ART. 1 SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA
L'acqua potabile viene somministrata ai fabbricati situati lungo le via
percorse da condutture, secondo le condizioni e le modalità' del
presente Regolamento.
ART. 2 NUOVI ALLACCIAMENTI
Per poter effettuare un nuovo allacciamento, il proprietario del fabbricato
o un suo delegato o incaricato, dovrà' farne esplicita domanda all'Ufficio
Tecnico del Comune -Servizio Acquedotti che, previo sopralluogo, provvederà'
ad eseguire il lavoro, relativamente alle sole parti e strutture idrauliche
con i propri dipendenti, rimettendo successivamente fattura per il materiale
e la mano d'opera impiegati. Se la richiesta di nuovo allacciamento si riferisce
a fabbricati posti in via o località' sprovviste di condutture, l'Amministrazione
Comunale deciderà' se estendere la rete idrica comunale o se la concessione
potrà' essere rilasciata prescrivendo particolari condizioni all'utente
in riferimento al tipo di tubazione, al suo diametro ed alla partecipazione
alla spesa che potrà essere stabilita a totale carico dell'utente
o degli utenti o solo per una parte. Dopo dieci anni la nuova tubazione
potrà' diventare proprietà' dell'Amministrazione Comunale
e le successive richieste di allacciamento potranno essere autorizzate esclusivamente
dalla stessa. Se entro cinque anni dalla concessione un altro o altri utenti
facessero domanda per allacciarsi alla nuova tubazione, l'Amministrazione
Comunale provvederà a stabilire in maniera proporzionale, il rimborso
della spesa, a suo tempo sostenuta, al primo a ai primi concessionari. Non
saranno concessi nuovi allacciamenti agli utenti che siano risultati morosi
nei confronti dell'Amministrazione Comunale per il pagamento di fatture
inerenti consumi o prestazioni di servizi per allacciamenti preesistenti.
ART. 3 MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA
La manutenzione di tutta la rete idrica comunale e delle diramazioni secondarie
per gli allacciamenti privati è' di esclusiva competenza dell'Amministrazione
Comunale. Sarà a carico dell'utente la spesa relativa alla manutenzione
delle diramazioni secondarie e cioè: dalla presa di attacco sulla
rete principale fino al contatore compreso. La fatturazione, la riscossione,
il recupero dei crediti e le penalità', relative alle prestazioni
di servizi inerenti lavori di manutenzione ed allacciamenti alla rete idrica,
sono regolate dalle disposizioni
previste dall'art. 15 per quanto risultino applicabili.
ART. 3/BIS I lavori eseguiti dall'Amministrazione Comunale a norma dei
precedenti articoli 2 e 3, con interventi di durata inferiore a 60 minuti
verrano comunque addebitati in ragione dei costi rapportati ad un ora di
intervento.
Per l'attivazione di nuove utenze o la disattivazione utenze esistenti sara'
disposto un addebito forfettario di ore 1 di lavoro oltre alle spese postali
di spedizione fatture. La norma di cui al comma precedente si applica anche
per le singole utenze condominiali qualora l'intervento
venga effettuato nella stessa giornata lavorativa per tutte le utenze da
attivare nello stesso condominio.
ART. 4 ATTRAVERSAMENTI STRADALI
Nell'eventualità' che per la realizzazione di un nuovo allacciamento
sia necessario eseguire lavori di scavo o attraversamenti di strade provinciali
o statali, il richiedente dovrà' dimostrare all'Amministrazione Comunale,
di essere in possesso del nulla osta dell'Ente proprietario della strada
interessata. I lavori di scavo ed i ripristini dovranno essere eseguiti
a perfetta regola d'arte ed a totale cura e spese del richiedente. Farà'
carico al richiedente anche la spesa relativa al servizio che espleterà'
la Polizia Municipale per la disciplina del traffico. L'Amministrazione
Comunale non si riterrà' in nessun caso, responsabile della imperfetta
esecuzione del
ripristino stradale né per gli eventuali danni che nel corso dell'opera
o per la sua imperfetta esecuzione venissero arrecati a persone, cose ed
animali. Il richiedente è' tenuto a sottoscrivere una dichiarazione
che liberi l'Amministrazione Comunale ed i suoi dipendenti da ogni e qualsiasi
responsabilità' in ragione dell'opera.
