:
01) -Categoria 1a -Anticipazioni di cassa;
02) -Categoria 2a -Finanziamenti a breve termine;
03) -Categoria 3a -Assunzione di mutui e prestiti;
04) -Categoria 4a -Emissione di prestiti obbligazionari.
TITOLO VI -ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI.
3. Nel bilancio di previsione le entrate sono ulteriormente graduate
per risorse o per capitoli, in relazione alla specifica individuazione
dell'oggetto dell'enrata.
4. Le risorse e i capitoli per i servizi per conto di terzi sono contrassegnati
con una numerazione d'ordine progressiva, ma non necessariamente continua
per esigenze di carattere meccanografico. A ciascuna voce di entrata e'
attribuito un codice numerico a sette cifre.
Art. 12 Classificazione delle spese
1. Le spese comunali sono ripartite, in relazione ai principali aggregati
economici, nei seguenti titoli:
TITOLI I -Spese correnti;
TITOLO II -Spese in conto capitale;
TITOLO III -Spese per rimborso di prestiti;
TITOLO IV -Spese per servizi per conto di terzi.
2. Nell'ambito di ciascun titolo le spese correnti e le spese in conto capitale,
in relazione all'attivita' funzionale dell'ente ed ai singoli uffici che
gestiscono un complesso di attivita', si articolano in funzioni e servizi
come dalla seguente classificazione:
SPESE CORRENTI E SPESE IN CONTO CAPITALE
Funzione n. 1: 1)-Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di
controllo: Servizi:
01) 1.1 -Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
02) 1.2 -Segreteria generale, personale, organizzazione
03) 1.3 -Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
e controllo di gestione
04) 1.4 -Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
05) 1.5 -Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
06) 1.6 -Ufficio tecnico
07) 1.7 -Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
08) 1.8 -Altri servizi generali
Funzione n. 2: 2)-Funzioni relative alla giustizia. Servizi:
01) 2.1 -Uffici giudiziari
02) 2.2 -casa circondariale e altri servizi
Funzione n. 3: 3) -Funzioni di polizia locale. Servizi:
01) 3.1 -Polizia municipale
02) 3.2 -Polizia commerciale
03) 3.3 -Polizia amministrativa
Funzione n. 4: 4) -Funzioni di istruzione pubblica. Servizi:
01) 4.1 -Scuola materna
02) 4.2 -Istruzione elementare
03) 4.3 -Istruzione media
04) 4.4 -Istruzione secondaria superiore
05) 4.5 -Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
Funzione n. 5: 5) -Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali. Servizi:
01) 5.1 -Biblioteche, musei e pinacoteche
02) 5.2 -Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore
culturale
Funzione n.6: 6) -Funzioni nel settore sportivo e ricreativo. Servizi:
01) 6.1 -Piscine comunali
02) 6.2 -Stadio comunale, palazzo dello sport ed
altri impianti
03) 6.3 -Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
Funzione n. 7: 7) -Funzioni nel campo turistico. Servizi:
01) 7.1 -Servizi e manifestazioni turistiche
02) 7.2 -Manifestazioni turistiche
Funzione n. 8: 8) -Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti.
Servizi:
01) 8.1 -Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi
02) 8.2 -Illuminazione pubblica e servizi connessi
03) 8.3 -Trasporti pubblici locali e servizi connessi
Funzione n. 9: 9) -Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente.
Servizi:
01) 9.1 -Urbanistica e gestione del territorio
02) 9.2 -Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare
03) 9.3 -Servizi di protezione civile
04) 9.4 -Servizio idrico integrato
05) 9.5 -Servizio smaltimento rifiuti
06) 9.6 -Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi
relativi al territorio ed all'ambiente
Funzione n.10: 10) -Funzioni nel settore sociale. Servizi:
01) 10.1 -Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
02) 10.2 -Servizi di prevenzione e riabilitazione
03) 10.3 -Strutture residenziali e di ricovero per anziani
04) 10.4 -Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
05) 10.5 -Servizio necroscopico e cimiteriale
Funzione n.11: 11) -Funzioni nel campo dello sviluppo economico. Servizi:
01) 11.1 -Affissioni e pubblicita'
02) 11.2 -Fiere, mercati e servizi connessi
03) 11.3 -mattatoio e servizi connessi
04) 11.4 -Servizi relativi all'industria
05) 11.5 -Servizi relativi al commercio
06) 11.6 -Servizi relativi all'artigianato
07) 11.3 -Servizi relativi all'agricoltura
Funzione n. 2: 12) -Funzioni relative a servizi produttivi. Servizi:
01) 12.1 -Distribuzione gas
02) 12.2 -Centrale del latte
03) 12.3 -Distribuzione energia elettrica
04) 12.4 -Teleriscaldamento
05) 12.5 -Farmacie
06) 12.6 -Altri servizi produttivi
3. Nel bilancio di previsione le spese, distintamente per i primi
tre titoli, sono ulteriormente graduate per interventi, in relazione alla
natura economica dei fattori produttivi e con riferimento a ciascun servizio.
Gli interventi sono individuati nella seguente ripartizione:
Spese correnti (titolo I)
01) -Personale
02) -Acquisto di beni di consumo e/o materie prime
03) -Prestazioni di servizi
04) -Utilizzo di beni di terzi
05) -Trasferimenti
06) -Interessi passivi e oneri finanziari diversi
07) -Imposte e tasse
08) -Oneri straordinari della gestione corrente
09) -Ammortamenti di esercizio
10) -Fondo svalutazione crediti
11) -Fondo di riserva
Spese in conto capitale (titolo II)
01) -acquisizione di beni immobili
02) -espropri e servitu' onerose
03) -acquisti di beni specifici per realizzazioni in economia
04) -utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia
05) -acquisizione di beni mobili macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
06) -incarichi professionali esterni
07) -trasferimenti di capitale
08) -partecipazioni azionarie
09) -conferimenti di capitale
10) -concessioni di crediti e di anticipazioni
Spese per rimborso di prestiti (Titolo III)
01) -Rimborso di anticipazioni di cassa
02) -Rimborso di finanziamenti a breve termine
03) -Rimborso di quote capitale di mutui e prestiti
04) -Rimborso di prestiti obbligazionari
05) -Rimborsi di quote di capitale di debiti pluriennali
4. Gli interventi e i capitoli per servizi per conto di terzi sono contrassegnati
con una numerazione d'ordine progressiva, ma non necessariamente continua
per esigenze di carattere meccanografico. A ciascuna voce di spesa, e' attribuito
un codice numerico a sette cifre.
La denominazione e la numerazione dei capitoli dei servizi per conto di
terzi, distinti per la parte entrata e per la parte spesa, sono le seguenti:
a) parte entrata:
01) ritenute previdenziali e assistenziali al personale;
02) ritenute erariali;
03) altre ritenute al personale per conto di terzi;
04) depositi cauzionali;
05) rimborso spese per servizi per conto di terzi;
06) rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato;
07) depositi per spese contrattuali;
b) parte uscita:
01) ritenute previdenziali e assistenziali al personale;
02) ritenute erariali;
03) altre ritenute al personale per conto di terzi;
04) restituzione depositi cauzionali;
05) spese per servizi per conto di terzi;
06) anticipazione di fondi per il servizio economato;
07) restituzione depositi per spese contrattuali;
Art. 13 Relazione previsionale e programmatica
1. L'esposizione delle spese nel bilancio di previsione deve consentire
la lettura per programmi, da realizzare mediante l'illustrazione delle
spese medesime in apposito quadro di sintesi e nella relazione previsionale
e programmatica, con riferimento ad ogni singola funzione di spesa cui corrisponde
un programma.
2. La relazione previsionale e programmatica costituisce strumento di programmazione
pluriennale dell'attivita' amministrativa riferita alla durata triennale
del bilancio pluriennale. Deve dare dimostrazione della coerenza delle previsioni
annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici e relativi piani attuativi
e con i piani economico-finanziari degli investimenti.
3. La relazione previsionale e programmatica deve comprendere:
a) per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari,
individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando il loro andamento
storico ed i relativi vincoli;
b) per la parte spesa, l'indicazione dei programmi contenuti nel bilancio
annuale e pluriennale, rilevando l'entita' e l'incidenza percentuale
della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella
di sviluppo ed a quella d'investimento.
4. La predisposizione della relazione previsionale e programmatica deve
essere sviluppata secondo le seguenti fasi:
a) ricognizione dei dati fisici ed illustrazione delle caratteristiche generali
dell'ente;
b) valutazione generale sui mezzi finanziari;
c) esposizione dei programmi di spesa.
5. La ricognizione ed illustrazione delle caratteristiche generali deve
riguardare la popolazione, il territorio, l'economia insediata ed i servizi,
precisandone le risorse umane, strumentali e tecnologiche.
6. La valutazione dei mezzi finanziari, sostenuta da idonea analisi
delle fonti di finanziamento, dovra' evidenziare i dati dell'andamento
storico riferito all'esercizio in corso ed ai due immediatamente precedenti,
i dati della programmazione annuale riferiti al bilancio in corso
di formazione e della programmazione relativa ai due esercizi successivi,
nonche' la percentuale di scostamento delle variazioni proposte per il bilancio
annuale rispetto all'esercizio in corso. L'analisi suddetta e' funzionale
a dare motivata dimostrazione:
a) della attendibilita' delle previsioni relative alle entrate tributarie,
evidenziando la loro dinamicita' evolutiva nel tempo in rapporto ai mezzi
utilizzati per l'accertamento;
b) della congruita' delle aliquote tributarie applicate, in relazione
al gettito previsto;
c) della entita' dei trasferimenti statali, in rapporto alle medie nazionali,
regionali e provinciali;
d) delle risultanze quali-quantitative dei servizi, in rapporto agli utenti
ed alle tariffe applicate;
e) dei proventi dei beni comunali del patrimonio disponibile, in rapporto
alla loro consistenza ed ai canoni applicati per l'uso da parte di terzi;
f) delle finalita' di spesa correlate a contributi, trasferimenti
di capitali ed altre entrate aventi destinazione vincolata per legge;
g) della potenzialita' di indebitamento e delle capacita' finanziarie
dei bilanci degli esercizi futuri a sostenere i maggiori oneri di ammortamento
e di gestione derivanti dal ricorso al credito e dalla realizzazione degli
investimenti.
