ART. 1 Ambito di applicazione
1. - L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove il diritto di accesso
e di informazione sugli atti nelle forme consentite dalla Legge, dallo Statuto
e dal presente Regolamento attuandolo in modo da renderlo piu' facilmente
praticabile da tutti i cittadini
2. - Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attivita' e
dei procedimenti destinati a concludersi con un provvedimento dell'Amministrazione
Comunale, sia che conseguano obbligatoriamente ad un'istanza del cittadino
interessato sia che debbano essere promossi d'ufficio. Disciplina inoltre
l'accesso agli atti, ai documenti ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione
Comunale, al fine di assicurare e garantire la piu' ampia partecipazione
alla vita sociale e politica.
TITOLO II DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' E DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 2 Attività Amministrativa
1. - L'attivita' amministrativa deve rispettare i principi dell'economicita',
della trasparenza, dell'imparzialita', dell'efficacia e della partecipazione
dei soggetti interessati, nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione
vigente, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Questo comporta che per
il miglior risultato in termini di economicita' ed efficacia il Comune deve
avvalersi dello strumento e del procedimento piu' idoneo fra quelli ammessi
dall'ordinamento giuridico.
ART. 3 Procedimento Amministrativo
1. - I procedimenti di competenza del Comune devono concludersi con un provvedimento
entro il termine stabilito per ciascun procedimento, nelle tabelle approvate
dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Statuto, mediante apposito
atto deliberativo da adottarsi entro il sessantesimo giorno successivo all'entrata
in vigore del presente Regolamento.
2. - Per i procedimenti non inclusi nelle predette tabelle, varra' il termine
previsto da fonti legislative o regolamentari o, in mancanza, il termine
di trenta giorni di cui all'art. 2 della Legge n. 241/90.
3. - Le tabelle di cui al precedente comma 2^ saranno rese pubbliche attraverso
idonei strumenti di informazione e potranno essere sottoposte a periodiche
verifiche, da parte della Giunta Municipale, sentita la Commissione Statuto,
ai fini di eventuali aggiustamenti e/o integrazioni.
4. - I procedimenti di competenza del Comune sono con le sopracitate tabelle
attribuiti agli uffici e servizi dell'Amministrazione Comunale. Il soggetto
a cui istituzionalmente e' attribuita la responsabilita' istruttoria esercita
le attivita' ed assume iniziativa per la celere conclusione del procedimento
medesimo, ivi compresa la acquisizione di pareri, nulla osta, autorizzazioni.
5. - L'acquisizione di quanto sopra, qualora non obbligatoria per legge
deve essere opportunamente motivata.
ART. 4 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
1. - Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data
in cui il Comune ha notizia ufficiale del fatto da cui sorge l'obbligo di
provvedere. 2. - Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di
altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento,
da parte del Comune, della richiesta o della proposta.
ART. 5 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa
di parte
1. - Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre
dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
2. - La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti
dal Comune, ove gli stessi siano preventivamente determinati e portati a
conoscenza dei cittadini con forme idonee, e deve essere corredata dalla
prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti
e delle condizioni richieste da legge o da regolamento per l'adozione del
provvedimento. 3. - Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare
o incompleta, il responsabile del procedimento, di cui al successivo art.
9, ne da' comunicazione al richiedente entro il termine di 30 giorni o entro
il minor termine previsto per la conclusione dello specifico procedimento,
indicando le cause dell'irregolarita' o dell'incompletezza. In questi casi
il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata
o completa.
4. - La data di ricevimento della domanda o istanza e' quella risultante
dal timbro di arrivo del Comune.
5. - Rimane l'obbligo del responsabile del procedimento di provvedere d'ufficio
all'accertamento di fatti, stati e qualita' attestati in documenti gia'
in possesso dell'Amministrazione Comunale, come da espressa dichiarazione
del richiedente, ai sensi dell'art. 18 L. 07.08.1990, n. 241.
