TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 Ambito di applicazione
1. - L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove il diritto di accesso e di informazione sugli atti nelle forme consentite dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento attuandolo in modo da renderlo piu' facilmente praticabile da tutti i cittadini
2. - Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'attivita' e dei procedimenti destinati a concludersi con un provvedimento dell'Amministrazione Comunale, sia che conseguano obbligatoriamente ad un'istanza del cittadino interessato sia che debbano essere promossi d'ufficio. Disciplina inoltre l'accesso agli atti, ai documenti ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione Comunale, al fine di assicurare e garantire la piu' ampia partecipazione alla vita sociale e politica.  

TITOLO II DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' E DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ART. 2 Attività Amministrativa
1. - L'attivita' amministrativa deve rispettare i principi dell'economicita', della trasparenza, dell'imparzialita', dell'efficacia e della partecipazione dei soggetti interessati, nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione vigente, dallo Statuto e dal presente Regolamento. Questo comporta che per il miglior risultato in termini di economicita' ed efficacia il Comune deve avvalersi dello strumento e del procedimento piu' idoneo fra quelli ammessi dall'ordinamento giuridico.  
ART. 3 Procedimento Amministrativo
1. - I procedimenti di competenza del Comune devono concludersi con un provvedimento entro il termine stabilito per ciascun procedimento, nelle tabelle approvate dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Statuto, mediante apposito atto deliberativo da adottarsi entro il sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. - Per i procedimenti non inclusi nelle predette tabelle, varra' il termine previsto da fonti legislative o regolamentari o, in mancanza, il termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della Legge n. 241/90.
3. - Le tabelle di cui al precedente comma 2^ saranno rese pubbliche attraverso idonei strumenti di informazione e potranno essere sottoposte a periodiche verifiche, da parte della Giunta Municipale, sentita la Commissione Statuto, ai fini di eventuali aggiustamenti e/o integrazioni.
4. - I procedimenti di competenza del Comune sono con le sopracitate tabelle attribuiti agli uffici e servizi dell'Amministrazione Comunale. Il soggetto a cui istituzionalmente e' attribuita la responsabilita' istruttoria esercita le attivita' ed assume iniziativa per la celere conclusione del procedimento medesimo, ivi compresa la acquisizione di pareri, nulla osta, autorizzazioni.
5. - L'acquisizione di quanto sopra, qualora non obbligatoria per legge deve essere opportunamente motivata.  

ART. 4 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
1. - Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Comune ha notizia ufficiale del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere. 2. - Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra Amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Comune, della richiesta o della proposta.  

ART. 5 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte
1. - Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
2. - La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dal Comune, ove gli stessi siano preventivamente determinati e portati a conoscenza dei cittadini con forme idonee, e deve essere corredata dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento. 3. - Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento, di cui al successivo art. 9, ne da' comunicazione al richiedente entro il termine di 30 giorni o entro il minor termine previsto per la conclusione dello specifico procedimento, indicando le cause dell'irregolarita' o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completa.
4. - La data di ricevimento della domanda o istanza e' quella risultante dal timbro di arrivo del Comune.
5. - Rimane l'obbligo del responsabile del procedimento di provvedere d'ufficio all'accertamento di fatti, stati e qualita' attestati in documenti gia' in possesso dell'Amministrazione Comunale, come da espressa dichiarazione del richiedente, ai sensi dell'art. 18 L. 07.08.1990, n. 241.  

ART. 6 Comunicazione inizio del procedimento
1.- Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da Legge o Regolamento, nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui da procedimento possa derivare un pregiudizio.
2. - La comunicazione dell'avvio del procedimento viene resa nei modi e termini stabiliti dall'art. 8 della Legge n. 241/90.  