7. L'esposizione dei programmi di spesa dovra' contenere, per ciascun
anno compreso nella programmazione, le seguenti indicazioni:
a) specificazione delle finalita' che si intendono conseguire in termini
di risultato politico, amministrativo, sociale ed economico;
b) individuazione delle risorse umane e strumentali da impiegare;
c) motivazione delle scelte adottate, con evidenziazione degli obiettivi
programmati e dei risultati perseguibili;
d) spesa complessiva prevista, distintamente per spese correnti consolidate,
per spese correnti di sviluppo e per investimenti, rilevando l'incidenza
percentuale di ogni componente sul totale della previsione.
8. I casi di inammissibilita' e improcedibilita' delle deliberazioni consiliari
e di giunta che non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale
e programmatica sono i seguenti:
-mancanza di compatibilita' con le previsioni dei mezzi finanziari e delle
fonti di finanziamento dei programmi e dei progetti a livello annuale e
pluriennale;
-contrasto con le finalita' dei programmi e dei progetti indicati nel bilancio
annuale e pluriennale in termini di indirizzi e di contenuti;
-mancanza di compatibilita' con la previsione delle risorse finanziarie
destinate alla spesa corrente consolidata, di sviluppo e di investimento;
-mancanza di compatibilita' con le risorse umane e strumentali destinate
a ciascun programma e progetto;
-mancanza di coerenza con le previsioni degli strumenti urbanistici e relativi
piani di attuazione e con i piani economico-finanziari;
-contrasto con gli obiettivi formulati per gli organismi gestionali dell'ente.
L'inammissibilita' e l'improcedibilita' delle deliberazioni degli organi
collegiali e' valutata in sede di rilascio dei pareri preventivi di regolarita'
tecnica e contabile. Qualora i pareri risultino negativi la deliberazione
non puo' avere corso e se adottata dall'organo collegiale non puo' produrre
effetti.
Art. 14 Bilancio pluriennale
1. Il bilancio pluriennale costituisce, alla pari della relazione previsionale
e programmatica, strumento di programmazione finanziaria delle risorse.
E' redatto in termini di competenza per il triennio successivo, con l'osservanza
dei principi del bilancio di cui al precedente articolo 6, salvo quello
dell'annualita'.
2. Gli stanziamenti previsti per il primo anno del bilancio pluriennale
devono coincidere con quelli del bilancio annuale di competenza. Le
previsioni pluriennali devono tener conto del tasso d'inflazione programmato
e devono essere aggiornate annualmente in sede di approvazione del bilancio
di previsione.
3. Il bilancio pluriennale, strutturato secondo la classificazione delle
entrate e delle spese prevista per il bilancio annuale, deve comprendere:
a) per la parte entrata, il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di
destinare, per ciascuno degli anni considerati, alla copertura delle
spese correnti e di quelle di investimento, indicando per ciascuna risorsa:
-l'importo accertato nell'ultimo esercizio chiuso;
-la previsione dell'esercizio in corso;
-la previsione per ciascuno degli anni del triennio;
-la previsione complessiva del periodo di riferimento;
b) per la parte spesa, l'ammontare delle spese correnti e delle spese d'investimento,
distintamente per ciascuno degli anni considerati. Le spese correnti
devono essere ripartite tra spese correnti consolidate e di sviluppo, comprendendo
tra queste ultime le maggiori spese di gestione derivanti dalla realizzazione
degli investimenti. Le previsioni separatamente ordinate per programmi e
per servizi, devono rilevare per ciascun intervento:
-l'importo impegnato nell'ultimo esercizio chiuso;
-la previsione dell'esercizio in corso;
-la previsione per ciascuno degli anni del triennio;
-la previsione complessiva del periodo di riferimento.
4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale hanno carattere
autorizzatorio, costituendo limite agli impegni pluriennali di spesa e consentendo
l'estensione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura
finanziaria, alle spese previste nel periodo considerato dal bilancio
pluriennale.
Art. 15 Piano esecutivo di gestione - P.E.G.
1. Prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, sulla base del bilancio
di previsione annuale approvato dal Consiglio comunale, La Giunta con propria
deliberazione definisce il piano esecutivo di gestione con il quale vengono
evidenziati gli obiettivi affidati ai responsabili dei servizi, nonche'
i relativi centri di responsabilita' /centri di costo individuati secondo
le modalita' di cui al presente regolamento.
2. Unitamente agli obiettivi di gestione la Giunta, con il P.E.G., determina
le dotazioni (risorse umane, finanziarie e strumentali) assegnate ai responsabili
dei servizi per il perseguimento degli obiettivi programmati.
3. Il P.E.G. consiste nella suddivisione delle risorse dell'entrata in "capitoli",
dei servizi in "centri di costo" e degli interventi di spesa in
"capitoli". Deve contenere le direttive e linee guida di
gestione dell'organo esecutivo, ai fini dell'attivazione delle responsabilita'
di gestione, a carico dei titolari dei servizi finali, distintamente dai
titolari dei servizi di supporto, con riferimento ai poteri di accertamento
delle entrate e di impegno delle spese da parte dei responsabili dei servizi.
4. La graduazione in "capitoli" delle risorse di entrata e degli
interventi di spesa puo' riguardare il complesso degli stanziamenti previsti
nel bilancio annuale ovvero essere limitata agli stanziamenti relativi ad
attivita' gestionali caratterizzate dalla non discrezionalita'.
5. Le attivita' aventi carattere discrezionale sono di norma riservate agli
organi dell'ente secondo le rispettive competenze. Per consentire l'esercizio
di poteri di gestione da parte dei responsabili dei servizi, con riguardo
a tali attivita', il P.E.G. sara' integrato, in corso d'anno, con appositi
provvedimenti della giunta per la specificazione delle direttive e l'assegnazione
delle necessarie dotazioni finanziarie.
6. Il P.E.G., pur strutturato con criteri di flessibilita', dovra' realizzare
i seguenti collegamenti:
a) sotto il profilo contabile, con il bilancio annuale e pluriennale mediante
l'individuazione dei capitoli e dei centri di costo/ricavo ai quali sono
riferite le previsioni di bilancio;
b) sotto il profilo organizzativo, con la dotazione organica dell'ente e
con la relativa articolazione funzionale mediante l'individuazione dei centri
di responsabilita' ai quali sono riferiti i servizi funzionali della struttura
organizzativa, in corrispondenza dei "servizi contabili" considerati
dalla struttura classificatoria del bilancio;
c) sotto il profilo programmatico, con la relazione previsionale e programmatica,
il bilancio pluriennale ed il bilancio annuale mediante l'individuazione
degli obiettivi di gestione, delle direttive e delle dotazioni finanziarie
assegnate a ciascun responsabile di servizio in coerenza alla classificazione
delle spese per programmi ed eventuali progetti di cui ai documenti previsionali.
7. In linea generale, a ciascun servizio e' correlato un reparto organizzativo
semplice o complesso, composto da personale e Beni/mezzi strumentali cui
e' preposto un responsabile.
8. Con l'approvazione del bilancio di previsione e del piano esecutivo di
gestione, a ciascun servizio e' affidato un complesso di mezzi finanziari
dettagliati nelle risorse e negli interventi assegnati, dei quali risponde
il responsabile del servizio.
9. In sede di prima applicazione del Regolamento, per ciascun servizio
definito all'art.12 e' previsto il corrispondente centro di costo. Nell'ambito
di ciascuna funzione, e' comunque ammesso il raggruppamento di piu' servizi
sotto un unico centro di costo in relazione alla struttura effettiva dei
servizi, alle funzioni definite con la pianta organica, ai costi diretti
ed indiretti riferibili alla gestione dei mezzi/beni strumentali e personale
attribuiti ai responsabili delle unita' operative.
10.Nel corso dell'esercizio finanziario la Giunta puo' provvedere, su proposta
del C.A.F., a modificare i capitoli o loro parti che sono stati affidati
in dotazione di gestione, previa consultazione e negoziazione delle variazioni
con i responsabili dei servizi.
11.Qualora a seguito di verifiche, il responsabile del servizio ritenga
necessaria una modifica della dotazione assegnata dall'organo esecutivo,
propone la variazione con motivata relazione indirizzata al capo dell'amministrazione,
tramite il servizio finanziario.
La relazione deve contenere:
-le valutazioni del responsabile del servizio dal punto di vista tecnico
gestionale ed economico finanziario;
-i dati finanziari sullo stato degli accertamenti e degli impegni di tutte
le risorse ed interventi assegnati al servizio;
-i dati e le notizie sullo stato di attuazione dei programmi e dei progetti
nonche' sulla realizzazione degli obiettivi prefissati dall'organo esecutivo;
-le valutazioni del responsabile del servizio riferite alle conseguenze
in termini di programmi, di progetti e di obiettivi gestionali che derivano
dall'eventuale mancata accettazione totale o parziale della proposta di
modifica;
-le valutazioni del coordinatore di area con riferimento all'avvenuta verifica
delle dotazioni assegnate ai responsabili dei propri servizi, attestante
l'inesistenza di risorse o dotazioni finanziarie disponibili ed utilizzabili
in favore del richiedente.
-le valutazioni del servizio finanziario con riferimento al coordinamento
generale delle entrate e delle spese di bilancio.
Art. 16 Procedura per la formazione ed approvazione del bilancio di previsione
1.Entro il 10 settembre di ciascun anno i responsabili dei servizi, sulla
base delle esigenze funzionali connesse alle attivita' di rispettiva competenza
e tenuto conto dello stato degli accertamenti di entrata e degli impegni
di spesa riferiti all'anno in corso, predispongono le proposte degli stanziamenti
da iscriversi nel bilancio di previsione per l'anno successivo con riferimento
alle entrate specifiche dei rispettivi servizi, alle spese correnti ed a
quelle di investimento.