ART. 6 Comunicazione inizio del procedimento
1.- Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari
esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione
dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti, ai soggetti
la cui partecipazione al procedimento sia prevista da Legge o Regolamento,
nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui da procedimento
possa derivare un pregiudizio.
2. - La comunicazione dell'avvio del procedimento viene resa nei modi e
termini stabiliti dall'art. 8 della Legge n. 241/90.
ART. 7 Termine finale del procedimento
1. - I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data
di adozione del provvedimento, ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi,
dalla data di definitiva emissione del provvedimento da notificare ai destinatari.
2. - Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi
previste dagli articoli 16 e 17 della Legge n. 241/90, siano di competenza
di amministrazioni diverse dal Comune, il responsabile del procedimento
deve attivarsi per sollecitare l'Amministrazione interessata ai fini dell'osservanza
del termine finale stabilito per la conclusione dello specifico procedimento;
qualora risulti impossibile il rispetto del termine finale per l'inattivita'
dell'amministrazione diversa dal Comune, il responsabile del procedimento
deve darne notizia agli interessati con lettera o altro mezzo equipollente,
da inviare anche all'amministrazione inadempiente al fine di sollecitarne
l'adempimento.
3. - I termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti costituiscono
termini massimi e la loro determinazione non esonera il Comune dal provvedere
con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza derivante dall'inosservanza
del termine.
4. - Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione abbia
carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione
dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di
conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo
il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo
medesimo ed i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
5. - Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende
respinta o accolta dopo l'inutile decorso del tempo dalla presentazione
della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento
per la formazione del silenzio - rifiuto o del silenzio assenso costituisce
altresi' il termine entro il quale l'Amministrazione deve adottare la propria
determinazione. Rimane salva la facolta' dell'Amministrazione di procedere,
per autotutela, al successivo annullamento dell'atto indebitamente formatosi
attraveso l'istituto del silenzio assenso.
6. - Al di fuori di silenzio - assenso legislativamente previsto, la Giunta
Comunale, sentito il parere della Commissione Statuto, potra' prevedere
con proprio atto deliberativo, fattispecie ulteriori di silenzio - assenso,
in relazione a procedimenti di competenza dell'Amministrazione Comunale
che non presentino particolare complessita'.
ART. 8 Attivita' consultiva e di controllo
1. - L'attivita' consultiva e di controllo, attribuita in via temporanea
o permanente ad uffici od organi del Comune, ha funzione strumentale rispetto
all'attivita' di amministrazione attiva ed e' diretta a favorire ed a migliorare
i processi decisionali dell'Ente. L'emanazione di pareri obbligatori e vincolanti
costituisce invece manifestazione del potere di amministrazione attiva.
2. - Gli organi o uffici che svolgono attivita' consultiva devono emettere
le relative determinazioni entro trenta giorni dalla data in cui ricevono
la richiesta di rilascio del parere. Qualora il termine decorra senza che
sia stato comunicato il parere e' facolta' dell'Organo che esercita amministrazione
attiva procedere prescindendo dallo stesso. Se l'Organo che ha richiesto
il parere decide di procedere in modo difforme dal parere fornito, deve
motivarne le ragioni.
ART. 9 Responsabile del procedimento
1.- Ai sensi di quanto disposto al precedente art. 3 - comma 4 - per ciascuno
dei procedimenti del Comune individuati nelle apposite tabelle e' individuato
un responsabile del procedimento nella persona del preposto all'ufficio
o servizio del Comune indicato come competente nei sopracitati atti. In
mancanza del preposto, il responsabile del procedimento e' individuato con
specifico provvedimento nella persona del funzionario di grado piu' elevato
presente nell'ufficio o servizio.
2.- In ogni caso, per l'assegnazione della responsabilita' del procedimento
si dovra' tener conto della complessita' del medesimo rispetto alle mansioni
previste dalla qualifica posseduta dal dipendente che si intende individuare.