ART. 7 Termine finale del procedimento
1. - I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento, ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, dalla data di definitiva emissione del provvedimento da notificare ai destinatari.
2. - Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della Legge n. 241/90, siano di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, il responsabile del procedimento deve attivarsi per sollecitare l'Amministrazione interessata ai fini dell'osservanza del termine finale stabilito per la conclusione dello specifico procedimento; qualora risulti impossibile il rispetto del termine finale per l'inattivita' dell'amministrazione diversa dal Comune, il responsabile del procedimento deve darne notizia agli interessati con lettera o altro mezzo equipollente, da inviare anche all'amministrazione inadempiente al fine di sollecitarne l'adempimento.
3. - I termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti costituiscono termini massimi e la loro determinazione non esonera il Comune dal provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza derivante dall'inosservanza del termine.
4. - Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo ed i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
5. - Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso del tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio - rifiuto o del silenzio assenso costituisce altresi' il termine entro il quale l'Amministrazione deve adottare la propria determinazione. Rimane salva la facolta' dell'Amministrazione di procedere, per autotutela, al successivo annullamento dell'atto indebitamente formatosi attraveso l'istituto del silenzio assenso.
6. - Al di fuori di silenzio - assenso legislativamente previsto, la Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Statuto, potra' prevedere con proprio atto deliberativo, fattispecie ulteriori di silenzio - assenso, in relazione a procedimenti di competenza dell'Amministrazione Comunale che non presentino particolare complessita'.  

ART. 8 Attivita' consultiva e di controllo
1. - L'attivita' consultiva e di controllo, attribuita in via temporanea o permanente ad uffici od organi del Comune, ha funzione strumentale rispetto all'attivita' di amministrazione attiva ed e' diretta a favorire ed a migliorare i processi decisionali dell'Ente. L'emanazione di pareri obbligatori e vincolanti costituisce invece manifestazione del potere di amministrazione attiva.
2. - Gli organi o uffici che svolgono attivita' consultiva devono emettere le relative determinazioni entro trenta giorni dalla data in cui ricevono la richiesta di rilascio del parere. Qualora il termine decorra senza che sia stato comunicato il parere e' facolta' dell'Organo che esercita amministrazione attiva procedere prescindendo dallo stesso. Se l'Organo che ha richiesto il parere decide di procedere in modo difforme dal parere fornito, deve motivarne le ragioni.  

ART. 9 Responsabile del procedimento
1.- Ai sensi di quanto disposto al precedente art. 3 - comma 4 - per ciascuno dei procedimenti del Comune individuati nelle apposite tabelle e' individuato un responsabile del procedimento nella persona del preposto all'ufficio o servizio del Comune indicato come competente nei sopracitati atti. In mancanza del preposto, il responsabile del procedimento e' individuato con specifico provvedimento nella persona del funzionario di grado piu' elevato presente nell'ufficio o servizio.  
2.- In ogni caso, per l'assegnazione della responsabilita' del procedimento si dovra' tener conto della complessita' del medesimo rispetto alle mansioni previste dalla qualifica posseduta dal dipendente che si intende individuare.
3. - Attraverso idonei strumenti di informazione, saranno resi pubblici i nominativi dei responsabili dei vari procedimenti, una volta individuati secondo le modalita' previste nel presente regolamento.
4. - Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonche' quelli attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per quanto attiene gli accordi di cui all'art. 11 della 241/90, da stipulare con i destinatari del provvedimento e con gli altri interessati, il responsabile propone l'approvazione dell'accordo all'organo competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. - E' preciso dovere dei dipendenti pubblici prestare la necessaria collaborazione, nei tempi fissati dal responsabile stesso, al fine di giungere alla predisposizione dello schema del provvedimento conclusivo.
6.- Per ogni funzione o attivita' del Comune, alla quale non corrisponda un procedimento tipizzato nelle tabelle previste nel presente regolamento, deve comunque essere individuato un soggetto responsabile del perseguimento degli obiettivi fissati dall'Amministrazione. A tal fine il soggetto individuato ha direttamente titolo a promuovere l'adozione degli atti e provvedimenti e quant'altro necessario al perseguimento del risultato.  

ART. 10 Partecipazione al procedimento 1. - I soggetti intervenuti a seguito di comunicazione ex art. 6 ed i soggetti portatori di interessi pubblici, privati o diffusi costituiti in associazioni o comitati ai quali il provvedimento possa recare pregiudizio, possono presentare memorie e documenti entro il termine dei 2/3 dei tempi fissati per la durata del procedimento, sempre che lo stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie o documenti non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale. Il mancato o parziale accoglimento delle istanze pervenute deve essere adeguatamente motivato nelle premesse dell'atto e puo' essere preceduto da contraddittorio orale.  

TITOLO III DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI, DOCUMENTI E INFORMAZIONI

ART. 11 Gli atti pubblici
1. - In conformita' a quanto previsto dall'art. 7 della L. 8/6/90 n. 142, gli atti di cui al successivo art. 12 1°c., e tutti i provvedimenti amministrativi che definiscono i procedimenti di cui al presente regolamento sono pubblici, eccetto quelli riservati per espressa indicazione di legge o di regolamento o per effetto dei provvedimenti di cui all'art. 15.  