Per quanto concerne eventuali attraversamenti di strade comunali il richiedente
è tenuto a rispettare le norme di cui sopra e, l'erogazione dell'acqua
sarà' effettuata solo quando l'Ufficio Tecnico Comunale avrà'
constatato che l'esecuzione del ripristino stradale è stato eseguito
a perfetta regola d'arte.
ART. 5 MATERIALI DA IMPIEGARSI
La scelta del tipo del contatore, delle tubazioni, dei pezzi speciali e,
comunque, di tutti i materiali da usarsi per i nuovi allacciamenti, per
sostituzioni o modifiche agli impianti esistenti, è' di esclusiva
esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale. Pertanto, l'Amministrazione
Comunale fornirà' o prescriverà le caratteristiche tecniche
di tutto il materiale necessario per i lavori di cui al comma precedente.
ART. 6 MODO DI SOMMINISTRAZIONE DELL'ACQUA
La somministrazione dell'acqua viene fatta a deflusso libero misurato dal
contatore. Per l'eventuale impianto di pompe o autoclavi, dovrà'
essere presentata esplicita richiesta all'Amministrazione Comunale, dichiarandone
i motivi e specificando il tipo di autoclave che si intende mettere in opera.
L'Amministrazione Comunale, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale,
si riserva la facoltà' di autorizzare o meno la
messa in opera di dette apparecchiature, prescrivendo, se del caso, le modalità'
dell'impianto.
ART. 7 CONCESSIONI PER L'USO DI ACQUA POTABILE
L'uso dell'acqua potabile viene concesso solo per usi domestici. La concessione
di ogni utenza deve essere richiesta sottoscrivendo il modulo allegato al
presente Regolamento e verrà' accordata per ogni singolo appartamento.
Non sono ammesse concessioni uniche per più' appartamenti, in via
eccezionale potranno essere mantenute le concessioni in atto che prevedono
più di una utenza per ogni contatore. Nel caso di fabbricati e locali
in multiproprietà', condomini centri commerciali integrati ecc.,
serviti da un'unica concessione e dotati di un unico contatore, i proprietari,
amministratori, gestori ecc., anche in occasione di interventi di riadattamento,
ristrutturazione, recupero, manutenzione straordinaria ecc., sono obbligati
a modificare l'impianto di distribuzione idrica in modo che presso ogni
utenza possa essere installato un contatore.In difetto dei suddetti interventi,
se nella stessa unità' immobiliare insistono utenze appartenenti
a categorie eterogenee,(es. attività' economiche e domestiche) i
consumi verrano fatturati con l'applicazione della tariffazione più'
elevata. Le concessioni per uso di stalle ad aziende agricole ( a conduzione
familiare) saranno accordate con lo stesso criterio ed alle stesse tariffe
di quello ad uso domestico. Per azienda agricola o a conduzione familiare
s'intende l'azienda diretto-coltivatrice che trae 2/3 del proprio reddito
dall'attività' medesima. Gli impianti dovranno, comunque essere separati.
La concessione di acqua potabile per usi non domestici dovrà' essere
richiesta specificando l'uso ed il presumibile consumo medio giornaliero.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà' di autorizzare
di volta in volta, la concessione. In ogni caso, gli impianti per l'uso
non domestico dell'acqua potabile dovranno essere separati; il consumo verrà'
misurato sempre a contatore e dovrà' essere pagato al prezzo di tariffa
vigente. Le concessioni in atto all'entrata in vigore del presente Regolamento
dovranno nel termine di un anno, adeguarsi alle disposizioni del precedente
comma, pena la revoca della concessione stessa. Per l'uso non domestico
dell'acqua potabile, si intendono i consumi per :
a) uso industriale e relativi servizi
b) uso commerciale e relativi servizi
c) uso agricolo (abbeveramento di ovini, suini, bovini ed equini, effettuato
in stalle razionali organizzate a scopo commerciale o industriale).
d) uso comunale e di altri enti pubblici.