3. - Attraverso idonei strumenti di informazione, saranno resi pubblici
i nominativi dei responsabili dei vari procedimenti, una volta individuati
secondo le modalita' previste nel presente regolamento.
4. - Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate
dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del presente regolamento
e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative
e di servizio nonche' quelli attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio
1968, n. 15. Per quanto attiene gli accordi di cui all'art. 11 della 241/90,
da stipulare con i destinatari del provvedimento e con gli altri interessati,
il responsabile propone l'approvazione dell'accordo all'organo competente
per l'adozione del provvedimento finale.
5. - E' preciso dovere dei dipendenti pubblici prestare la necessaria collaborazione,
nei tempi fissati dal responsabile stesso, al fine di giungere alla predisposizione
dello schema del provvedimento conclusivo.
6.- Per ogni funzione o attivita' del Comune, alla quale non corrisponda
un procedimento tipizzato nelle tabelle previste nel presente regolamento,
deve comunque essere individuato un soggetto responsabile del perseguimento
degli obiettivi fissati dall'Amministrazione. A tal fine il soggetto individuato
ha direttamente titolo a promuovere l'adozione degli atti e provvedimenti
e quant'altro necessario al perseguimento del risultato.
ART. 10 Partecipazione al procedimento 1. - I soggetti intervenuti a seguito di comunicazione ex art. 6 ed i soggetti portatori di interessi pubblici, privati o diffusi costituiti in associazioni o comitati ai quali il provvedimento possa recare pregiudizio, possono presentare memorie e documenti entro il termine dei 2/3 dei tempi fissati per la durata del procedimento, sempre che lo stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie o documenti non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale. Il mancato o parziale accoglimento delle istanze pervenute deve essere adeguatamente motivato nelle premesse dell'atto e puo' essere preceduto da contraddittorio orale.
TITOLO III DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI
ART. 11 Gli atti pubblici
1. - In conformita' a quanto previsto dall'art. 7 della L. 8/6/90 n. 142,
gli atti di cui al successivo art. 12 1°c., e tutti i provvedimenti
amministrativi che definiscono i procedimenti di cui al presente regolamento
sono pubblici, eccetto quelli riservati per espressa indicazione di legge
o di regolamento o per effetto dei provvedimenti di cui all'art. 15.
ART. 12 Pubblicita' degli atti
1. - Lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni, le ordinanze, nonche'
le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni altro atto
che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi,
sui procedimenti dell'ente, ovvero nei quali si determina l'interpretazione
delle norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse,
sono pubblicizzati in modo da favorire la massima conoscenza dei cittdini
e di chiunque vi abbia interesse.
2.- L'ufficio addetto ai rapporti con il cittadino provvede a curare idonee
misure di informazione.
3.- Analogamente, lo stesso Ufficio provvede a curare l'informazione in
ordine ai lavori delle Commissioni ed organi collegiali comunali che si
riuniscono in sedute aperte al pubblico.
4. - In appositi locali e' assicurata la consultazione della G.U., del B.U.R.T.,
dello Statuto e dei regolamenti dell'ente, dei bandi di gara e di concorso
e di altri avvisi o atti pubblicati dal Comune. La consultazione del materiale
conservato nell'archivio storico e' soggetta alla relativa normatva in materia
ART. 13 Pubblicazione all'albo pretorio
1. - Nel Palazzo Comunale, in luogo accessibile al pubblico, e' collocato
l'Albo pretorio, ove sono affissi, anche ai fini della presunzione legale
di conoscenza: - tutte le deliberazioni comunali, in conformita' all'art.