ART. 12 Pubblicita' degli atti
1. - Lo Statuto, i regolamenti, le deliberazioni, le ordinanze, nonche' le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni altro atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'ente, ovvero nei quali si determina l'interpretazione delle norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, sono pubblicizzati in modo da favorire la massima conoscenza dei cittdini e di chiunque vi abbia interesse.
2.- L'ufficio addetto ai rapporti con il cittadino provvede a curare idonee misure di informazione.
3.- Analogamente, lo stesso Ufficio provvede a curare l'informazione in ordine ai lavori delle Commissioni ed organi collegiali comunali che si riuniscono in sedute aperte al pubblico.
4. - In appositi locali e' assicurata la consultazione della G.U., del B.U.R.T., dello Statuto e dei regolamenti dell'ente, dei bandi di gara e di concorso e di altri avvisi o atti pubblicati dal Comune. La consultazione del materiale conservato nell'archivio storico e' soggetta alla relativa normatva in materia

ART. 13 Pubblicazione all'albo pretorio
1. - Nel Palazzo Comunale, in luogo accessibile al pubblico, e' collocato l'Albo pretorio, ove sono affissi, anche ai fini della presunzione legale di conoscenza: - tutte le deliberazioni comunali, in conformita' all'art. 47 della L. 142/90; - i regolamenti, dopo l'avvenuta esecutivita' per il periodo di 15 giorni; - le ordinanze ed i provvedimenti del Sindaco di cui all'art. 28 dello Statuto, per il periodo di almeno 15 giorni; - gli avvisi di convocazione del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari ed in genere delle Commissioni comunali che per legge o regolamento si riuniscono in seduta pubblica; - gli avvisi di gara; - i bandi di concorso; - gli avvisi del rilascio delle concessioni edilizie; - gli elenchi dei rapporti di polizia giudiziaria in materia di violazioni edilizie; - tutti gli altri atti che per disposizioni di legge o di regolamento debbono essere pubblicati per la durata stabilita dalle norme predette.
2. - L'Albo Pretorio e' affidato alla responsabilita' del Segretario Generale, che puo' delegare un funzionario comunale.
3.- Nel Palazzo comunale e' altresi' collocato l'Albo dei Matrimoni.  

ART.14 Diritto di accesso ai documenti
1. - L'accesso agli atti pubblici, determinati come al precedente art. 11, e' consentito a chiunque senza che il richiedente debba motivare le ragioni dell'accesso all'atto. L'accesso a informazioni, documenti, atti formati presso l'Amministrazione Comunale o formalmente detenuti dalla medesima e' consentito, senza l'obbligo della motivazione, ai cittadini residenti nel Comune di Barga. L'accesso ai documenti e atti dell'Amministrazione Comunale e' altresi' consentito ai cittadini di altro Comune o Stato o apolidi, a persone giuridiche e soggetti collettivi, quando i richiedenti siano portatori ed abbiano la rappresentanza di un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in conformita' con l'art. 22 della Legge n. 241/90, con riguardo alla specifica attivita', agli atti o al procedimento.
2. - L'accesso agli atti pubblici di cui all'art. 11 e l'accesso a tutti i documenti per i cittadini del Comune di Barga non risulta soggetto ad alcuna formalita' se non alla semplice presentazione di domanda e rimborso spesa cosi' come determinato al successivo art. 17.
3.- Con la definizione di documento amministrativo s'intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie, di contenuti di atti formati dagli organi del comune o di atti di altre Amministrazioni o comunque, di documenti formalmente detenuti dall'ente o dallo stesso utilizzati ai fini della propria attivita' amministrativa.
4. - L'esercizio del diritto di visione degli atti del procedimento, ai sensi di legge, e' comunque assicurato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento e' destinato a produrre effetti diretti, nella forma piu' idonea a garantire la loro partecipazione e conoscenza.  