2.In particolare, nella formulazione delle proposte i responsabili dei servizi
dovranno attenersi ai seguenti criteri:
a) le entrate tributarie sono indicate nell'ammontare presunto sulla base
dell'andamento del gettito dell'anno in corso e del triennio precedente,
nonche' sulla base delle previsioni piu' attendibili di sviluppo con riferimento
alle modificazioni derivanti da provvedimenti di recupero della base imponibile
ovvero di adeguamento delle aliquote tariffarie gia' adottati;
b) le entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato o della Regione
sono previste tenendo conto dei criteri di riparto stabiliti dalla legge
ovvero, in mancanza in misura non superiore all'importo delle ultime assegnazioni;
c) le entrate extratributarie sono previste tenendo conto dell'andamento
del gettito dell'anno in corso e del triennio precedente, nonche' delle
caratteristiche di ciascun cespite anche in relazione agli equilibri gestionali
dei singoli servizi ed alle correlate destinazioni di spesa;
d) le entrate in conto capitale, non derivanti da indebitamento, sono indicate
in base alla valutazione analitica dei singoli cespiti;
e) le entrate provenienti da mutui sono previste tenendo conto della potenzialita'
di indebitamento, nel rispetto degli obblighi di equilibrio economico-finanziario
del bilancio;
f) le previsioni di spesa sono formulate in relazione agli impegni gia'
assunti e di quelli che si ritiene di dover assumere, tenendo conto dei
programmi e di ogni altro elemento utile a rendere la previsione attendibile,
coerente e compatibile con le presunte disponibilita' finanziarie.
3. Nei dieci giorni successivi (20.9) il C.A.F., sulla base delle proposte
dei responsabili dei servizi e delle notizie ed atti in suo possesso, predispone
un progetto di "bilancio aperto" da presentare alla Giunta,
unitamente a:
-una relazione preliminare illustrativa dei dati economico-finanziari
contenuti nel documento contabile;
-una proposta di bilancio pluriennale con annessa relazione previsionale
e programmatica.
-una ipotesi di piano esecutivo di gestione aperto che dimostri la pertinenza
delle dotazioni con le previsioni della proposta di bilancio.
Sul progetto di bilancio aperto e di PEG si aprono le valutazioni negoziate
fra organo esecutivo e Responsabili dei servizi, per la definizione dei
programmi, obiettivi di gestione e delle dotazioni finanziarie assegnabili
a ciascun servizio, anche con riguardo alle dotazioni del bilancio pluriennale.
4. Entro il 30 settembre la Giunta, con propria deliberazione, approva
lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e
programmatica e lo schema di bilancio pluriennale. Della avvenuta
predisposizione dei suddetti documenti contabili viene data comunicazione,
a cura del Sindaco, entro il 3 ottobre all'organo di revisione ed
ai capigruppo consiliari, con l'avvertenza che i documenti stessi e gli
allegati sono depositati presso la segreteria comunale per prenderne visione.
5. Entro il successivo 15 ottobre l'organo di revisione provvede a far pervenire
all'ente la propria relazione sulla proposta di bilancio di previsione e
dei documenti allegati.
6. Entro il 20 ottobre i consiglieri comunali hanno facolta' di presentare
emendamenti allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta. Gli emendamenti,
in forma scritta e non comportanti squilibri di bilancio, sono diretti al
Sindaco per il preventivo esame da parte della Giunta.
7. Sugli emendamenti devono essere espressi il parere di regolarita' tecnica
e quello di regolarita' contabile entro il 22 ottobre.
8. Lo schema di bilancio annuale, unitamente a tutti gli allegati che vi
si riferiscono, ivi compresi la relazione dell'organo di revisione, gli
emendamenti ed i relativi pareri, sono depositati presso l'ufficio di segreteria
entro la data di invio dell'avviso di convocazione del Consiglio comunale
per l'approvazione di competenza nel rispetto del termine di legge.
9. Il bilancio annuale di previsione, unitamente agli allegati ed alla
relazione dell'organo di revisione, e' presentato al Consiglio comunale
per l'esame e l'approvazione di competenza, entro il termine previsto dalle
specifiche disposizioni legislative vigenti. La relativa deliberazione
e i documenti allegati sono trasmessi all'organo regionale di controllo,
entro il termine previsto dalla legge.
C A P O I V - GESTIONE DEL
BILANCIO
Art. 17 Principi contabili ed equilibrio di gestione
1. L'effettuazione delle spese e' consentita solo se sussiste l'impegno
contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di
previsione e risulti attestata la relativa copertura finanziaria. La sussistenza
dell'impegno contabile deve essere comunicata al terzo interessato, contestualmente
alla ordinazione della fornitura o della prestazione.
2. Per le spese economali l'ordinazione fatta a terzi deve contenere
il riferimento al presente regolamento, all'intervento o capitolo di bilancio
ed all'impegno.
3. Ove per eventi eccezionali ed imprevedibili sia necessario provvedere
all'esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza, l'ordinazione fatta
a terzi deve essere regolarizzata ai fini della registrazione del relativo
impegno di spesa, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo
all'ordinazione stessa. In ogni caso l'ordinazione deve essere regolarizzata
entro il 31 dicembre dell'anno in corso, anche se a tale data non
sia decorso il predetto termine di trenta giorni.
4. L'acquisizione di beni e servizi effettuati in violazione degli obblighi
suddetti non comporta oneri a carico del bilancio comunale. In tal caso,
ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, il
rapporto obbligatorio intercorre tra il soggetto creditore e
l'amministratore o funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura
o la prestazione, per le quote non riconoscibili ai sensi dell'art. 33 lettera
e). Tale effetto si estende a coloro che hanno reso possibile le singole
forniture o prestazioni, nel caso di esecuzioni reiterate o continuative.
5. Per assicurare nel corso dell'esercizio finanziario il mantenimento degli
equilibri di bilancio, il Consiglio comunale sulla scorta delle relazioni
periodiche del C.A.F. ed ove ricorra il caso, adotta i provvedimenti necessari
per:
a) il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio sopravvenuti e riconoscibili;
b) il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione accertato con
la deliberazione di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio
chiuso;
c) il ripiano dell'emergente disavanzo dell'esercizio in corso,
prevedibile per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione
dei residui.
6. La deliberazione dell'organo consiliare, deve comunque essere adottata
almeno una volta entro il termine del 30 settembre di ciascun anno per effettuare
la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dare atto del
permanere degli equilibri generali di bilancio ovvero, in caso negativo,
per adottare contestualmente i provvedimenti di cui al comma precedente.
La deliberazione medesima e' allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
La mancata adozione della deliberazione suddetta e' equiparata, ad
ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione cui consegue,
ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
l'attivazione della procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale.
7. Ai fini del riequilibrio della gestione, la deliberazione suddetta
deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari impegnando i relativi
fondi, in quote uguali, nel bilancio dell'esercizio in corso o in
quelli dei primi due immediatamente successivi, utilizzando con vincolo
di destinazione per il corrispondente importo annuo tutte le entrate,
compresi eventuali proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali
disponibili. E' fatto divieto di utilizzare le entrate provenienti dall'assunzione
di prestiti e quelle aventi specifica destinazione per legge.
8. Qualora l'ultimo rendiconto deliberato si chiuda con un disavanzo di
amministrazione o rechi l'indicazione di debiti fuori bilancio e non siano
stati adottati i provvedimenti di cui ai commi precedenti, e' consentito
assumere impegni esclusivamente per l'assolvimento di pubbliche funzioni
e servizi di competenza dell'ente espressamente previsti per legge, nonche'
pagare spese a fronte di impegni gia' assunti nei precedenti esercizi
ovvero derivanti da obblighi di legge o dovute in base a contratti
o sentenze passate in giudicato.
Art. 18 Parere e visto di regolarita' contabile e attestazione di copertura
finanziaria delle spese
Parere di regolarita' contabile
1. Il C.A.F. e' tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla regolarita'
contabile, con valore di atto preparatorio del provvedimento amministrativo
cui e' finalizzato il parere medesimo, su ogni proposta di deliberazione
avente riflessi contabili e finanziari sull'attivita' gestionale;
2. Il parere di regolarita' contabile e' funzionale a garantire la regolarita'
della procedura di acquisizione delle entrate e di effettuazione delle spese,
non soltanto sotto il profilo computistico, ma anche sotto l'aspetto giuridico,
per le materie di specifica competenza. L'espressione del parere, infatti,
equivale ad una dichiarazione valutativa in ordine:
a) all'osservanza delle procedure previste dall'ordinamento finanziario
e contabile;
b) alla legalita' della spesa in relazione alle materie di specifica competenza;
c) alla regolarita' della documentazione;
d) alla pertinenza dell'oggetto della scelta con il contenuto della risorsa
di entrata o dell'intervento di spesa,
e) alla sufficiente disponibilita' dello stanziamento relativo;
f) alla conformita' agli obblighi fiscali.
3.Il parere, espresso in forma scritta, datato e sottoscritto, deve essere
rilasciato entro cinque giorni successivi a quello di ricevimento della
proposta di deliberazione, con l'eccezione degli atti ad immediata esecutivita'
per i quali il termine e' ridotto a gg.3.
4. Nel caso di proposta di deliberazione riguardante l'assunzione di impegni
di spesa, il parere di regolarita' contabile deve essere integrato con l'attestazione
di copertura finanziaria, sulla base delle effettive disponibilita' esistenti
negli stanziamenti di spesa, idonee ad assicurare la costituzione di apposito
vincolo sulle relative previsioni di bilancio.
Visto di regolarita' contabile
5. Il visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria
e' apposto dal C.A.F. sui seguenti atti:
a) sulle determinazioni di prenotazione/assunzione di impegni di spesa adottate
dai responsabili dei servizi;
b) su ogni provvedimento di accertamento di entrata, adottato dai responsabili
dei servizi;
c) su ogni provvedimento di liquidazione di spesa, adottato dai responsabili
dei servizi.
6. A tale fine i responsabili dei servizi proponenti devono trasmettere
immediatamente le proprie determinazioni al C.A.F., il quale le restituisce
munite del proprio "visto" completo di data e sottoscrizione,
entro i 7 giorni dal ricevimento.
7. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente il C.A.F. restituisce,
con motivata relazione, al responsabile del servizio proponente le determinazioni
in ordine alle quali non puo' essere apposto il "visto", per le
necessarie integrazioni o modificazioni.
8. L'apposizione del "visto" conclude l'istruttoria delle determinazioni,
le quali, pertanto, diventano esecutive. Le determinazioni sono comunque
sottoposte alla pubblicazione all'albo.
Attestazione copertura finanziaria
9. Nel caso di proposta di deliberazione o di determinazione dei funzionari
responsabili dei servizi di competenza riguardante l'assunzione di
impegno di spesa, il C.A.F. deve altresi' attestare l'esistenza della relativa
copertura finanziaria.