ART. 8 VERIFICA DEGLI IMPIANTI E CONTATORI
L'utente che intendesse far verificare il proprio impianto o il contatore,
dovrà' farne esplicita richiesta presso l'Ufficio Tecnico Comunale
-Servizio Acquedotti o presso l'Ufficio Commerciale Acquedotto. Se a seguito
della chiamata per verifica non venissero riscontrati guasti all'impianto
o al contatore, o l'errata fatturazione della lettura consumi, all'utente
sarà' addebitato un costo pari ad un ora di intervento. Ove si riscontrassero
guasti all'impianto, l'Ufficio Tecnico prescriverà' i provvedimenti
del caso. Le riparazioni potranno essere effettuate, per quanto riguarda
l'impianto di ogni fabbricato, da fontanieri privati o, su richiesta dell'utente
stesso, dai fontanieri comunali. In questo secondo caso, l'Amministrazione
Comunale è' implicitamente autorizzata ad emettere fattura per il
lavoro eseguito.
Per quanto riguarda invece, eventuali guasti al contatore, la cui tolleranza
nella misurazione viene fissata in ragione del 5% in più' o in meno,
la riparazione se possibile o la sostituzione, restano di esclusiva competenza
dell'Amministrazione Comunale e le spese relative fanno carico all'utente,
fatta salva, ove lo stesso occupasse l'abitazione in un rapporto di locazione,
la rivalsa per le spese sostenute, nei confronti del proprietario (o altro
soggetto gestore). Se a seguito della chiamata di verifica non venissero
riscontrati guasti all'impianto o al contatore, o per errata lettura dei
consumi, all' utente sarà' addebitato un costo pari ad un'ora di
intervento. Il proprietario dell'immobile e' il proprietario del contatore
e pertanto il soggetto debitore per la sua installazione, manutenzione straordinaria
per guasti, sigillatura per chiusura definitiva. Se nell'annuale giro di
letture, fossero rilevati guasti al contatore l'amministrazione comunale
provvedera' alla sua sostituzione di propria iniziativa previo idoneo preavviso,
addebitando al proprietario il costo delle prestazioni e determinando il
consumo da addebitare all'utente effettivo in ragione della media dei consumi
dell'anno precedente.
ART. 9 INIZIO, CESSAZIONE E VARIAZIONI DELL'UTENZA ADEMPIMENTI E SOGGETTI
OBBLIGATI.
L'utenza avrà' inizio dalla data di attivazione del contatore.
Al momento della sottoscrizione del contratto di allacciamento o cambio
intestazione utenza, l'utente che non sia il proprietario dell'immobile,
deve versare la somma di L. 100.000.= a titolo di deposito cauzionale a
garanzia esatto adempimento di tutte le obbligazioni originate dal contratto
di somministrazione acqua potabile e manutezione del contatore. Il deposito
cauzionale verra' restituito al momento della cessazione dell'utenza.
La concessione è' attribuita per un anno solare ed allo scadere dello
stesso si intende tacitamente rinnovata se non interviene disdetta entro
il primo Dicembre di ogni anno. Qualora la concessione venisse disdetta
prima di tale termine, l'utente è' tenuto a saldare il canone di
abbonamento annuale e la quantità' di acqua registrata dal contatore
fino al momento in cui viene liberato l'appartamento, il locale, l'unità'
immobiliare. Il Concessionario ha l'obbligo di presentare all'Ufficio acquedotti
la denuncia di variazione entro gg. 15 dalla
cessazione dell'utenza con l'indicazione della lettura di consumo finale.
Il mancato rispetto del termine di cui al comma precedente comporta l'applicazione
d'Ufficio della penalità' di cui all'art.. 18, nella misura minima
di L. 20.000.=(Ventimila). Fermi restando gli obblighi a carico dell'utenza
e le relative penalità', potranno essere disposte le variazioni d'Ufficio
alle utenze nei seguenti casi:
-modifiche risultanti dagli archivi magnetici e cartacei di tutte le banche
dati, gestite dai diversi uffici comunali .
-decesso del concessionario.