ART. 15 Esclusione dal diritto di accesso
1. - Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi formati dall'Amministrazione comunale e dalla stessa stabilmente detenuti e le informazioni da esse desumibili rientrati nelle categorie di cui all'art. 24, comma 2 lett. a,b,c,d, della L. 241/90 e all'art. 8 D.P.R. 352/92.
2. - Con provvedimento del Sindaco da adottarsi entro 180 giorni dalla esecutivita' del presente regolamento sono individuati i documenti amministrativi rientrati nelle ipotesi di cui al comma precedente. I relativi elenchi sono soggetti a periodici aggiornamenti.
3. - E' esclusa la consultazione diretta da parte dei richiedenti dei protocolli generali o speciali, dei repertori, rubriche o cataloghi di atti e documenti salvo il diritto di informazione, visione o di estrazione di copie di singole registrazioni effettuate, ferme restando le preclusioni stabilite dai precedenti comma del presente articolo ed in modo che le suddette operazioni non pregiudichino il lavoro degli uffici.  

ART. 16 Differimento dell'accesso
1. - Il Sindaco puo', tramite ordinanza motivata, differire la conoscenza di documenti quando la stessa possa pregiudicare o impedire il corretto esercizio dell'azione amministrativa. Detta ordinanza deve stabilire con termine certo il periodo per il quale vige l'esclusione.  

ART. 17 Richiesta di accesso
1. - La richiesta di accesso deve essere posta dall'interessato o da un suo incaricato anche avvalendosi di moduli appositamente predisposti e disponibili presso l'ufficio rapporti con i cittadini, ed indirizzata al responsabile dell'ufficio che detiene gli atti ed al Sindaco.
I moduli da utilizzare per la richiesta possono essere scaricati direttamente dalla pagina "Dal Difensore Civico" accessibile dalla Home Page.
Nella richiesta debbono essere riportate tutte le indicazioni utili per individuare le generalita' del richiedente e ad identificare il documento oggetto della richiesta, specificando, nei casi previsti dal presente regolamento, l'interesse di cui si e' portatori e la motivazione della richiesta. La richiesta puo' essere inoltrata tramite il servizio postale o consegnata direttamente al protocollo comunale. La richiesta di accesso agli atti pubblici di cui all'art. 11 o comunque avanzata dai cittadini del Comune di Barga e' redatta in carta libera. Negli altri casi, ovvero quando gli atti siano richiesti in copia conforme all'originale, la richiesta va presentata in carta da bollo, salvo esenzioni di legge. I documenti verranno rilasciati in competente bollo. Il deposito delle marche da bollo occorrenti per il rilascio della documentazione deve essere effettuato al momento della presentazione della richiesta di rilascio copie. I rimborsi spese, previsti dall'art. 7, comma 4, Legge 142/90 dovranno annualmente essere determinati per singola copia con atto della Giunta Comunale. I rimborsi dovranno essere effettuati prima del ritiro delle copie con le modalita' previste dalla vigente normativa (vaglia postale, assegno circolare non trasferibile, versamento tesoreria, ecc.).  

ART. 18 Ufficio competente per l'esame della richiesta di accesso
1. - E' competente ad esaminare la richiesta di accesso l'ufficio che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
2. - Il responsabile dell'ufficio competente o un suo incaricato procede: a) alla verifica della richiesta, valutandone le condizioni di ammissibilita' ed i requisiti di legittimazione ai fini dell'eventuale accoglimento; b) alla decisione, entro i termini fissati dalla legge 241/90, circa l'esito della richiesta di accesso. La decisione deve essere assunta sentito il Sindaco il quale, ai sensi dell'art. 16 di regolamento puo' differire l'accesso ai documenti.
3. - L' Ufficio competente per l'esame della richiesta ha tempo 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza per fornire la risposta. Decorso detto termine, la richiesta si intende rifiutata ai sensi dell'art. 25, comma 4, legge 241/90.  

ART. 19 Modalita' di accesso
1. - La visura dei documenti amministrativi puo' aver luogo a partire dalla data della comunicazione all'interessato dell'accoglimento della richiesta di accesso.
2. - La visione del documento avviene presso l'ufficio competente per l'esame della richiesta, alla presenza del funzionario responsabile o altro dipendente da lui incaicato, nelle ore di ufficio. Sono vietati lo spostamento degli atti dall'ufficio, nonche' l'apposizione di segni o comunque l'alterazione dei documenti.
3. - La visura deve essere effettuata dal richiedente o da suo delegato. Il tempo di visura deve essere adeguato alla natura ed alla complessita' del documento.
4. - Il richiedente ha facolta' di prendere appunti e di trascrivere manualmente qualsiasi parte del documento ottenuto in visione; puo' inoltre ottenerne copia, anche non autenticata.
5. - L'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facolta' di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati, purche' appartenenti al medesimo procedimento.  