10. L'attestazione di copertura finanziaria presuppone l'effettiva
disponibilita' dello stanziamento di bilancio ed inoltre:
a) con riguardo agli impegni di spese correnti, rileva la verificata
realizzabilita' delle entrate di competenza dei primi tre titoli del bilancio
(inesistenza di fatti o eventi gestori pregiudizievoli degli equilibri di
bilancio);
b) con riguardo agli impegni di spese d'investimento, rileva
la verificata registrazione dell'accertamento dell' entrata vincolata. Durante
le fasi di gestione e contabilizzazione degli impegni e liquidazioni stati
di avanzamento relativi a spese d'investimento, la verifica del rispetto
delle voci del quadro economico del progetto spetta comunque al responsabile
tecnico del servizio ed al direttore dei lavori.
Art. 19 Fondo di riserva
1. Nel bilancio di previsione e' iscritto, tra le spese correnti, un fondo
di riserva di importo compreso tra lo 0,30 per cento e il 2 per cento del
totale delle previsioni iniziali delle spese correnti, da utilizzare nei
casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio ovvero per
prelevamenti necessari per aumentare le dotazioni degli interventi di spesa
corrente che, in corso d'anno, dovessero rivelarsi insufficienti.
2. I prelevamenti dal fondo di riserva sono effettuati con deliberazione
della Giunta comunale non soggetta al controllo preventivo di legittimita'.
Le deliberazioni possono essere adottate sino al 31 dicembre di ciascun
anno e devono, di volta in volta, essere comunicate all'organo
consiliare, a cura del Sindaco, nella prima seduta successiva alla loro
adozione.
3. L'importo dei ribassi d'asta conseguito nelle aggiudicazione di forniture
di beni e prestazioni di servizi della spesa corrente non finanziate con
entrate a specifica destinazione, vengono di norma acquisiti in corso d'anno
al fondo di riserva sentiti i responsabili dei servizi.
L'utilizzo delle somme affluite al fondo di riserva viene disposto in occasione
dei provvedimenti di riequilibrio di gestione ed in ogni caso in sede di
assestamento finale del bilancio.
Art. 20 Fondo ammortamento dei beni patrimoniali
1. Nel bilancio di previsione e' iscritto, per ciascun servizio delle
spese correnti, l'apposito intervento "ammortamenti di esercizio"
dei beni patrimoniali di riferimento, per un importo non inferiore al 30
per cento del valore dei beni ammortizzabili, calcolato con i seguenti
criteri:
a) i beni demaniali acquisiti anteriormente alla data del 17
maggio 1995 sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito
dei mutui contratti per la loro acquisizione e non ancora estinti; i beni
demaniali acquisiti successivamente sono valutati al costo. I beni gia'
esistenti alla suddetta data del 17 maggio 1995 non sono valutati,
nel caso in cui il mutuo a suo tempo eventualmente contratto per la relativa
acquisizione risulti estinto alla medesima data;
b) i terreni acquisiti anteriormente alla data del 17 maggio 1995 sono valutati
al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali, ovvero con
le modalita' dei beni demaniali gia' acquisiti, nel caso non sia possibile
attribuire la rendita catastale; i terreni acquisiti successivamente sono
valutati al costo;
c) i fabbricati acquisiti anteriormente alla data del 17 maggio 1995 sono
valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati
acquisiti successivamente sono valutati al costo;
d) i beni mobili sono valutati al costo. Non sono inventariabili i beni,
materiali ed oggetti di facile consumo o di valore inferiore a L.500.000,
indicati nel successivo art.47. I beni mobili non registrati acquisiti
anteriormente al 1 gennaio 1990 non sono valutati.
2. Gli ammortamenti economici sono determinati con i seguenti coefficienti:
a) edifici, anche demaniali, compresa la manutenzione straordinaria al 3
per cento;
b) strade, ponti e altri beni demaniali, compresa la manutenzione
straordinaria al 2 per cento;
c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti e altri beni mobili
al 15 per cento;
d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi
al 20 per cento;
e) automezzi, autoveicoli e motoveicoli al 20 per cento;
f) altri beni al 20 per cento.
3. L'inventariazione e la ricostruzione dello stato patrimoniale,
ove non gia' ultimata, dovra' essere completata entro il 31 maggio 1996
e, per i beni mobili non registrati, entro il 31 dicembre 1996.
4. Gli stanziamenti degli interventi iscritti in bilancio a titolo di "ammortamenti
di esercizio" non sono disponibili per la registrazione di impegni
di spesa, ne'per effettuare prelievi in favore di altri interventi di spesa.
Alla chiusura di ciascun esercizio gli stanziamenti medesimi costituiscono
economie di spese e, a tale titolo, concorrono a determinare un aumento
di corrispondente importo dell'avanzo di amministrazione. Le somme cosi'
accantonate ed opportunamente evidenziate quali componenti dell'avanzo di
amministrazione, possono essere utilizzate nell'esercizio successivo per
reinvestimenti patrimoniali (autofinanziamento) mediante l'applicazione
dell'avanzo stesso.
5. Il sistema degli accantonamenti delle quote annuali di ammortamento,
di cui al comma 1, e' applicato calcolando l'importo accantonato dell'ammortamento
in forma graduale secondo le seguenti aliquote, salvo rinvii legislativi
sull'applicazione del procedimento:
a) per l'anno 1998, nella misura del 6 per cento del valore;
b) per l'anno 1999, nella misura del 12 per cento del valore;
c) per l'anno 2000, nella misura del 18 per cento del valore;
d) per l'anno 2001, nella misura del 24 per cento del valore;
e) a partire dall'anno 2002, nella misura del 30 per cento del valore.
Art. 21 Procedure modificative delle previsioni di bilancio
1. Dopo l'approvazione del bilancio di previsione nessuna nuova o maggiore
spesa puo' essere impegnata prima che siano apportate le necessarie
variazioni al bilancio medesimo, per assicurarne la copertura finanziaria.
A tale fine possono essere utilizzate nuove o maggiori entrate accertate,
nel rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri stabiliti
in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento
degli investimenti.
2. Le variazioni agli stanziamenti delle risorse dell'entrata e degli
interventi della spesa sono deliberate dal Consiglio comunale, non oltre
il termine del 30 novembre di ciascun anno.
3. Entro il 30 novembre di ciascun anno, inoltre, Il consiglio comunale
al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, provvede
alla verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso
il fondo di riserva, adottando ove necessario apposita deliberazione di
variazione di assestamento generale delle previsioni di bilancio.
4. Le variazioni agli stanziamenti dei capitoli, di cui al piano esecutivo
di gestione, che non comportano modificazioni alle previsioni del bilancio
annuale (variazioni di intervento o di risorsa), sono di competenza della
Giunta e possono essere deliberate non oltre il termine del 15 dicembre
di ciascun anno.
5. Sono vietate le modificazioni agli stanziamenti di bilancio riguardanti:
a) gli interventi di spesa finanziati con entrate comprese nei titoli
quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti relativi ad interventi
finanziati con le entrate iscritte nei primi tre titoli del bilancio;
b) le dotazioni dei capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi,
sia tra loro, sia per aumentare altre previsioni di bilancio;
c) il trasferimento di somme dalla competenza ai residui e viceversa.
6. In caso di urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio comunale
di cui al comma 2, possono essere adottate dalla Giunta. Le relative deliberazioni
devono essere ratificate dal Consiglio comunale, a pena di decadenza,
entro i successivi sessanta giorni. Il provvedimento di ratifica consiliare
deve, comunque, essere adottato entro il 31 dicembre dell'anno in corso,
anche se a tale data non sia ancora scaduto il predetto termine utile
di sessanta giorni.
7. Qualora dai rapporti finanziari eventualmente sorti sulla base della
deliberazione di Giunta decaduta per mancata o parziale ratifica,
possano derivare danni patrimoniali certi e gravi a carico dell'ente, il
Consiglio comunale e' tenuto ad adottare con motivata deliberazione i provvedimenti
ritenuti necessari per regolarizzare i rapporti obbligatori nei confronti
dei terzi. Il provvedimento dell'organo consiliare deve essere adottato
entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine per
la ratifica ed in ogni caso entro il 31 dicembre di ciascun anno.
8. Per assicurare il mantenimento del pareggio finanziario della gestione
di competenza, al cui insorgente squilibrio non possa provvedersi
con mezzi ordinari del bilancio, e' consentita, con motivata deliberazione,
l'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto
dell'ultimo esercizio chiuso, entro il limite dell'importo
disponibile e libero dalle quote dei fondi vincolati per accantonamenti
o per specifiche destinazioni.
Art. 22 Gestione delle entrate
1. L'acquisizione al bilancio dell'ente delle somme relative alle entrate
previste nel bilancio annuale di competenza presuppone l'obbligo di
realizzare l'effettiva disponibilita' delle somme medesime attraverso
le seguenti fasi: accertamento, riscossione, versamento.
Art. 23 Accertamento delle entrate
1. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata
e' individuato nel responsabile del servizio cui competono i relativi atti
di gestione.
2. L'entrata e' accertata quando, sulla base di idonea documentazione
dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo
giuridico, e' possibile individuare la persona debitrice (fisica o giuridica),
determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la
voce economica del bilancio di competenza alla quale fare riferimento per
la rilevazione contabile del credito.
3. In relazione alla diversa natura e provenienza delle entrate, l'accertamento
puo' avvenire:
a) per le entrate di carattere tributario:
-a seguito emissione dei ruoli o in base alle aliquote tariffarie
vigenti ed alle dichiarazioni/denunce dei contribuenti;
-nelle altre forme stabilite dalla legge;
b) per le entrate provenienti dai trasferimenti correnti dello Stato
e di altri enti pubblici, in relazione alle prenotazioni fondate sulle specifiche
comunicazioni di assegnazione dei contributi;
c) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione
di servizi a carattere produttivo ovvero connessi a tariffe o contribuzioni
dell'utenza, a seguito di emissione di fatture, liste di carico, ruoli,
acquisizione diretta;
d) per le entrate provenienti da alienazioni di beni patrimoniali, concessioni
di aree e trasferimenti di capitali, in corrispondenza dei relativi
contratti o atti amministrativi specifici;
e) per le entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie,
a seguito della concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti
o degli Istituti di previdenza ovvero della stipulazione del contratto per
i mutui concessi da altri Istituti di credito;
f) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza
dell'assunzione del relativo impegno di spesa.
g) per le altre entrate anche di natura eventuale o variabile, mediante
contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici;
4. L'accertamento delle entrate deve essere rilevato mediante
apposita registrazione. A tal fine il responsabile del procedimento
(centro di responsabilita' e/o di ricavo) deve trasmettere la relativa documentazione
al C.A.F. entro il terzo giorno successivo alla esecutivita' delle deliberazioni
o al perfezionamento degli atti relativi e, comunque, entro il 15 gennaio
di ciascun anno.
5. Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio
e non accertate entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori
accertamenti rispetto alle previsioni e concorrono negativamente a determinare
i risultati finali della gestione, rimanendo salva la possibilita'
della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci
futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva
alla chiusura dell'esercizio finanziario.
Art. 24 Riscossione delle entrate
1. La riscossione delle entrate, disposta mediante emissione di ordinativo
o reversale d'incasso, costituisce la fase successiva all'accertamento
e consiste nel materiale introito delle somme dovute all'ente, da parte
del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione.
2. Il tesoriere, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, non puo'
rifiutare la riscossione di somme versate in favore del Comune senza
la preventiva emissione dell'ordinativo d'incasso, salvo a darne immediata
comunicazione all'ente ai fini della relativa regolarizzazione da effettuarsi
entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso.
3. L'emissione delle reversali d'incasso da' luogo ad apposita annotazione
nelle scritture contabili dell'ente, con riferimento alla risorsa di entrata/capitolo
del bilancio annuale, distintamente per le entrate in conto della
competenza dell'esercizio in corso e per quelle in conto dei residui.
4. Le reversali d'incasso sono sottoscritte dal C.A.F., dal funzionario
supplente o comuqne anche dai responsabili delle unita' operative Bilancio,
Tributi, Patrimonio, Personale, per le risorse di rispettiva dotazione.A
cura del firmatario le reversali devono essere trasmesse al tesoriere dell'ente
con elenco in duplice copia, di cui una da restituire per ricevuta. Contestualmente
deve esserne dato avviso al debitore con l'indicazione della data
di scadenza.
5. Le reversali d'incasso devono contenere le seguenti indicazioni:
a) numero progressivo;
b) esercizio finanziario cui si riferisce l'entrata;
c) codice della risorsa o del capitolo di bilancio cui e' riferita l'entrata
con la situazione contabile (castelletto) della risorsa, distintamente per
competenza e residui;
d) generalita' del debitore;
e) somma da riscuotere, in cifre e in lettere;
f) causale dell'entrata;
g) eventuali vincoli di destinazione della somma;
h) data di emissione;
6. Le reversali d'incasso non riscosse entro il 31 dicembre dell'anno
di emissione sono restituite dal tesoriere all'ente per l'annullamento
e le relative somme sono iscritte nel conto dei residui attivi.
Art. 25 Versamento delle entrate
1. Il versamento e' la fase finale del procedimento di acquisizione
delle entrate, che consiste nel trasferimento delle somme riscosse nella
cassa dell'ente.
2. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali
o altre forme consentite dalla legge (bonifico bancario) che affluiscono
sul conto di tesoreria devono essere comunicate all'ente, a cura del tesoriere,
entro il terzo giorno successivo per consentirne la regolarizzazione
mediante emissione dei relativi ordinativi d'incasso.
3. Le somme pervenute direttamente al Comune devono essere versate al tesoriere,
a cura degli incaricati idoneamente autorizzati con formale deliberazione
della Giunta, previa emissione di regolari ordinativi d'incasso.
4. Gli agenti contabili sono responsabili delle somme di cui devono
curare la riscossione e rispondono personalmente dell'eventuale prescrizione
del credito e di ogni altro danno arrecato all'ente per incuria o mancata
diligenza nell'esercizio delle funzioni loro affidate.
5. E' vietato disporre dei fondi giacenti sui conti correnti postali
o pervenuti direttamente all'ente per effettuare pagamenti di spese.
6. Le entrate riscuotibili a mezzo ruoli sono versate secondo le modalita'
di cui al D.P.R. 28.1.88, n.43 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 26 Utilizzazione delle entrate patrimoniali o a specifica destinazione
1. Le entrate derivanti dalle concessioni cimiteriali e dalla alienazione
di beni patrimoniali devono essere reinvestite in beni di analoga
natura mediante la destinazione dei proventi al miglioramento del patrimonio/demanio
comunale ovvero alla realizzazione di opere pubbliche d'investimento, fatta
salva l'utilizzazione per il finanziamento dei debiti fuori bilancio
riconoscibili, nel caso non sia possibile provvedervi con altre risorse.
2. E' consentito, nelle more del perfezionamento degli atti conseguenti
la deliberazione di alienazione del patrimonio disponibile, utilizzare
in termini di cassa le somme a specifica destinazione, con esclusione delle
entrate provenienti dai trasferimenti di enti del settore pubblico
allargato e dalla assunzione di mutui o prestiti, per il pagamento di debiti
fuori bilancio riconosciuti.
E' fatto obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle
alienazioni.
3. I proventi derivanti dalle contribuzioni per concessioni edilizie
devono essere utilizzati per le finalita' previste dalle specifiche
leggi statali e regionali. E' fatta salva, nel rispetto delle deroghe legislative,
la facolta' di utilizzare i proventi medesimi per il finanziamento di spese
relative a lavori di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
4. E' consentito, inoltre, utilizzare in termini di cassa le entrate
aventi specifica destinazione, ivi comprese quelle provenienti dalla assunzione
di mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti,
per il pagamento di spese correnti nei limiti dell'importo massimo dell'anticipazione
di tesoreria di tempo in tempo disponibile, con l'obbligo di
ricostituire, appena possibile, la consistenza delle somme vincolate.
5. A tal fine, la Giunta delibera in termini generali all'inizio di ciascun
esercizio finanziario, il ricorso all'utilizzo delle somme vincolate per
destinazione. L'utilizzazione e' attivata dal tesoriere sulla base delle
specifiche richieste, in corso d'anno, da parte del C.A.F., secondo le priorita'
derivanti da obblighi legislativi o contrattuali a scadenze determinate.
Art. 27 Residui attivi
1. Le entrate accertate ai sensi del precedente articolo 23 e non riscosse
entro il termine dell'esercizio, costituiscono residui attivi i quali sono
compresi in apposita voce dell'attivo (crediti) del conto patrimoniale.
2. Le entrate provenienti dalla assunzione di mutui costituiscono
residui attivi solo se entro il termine dell'esercizio sia intervenuta la
concessione definitiva da parte della Cassa depositi e prestiti o degli
Istituti di previdenza ovvero la stipulazione del relativo contratto
per i mutui concessi da altri istituti di credito.
3. Le somme di cui ai commi precedenti sono conservate nel conto dei residui
fino alla loro riscossione ovvero fino alla sopravvenuta inesigibilita',
insussistenza o prescrizione.
4. Ai fini della conservazione dei residui attivi nel conto del bilancio,
i responsabili dei servizi verificano la sussistenza o meno delle ragioni
del mantenimento dei crediti totalmente o parzialmente non riscossi, dandone
comunicazione al C.A.F. entro il 31 gennaio di ciascun anno. Il C.A.F.,
sulla base delle informazioni ricevute e delle notizie ed atti in suo possesso,
effettua il riaccertamento dei residui attivi non riscossi redigendo un
elenco generale dei residui medesimi, distinti per anno di provenienza,
da allegare al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario cui
si riferiscono.
5. L'elenco generale dei residui attivi non riscossi, debitamente sottoscritto,
e' utilizzato per la predisposizione del verbale di chiusura che dovra'
essere approvato entro il 15 febbraio di ciascun anno, con deliberazione
della Giunta, ai fini della determinazione del risultato provvisorio di
gestione/amministrazione e dell'invio al tesoriere dell'elenco dei residui
affinche' possa dare regolare esecuzione ai relativi ordinativi.
6. Con la deliberazione
di approvazione del verbale di chiusura o con atto successivo da adottarsi
prima dell'approvazione del rendiconto della gestione, sara' motivata l'eliminazione,
totale o parziale, dei residui attivi riconosciuti inesigibili o insussistenti
o prescritti, previo riaccertamento dei crediti per verificare la sussistenza
o meno delle ragioni che ne avevano determinato la registrazione contabile.
Le variazioni rispetto agli importi originari possono essere
causate, a titolo esemplificativo, da:
-erronea o indebita valutazione, per la natura dell'entrata non esattamente
determinabile in via preventiva;
-avvenuta riscossione erroneamente contabilizzata con riferimento a risorsa
o capitolo diverso ovvero in conto della competenza;
-inesistenza di residuo attivo, meramente contabile, a seguito di errata
eliminazione di residuo passivo ad esso correlato (impegni di spese derivanti
da entrate vincolate per destinazione da reiscrivere nella competenza dell'anno
di bilancio in cui viene perfezionata l'obbligazione giuridica);
-accertata irreperibilita' o insolvenza del debitore,
-rinuncia a crediti di modesta entita', purche'non si riferiscano a tributi,
sanzioni amministrative o pene pecuniarie, la cui azione di recupero
comporterebbe costi di riscossione di importo superiore ai crediti medesimi;
-altre cause ben motivate.
Art. 28 Gestione delle spese
1. Le spese previste nel bilancio annuale di competenza costituiscono
il limite massimo delle autorizzazioni consentite, nel rispetto delle compatibilita'
finanziarie poste a garanzia del mantenimento del pareggio di bilancio.
2. A tale fine, la gestione delle spese deve essere preordinata attraverso
le seguenti fasi dell'attivita' gestionale: impegno, liquidazione,
ordinazione, pagamento.
Art. 29 Impegno delle spese
1. L'impegno e' la prima fase del procedimento di della spesa. Consiste
nell'accantonare sui fondi di bilancio dell'esercizio in corso, una somma
per far fronte all'obbligazione giuridica della spesa relativa, sottraendola
alla disponibilita' per altri scopi.