Per la presentazione delle denuncie di inizio, variazione o cessazione di
cui ai commi precedenti, nonché' per gli obblighi relativi ai pagamenti
delle forniture e prestazioni, sono solidalmente e responsabili i soggetti
che occupano o detengono i locali, le aree, le unità' immobiliari,
servite dall'acquedotto comunale, con vincolo di solidarietà' tra
i componenti del nucleo familiare o tra coloro che si
usano in comune i locali o le aree stesse. I proprietari delle unità'
immobiliari, l'amministratore di condomini, il gestore di locali in multiproprietà
e di centri commerciali integrati, sono solidalmente obbligati con gli inquilini,
gli occupanti e detentori degli alloggi a qualsiasi titolo, alla presentazione
delle denuncie di cessazione.La responsabilita' solidale di cui al comma
precedente si estende anche agli insoluti di fatturazione consumi di fine
utenza, in caso di insufficienza del deposito cauzionale.
ART. 10 CONTROLLI
In forza del presente articolo, l'utente, senza formalità' legali,
dovrà lasciare libero accesso nella propria abitazione o proprietà'
ai Vigili Urbani, addetti al servizio acquedotto, agenti di pubblica sicurezza
e Carabinieri.
ART.11 INTERRUZIONI O DIMINUZIONI NELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA
L'interruzione o diminuzione di acqua o qualsiasi guasto si verificasse
nell'impianto dell'utente, dovranno, dallo stesso, essere prontamente denunciate
all'Ufficio Tecnico Comunale - Servizio Acquedotti -, che farà' verificare
il fatto e provvederà' alle riparazioni del caso rimettendo poi la
relativa fattura se il danno od il guasto risultassero per la parte dell'impianto
la cui manutenzione spetta all'utente e, cioè', come fissato dall'art..
2 del presente Regolamento.
ART. 12 MANOMISSIONI
L'utente è' responsabile di qualunque rottura dei timbri o sigilli
comunali di garanzia apposti per evitare la manomissione del contatore.
L'utente è' parimenti responsabile della manomissione o di qualunque
modificazione ai rubinetti di arresto e di presa, per la manovra dei quali
non potranno essere usate chiavi false o altro mezzo qualsiasi. Occorrendo
riparazioni, l'utente dovrà' darne avviso all'Ufficio Tecnico Comunale
-Servizio Acquedotti -, prima di intraprendere qualsiasi lavoro. "I
trasgressori delle norme del presente articolo saranno passibili di multe
da L. 4.000= a L. 1.000.000=, come disposto dalla Legge 24.11.88, n. 689,
commisurate dall'Amministrazione Comunale, in riferimento alla gravità'
dell'infrazione che sarà' giudicata dal capo dell'Ufficio Tecnico
Comunale". (Delibera CC n. 930 del 13.7.89).
ART. 13 LIMITAZIONI E SOSPENSIONI TEMPORANEE PER L'USO DELL'ACQUA POTABILE
L'Autorità' Comunale, a mezzo del Sindaco, e con pubblico avviso,
si riserva il diritto di limitare o sospendere temporaneamente l'uso dell'acqua
potabile specialmente nei periodi di massima magra ed ogni qualvolta il
bisogno possa richiederlo.
ART. 14 RECLAMI DEGLI UTENTI
Gli utenti non potranno reclamare nessuna indennità' di sorta per
caso di interruzione o variazione di servizio dell'acqua comunque causati,
come di seguito descritto:
- guasti alle opera di presa, alle condotte esterne, alle reti di distribuzione
del paese e sobborghi ed ai serbatoi e comunque derivanti da lavori di ordinaria
e straordinaria manutenzione dell'acquedotto.
- guasti per causa di forza maggiore come incendi ed altre calamita'. Ugualmente
non potranno gli utenti reclamare indennità' di sorta per le variazioni
inevitabili di pressione che si verificassero nella conduttura pubblica,
o per la presenza di aria nei tubi o per qualsiasi altra causa.