47 della L. 142/90; - i regolamenti, dopo l'avvenuta esecutivita' per il
periodo di 15 giorni; - le ordinanze ed i provvedimenti del Sindaco di cui
all'art. 28 dello Statuto, per il periodo di almeno 15 giorni; - gli avvisi
di convocazione del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari ed
in genere delle Commissioni comunali che per legge o regolamento si riuniscono
in seduta pubblica; - gli avvisi di gara; - i bandi di concorso; - gli avvisi
del rilascio delle concessioni edilizie; - gli elenchi dei rapporti di polizia
giudiziaria in materia di violazioni edilizie; - tutti gli altri atti che
per disposizioni di legge o di regolamento debbono essere pubblicati per
la durata stabilita dalle norme predette.
2. - L'Albo Pretorio e' affidato alla responsabilita' del Segretario Generale,
che puo' delegare un funzionario comunale.
3.- Nel Palazzo comunale e' altresi' collocato l'Albo dei Matrimoni.
ART.14 Diritto di accesso ai documenti
1. - L'accesso agli atti pubblici, determinati come al precedente art. 11,
e' consentito a chiunque senza che il richiedente debba motivare le ragioni
dell'accesso all'atto. L'accesso a informazioni, documenti, atti formati
presso l'Amministrazione Comunale o formalmente detenuti dalla medesima
e' consentito, senza l'obbligo della motivazione, ai cittadini residenti
nel Comune di Barga. L'accesso ai documenti e atti dell'Amministrazione
Comunale e' altresi' consentito ai cittadini di altro Comune o Stato o apolidi,
a persone giuridiche e soggetti collettivi, quando i richiedenti siano portatori
ed abbiano la rappresentanza di un interesse personale e concreto per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in conformita' con l'art.
22 della Legge n. 241/90, con riguardo alla specifica attivita', agli atti
o al procedimento.
2. - L'accesso agli atti pubblici di cui all'art. 11 e l'accesso a tutti
i documenti per i cittadini del Comune di Barga non risulta soggetto ad
alcuna formalita' se non alla semplice presentazione di domanda e rimborso
spesa cosi' come determinato al successivo art. 17.
3.- Con la definizione di documento amministrativo s'intende ogni rappresentazione
grafica, fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie,
di contenuti di atti formati dagli organi del comune o di atti di altre
Amministrazioni o comunque, di documenti formalmente detenuti dall'ente
o dallo stesso utilizzati ai fini della propria attivita' amministrativa.
4. - L'esercizio del diritto di visione degli atti del procedimento, ai
sensi di legge, e' comunque assicurato ai soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento e' destinato a produrre effetti diretti, nella forma piu'
idonea a garantire la loro partecipazione e conoscenza.
ART. 15 Esclusione dal diritto di accesso
1. - Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi formati
dall'Amministrazione comunale e dalla stessa stabilmente detenuti e le informazioni
da esse desumibili rientrati nelle categorie di cui all'art. 24, comma 2
lett. a,b,c,d, della L. 241/90 e all'art. 8 D.P.R. 352/92.
2. - Con provvedimento del Sindaco da adottarsi entro 180 giorni dalla esecutivita'
del presente regolamento sono individuati i documenti amministrativi rientrati
nelle ipotesi di cui al comma precedente. I relativi elenchi sono soggetti
a periodici aggiornamenti.
3. - E' esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli
generali o speciali, dei repertori, rubriche o cataloghi di atti e documenti
salvo il diritto di informazione, visione o di estrazione di copie di singole
registrazioni effettuate, ferme restando le preclusioni stabilite dai precedenti
comma del presente articolo ed in modo che le suddette operazioni non pregiudichino
il lavoro degli uffici.
ART. 16 Differimento dell'accesso
1. - Il Sindaco puo', tramite ordinanza motivata, differire la conoscenza
di documenti quando la stessa possa pregiudicare o impedire il corretto
esercizio dell'azione amministrativa. Detta ordinanza deve stabilire con
termine certo il periodo per il quale vige l'esclusione.
ART. 17 Richiesta di accesso
1. - La richiesta di accesso deve essere posta dall'interessato o da un
suo incaricato anche avvalendosi di moduli appositamente predisposti e disponibili
presso l'ufficio rapporti con i cittadini, ed indirizzata al responsabile
dell'ufficio che detiene gli atti ed al Sindaco.