2. L'impegno e' regolarmente assunto, quando, a seguito di obbligazione
giuridicamente perfezionata, e' possibile determinare l'ammontare
del debito, indicare la ragione della somma da pagare, individuare il creditore,
fissare la scadenza ed indicare l'intervento/capitolo del bilancio di competenza
sul rilevare contabilmente il debito (obbligo giuridico al pagamento),
nei limiti della disponibilita' accertata mediante il visto di regolarita'
contabile attestante l'esistenza della copertura finanziaria della spesa
relativa ai sensi del precedente articolo 18.
3. Le spese sono impegnate dai funzionari responsabili dei servizi, secondo
le rispettive competenze ed indirizzi stabiliti da:
-disposizioni legislative, statutarie, regolamentari o di servizio;
-piano esecutivo di gestione, bilancio di previsione e relazione previsionale
e programmatica.
L'impegno e' costituito con l'adozione di formale determinazione.
Gli atti d'impegno devono essere classificati con idonei sistemi di
raccolta in ordine cronologico ed in relazione agli uffici di provenienza,
anche mediante procedure informatizzate.
4. Costituiscono impegno, senza richiedere l'adozione di ulteriori atti
formali, sugli stanziamenti approvati del bilancio di previsione annuale
e succ. variazioni, le spese dovute per:
a) trattamento economico tabellare gia' attribuito al personale dipendente,
compresi i relativi oneri riflessi;
b) rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, compresi gli interessi
di preammortamento e i relativi oneri accessori;
c) altro titolo in base a contratti o disposizioni di legge.
d) servizi per conto terzi, in corrispondenza degli accertamenti delle corrispondenti
entrate.
5. Si considerano impegnati, altresi', gli stanziamenti di competenza
dell'esercizio relativi:
a) alle spese in conto capitale finanziate con entrate provenienti da mutui,
in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo contratto o gia' concesso
o del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
b) alle spese in conto capitale correlate ad accertamenti di entrate proprie
a destinazione vincolata per volonta' consiliare, una volta approvato il
progetto preliminare ai sensi della Legge 109/94 e per l'ammontare delle
entrate effettivamente accertate.
c) spese in conto capitale finanziate con l'avanzo di amministrazione, in
corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo accertato con l'approvazione
del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso;
d) spese in conto capitale finanziate con l'emissione di prestiti obbligazionari,
in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
e) spese in conto capitale finanziate con entrate provenienti da alienazioni
o concessioni patrimoniali, in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate
accertate;
f) alle somme stanziate per gare d'appalto, licitazioni, interpellanze,
anche se non si e' ancora proceduto alla aggiudicazione definitiva;
g) alle spese correnti e spese d'investimento correlate ad accertamenti
di entrate aventi destinazione vincolata per legge.
6. In deroga al principio della competenza finanziaria, gli impegni "contabili"
di cui al precedente comma, che formano residui passivi "impropri",
possono perfezionarsi negli esercizi successivi in conto della gestione
residui, ai fini dell'obbligazione di spesa verso i terzi.
7. Nel primo semestre di ciascun esercizio finanziario gli impegni di spese
correnti non possono superare il 50 per cento degli stanziamenti previsti
nei singoli interventi di spesa del bilancio deliberato. Sono esclusi da
detta limitazione gli impegni pluriennali assunti nei precedenti esercizi
e quelli relativi a spese il cui pagamento deve effettuarsi a scadenze determinate
in virtu' di leggi, sentenze giudiziali, contratti o convenzioni,
nonche' quelli relativi a spese necessarie per assicurare l'assolvimento
dei servizi indispensabili o per evitare che siano arrecati all'ente
danni patrimoniali.
Nel secondo semestre di ciascun esercizio le spese suscettibili di frazionamento
in dodicesimi potranno essere impegnate dai responsabili dei servizi in
misura non superiore ai 3/12simi dello stanziamento assestato dell'intervento
di bilancio. Dopo l'adozione del provvedimento di cui all'art. 17 commi
5-6-7, sara' consentito l'impegno di spesa dei rimanenti 3/12simi disponibili.
8. E' consentita, nel corso della gestione, la "prenotazione"
di impegni relativi a spese in corso di formazione o di ammontare non esattamente
definito. Tali impegni (provvisori o di massima), ove alla chiusura
dell'esercizio finanziario non siano divenuti certi e definitivi con l'insorgenza
dell'obbligazione giuridica al pagamento della relativa spesa, devono
essere annullati e rilevati dalle scritture contabili quali economie
di gestione rispetto alle previsioni, alla pari delle minori spese sostenute
rispetto agli impegni assunti e verificate con la conclusione della
successiva fase della liquidazione.
9. L'impegno delle spese deve essere rilevato mediante apposita registrazione
contabile. A tale fine, il responsabile del procedimento (centro di responsabilita'
e/o di costo) deve trasmettere la relativa documentazione al C.A.F. entro
il terzo giorno successivo alla esecutivita' delle deliberazioni o
al perfezionamento degli atti relativi e, comunque, entro il 31 dicembre
di ciascun anno.
10. Tutte le somme iscritte tra le spese di competenza del bilancio e non
impegnate entro il termine dell'esercizio, costituiscono economie
di bilancio concorrono positivamente a determinare i risultati finali
della gestione.
Art. 30 Liquidazione delle spese
1. La liquidazione delle spese costituisce la fase successiva all'impegno
e consiste nella determinazione, sulla scorta dei documenti e dei
titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, della somma certa
e liquida da pagare nei limiti del relativo impegno definitivo regolarmente
assunto e contabilizzato.
2. La liquidazione e' effettuata, a cura del funzionario responsabile
del servizio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa, provvedendo
altresi' all'ordinazione della esecuzione dei lavori, della fornitura o
prestazione di beni e servizi. Il provvedimento di liquidazione e' disposto
sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore.
Il R.S. e' tenuto pertanto al riscontro della regolarita' del titolo di
spesa (fattura, parcella, contratto o altro), nonche' della corrispondenza
alla qualita', alla quantita', ai prezzi ed ai termini, convenuti e verificati
sulla scorta dei relativi buoni d'ordine e buoni di consegna.
3. Nel caso in cui siano rilevate irregolarita' o difformita' rispetto
all'impegno di spesa, prima di procedere alla liquidazione dovranno essere
attivate le azioni (o determinazioni) ritenute necessarie per rimuovere
le irregolarita' riscontrate.
4. Il responsabile del servizio e' tenuto a trasmettere l'atto di liquidazione,
debitamente datato e sottoscritto, con tutti i relativi documenti giustificativi,
al C.A.F. per il rilascio del visto di regolarita' contabile ed adempimenti
conseguenti, entro il ventesimo giorno precedente la scadenza del pagamento.
5. Qualora la spesa definitivamente liquidata risulti inferiore all'impegno
assunto, il C.A.F. dispone la riduzione dell'impegno con contestuale aggiornamento
della disponibilita sul relativo stanziamento di bilancio.
Art. 31 Ordinazione dei pagamenti
1. L'ordinazione consiste nella emissione dell'ordinativo o mandato, con
il quale si "ordina" al tesoriere comunale di provvedere al pagamento
delle spese.
2. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal C.A.F. o dal funzionario
supplente o comunque dai Responsabili delle Unita' Operative: Bilancio,
Personale, Patrimonio, Tributi per le dotazioni ed interventi di rispettiva
competenza. Il mandato di pagamento e' controllato dal firmatario per quanto
attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione. L'emissione
dei mandati da' luogo ad apposita annotazione nelle scritture contabili,
con riferimento all'intervento o capitolo di spesa del bilancio annuale,
distintamente per le spese di competenza e per quelle in conto residui.
3. A cura del firmatario, i mandati devono essere trasmessi al tesoriere
con elenco in duplice copia, di cui una da restituire per ricevuta.
Contestualmente deve esserne dato avviso al creditore.
4. I mandati di pagamento devono contenere le seguenti indicazioni:
a) numero progressivo;
b) esercizio finanziario cui si riferisce la spesa;
c) codice dell'intervento/capitolo di bilancio e relativa voce economica
cui e' riferita la spesa;
d) situazione contabile dello stanziamento, movimenti contabilizzati e relativa
disponibilta' (castelletto), distintamente per competenza e residui;
e) generalita' del creditore con relativo codice fiscale o partita IVA ovvero
del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nel caso di persona diversa
dal creditore;
f) somma da pagare, in cifre e in lettere;
g) eventuali modalita' agevolative di pagamento, su richiesta del creditore;
h) causale della spesa;
i) scadenza del pagamento, nel caso sia prevista da obblighi legislativi
o contrattuali ovvero sia stata concordata con il creditore;
l) estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
m) eventuali riferimenti a vincoli di destinazione;
n) data di emissione;
5. I mandati di pagamento devono essere emessi direttamente a favore
dei creditori ed in nessun caso per il tramite di amministratori o
dipendenti comunali.
6. Il tesoriere puo' effettuare pagamenti di spese derivanti da obblighi
tributari, somme iscritte a ruolo, delegazioni di pagamento, senza la preventiva
emissione del relativo mandato di pagamento. Il tesoriere deve dare
immediata comunicazione all'ente del pagamento effettuato senza ordinativo,
per consentirne la regolarizzazione entro i successivi 15 giorni e,
comunque, entro il termine del mese in corso.
Art. 32 Pagamento delle spese
1. Il pagamento costituisce la fase conclusiva del procedimento di spesa,
con la quale il tesoriere provvede ad estinguere l'obbligazione in favore
del creditore dell'Ente.
2. Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente tramite
il tesoriere e mediante regolari mandati di pagamento, con la sola eccezione
prevista al precedente articolo 31, comma 6 e fatti salvi i casi di pagamento
di spese tramite l'economo comunale o altri agenti contabili, espressamente
autorizzati con formale deliberazione della Giunta. L'importo dei
titoli e' arrotondato alle dieci lire per difetto o per eccesso, a seconda
che si tratti di frazioni non superiori o superiori a lire cinque.
3. Il pagamento puo' aver luogo solo se il relativo mandato risulta
regolarmente emesso nei limiti dello stanziamento di spesa del rispettivo
intervento o capitolo del bilancio di previsione. A tale fine, l'ente deve
trasmettere al tesoriere copia del bilancio approvato e divenuto
esecutivo, nonche' copia di tutte le deliberazioni esecutive, di variazione
del bilancio annuale.