ART. 20 Accesso alle informazioni raccolte mediante strumenti informatici
1. - L'accesso alle informazioni raccolte mediante strumenti informativi viene attuato attraverso idonei sistemi, sia con l'uso diretto della strumentazione, sia attraverso la visura della stampa dei documenti.
2. - Le informazioni raccolte e custodite mediante strumenti informatici possono essere trasmesse via rete, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e ponendo in essere le misure idonee alla salvaguardia ed alla conservazione delle informazioni stesse.

ART. 21 Risposta alla richiesta di accesso
1. - Il responsabile dell'ufficio competente, o altro dipendente dallo stesso individuato, risponde al richiedente nei termini previsti dall'art. 18 comma 3 del presente regolamento.
2. - In caso di accoglimento totale o parziale pone a disposizione dell'interessato i documenti richiesti; nei casi previsti dall'art. 24 della legge 241/90 e dall'art. 15 del presente regolamento, oppone il segreto sui documenti richiesti procedendo al rifiuto, alla limitazione o proponendo il differimento dell'accesso.
3. - L'accoglimento della richiesta di accesso puo' essere comunicato anche al momento stesso della sua presentazione. In tal caso e' riconosciuta al richiedente l'immediata facolta' di accesso ai documenti.
4. - Nel caso di non accoglimento, occorre dettagliare la motivazione della decisione del rifiuto, della limitazione o del differimento dell'accesso, secondo i principi stabiliti dagli artt. 3 e 25, comma 3, della L. 241/90.  

ART. 22 Ufficio per i rapporti con il cittadino
1. - Secondo quanto previsto dalla vigente pianta organica del personale, presso la sede comunale e' collocato apposito ufficio che cura le informazioni ed i rapporti con il cittadino.
2. - L'Ufficio, per acquisire direttamente e fornire con rapidita' le informazioni richieste dai cittadini, puo' avvalersi anche di strumenti informatici di collegamento con gli uffici comunali. Compiti, modalita' di funzionamento dell'ufficio e quanto altro in ordine al medesimo sara' disciplinato con appositi provvedimenti che l'Amministrazione avra' cura di pubblicizzare adeguatamente.  

TITOLO IV Norme finali

ART. 23 Atti delle aziende enti ed istituzioni
1. - E' riconosciuto il diritto di accesso agli atti ed ai documenti formati o comunque utilizzati nell'attivita' di amministrazione delle Aziende, degli Enti ed Istituzioni strumentali.
2. - In tal caso, la richiesta di accesso deve essere rivolta agli uffici competenti delle Aziende degli Enti ed istituzioni interessate. 3. - La richiesta, l'esame dei documenti, il pagamento dei rimborsi spesa ed ogni altra modalita' inerente all'espletamento del diritto di accesso si svolge nei modi e secondo le procedure indicate dagli statuti o dai regolamenti delle singole Aziende, Enti ed Istituzioni, fermo restando il rispetto dei principi dettati dalle norme di legge e regolamentari che disciplinano la materia, nonche' dei principi del presente regolamento.  

ART. 24 Funzioni di indirizzo e di controllo
1. - Gli organi di Direzione politica del Comune hanno funzioni di indirizzo e di controllo della complessiva attivita' amministrativa, del procedimento e dell'accesso agli atti ed ai documenti, nel rispetto delle competenze del Segretario Generale e dei funzionari responsabili.
2. - Il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Segretario Generale hanno titolo ad indirizzare tutta l'attivita' indicata nel precedente comma, tramite direttive generali di cui i soggetti devono tener conto, motivando adeguatamente gli atti con cui intendono discostarsene.  

ART. 25 Applicazione del regolamento
1. - Il Segretario Generale vigila affinche' vengano rispettate le disposizioni contenute nel presente regolamento e svolge funzioni di indirizzo e cooordinamento generale impartendo le necessarie disposizioni.  

ART. 26 Rinvio
1. - Nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento ed al fine di favorire l'applicazione di quanto in esso disciplinato, la Giunta Comunale puo' deliberare con propri provvedimenti generali di attuazione, la disciplina di tutti quegli istituti e procedimenti che necessitino di una regolamentazione particolare, ovvero piu' dettagliata.