I moduli da utilizzare per la richiesta possono
essere scaricati direttamente dalla pagina "Dal Difensore Civico"
accessibile dalla Home Page.
Nella richiesta debbono essere riportate tutte le indicazioni utili per
individuare le generalita' del richiedente e ad identificare il documento
oggetto della richiesta, specificando, nei casi previsti dal presente regolamento,
l'interesse di cui si e' portatori e la motivazione della richiesta. La
richiesta puo' essere inoltrata tramite il servizio postale o consegnata
direttamente al protocollo comunale. La richiesta di accesso agli atti pubblici
di cui all'art. 11 o comunque avanzata dai cittadini del Comune di Barga
e' redatta in carta libera. Negli altri casi, ovvero quando gli atti siano
richiesti in copia conforme all'originale, la richiesta va presentata in
carta da bollo, salvo esenzioni di legge. I documenti verranno rilasciati
in competente bollo. Il deposito delle marche da bollo occorrenti per il
rilascio della documentazione deve essere effettuato al momento della presentazione
della richiesta di rilascio copie. I rimborsi spese, previsti dall'art.
7, comma 4, Legge 142/90 dovranno annualmente essere determinati per singola
copia con atto della Giunta Comunale. I rimborsi dovranno essere effettuati
prima del ritiro delle copie con le modalita' previste dalla vigente normativa
(vaglia postale, assegno circolare non trasferibile, versamento tesoreria,
ecc.).
ART. 18 Ufficio competente per l'esame della richiesta di accesso
1. - E' competente ad esaminare la richiesta di accesso l'ufficio che ha
formato il documento o che lo detiene stabilmente.
2. - Il responsabile dell'ufficio competente o un suo incaricato procede:
a) alla verifica della richiesta, valutandone le condizioni di ammissibilita'
ed i requisiti di legittimazione ai fini dell'eventuale accoglimento; b)
alla decisione, entro i termini fissati dalla legge 241/90, circa l'esito
della richiesta di accesso. La decisione deve essere assunta sentito il
Sindaco il quale, ai sensi dell'art. 16 di regolamento puo' differire l'accesso
ai documenti.
3. - L' Ufficio competente per l'esame della richiesta ha tempo 30 giorni
dalla data di presentazione dell'istanza per fornire la risposta. Decorso
detto termine, la richiesta si intende rifiutata ai sensi dell'art. 25,
comma 4, legge 241/90.
ART. 19 Modalita' di accesso
1. - La visura dei documenti amministrativi puo' aver luogo a partire dalla
data della comunicazione all'interessato dell'accoglimento della richiesta
di accesso.
2. - La visione del documento avviene presso l'ufficio competente per l'esame
della richiesta, alla presenza del funzionario responsabile o altro dipendente
da lui incaicato, nelle ore di ufficio. Sono vietati lo spostamento degli
atti dall'ufficio, nonche' l'apposizione di segni o comunque l'alterazione
dei documenti.
3. - La visura deve essere effettuata dal richiedente o da suo delegato.
Il tempo di visura deve essere adeguato alla natura ed alla complessita'
del documento.
4. - Il richiedente ha facolta' di prendere appunti e di trascrivere manualmente
qualsiasi parte del documento ottenuto in visione; puo' inoltre ottenerne
copia, anche non autenticata.
5. - L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta
anche la facolta' di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati,
purche' appartenenti al medesimo procedimento.
ART. 20 Accesso alle informazioni raccolte mediante strumenti informatici
1. - L'accesso alle informazioni raccolte mediante strumenti informativi
viene attuato attraverso idonei sistemi, sia con l'uso diretto della strumentazione,
sia attraverso la visura della stampa dei documenti.