4. L'estinzione dei mandati di pagamento puo' avvenire in modo diretto,
previo rilascio di quietanza liberatoria da parte del creditore o
suo procuratore, rappresentante, tutore, curatore o erede.
5. I mandati di pagamento possono essere estinti, inoltre, su richiesta
scritta del creditore e con espressa annotazione riportata sui mandati stessi,
con una delle seguenti modalita':
a) accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al creditore.
La ricevuta postale del versamento effettuato, allegata al mandato, costituisce
quietanza del creditore. Nel caso di versamento su conto corrente
bancario, costituisce quietanza la dichiarazione del tesoriere annotata
sul mandato ed attestante l'avvenuta esecuzione dell'operazione di accreditamento;
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore,
da spedire al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento
e con spese a carico del destinatario. In tal caso costituisce quietanza
del creditore la dichiarazione del tesoriere annotata sul mandato
con l'allegato avviso di ricevimento;
c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale
localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente. In tal caso
costituisce quietanza liberatoria la dichiarazione del tesoriere annotata
sul mandato con l'allegata ricevuta di versamento rilasciata
dall'ufficio postale.
6. I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l'osservanza
delle modalita' di cui ai commi precedenti, si considerano titoli
pagati agli effetti del discarico di cassa e del conto del tesoriere.
7. I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente
o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio
dal tesoriere in assegni postali localizzati con le modalita' indicate alla
lettera c) del precedente comma 5, o con altri mezzi equipollenti previsti
dal sistema bancario.
Art. 33 Riconoscibilita' di debiti fuori bilancio e relativo finanziamento
1. Nel caso in cui venga rilevata l'esistenza di debiti fuori bilancio,
il Consiglio comunale e' tenuto, con periodicita' trimestrale, a riconoscere
la legittimita' dei debiti medesimi adottando specifica e motivata
deliberazione, tenuto presente che gli oneri possono essere posti a carico
del bilancio solo se trattasi di debiti derivanti da:
a) sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive;
b) disavanzi di gestione di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni
alla cui copertura il Comune deve provvedere per obblighi derivanti da statuto,
convenzione o atto costitutivo;
c) ricapitalizzazione di societa' di capitali costituite per l'esercizio
di servizi pubblici locali, al cui ripiano il Comune deve provvedere nei
limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica
utilita';
e)acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui agli
artt. 17 e 29, nei limiti degli accertati e dimostrati utilita' ed arricchimento
del Comune, nell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2. Con la medesima deliberazione devono essere indicati i mezzi di copertura
della spesa e l'impegno in bilancio dei fondi necessari, avente valore di
vincolo prioritario rispetto a impegni sopravvenienti. A tale fine,
possono essere utilizzate, per l'anno in corso e per i due immediatamente
successivi, tutte le entrate compreso l'avanzo di amministrazione
accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio
chiuso, nonche'i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali
disponibili.
E' fatto divieto di utilizzare le entrate aventi specifica destinazione
per legge.
3. Ai fini del pagamento rateizzato dei suddetti debiti, l'ente predispone
un piano triennale, in quote uguali, concordato con i creditori interessati.
4. Nel caso di motivata e documentata indisponibilita' di risorse finanziarie
utilizzabili, l'ente puo' fare ricorso all'assunzione di apposito mutuo
da destinare al finanziamento dei debiti riconoscibili.
5. Qualora i debiti fuori bilancio non possano costituire onere addebitabile
all'ente, in quanto non ascrivibili ad alcuna delle tipologie riconoscibili,
il Consiglio comunale e' tenuto ad individuare i responsabili
delle ordinazioni fatte a terzi e ad esperire le procedure per porre a loro
carico ogni onere conseguente.
6. Si applicano le disposizioni previste ai commi 6 e 8 del precedente
articolo 17.
34 Residui passivi
1. Le spese impegnate ai sensi del precedente articolo 29 e non pagate entro
il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi, i quali sono compresi
in apposita voce del passivo (debiti) del conto patrimoniale.
2. Le somme suddette sono conservate nel conto dei residui fino al loro
pagamento ovvero fino alla sopravvenuta insussistenza o prescrizione.
3. Ai fini della conservazione dei residui passivi nel conto del bilancio,
i responsabili dei servizi verificano la sussistenza o meno delle ragioni
del mantenimento dei debiti totalmente o parzialmente non pagati, dandone
comunicazione al responsabile del servizio finanziario entro il 31 gennaio
di ciascun anno. Il C.A.F. sulla base delle informazioni ricevute e delle
notizie in suo possesso, effettua il riaccertamento dei residui passivi
non pagati redigendo un elenco generale dei residui medesimi, distinti per
anno di provenienza, da allegare al rendiconto della gestione dell'esercizio
finanziario cui si riferiscono.
4. L'elenco generale dei residui passivi non pagati, debitamente sottoscritto,
e' utilizzato per la predisposizione del verbale di chiusura che dovra'
essere approvato entro il 15 febbraio di ciascun anno, con deliberazione
della Giunta, ai fini sia delle determinazione dei risultato provvisorio
di gestione e di amministrazione, sia dell'invio al tesoriere dell'elenco
dei residui passivi affiche' possa dare regolare esecuzione ai mandati di
pagamento emessi a carico della gestione dei residui.
5. Le variazioni dei residui rispetto agli importi originari possono
essere causate, a titolo esemplificativo da:
-erronea valutazione, per la natura della spesa non esattamente determinabile
in via preventiva;
-indebita determinazione per duplicazione della registrazione contabile;
-avvenuto pagamento erroneamente contabilizzato con riferimento a intervento
o capitolo diverso ovvero in conto della competenza;
-inesistenza di residuo passivo, meramente contabile, a seguito di errata
eliminazione di residuo attivo ad esso correlato (accertamento di
entrata vincolata per destinazione, da reiscrivere in conto della competenza
dell'anno nel quale viene perfezionata l'obbligazione giuridica);
-accertata irreperibilita' del creditore;
-abbuono volontario o transattivo di debito contestato;
-scadenza del termine di prescrizione.
- altre cause e motivazioni.
C A P O V - SCRITTURE CONTABILI
Art. 35 Sistema di scritture
1. Il sistema di contabilita' comunale deve consentire la rilevazione
dell'attivita' amministrativa e gestionale dell'ente, sotto il triplice
aspetto: finanziario, patrimoniale, economico.
2. La contabilita' finanziaria deve rilevare la registrazione delle
operazioni comportanti, per ciascuna risorsa/intervento/capitolo, movimenti
finanziari in termini di cassa (riscossioni e pagamenti) e in termini di
competenza (accertamenti di entrate e impegni di spese), a fronte dei relativi
stanziamenti del bilancio di previsione. E' funzionale alla determinazione
della consistenza finale del conto di cassa, dell'ammontare dei residui
attivi e passivi e del saldo complessivo di gestione (avanzo o disavanzo
di amministrazione).
3. La contabilita' patrimoniale, funzionale alla rilevazione a valore
degli elementi attivi e passivi del patrimonio comunale, deve dare dimostrazione
della consistenza patrimoniale all'inizio dell'esercizio
finanziario, delle variazioni intervenute nel corso dell'anno per la gestione
del bilancio o per altre cause e dell'incremento o diminuzione del patrimonio
netto iniziale.
4. Il conto economico, mediante l'evidenziazione dei componenti positivi
e negativi dell'attivita' dell'ente, deve dare dimostrazione del risultato
economico conseguito alla fine dell'esercizio finanziario.
Art. 36 Libri e registri contabili
1. La tenuta delle scritture finanziarie e patrimoniali e' realizzata
attraverso i seguenti libri e registri contabili:
a) libro giornale di cassa;
b) libro mastro;
c) libro degli inventari.
2. Per le attivita' esercitate dall'ente in regime d'impresa (attivita'
commerciali) le scritture finanziarie e patrimoniali devono essere opportunamente
integrate con specifiche registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini
IVA (registri delle fatture emesse, delle fatture ricevute, dei corrispettivi,
elenco clienti e fornitori), in osservanza alle particolari disposizioni
in materia vigenti nel tempo ed alle quali si fa espresso rinvio per i relativi
adempimenti nel rispetto degli obblighi fiscali a carico dell'ente.
Art. 37 Libro giornale di cassa
1. Il libro giornale costituisce un insieme di scritture analitiche
aventi valenza dimostrativa delle singole operazioni finanziarie e
relative all'attivita' dell'ente, la cui rilevazione in ordine cronologico
deve evidenziare le seguenti indicazioni:
a) numero progressivo degli ordinativi d'incasso o di pagamento;
b) data di emissione delle reversali d'incasso o mandati di pagamento;
c) numero della risorsa o intervento o capitolo di riferimento al bilancio,
con distinta evidenziazione delle operazioni in conto competenza da quelle
in conto residui;
d) generalita' del debitore o del creditore;
e) causale ed importo del credito o del debito.
Art. 38 Libro mastro
1. L'attivita' amministrativa dell'ente, svolta attraverso l'esercizio
di funzioni di gestione economica (funzioni volitive, direttive, gestionali
ed esecutive), e' l'insieme degli atti amministrativi che, determinando
variazioni negli elementi del patrimonio comunale, rilevano eventi
di carattere modificativo o permutativo a seconda che producano un aumento
o una diminuzione della consistenza patrimoniale ovvero semplicemente
un cambiamento qualitativo del capitale senza alcuna modifica del suo valore
complessivo.
2. Il conto finanziario (o del bilancio) registra tutte le operazioni
modificative e permutative, caratterizzate dal movimento finanziario
(contabilita' finanziaria). Il conto economico invece, dovendo evidenziare
l'aumento o la diminuzione del patrimonio per effetto della gestione del
bilancio (contabilita' patrimoniale), si limita a rilevare le sole
operazioni modificative, siano esse finanziarie o meno.
3. Le rilevazioni contabili dei fatti gestionali devono consentire la dimostrazione
di tutte le operazioni che rilevano ai fini della chiusura dei conti
e della determinazione del risultato della gestione, sia in termini
finanziari che in termini di risultato economico di esercizio.