ART. 15 CANONE DI ABBONAMENTO E TARIFFE DEL CONSUMO DELL'ACQUA
Ciascun utente è tenuto a corrispondere una quota fissa annua di
utenza in ragione di L. 5.400= oltre I.V.A. che verrà riscossa in
due rate semestrali di L. 2.700= ciascuna oltre I.V.A. La misura della quota
fissa, potrà' essere adeguata dalla Giunta Municipale nel rispetto
dei limiti e minimi e massimi imposti dalla Legge e dalle autorità'
preposte al controllo delle tariffe deliberate annualmente. Il consumo registrato
dai contatori verrà' fatto pagare sulla base delle tariffe deliberate
annualmente dalla Giunta Municipale tenuto conto dei seguenti parametri:
USI DOMESTICI
-Tariffa agevolata fino a 30 mc per semestre da pagarsi anche se non consumati(minimo
garantito)
-Tariffa base da 31 mc fino a 48 mc a semestre
-I scaglione da 49 mc fino a 150 mc per semestre
-II scaglione oltre i 150 mc per semestre
USI NON DOMESTICI
-Tariffa fino a 48 mc
-I scaglione da 49 a 150 mc
-II scaglione oltre i 150mc
USI COMUNALI
-Per ogni quantitativo al mc.
USI ZOOTECNICI
-Per le attività' di allevamento degli animali il costo unitario
del servizio è ridotto al 50% della tariffa ordinaria determinata
per le abitazioni civili.
I consumi di acqua potabile riferiti alle scuole ed agli impianti sportivi
in genere ancorche' di proprieta' e/o gestiti da Enti diversi dal Comune,
sono sottoposti alla tariffazione prevista per le utenze pubbliche comunali
scolastiche e per gli impianti sportivi.
La Giunta Municipale determina annualmente le tariffe per il servizio acquedotti
ai sensi dell'art. 14 D.L. 28.12.89 n. 415 convertito nella Legge 28.2.90
n. 38, e succ.modificazioni, in misura tale da realizzare una copertura
del costo complessivo di gestione non inferiore all'80% e non superiore
al 100%. L'Amministrazione Comunale, relativamente ai consumi del I^ semestre
di ogni anno, ha facoltà' di fatturare
il consumo medio statistico dei semestri precedenti, salvo conguaglio da
effettuarsi in occasione della fatturazione della lettura effettiva del
consumo finale annuale. Nel caso in cui l'Ufficio Acquedotti rimanesse in
arretrato con le fatturazioni dei consumi a causa di difficoltà'
tecniche o disguidi derivanti da assenza temporanea del personale addetto
alla lettura dei contatori, è' riservata al Sindaco la facoltà'
discrezionale di emettere fino a n. 3 fatturazioni nell'arco dell'anno.
Nel caso di emissioni di n. 3 fatturazioni annuali, le
scadenze delle bollette saranno dilazionate con intervallo temporale non
inferiore a mesi 4 (quattro). Il pagamento dei canoni dovrà' essere
effettuato dall'utente entro la data di scadenza indicata in fattura. Non
saranno applicate penalita' per ritardi nei pagamenti da imputarsi al servizio
postale in caso di mancato recapito della bolletta almeno entro 15 gg. prima
della scadenza.Trascorsi 30 giorni dalla scadenza della fattura, senza che
l'Amministrazione abbia ricevuto il saldo sarà' provveduto ad emettere
l'ingiunzione per il pagamento e la contestuale ordinanza di sospensione
dell'erogazione dell'acqua potabile da attuarsi entro 30 giorni dalla notifica
dell' atto in caso di persistenza dell'insolvenza. La sospensione del servizio
si attua mediante piombatura della chiave di arresto o del contatore. L'ingiunzione
sara' notificata per mezzo del messo comunale o a mezzo raccomandata con
avviso ricevimento.
L'erogazione sarà' ripristinata dopo il pagamento della fattura relativa
al provvedimento e dell'importo di L. 50.000 quale rimborso spese forfettario
per riattivazione dell'erogazione dell'acqua. Trascorso inutilmente il termine
di scadenza della fattura senza che l'utente abbia provveduto al pagamento
del consumo fatturato, si provvederà' ad applicare una penalità'
per ritardato pagamento sulla base della seguente tabella: -dal primo al
quinto giorno oltre la data di scadenza è' dovuta una penalità'
pari al 2% dell'importo fatturato.
-dal sesto al quindicesimo giorno oltre la data di scadenza è' dovuta
la penalità' pari al 6% dell'importo fatturato.
-dal sedicesimo al trentesimo giorno oltre la data di scadenza è'
dovuta una penalità' pari al 10% dell'importo fatturato.