2. - Le informazioni raccolte e custodite mediante strumenti informatici
possono essere trasmesse via rete, nel rispetto delle disposizioni del presente
regolamento e ponendo in essere le misure idonee alla salvaguardia ed alla
conservazione delle informazioni stesse.
ART. 21 Risposta alla richiesta di accesso
1. - Il responsabile dell'ufficio competente, o altro dipendente dallo stesso
individuato, risponde al richiedente nei termini previsti dall'art. 18 comma
3 del presente regolamento.
2. - In caso di accoglimento totale o parziale pone a disposizione dell'interessato
i documenti richiesti; nei casi previsti dall'art. 24 della legge 241/90
e dall'art. 15 del presente regolamento, oppone il segreto sui documenti
richiesti procedendo al rifiuto, alla limitazione o proponendo il differimento
dell'accesso.
3. - L'accoglimento della richiesta di accesso puo' essere comunicato anche
al momento stesso della sua presentazione. In tal caso e' riconosciuta al
richiedente l'immediata facolta' di accesso ai documenti.
4. - Nel caso di non accoglimento, occorre dettagliare la motivazione della
decisione del rifiuto, della limitazione o del differimento dell'accesso,
secondo i principi stabiliti dagli artt. 3 e 25, comma 3, della L. 241/90.
ART. 22 Ufficio per i rapporti con il cittadino
1. - Secondo quanto previsto dalla vigente pianta organica del personale,
presso la sede comunale e' collocato apposito ufficio che cura le informazioni
ed i rapporti con il cittadino.
2. - L'Ufficio, per acquisire direttamente e fornire con rapidita' le informazioni
richieste dai cittadini, puo' avvalersi anche di strumenti informatici di
collegamento con gli uffici comunali. Compiti, modalita' di funzionamento
dell'ufficio e quanto altro in ordine al medesimo sara' disciplinato con
appositi provvedimenti che l'Amministrazione avra' cura di pubblicizzare
adeguatamente.
TITOLO IV Norme finali
ART. 23 Atti delle aziende enti ed istituzioni
1. - E' riconosciuto il diritto di accesso agli atti ed ai documenti formati
o comunque utilizzati nell'attivita' di amministrazione delle Aziende, degli
Enti ed Istituzioni strumentali.
2. - In tal caso, la richiesta di accesso deve essere rivolta agli uffici
competenti delle Aziende degli Enti ed istituzioni interessate. 3. - La
richiesta, l'esame dei documenti, il pagamento dei rimborsi spesa ed ogni
altra modalita' inerente all'espletamento del diritto di accesso si svolge
nei modi e secondo le procedure indicate dagli statuti o dai regolamenti
delle singole Aziende, Enti ed Istituzioni, fermo restando il rispetto dei
principi dettati dalle norme di legge e regolamentari che disciplinano la
materia, nonche' dei principi del presente regolamento.
ART. 24 Funzioni di indirizzo e di controllo
1. - Gli organi di Direzione politica del Comune hanno funzioni di indirizzo
e di controllo della complessiva attivita' amministrativa, del procedimento
e dell'accesso agli atti ed ai documenti, nel rispetto delle competenze
del Segretario Generale e dei funzionari responsabili.
2. - Il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Segretario Generale hanno titolo
ad indirizzare tutta l'attivita' indicata nel precedente comma, tramite
direttive generali di cui i soggetti devono tener conto, motivando adeguatamente
gli atti con cui intendono discostarsene.
ART. 25 Applicazione del regolamento
1. - Il Segretario Generale vigila affinche' vengano rispettate le disposizioni
contenute nel presente regolamento e svolge funzioni di indirizzo e cooordinamento
generale impartendo le necessarie disposizioni.
ART. 26 Rinvio
1. - Nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento ed al fine
di favorire l'applicazione di quanto in esso disciplinato, la Giunta Comunale
puo' deliberare con propri provvedimenti generali di attuazione, la disciplina
di tutti quegli istituti e procedimenti che necessitino di una regolamentazione
particolare, ovvero piu' dettagliata.