4. Lo strumento di rilevazione contabile e' il "conto" (o scheda),
cioe' un insieme di scritture riguardanti un determinato oggetto ed aventi
lo scopo di determinare,attraverso l'evidenziazione del valore iniziale
(previsioni di bilancio) e delle variazioni intervenute durante l'esercizio
(riscossioni/pagamenti), il valore finale (accertamenti/impegni).
5. Tutti i conti (o schede) sono riuniti nel libro mastro ai fini della
classificazione, descrizione e rilevazione dei fatti amministrativi
e gestionali concernenti i singoli oggetti.
6. Il libro mastro, pertanto, costituisce un insieme di scritture
complesse e sistematiche, finalizzate alla rilevazione partitaria dei singoli
fatti amministrativi che concorrono alla determinazione del risultato della
gestione, sotto il duplice profilo finanziario ed economico.
7. Ciascun conto (o scheda) del libro mastro, intestato ad una singola voce
del bilancio, con l'indicazione del centro di costo/ricavo a cui fare
riferimento nell'ambito dei centri di responsabilita', deve rilevare
in ordine cronologico tutte le operazioni che si riferiscono alla
rispettiva risorsa o intervento o capitolo del bilancio stesso, per consentire
la dimostrazione dello svolgimento dell'attivita' amministrativa dell'ente
e dei relativi riflessi sullo stato patrimoniale, tenuto presente che
ciascuna operazione finanziaria assume, nello stesso tempo, il significato
di credito/debito e di costo/ricavo. Le singole registrazioni, infatti,
possono riguardare solo "conti patrimoniali" che rilevano le attivita'
e le passivita' patrimoniali (crediti e debiti) o solo "conti economici"
che rilevano componenti positivi o negativi di reddito (costi e ricavi)
ovvero gli uni e gli altri. I riflessi sul conto del patrimonio o sul conto
economico devono essere opportunamente evidenziati con annotazioni
che facilitino le scritture di assestamento, rettifica ed integrazione di
fine anno ai fini della conciliazione del risultato finanziario, economico
e patrimoniale.
C A P O V I - SCRITTURE PATRIMONIALI
Art. 39 Elementi del patrimonio ed inventari
1. L'individuazione e la descrizione degli elementi del patrimonio presuppone
la classificazione dei suoi componenti attivi e passivi e la dimostrazione
della consistenza sia del patrimonio permanente (o economico), sia del patrimonio
finanziario (o amministrativo).
2. Il valore degli elementi patrimoniali forma le attivita' e le passivita'.
Il rendiconto generale del patrimonio deve evidenziare in sintesi le variazioni
intervenute nel corso dell'esercizio stesso rispetto alla consistenza iniziale.
3. La conoscenza delle attivita' e passivita' patrimoniali e' necessaria
per una efficace gestione. Essa, offrendo la dimostrazione in sintesi della
consistenza patrimoniale in tutti i suoi componenti, e' il punto di arrivo
del rendiconto dell'esercizio decorso ed il punto di partenza della gestione
dell'anno successivo.
4.La distinzione del patrimonio permanente da quello finanziario, serve
a far conoscere la consistenza patrimoniale con carattere di staticita'/stabilita'
e quella, invece, essenzialmente variabile per gli effetti provocati della
gestione finanziaria del bilancio annuale. Il risultato finale differenziale
fra elementi attivi e passivi, rappresenta la consistenza netta della dotazione
patrimoniale complessiva.
5.Sono elementi attivi del patrimonio permanente:
a) i beni immobili demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali
disponibili;
b) i beni mobili, compresi i beni strumentali o d'uso;
c) i titoli mobiliari, pubblici e privati e le partecipazioni in possesso
del Comune;
d) i diritti su beni altrui, di natura pubblica o privata a favore del Comune;
e) i ratei e i risconti attivi non riferiti a residui attivi;
6. Sono elementi passivi del patrimonio permanente:
a) i mutui contratti dal Comune con istituti di credito;
b) i prestiti assunti con obbligazioni;
c) le prestazioni patrimoniali costituite a favore di terzi;
d) i ratei e i risconti passivi non riferiti a Residui passivi.
7. sono elementi del patrimonio finanziario:
a) per le attivita', il fondo di cassa, i residui attivi e altri crediti;
b) per le passivita', i residui passivi e altri debiti.
8.I valori dei beni avuti e dati in deposito devono essere rilevati separatamente,
contrapponendo ai valori attivi equivalenti valori passivi.
9. La contabilita' patrimoniale ha lo scopo di formare periodicamente,
alla fine di ogni esercizio finanziario, il "Conto del patrimonio"
mediante la rilevazione della situazione patrimoniale dell'ente e
delle variazioni verificatesi negli elementi attivi e passivi, per effetto
della gestione del bilancio, e per qualsiasi altra causa.
10. Lo strumento di rilevazione delle scritture patrimoniali e' l'inventario
dei beni comunali che, consentendo la conoscenza quantitativa, qualitativa
e del valore dei beni stessi, costituisce un idoneo strumento di controllo
e di gestione del patrimonio comunale.
11. La classificazione dei beni deve distinguere tre aspetti fondamentali:
a) profilo giuridico, che rappresenta il complesso dei beni, dei diritti
e degli obblighi patrimoniali dell'ente, esistenti alla chiusura dell'esercizio
finanziario;
b) profilo finanziario, che evidenzia analiticamente le componenti reali
e dirette del patrimonio alla chiusura della gestione annuale;
c) profilo economico, che qualifica la consistenza differenziale tra
i valori finali ed iniziali delle attivita' e delle passivita' patrimoniali.
12. Ai fini della formazione dell'inventario, i beni comunali sono raggruppati,
in relazione ai differenziati regimi giuridici di diritto pubblico cui essi
sono assoggettati, nelle seguenti quattro categorie:
a) beni immobili demaniali;
b) beni immobili patrimoniali indisponibili;
c) beni immobili patrimoniali disponibili;
d) beni mobili.
e) in merito alle valutazioni dei beni demaniali, dei terrenbi e dei fabbricati
in genere, si applicano i criteri di cui al precedente articolo 20.
13. La classificazione dei beni deve tener conto che:
a)appartengono al demanio comunale, i beni destinati all'uso pubblico
per natura, quali strade e relative pertinenze (case cantoniere, aree di
servizio, aiuole spartitraffico, paracarri, ponti, sottopassaggi, gallerie,
scarpate, ecc.), piazze, giardini, parchi, acquedotti, gasdotti, cimiteri,
mercati, fontane, fognature, fossi, canali e laghi artificiali, edifici
monumentali e di interesse storico, archeologico, artistico, chiese, raccolte
dei musei-archivi storici-pinacoteche-biblioteche, diritti demaniali su
beni altrui e tutti cio' che risulta assoggettato al regime pubblicistico
tipico dei beni demaniali;
b)appartengono al patrimonio indisponibile, i beni destinati a sede
di pubblici uffici o a pubblici servizi, quali palazzo comunale, scuole,
boschi, cave, torbiere, acque minerali e termali, edifici e terreni destinati
a servizi resi dal Comune, teatri, macelli, aree adibite a fini urbanistici
e di incremento dei servizi degli insediamenti produttivi e dell'edilizia
residenziale pubblica, beni acuisiti ai sensi dell'art. 15 della L. 28.1.77,
n.10 e dell'art. 7 della L. 28.2.85, n.47 e successive modificazioni, beni
mobili di uso pubblico (mobili, arredi, attrezzature e macchine d'ufficio,
automezzi e motomezzi, armamenti, libri e raccolte di leggi e decreti, statue,
quadri, ecc.);
c)appartengono al patrimonio disponibile, i beni soggetti alle norme
del diritto comune, quali terreni, fabbricati, edifici ed altri beni non
direttamente destinati all'uso pubblico, aree lottizzate abusivamente ed
acquisite ai sensi dell'art. 18 della legge 28.2.85, n.47 e successive modificazioni,
beni mobili del patrimonio disponibile, diritti, azioni, obbligazioni e
partecipazioni.
Art. 40 Tenuta e struttura degli inventari
1. La tenuta degli inventari comporta la descrizione di tutti i beni in
apposite schede, suddivise per categorie:
SCHEDA FABBRICATI: Per la compilazione usare la scheda allegata al
regolamento su supporto cartaceo
SCHEDA TERRENI: Per la compilazione usare la scheda allegata al regolamento
su supporto cartaceo
SCHEDA VIABILITA': Per la compilazione usare la scheda allegata al regolamento
su supporto cartaceo
SCHEDA BENI MOBILI: Per la compilazione usare la scheda allegata al
regolamento su supporto cartaceo
N. 1 -INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI DEMANIALI -ANNO 19__: Per compilazione
usare scheda allegata al regolamento su supporto cartaceo
N. 2 -INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI INDISPONIBILI - ANNO 19__:
Per compilazione usare scheda allegata al regolamento su supporto
cartaceo
N. 3 -INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI DISPONIBILI - ANNO 19__:
Per compilazione usare scheda allegata al regolamento su supporto
cartaceo
N. 4 -INVENTARIO DEI BENI MOBILI INDISPONIBILI (di uso pubblico)
- ANNO 19__: Per compilazione usare scheda allegata al regolamento
su supporto cartaceo
N. 5 -INVENTARIO DEI BENI MOBILI PATRIMONIALI - ANNO 19__: Per compilazione
usare scheda allegata al regolamento su supporto cartaceo
N. 6 -INVENTARIO DEI DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI - ANNO 19__: Per compilazione
usare scheda allegata al regolamento su supporto cartaceo
N. 7 -INVENTARIO DELLE CONCESSIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE - ANNO
19__: Per compilazione usare scheda allegata al regolamento su supporto
cartaceo
N. 8 -INVENTARIO DEI TITOLI DI CREDITO PUBBLICI E PRIVATI - ANNO
19__ . Per compilazione usare scheda allegata al regolamento su supporto
cartaceo
N. 9 -INVENTARIO DEI MUTUI PASSIVI - ANNO 19__: Per compilazione usare scheda
allegata al regolamento su supporto cartaceo
N. 10 -INVENTARIO DEI DEBITI FUORI BILANCIO - ANNO 19__: Per compilazione
usare scheda allegata al regolamento su supporto cartaceo
N. 11 -INVENTARIO DEI DEBITI PLURIENNALI (autofinanziamenti, leasing, ecc.)
-ANNO 19__:
N. 12 -INVENTARIO DEI DEPOS