-dal trentunesimo al sessantesimo giorno oltre la data di scadenza è'
dovuta una penalità' pari al 14 % dell'importo fatturato.
-dal sessantunesimo giorno oltre la data di scadenza è' dovuta una
penalità' pari al 20 % dell'importo fatturato.
Detta penalità sarà addebitata all'utente con la fatturazione
immediatamente successiva a quella cui si riferisce l'omesso o tardivo pagamento.(delibere
c.c. n. 930/89,700/88,412/87). All'utenza saranno addebitate le spese di
spedizione bollette e fatture. L'Amministrazione Comunale, per il recupero
delle fatture insolute, dopo la notifica dell'ingiunzione di cui al comma
7) o di altro sollecito od invito al pagamento, disporrà' la formazione
dei ruoli ai sensi dell'art. 69 D.P.R. 28.1.1988, n. 43 e succ. modificazioni.
Dalla scadenza del
termine previsto dall'ingiunzione o dall'invito al pagamento, decorreranno
gli interessi di mora nella misura prevista per legge in materia di morosita',
riscossione e recupero coattivo di entrate e tributi locali iscrivibili
a ruolo da computarsi sino alla data di esigibilità' del ruolo medesimo.
Agli utenti inadempienti, sarà'debitata una quota forfettaria per
la notifica delle ingiunzioni, ordinanze ed inviti al pagamento nella misura
di L. 10.000.= per la notifica a mezzo messo comunale la spesa effettiva
della raccomandata postale. Gli utenti che
provvedano ad approvvigionarsi con fonti diverse da quella comunale, per
i quali occorre determinare il volume d'acqua in uscita in fognatura comunale,
dovranno provvedere a loro spese alla installazione di idoneo misuratore
in conformità' alle prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale. Per
la fatturazione, riscossione, recupero coattivo, dei crediti relativi ai
soli canoni di fognatura e depurazione, si applicano le norme del presente
articolo.
ART. 16 CONCESSIONI SPECIALI
L'Amministrazione Comunale ha facoltà di procedere a concessioni
speciali, per quanto riguarda il prezzo, nei confronti di Enti o Associazioni
pubbliche o di interesse pubblico. La concessione speciale dovrà'
risultare da un apposita convenzione da stipularsi di volta in volta e dovrà'
essere approvata dal Consiglio Comunale. Tutte le esenzioni e concessioni
speciali, a qualsiasi titolo attribuite sono abolite con l'entrata in vigore
del presente Regolamento. La tariffa agevolata potra' essere estesa alle
comunità' che non esercitino
attività' commerciali o comunque non aventi finalità' di lucro.
Le concessioni speciali di cui al presente articolo potranno essere attribuite
se compatibili con il Regolamento vigente per la contabilita' generale e
per l'erogazione di contributi e sussidi economici.
ART. 17 CONTRAVVENZIONI
Le contravvenzioni alle norme contenute nel presente Regolamento potranno
essere accertate, sulla base delle disposizioni di Legge vigenti, dagli
addetti al servizio acquedotto, dagli agenti di Polizia Municipale, dagli
agenti di pubblica sicurezza e dai Carabinieri.
ART. 18 PENALITÀ'
Senza pregiudizio delle pene stabilite dal Codice Penale e delle azioni
civili per risarcimento danni, al concessionario, in caso di contravvenzione,
sarà' addebitata una penalità da L. 20.000 a L. 500.000, secondo
la gravità' dei casi e sarà' determinata dal Sindaco. Il Comune
potra' sospendere o revocare la concessione in base alla gravita' delle
violazioni. Il contravventore dovrà' inoltre rimborsare al Comune
tutte le spese di verbale, servizio fontaniere, riapposizione dei timbri
o sigilli e di altri accessori.
ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI
Il concessionario dovrà' uniformarsi a tutte le disposizioni del
presente Regolamento ed inoltre a tutte quelle permanenti o temporanee che
successivamente al presente Regolamento il Comune potesse emanare sia per
il cambiamento delle tariffe come per la tutela particolare e generale dell'igiene
pubblica, come per la buona manutenzione degli acquedotti e per il buon
servizio delle acque. Tutte le concessioni dell'acqua potabile accordate
prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, saranno subordinate
allo stesso.